AS 2013 385
Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua
Legge federale sul sostegno alle associazioni mantello della formazione continua
del 28 settembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64a capoversi 2 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20122, decreta:
Art. 1 Associazioni mantello aventi diritto ai contributi 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può concedere contributi alle associazioni mantello che garantiscono la formazione continua degli adulti.
2 I contributi sono concessi unicamente se:
a. l’associazione mantello è attiva a livello nazionale; b. l’associazione mantello non ha scopo di lucro; c. l’associazione mantello può dimostrare di svolgere i compiti di cui all’arti- colo 2 in maniera continuativa da almeno tre anni; e d. le organizzazioni affiliate all’associazione mantello trasmettono competenze che migliorano le opportunità nella società e nel mondo del lavoro. 3 Un’associazione mantello può essere sostenuta in virtù della presente legge per adempiere i compiti di cui all’articolo 2 unicamente se per adempiere i medesimi compiti non è sostenuta in virtù di un’altra legge federale, segnatamente della legge dell’11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura.
Art. 2 Compiti sovvenzionati I contributi possono essere concessi alle associazioni mantello per adempiere i seguenti compiti: a. informazione sulle offerte di formazione continua e sul coordinamento di tali offerte; b. garanzia e sviluppo della qualità della formazione continua.
RS 412.11
2011-2421 385
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Art. 3 Calcolo dei contributi e periodicità del versamento
1 I contributi sono calcolati in base:
a. al grado di interesse della Confederazione per le attività dell’associazione mantello; b. al numero di organizzazioni affiliate all’associazione mantello; c. all’onere di coordinamento dell’associazione mantello; d. alle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili dell’associazione mantello e ai contributi di terzi.
2 I contributi ammontano:
a. al massimo al doppio della somma delle prestazioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi; e b. al massimo alla differenza tra le spese necessarie e la somma delle presta- zioni proprie ragionevolmente esigibili e dei contributi di terzi. 3 Se superano i fondi disponibili, i contributi calcolati in base alle domande presen- tate sono ridotti in maniera proporzionale.
4 I contributi sono erogati annualmente.
Art. 4 Finanziamento Il limite di spesa previsto dalla presente legge è accordato dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice.
Art. 5 Rapporto con la legge sui sussidi Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.
Art. 6 Esecuzione 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione è incaricata dell’esecuzione della presente legge. 2 Essa coordina le proprie attività di sostegno con altri servizi della Confederazione.
3 Emana direttive sui dettagli, segnatamente sulla presentazione delle domande e
sulle modalità di pagamento.
4 RS 616.1
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Art. 7 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Essa ha effetto sino al 31 dicembre 2016.
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
17 gennaio 2013.5
2 La presente legge entra in vigore il 15 febbraio 20136.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 FF 2012 7239 6 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 22 nov. 2012.
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