AS 2013 3835
Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell'Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati nell'AFD)
Ordinanza sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sul trattamento dei dati nell’AFD)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato A 45a dell’ordinanza del 4 aprile 20071 sul trattamento dei dati nell’AFD è modificato come segue:
Parentesi sotto il titolo dell’allegato (art. 12b cpv. 3 lett. b della LF del 21 giu. 19962 sull’imposizione degli oli minerali; art. 19c e 19d dell’O del 20 nov. 19963 sull’imposizione degli oli minerali)
N. 5 e 6
5. Comunicazione dei dati all’Ufficio federale dell’energia
L’AFD comunica regolarmente all’Ufficio federale dell’energia i dati di cui al numero 2.
6. Termine di custodia
I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono distrutti dopo dieci anni.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato A 45b secondo la versione qui annessa.
Allegato A 45b
Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili per la produzione di energia elettrica (art. 12b cpv. 3 lett. b, 27 e 29 della LF del 21 giu. 19964 sull’imposizione degli oli minerali; art. 19c, 19d, 68 e 71 dell’O del 20 nov. 19965 sull’imposizione degli oli minerali; art. 7a della LF del 26 giu. 19986 sull’energia; appendice 1.5 numero 6.4 dell’O del 7 dic. 19987 sull’energia; n. 6.4 della «Direttiva sulla rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica (RIC), art. 7a OEn, Biomassa – appendice 1.5 OEn» del 1° gen. 20148)
1. Scopo
Il sistema d’informazione serve alla vigilanza delle aziende svizzere che fabbricano carburanti provenienti da materie prime rinnovabili con i quali producono energia elettrica.
2. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e di associazioni di persone che fabbricano carburanti provenienti da materie prime rinnovabili con i quali producono energia elettrica;
2. designazione della merce, voce di tariffa e numero convenzionale di sta-
tistica; 3. indicazioni sulla provenienza delle materie prime e sulla fabbricazione delle merci, come pure sui produttori o sui fornitori delle merci;
4. informazioni sulla procedura di produzione e sull’azienda;
5. in caso di agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 19a capoverso 1
dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali: a. numero della prova, b. data di accettazione della prova del bilancio globale ecologico positivo, c. data di accettazione della documentazione che attesta che le esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddisfatte, d. data di scadenza delle prove;
6. numero e data dell’ultimo controllo, risultato, annotazione concernente un
secondo controllo.
4 RS 641.61 5 RS 641.611 6 RS 730.0 7 RS 730.01 8 La direttiva può essere scaricata gratuitamente dal sito dell’Ufficio federale dell’energia: www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Energia elettrica prove- niente da fonti rinnovabili > Rimunerazione a copertura dei costi per l’immissione in rete di energia elettrica > Documenti utili > Direttive.
O sul trattamento dei dati AFD RU 2013
3. Competenza e organizzazione
La sezione Imposta sugli oli minerali della DGD gestisce il sistema d’informazione.
4. Accesso e trattamento
1. I collaboratori competenti della sezione Imposta sugli oli minerali della
DGD hanno accesso ai dati e possono trattarli.
2. I controllori aziendali hanno accesso ai dati.
5. Comunicazione dei dati all’Ufficio federale dell’energia
L’AFD comunica regolarmente all’Ufficio federale dell’energia i dati di cui al numero 2.
6. Termine di custodia
I dati contenuti nel sistema d’informazione vengono distrutti dopo dieci anni.