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AS 2013 3789

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° settembre 20101 concernente il sistema d’informazione elettro- nico per la gestione degli esperimenti sugli animali è modificata come segue:

Sostituzione di unʼabbreviazione In tutta lʼordinanza «UFV» è sostituitocon «USAV».

Art. 4 cpv. 1

1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede

allo sviluppo e alla gestione del sistema d’informazione elettronico.

Art. 13 cpv. 3 lett. c n. 2 e 3, come pure 4 lett. c e d 3I collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati: c. provenienti da un’unità amministrativa diversa dalla propria che:

2. hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per

centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti, oppure

3. hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, com-

prese le relative notifiche e proposte.

4 I membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali hanno

accesso mediante procedura di richiamo ai dati: c. provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corri- spondenti domande, proposte e rapporti;

1 RS 455.61

2013-1561 3789

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d. provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

Art. 16 Pubblicazione di dati L’informazione del pubblico di cui all’articolo 20a LPAn e la statistica degli espe- rimenti sugli animali di cui all’articolo 36 LPAn si fondano sui dati contenuti nel sistema d’informazione elettronico.

II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 L’articolo 16 entra in vigore il 1° maggio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. O RU 2013

Allegato 1 (art. 10 cpv. 3 e art. 11)

Contenuto del sistema d’informazione elettronico e diritti di accesso

1. Ruolo degli utenti

DCD Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio CU Capounità di un istituto o di un laboratorio RE Responsabile d’esperimento in un istituto o in un laboratorio PE Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto o in un laboratorio IPA Incaricato centrale della protezione degli animali di un servizio sovraordinato preposto a diversi istituti, laboratori o centri di deten- zione di animali da laboratorio ILPA Incaricato locale della protezione degli animali di un istituto, labora- torio o centro di detenzione di animali da laboratorio CO-CT Collaboratore dell’autorità cantonale che si occupa dell’esecuzione delle disposizioni sulla sperimentazione animale previste nella legislazione sulla protezione degli animali CO-COM Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali CO-USAV Collaboratore dell’USAV che si occupa dell’alta vigilanza nell’ambito della sperimentazione animale AS Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d’informazione elettronico

2. Fonti dei dati

IST Inserimento manuale da parte di CU, RE, PE, IPA o ILPA Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione di istituti o di laboratori CD Inserimento manuale da parte di DCD, IPA o ILPA Importazione, tramite un’interfaccia sicura, dai sistemi d’informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio CT Inserimento manuale da parte di CO-CT COM Inserimento manuale da parte di CO-COM USAV Inserimento manuale da parte di CO-USAV SISTEMA Generato dal sistema

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3. Diritti di accesso

3.1 Si distinguono i diritti di accesso seguenti:

W Diritto di lettura e diritti completi di modifica (incluse la generazione e la cancellazione) nell’intero ambito di competenza R Diritto di lettura, ma nessun diritto di modifica nell’intero ambito di competenza – Nessun accesso

3.2 I diritti di accesso dipendono:

– dall’ambito di competenza dell’utente; – dall’oggetto a cui si intende accedere; – dallo stato di trattamento dell’oggetto.

3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Utente Ambito di competenza

Tutti – i dati inseriti dall’utente medesimo – i dati che concernono lʼutente DCD – il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio – le persone all’interno di tale centro – le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio CU – gli esperimenti in quanto CU – le persone del proprio istituto o laboratorio – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti RE – i propri esperimenti – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti PE – gli esperimenti ai quali collabora IPA – le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell’ambito dei diritti stabiliti dall’istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio ILPA – le persone e gli esperimenti nell’istituto, nel laboratorio o nel centro di detenzione di animali da laboratorio CO-CT – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di tutta la Svizzera

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Utente Ambito di competenza

CO-COM – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – settore della formazione, del perfezionamento e dell’aggiornamento se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione CO-USAV – l’intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera – le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto AS – tutti i dati del sistema d’informazione elettronico

3.4 Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti alla cifra 5. 3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti: – per un oggetto in fase di allestimento solo l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica; – se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l’istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l’autorità cantonale acquisisce i diritti di let- tura e modifica nei limiti di cui al numero 5; – se l’autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all’oggetto o ha inoltrato un rapporto, l’USAV acquisisce i diritti di lettura e modi- fica nei limiti di cui al numero 5.

4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)

Le liste di riferimento sono liste di nozioni impiegate nell’ambito delle diverse funzionalità del sistema per garantire l’utilizzo uniforme dei termini. Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento: – fornitori registrati; – centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luo- ghi in cui sono detenuti gli animali; – linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali; – settori specializzati;

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– elenchi di Paesi; – lista di direttive; – lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.

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5. Diritti di accesso dei diversi utenti ai dati del sistema d’informazione elettronico Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o una dopo l’altra. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d’informazione elettronico.

Oggetto Provenienza Direttore del centro Amministratore del dei dati Persona che esegue

Collaboratore del Membro della Incaricato locale gli esperimenti su di detenzione di Responsabile Collaboratore animali commissione per della protezione Capounità sistema animali da labora- Incaricato centrale Cantone gli esperimenti d’esperimento USAV della protezione torio degli animali degli animali sugli animali

5.1 Dati relativi all’istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.1.1 Nome, indirizzo, lingua, telefono, fax, e-mail, n. RIS se- IST, CD, W W R R R R W R W W condo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del CT 30 giugno 19932 sul Registro delle imprese e degli stabili- menti

5.2 Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)

5.2.1 Cognome, nome, numero dell’ufficio, tel., IST, CD, W W R3 R R W W R W W

fax, cellulare, e-mail CT

5.2.2 Appartenenza all’istituto, al laboratorio o al centro di de- IST, CD, W W R R R W W R W W tenzione di animali da laboratorio e ruolo subordinato di CT collaboratori nel proprio settore di competenza

2 RS 431.903 3 Diritto di lettura per i propri dati, diritto di modifica nei campi del numero dell’ufficio, del telefono, del fax e del cellulare.

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Oggetto Provenienza Direttore del centro Amministratore del dei dati Persona che esegue

Collaboratore del Membro della Incaricato locale gli esperimenti su di detenzione di Responsabile Collaboratore animali commissione per della protezione Capounità sistema animali da labora- Incaricato centrale Cantone gli esperimenti d’esperimento USAV della protezione torio degli animali degli animali sugli animali

5.3 Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.3.1 Allestimento della domanda (modulo A; allegati inclusi) IST – W W W R4 W – – – – da parte dell’istituto o del laboratorio

5.3.2 Presentazione della domanda all’autorità cantonale IST – W – – W5 – – – –

5.3.3 Domanda presentata all’autorità cantonale (modulo A; CT – R R R R R W6 – –

allegati inclusi)

5.3.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.3.5 Domande dell’autorità cantonale o della commissione per CT, – – – – – – W W7 – – gli esperimenti su animali (commissione) relative al COM modulo A

4 A seconda dell’istituto o del laboratorio è obbligatorio o facoltativo che l’incaricato centrale della protezione degli animali controlli e commenti le domande di eseguire esperimenti sugli animali. 5 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all’autorità cantonale. 6 Il Cantone ha un diritto di modifica soltanto in alcuni campi a contenuto tecnico, in modo da poter apportare le necessarie correzioni: tipo di domanda, codice di provenienza degli animali, dati statistici (scopo dellʼesperimento, correlazione con malattie, rapporto con le disposizioni legali). 7 A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

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Oggetto Provenienza Direttore del centro Amministratore del dei dati Persona che esegue

Collaboratore del Membro della Incaricato locale gli esperimenti su di detenzione di Responsabile Collaboratore animali commissione per della protezione Capounità sistema animali da labora- Incaricato centrale Cantone gli esperimenti d’esperimento USAV della protezione torio degli animali degli animali sugli animali

5.3.6 Risposte dell’istituto o del laboratorio alle domande sul IST – W W W R W R R – – modulo A

5.3.7 Esame della domanda da parte della commissione (allegati CT – – – – – – W R – – inclusi)

5.3.8 Inserimento di annotazioni del CO-COM COM – – – – – – – W – –

5.3.9 Proposta di decisione della commissione sottoposta COM – – – – – – R W – –

all’autorità cantonale (allegati inclusi)

5.3.10 Redazione della decisione sull’esperimento su animali da CT – – – – – – W – – – parte dell’autorità cantonale (modulo B; allegati inclusi)

5.3.11 Notifica della decisione sull’esperimento su animali (modu- CT R R R R R R W8 R9 R – lo B; allegati inclusi e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)

5.3.12 Inserimento di annotazioni del CO-USAV USAV – – – – – – – – W –

8 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

9 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

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Oggetto Provenienza Direttore del centro Amministratore del dei dati Persona che esegue

Collaboratore del Membro della Incaricato locale gli esperimenti su di detenzione di Responsabile Collaboratore animali commissione per della protezione Capounità sistema animali da labora- Incaricato centrale Cantone gli esperimenti d’esperimento USAV della protezione torio degli animali degli animali sugli animali

5.4 Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio (CD) e alle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.4.1 Allestimento della domanda da parte del CD (allegati inclusi) CD W – – – R W – – – –

5.4.2 Presentazione della domanda all’autorità cantonale CD W – – – – W10 – – – –

5.4.3 Domanda presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi) CD R – – – R R R R – –

5.4.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.4.5 Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione CT – – – – – – W – – – concernente la domanda del CD (allegati inclusi)

5.4.6 Notifica da parte del CT della decisione sulla domanda del CT R – – – R R W11 R12 R – CD (allegati inclusi)

5.4.7 Inserimento di annotazioni del CO-USAV USAV – – – – – – – – W –

10 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all’autorità cantonale.

11 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

12 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

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5.5 Dati relativi alla decisione sull’ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.5.1 Allestimento della notifica delle linee e dei ceppi animali CD, IST W W W W – W – – – – con mutazioni patologiche da parte dell’istituto o del labo- ratorio (allegati inclusi)

5.5.2 Presentazione della notifica all’autorità cantonale CD W – W – – W13 – – – –

5.5.3 Notifica presentata all’autorità cantonale (allegati inclusi) CD R R R R R R R – – –

5.5.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W - – –

5.5.5 Domande dell’autorità cantonale o della commissione CT, – – – – – – W W14 – – sulla notifica COM

5.5.6 Risposte dell’istituto, del laboratorio o del centro di deten- CD, IST W W W W R W R R – – zione di animali da laboratorio alle domande

5.5.7 Esame della notifica da parte della commissione (allegati CT – – – – – – W R – – inclusi)

13 A seconda dell’istituto o del laboratorio, anche l’incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all’autorità cantonale. 14 A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

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5.5.8 Proposta di decisione della commissione sottoposta COM – – – – – – R W – –

all’autorità cantonale (allegati inclusi)

5.5.9 Redazione da parte dell’autorità cantonale della decisione CT – – – – – – W – – – sull’ammissibilità delle linee e ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)

5.5.10 Notifica della decisione (allegati inclusi e proposta della CT R R R R R R W15 R16 R – Commissione per gli esperimenti su animali)

5.5.11 Inserimento di annotazioni del CO-USAV USAV – – – – – – – – W –

5.6 Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 10 cpv.

1 lett. b e cpv. 2)

5.6.1 Pianificazione dell’ispezione (data, ispettori, aziende, ecc.) CT – – – – – – W R17 – –

5.6.2 Rapporto d’ispezione con le lacune riscontrate (allegati CT, R R R R R – W W – – inclusi) COM

15 Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

16 Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

17 A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali hanno un diritto di lettura per i documenti dell’ispezione.

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5.6.3 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.6.4 Decisione CT R R R R R R W R R –

5.6.5 Dati sulla formazione, il perfezionamento e IST, CD, W W W W R W W R W R

l’aggiornamento (allegati inclusi) CT

5.6.6 Verifica / approvazione dei certificati di formazione, perfe- CT R R R R R R W R R – zionamento e aggiornamento

5.7 Dati provenienti dai rapporti sugli esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.7.1 Bozza di rapporto dell’istituto o del laboratorio (modulo C; IST – W W W R W – – – – allegati inclusi)

5.7.2 Presentazione del rapporto all’autorità cantonale IST – W – – – W – – – –

5.7.3 Rapporto presentato all’autorità cantonale (modulo C; IST – R R R R R R R – – allegati inclusi)

5.7.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT CT – – – – – – W – – –

5.7.5 Domande dell’autorità cantonale CT – – – – – – W – – –

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5.7.6 Correzione del rapporto da parte dell’istituto, del laborato- IST – W W W R W R R – – rio o del centro di detenzione di animali da laboratorio

5.7.7 Correzioni statistiche da parte del CO-CT CT R R R R R R R W – –

5.7.8 Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte CT R R R R R R W R R – dell’autorità cantonale

5.7.9 Inserimento di annotazioni del CO-USAV USAV – – – – – – – – W –

5.7.10 Correzioni statistiche da parte del CO-USAV USAV R R R R R R R R W –

5.8 Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)

5.8.1 Bozza di rapporto del centro di detenzione di animali da CD W W W – R W – – – – laboratorio (allegati inclusi)

5.8.2 Presentazione del rapporto all’autorità cantonale CD W – – – – W – – – –

5.8.3 Rapporto presentato all’autorità cantonale (allegati inclusi) CD R R R – R R R R – –

5.8.4 Domande dell’autorità cantonale CT – – – – – – W – – –

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5.8.5 Correzione del rapporto da parte del centro di detenzione di CD W W W – R W R R – – animali da laboratorio

5.8.6 Correzioni statistiche da parte del CO-CT CT R R R R R R R W – –

5.8.7 Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte CT R R R R R R W R R – dell’autorità cantonale

5.8.8 Correzioni statistiche da parte del CO-USAV USAV R R R R R R R R W –

5.9 Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)

5.9.1 Redazione della scheda tecnica CD, IST W W W – R W – – – –

5.9.2 Presentazione della copia della scheda tecnica unitamente CD W W R R R W R R R – alla domanda, al rapporto o alla notifica

5.10 Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)

5.10.1 Compendi statistici, interrogazioni preparate USAV, – – – – – – R – R W

SISTEM A

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5.10.2 Dati relativi alle spese e alla fatturazione CT – – – – – – W – –

5.10.3 Dati sulle impostazioni del sistema CT, – – – – – – – – W W

USAV

5.10.4 Gestione degli indirizzi (centro di detenzione di animali da CT, – – – – – – R – W – laboratorio, fornitori, ecc.) USAV

5.10.5 Gestione delle specie, delle linee e dei ceppi animali USAV – – – – – – – – W –

5.10.6 Messaggi di errore (Event Log) SISTEM – – – – – – – – – R

A

5.10.7 Dati storicizzati SISTEM R R R R R R R R R R

A

5.10.8 Impostazione dei parametri SISTEM – – – – – – – – – W

A

5.10.9 Aggiornamento della guida del sistema e dei messaggi SISTEM – – – – – – – – – W di errore A

3804

3805 Oggetto

5.10.12 Liste di riferimento

5.10.11 Interrogazione della banca dati

5.10.10 Aggiornamento delle versioni linguistiche

Sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. O

IST, CT, Tutti SISTEM Provenienza

USAV A dei dati

Direttore del centro R – – di detenzione di animali da labora- torio

R – – Capounità

R – – Responsabile d’esperimento Persona che esegue R – – gli esperimenti su animali Incaricato centrale R – – della protezione degli animali Incaricato locale R – – della protezione degli animali

R – – Collaboratore del Cantone Membro della R – – commissione per gli esperimenti sugli animali

– – Collaboratore W USAV

– Amministratore del W W sistema RU 2013

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