AS 2013 3867
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)
del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 44 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo 36 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1bis della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura; visto l’articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20056 concer- nente la produzione primaria.
2 Essa si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:
a. ordinanza concernente la produzione primaria; b. ordinanza del 20 ottobre 20107 sul controllo del latte; c. ordinanza del 18 agosto 20048 sui medicamenti veterinari; d. ordinanza del 27 giugno 19959 sulle epizoozie; e. ordinanza BDTA del 26 ottobre 201110; f. ordinanza del 23 aprile 200811 sulla protezione degli animali; g. ordinanza del 28 ottobre 199812 sulla protezione delle acque;
RS 910.15
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Coordinamento dei controlli delle aziende agricole. O RU 2013
h. ordinanza del 23 novembre 201313 sui pagamenti diretti; i. ordinanza del 23 novembre 201314 sui contributi per singole colture; j. ordinanza del 31 ottobre 201215 sull’allevamento di animali. 3 Essa si rivolge ai Cantoni e agli organi che eseguono i controlli secondo le ordi- nanze di cui al capoverso 2.
Art. 2 Controlli di base 1 I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2 nei settori di cui all’allegato 1 sono rispettati in tutta l’azienda. 2 Le istruzioni per determinati controlli di base sono disciplinate nell’allegato 2.
3 I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo; sono fatte salve altre disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 2.
Art. 3 Frequenza e coordinamento dei controlli di base 1 In ogni azienda vengono svolti controlli di base per ogni settore; di regola occorre controllare ogni unità di produzione e ogni ramo aziendale. Per ogni settore l’intervallo tra due controlli di base non deve essere più lungo del periodo di cui all’allegato 1, laddove la fine del periodo è la fine del rispettivo anno civile.
2 I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di
regola, un’azienda sia controllata non più di una volta per l’anno civile. Sono possi- bili eccezioni al coordinamento in particolare per: a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore; b. controlli di base relativi ai seguenti tipi di pagamenti diretti:
1. contributi per la biodiversità per la qualità dei livelli II e III nonché per
l’interconnessione,
2. contributo per la qualità del paesaggio,
3. contributi per l’efficienza delle risorse.
3 Almeno il 10 per cento dei controlli di base per la protezione degli animali e i contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.
Art. 4 Controlli supplementari 1 Oltre ai controlli di base di cui all’articolo 3 vengono svolti controlli in funzione dei rischi delle singole aziende. I rischi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:
13 RS 910.13; RU 2013 … 14 RS 910.17 15 RS 916.310
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a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti; b. sospetto fondato di mancato rispetto delle prescrizioni; c. cambiamenti sostanziali in un’azienda; d. eventi straordinari quali malattie o epizoozie; e. elementi sostanziali che non hanno potuto essere controllati nell’ambito del rispettivo controllo di base. 2 Oltre ai controlli di base di cui all’articolo 3 e ai controlli di cui al capoverso 1 vengono svolti controlli su aziende scelte in maniera aleatoria. 3 Per i contributi per la biodiversità per la qualità dei livelli II e III, ogni anno in almeno l’1 per cento delle aziende notificate vengono svolti controlli ai sensi dei capoversi 1 e 2. È verificato il rispetto degli oneri di gestione su una serie di super- fici notificate. 4 Per le aziende i cui prodotti sono certificati secondo l’ordinanza del 22 settembre 199716 sull’agricoltura biologica, nella determinazione dei controlli di base ai sensi dell’articolo 3 e dei controlli supplementari ai sensi dei capoversi 1 e 2, devono essere altresì considerate le disposizioni dell’articolo 30 dell’ordinanza sull’agricol- tura biologica.
Art. 5 Normativa applicabile a piccole aziende e alle aziende di acquacoltura e di apicoltura Le disposizioni degli articoli 3 e 4 non si applicano alle aziende con meno di 0,25 unità standard di manodopera e con meno di 3 unità di bestiame grosso, nonché alle aziende di acquacoltura e di apicoltura. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.
Art. 6 Organi di controllo
1 Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale
d’esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la cooperazione con la competente autorità cantonale d’esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L’autorità cantonale d’esecuzione deve vigilare sull’adempimento delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate. 2 Gli organi di diritto privato, conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199617 sull’accreditamento e sulla designazione, devono essere accreditati secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»18. Essa non si applica per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:
16 RS 910.18 17 RS 946.512 18 La norma citata può essere consultata e ottenuta presso l’Associazione svizzera di norma- lizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.
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a. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose e colza; b. contributi per la biodiversità per la qualità dei livelli II e III nonché per l’interconnessione; c. contributo per la qualità del paesaggio; d. contributi per l’efficienza delle risorse. 3 I controlli dei requisiti specifici per il contributo per l’agricoltura biologica devono essere eseguiti da un ente di certificazione accreditato conformemente agli arti- coli 28 e 29 dell’ordinanza del 22 settembre 199719 sull’agricoltura biologica. Ciò vale anche per i controlli in aziende con un contributo per l’agricoltura biologica, i cui prodotti non sono tuttavia certificati secondo l’ordinanza sull’agricoltura biolo- gica. 4 Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull’accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per ciascun settore. 5 Se una persona addetta al controllo riscontra una palese e grave infrazione contro una disposizione di un’ordinanza di cui all’articolo 1 capoverso 2, l’infrazione va comunicata alle competenti autorità d’esecuzione, anche se la persona addetta al controllo non aveva il compito di controllare il rispetto della disposizione in que- stione.
Art. 7 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli
1 Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordini i
controlli di base secondo l’articolo 3.
2 Il Cantone o l’organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di
controllo prima dell’inizio di un periodo di controllo: a. quali settori presso quali aziende deve controllare; b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e c. quando deve svolgere controlli. 4 L’organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d’esecuzione e dei loro settori di competenza.
Art. 8 Compiti della Confederazione L’Ufficio federale dell’agricoltura sorveglia l’esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l’Ufficio federale dell’ambiente e l’Unità federale per la filiera alimentare.
19 RS 910.18
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Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
1 L’ordinanza del 26 ottobre 201120 sul coordinamento dei controlli è abrogata.
2 La modifica degli altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
20 RU 2011 5297, 2012 6407
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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1)
Settori assoggettati a controlli di base e frequenza dei controlli di base
1. Sicurezza alimentare, salute degli animali e protezione degli animali
Settore Ordinanza Periodo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
1.1 Igiene nella produzione Ordinanza del 23 novembre 4 8
primaria vegetale 200521 concernente la produ- zione primaria
1.2 Igiene nella produzione primaria Ordinanza del 23 novembre 2005 4 8
animale (senza produzione lattiera) concernente la produzione primaria
1.3 Igiene nella produzione lattiera Ordinanza del 23 novembre 2005 4 8
concernente la produzione primaria Ordinanza del 20 ottobre 201022 sul controllo del latte
1.4 Medicamenti veterinari Ordinanza del 18 agosto 200423 4 8
sui medicamenti veterinari
1.5 Salute animale ed epizoozie Ordinanza del 27 giugno 199524 4 8
sulle epizoozie
1.6 Traffico di animali ed effettivi Ordinanza BDTA del 26 ottobre
di bovini* 201125 Ordinanza del 23 ottobre 201326 sui pagamenti diretti (OPD)
1.7 Protezione degli animali Ordinanza del 23 aprile 200827 4 8
(anche come parte della prova che sulla protezione degli animali le esigenze ecologiche sono OPD rispettate e come condizione relativa ai contributi per la Ordinanza del 31 ottobre 201228 conservazione della razza Franches sull’allevamento di animali Montagnes)
21 RS 916.020 22 RS 916.351.0 23 RS 812.212.27 24 RS 916.401 25 RS 916.404.1 26 RS 910.13; RU 2013 … 27 RS 455.1 28 RS 916.310
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2. Ambiente
Settore Ordinanza Periodo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
2.1 Protezione delle acque Ordinanza del 28 ottobre 199829 4 8
(senza controllo della tenuta stagna sulla protezione delle acque degli impianti di deposito per il concime aziendale e il digestato liquido secondo l’art. 28 cpv. 2 lett. b)
3. Pagamenti diretti e altri contributi
Settore Ordinanza Periodo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
3.1 Dati relativi alle superfici* OPD 8 8
3.2 Effettivi di animali OPD 4 8
(senza bovini)*
3.3 Prova che le esigenze OPD 4 –
ecologiche sono rispettate (senza protezione degli animali)
3.4 Contributi per il paesaggio OPD – 8
rurale: contributo d’estivazione
3.5 Contributi per la biodiversità: OPD 4 –
qualità del livello I*
3.6 Contributi per la biodiversità: OPD 8 8
qualità del livello II*
3.7 Contributi per la biodiversità: OPD 8 –
qualità del livello III*
3.8 Contributi per la biodiversità: OPD 8 –
interconnessione*
3.9 Contributo per la qualità OPD 8 8
del paesaggio
3.10 Contributi per i sistemi di OPD 4 –
produzione: agricoltura biologica
3.11 Contributi per i sistemi di OPD 4 –
produzione: produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose e colza*
29 RS 814.201
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Coordinamento dei controlli delle aziende agricole. O RU 2013
Settore Ordinanza Periodo in anni per le
aziende aziende annuali d’estivazione
3.12 Contributi per i sistemi di OPD 4 –
produzione: produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita
3.13 Contributi per i sistemi di OPD 4 –
produzione: benessere degli animali
3.14 Contributi per l’efficienza OPD 4 –
delle risorse: procedimenti di spandimento a basse emissioni
3.15 Contributi per l’efficienza OPD 4 –
delle risorse: lavorazione rispettosa del suolo
3.16 Contributi per l’efficienza OPD 4 –
delle risorse: impiego di una tecnica d’applicazione precisa
3.17 Contributi per singole colture* Ordinanza del 23 ottobre 201330 4 –
sui contributi per singole colture
* Cfr. istruzioni per i controlli di base nell’allegato 2.
30 RS 910.17
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Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)
Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva nonché delle superfici per la promozione della biodiversità
1. Controlli di base degli effettivi di animali
1.1 Effettivi di bovini: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l’attuale lista degli animali della banca sul traffico di animali vanno chiarite e documentate. 1.2 Altri effettivi di animali (senza bovini): le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda (effettivo al giorno di riferimento ed effettivo medio) vanno chiarite e documentate. La verifica comprende tutti gli effettivi di animali dell’azienda (senza bovini).
2. Controlli di base dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi
per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva 2.1 Dati sulle superfici: la posizione e le dimensioni delle superfici nonché le col- ture dichiarate vanno verificate in loco. La verifica comprende tutte o parte delle superfici aziendali. 2.2 Superfici con contributi per singole colture: le colture dichiarate e il rispetto dell’obbligo relativo al raccolto vanno verificati in loco. La verifica comprende tutte o parte delle superfici notificate per tali contributi. 2.3 Superfici con un contributo per la produzione estensiva: le colture dichiarate e il rispetto dell’obbligo relativo al raccolto nonché il rispetto delle altre condizioni e degli oneri di gestione vanno verificati in loco. La verifica comprende tutte o parte delle superfici notificate per tali contributi.
3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB)
3.1 SPB con contributo per la qualità del livello I: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su una serie di superfici selezionate per ogni tipo di SPB ai sensi dell’articolo 52 dell’ordinanza del 23 ottobre 201331 sui pagamenti diretti. 3.2 SPB con contributo per la qualità del livello II: la qualità di tutte le superfici notificate per questo contributo va valutata in loco; 3.3 SPB con contributo per la qualità del livello III: la qualità di tutte le superfici notificate per questo contributo va valutata in loco; 3.4 SPB con contributo per l’interconnessione: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su tutte le superfici notifi- cate per questo contributo.
31 RS 910.13; RU 2013 …
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Allegato 3 (art. 9 cpv. 2)
Modifica di altri atti normativi
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 200832 sulla protezione degli animali
Art. 213 cpv. 2 2 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del 23 otto- bre 201333 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.
2. Ordinanza del 18 agosto 200434 sui medicamenti veterinari
Art. 31 cpv. 3 e 3bis 3 La frequenza e il coordinamento dei controlli delle aziende di produzione primaria sono retti dall’ordinanza del 23 ottobre 201335 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 3bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’arti- colo 54a della legge del 1° luglio 196636 sulle epizoozie.
3. Ordinanza del 23 novembre 200537 concernente la produzione
primaria
Art. 8 cpv. 1 e 1bis
1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del
23 ottobre 201338 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 1bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’arti- colo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
32 RS 455.1 33 RS 910.15 34 RS 812.212.27 35 RS 910.15 36 RS 916.40 37 RS 916.020 38 RS 910.15
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4. Ordinanza del 20 ottobre 201039 sul controllo del latte
Art. 14 cpv. 5 e 6 5 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del 23 otto- bre 201340 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 6 Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’ar- ticolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
5. Ordinanza del 27 giugno 199541 sulle epizoozie
Art. 292a cpv. 1 e 1bis
1 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del
23 ottobre 201342 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 1bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’arti- colo 54a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.
6. Ordinanza del 26 ottobre 201143 concernente la banca dati
sul traffico di animali
Art. 27 cpv. 4 e 4bis
4 La frequenza e il coordinamento dei controlli sono retti dall’ordinanza del
23 ottobre 201344 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole. 4bis Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’ar- ticolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e dell’articolo 54a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.
39 RS 916.351.0 40 RS 910.15 41 RS 916.401 42 RS 910.15 43 RS 916.404.1 44 RS 910.15
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