AS 2013 3839
Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto
Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica del 30 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 novembre 20091 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:
Art. 4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 35 cpv. 2 lett. cbis 2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capo- verso 2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di: cbis. igienisti dentali;
Art. 44 cpv. 1 lett. b e c
1 Sono esenti dall’imposta le operazioni con:
b. oro a scopi di investimento con il titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di:
1. lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un
saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure
2. lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da
un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d’artefice registrato in Svizzera; c. oro in forma di granuli d’un tenore d’oro fino di almeno 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto;
Art. 166 cpv. 3 3 Nei casi in cui l’articolo 114 capoverso 2 LIVA prevede un termine di 90 giorni, esso prevale sul termine di 60 giorni previsto agli articoli 79, 81 e 98 della presente ordinanza.
1 RS 641.201
2013-1729 3839
O sull’IVA RU 2013
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
30 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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