AS 2013 3861
Ordinanza sull'assicurazione militare
Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Modifica del 30 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 3 lett. j È considerato partecipante all’istruzione premilitare ai sensi dell’articolo 1a capo- verso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai seguenti corsi d’istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, fun- zionario o personale ausiliario: j. corsi sanitari.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
30 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 833.11
2013-1626 3861
Assicurazione militare. O RU 2013
3862