AS 2013 3787
Ordinanza dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Ordinanza dell’UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Modifica del 23 ottobre 2013
L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) ordina:
I L’ordinanza dell’UFV del 27 agosto 20081 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
Ingresso L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 209 capoverso 1 dellʼordinanza del 23 aprile 20082 sulla protezione degli animali (OPAn),
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 3: Uscita
Art. 7a Periodo di foraggiamento invernale Per periodo di foraggiamento invernale si intende il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.
Titolo prima dell’art. 8 Abrogato
Art. 8, rubrica Registro delle uscite
2012-1327 3787
Detenzione di animali da reddito e di animali domestici. O dell’UFV RU 2013
Art. 19 Abbeveratoi a tettarella Per l’abbeverata non è consentito l’impiego di abbeveratoi a tettarella o a succhiotto.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss