AS 2013 3879
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo)
del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr), ordina:
Art. 1 Provvedimenti sostenuti
1 Possono essere concessi aiuti finanziari per:
a. lo sviluppo, l’ulteriore sviluppo e l’attuazione di standard di produzione che garantiscono un valore aggiunto nei settori della qualità e della sostenibilità dell’agricoltura e della filiera alimentare (standard di produzione); b. lo sviluppo e l’attuazione di progetti innovativi per il miglioramento della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (progetti innovativi).
2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi:
a. all’ente promotore per gli accertamenti preliminari e la fase iniziale; b. ai produttori per la partecipazione.
3 Gli aiuti finanziari sono concessi temporaneamente.
Art. 2 Provvedimenti non sostenuti Non sono sostenuti: a. la verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasfor- mati; b. i provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti norma- tivi; c. i provvedimenti specifici alle ditte o altri provvedimenti che potrebbero essere distorsivi della concorrenza; d. i provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare varietà club e sistemi di franchising.
RS 910.16 1 RS 910.1
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Promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura RU 2013
Art. 3 Esigenze generali I provvedimenti devono adempiere le seguenti esigenze: a. essere mirati alle esigenze del mercato; b. rifarsi agli obiettivi della strategia della qualità per l’agricoltura e la filiera alimentare svizzere di cui all’articolo 2 capoverso 3 LAgr; c. mirare a potenziare a lungo termine la competitività dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere o della categoria interessata; d. essere sostenuti congiuntamente dai diversi livelli della filiera del valore aggiunto interessata; e. mirare a influenzare positivamente e a lungo termine il volume delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, l’accesso al mercato o il prezzo alla produzione; f. giovare in primo luogo all’agricoltura.
Art. 4 Particolari esigenze per gli standard di produzione 1 Gli standard di produzione, oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, devono adempiere le seguenti esigenze: a. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori; b. fissare esigenze relative ai prodotti o ai processi comprovatamente e sostan- zialmente superiori a quelle stabilite per legge nell’ambito della qualità o della sostenibilità; c. essere descritti in maniera comprensibile e contenere una descrizione delle procedure per il controllo e, se del caso, per l’assegnazione del diritto di uti- lizzo del rispettivo marchio di conformità; d. essere accreditabili in virtù dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accre- ditamento e sulla designazione; e. prevedere un processo di costante miglioramento e ottimizzazione dello standard di produzione. 2 L’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente può essere sostenuto se è impostato a livello nazionale e se con l’ulteriore sviluppo genera, in un’unica fase, un miglioramento sostanziale del profilo della prestazione esistente nel settore della qualità o della sostenibilità.
2 RS 946.512
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Art. 5 Particolari esigenze per i progetti innovativi I progetti innovativi, oltre ai requisiti di cui all’articolo 3, devono adempiere le seguenti esigenze: a. rappresentare un modello per la categoria; b. indicare un approccio lungimirante dal profilo del marketing, della forma di organizzazione o di partenariato; c. presentare indicatori e obiettivi d’efficacia specifici per quanto concerne la sostenibilità o la qualità; d. provare di non avere effetti negativi su altri ambiti della sostenibilità o della qualità.
Art. 6 Ente promotore I provvedimenti sono collettivi se sono realizzati da gruppi di produttori e addetti alla trasformazione o commercianti nonché, eventualmente, consumatori (ente promotore). Le organizzazioni di categoria possono essere anche enti promotori.
Art. 7 Costi computabili 1 Per costi computabili s’intendono le spese effettive nell’ambito dei provvedimenti sostenuti e necessarie per l’adeguata realizzazione dei provvedimenti.
2 Sono computabili, in particolare:
a. i costi per gli accertamenti preliminari, l’adesione e la partecipazione a un provvedimento; b. l’introduzione sul mercato, ad eccezione dello sviluppo dei prodotti; c. i costi per la prima verifica o il primo controllo; d. i costi annuali per il controllo e la certificazione per la durata massima di cui all’articolo 8.
3 Non sono computabili segnatamente:
a. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori; b. le quote sociali a terzi; c. i costi infrastrutturali; d. i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.
Art. 8 Importo e durata dell’aiuto finanziario 1 L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare l’effettivo disavanzo annuale del provvedimento sostenuto. 2 L’aiuto finanziario per gli accertamenti preliminari ammonta a 20 000 franchi al massimo per provvedimento.
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3 L’aiuto iniziale per provvedimento viene limitato a quattro anni al massimo ed
erogato in maniera che, a fase iniziale conclusa, possa essere sostituito dal rispettivo finanziamento proprio.
4 L’aiuto finanziario per la partecipazione a uno standard di produzione o a un
progetto innovativo è limitato a quattro anni per azienda e per provvedimento.
Art. 9 Domande
1 La domanda deve essere presentata da un ente promotore di cui all’articolo 6.
2 La domanda deve contenere:
a. una descrizione del progetto, in particolare una descrizione degli obiettivi e degli obiettivi parziali, del gruppo target, delle fasi d’intervento nonché delle competenze e delle responsabilità dell’ente promotore; b. un preventivo e un piano di finanziamento; c. un concetto per il controllo dell’efficacia; d. una prova dell’adempimento delle esigenze generali e particolari di cui alla presente ordinanza; e. la documentazione scritta che prova il finanziamento proprio nonché l’indicazione dei motivi per cui non è possibile realizzare il provvedimento senza un sostegno finanziario; f. una descrizione di come l’ente promotore garantisce la continuità del prov- vedimento durante l’intera durata; g. una spiegazione sull’idoneità delle condizioni organizzative e relative al per- sonale per la realizzazione del provvedimento; e h. per gli aiuti iniziali, anche un piano aziendale. 3 Le domande per la fase iniziale e la partecipazione vanno inoltrate all’Ufficio fede- rale dell’agricoltura (UFAG) entro il 31 maggio dell’anno precedente la realizzazio- ne.
Art. 10 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario
1 L’UFAG esamina le domande e si pronuncia con decisione in merito alla conces-
sione degli aiuti finanziari.
2 L’UFAG stabilisce le modalità di pagamento caso per caso.
3 L’importo definitivo è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo.
4 L’UFAG può far capo ad esperti per l’esame delle domande.
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Art. 11 Rapporto e valutazione
1 L’ente promotore redige periodicamente un rapporto secondo le indicazioni
dell’UFAG. Tale rapporto contiene una valutazione del raggiungimento degli obiet- tivi sulla base del concetto specifico del progetto per il controllo dell’efficacia e una descrizione delle principali misure di gestione da esso risultanti. 2 Al termine di un periodo di sostegno, l’ente promotore redige altresì un rapporto conclusivo. In quest’ultimo vanno presentati i risultati in maniera che gli interessati possano valutarli e utilizzarli e si deve esporre il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d’esecuzione.
Art. 12 Versamento Il versamento degli aiuti finanziari ai singoli produttori per la partecipazione a stan- dard di produzione e a progetti innovativi può essere delegato ai Cantoni.
Art. 13 Disposizioni transitorie
1 I provvedimenti sostenuti dall’UFAG secondo l’articolo 11 LAgr nel suo tenore
previgente3, ma che non adempiono le esigenze della presente ordinanza possono essere sostenuti al massimo fino alla fine del 2014. 2 Le domande con le quali vengono chiesti aiuti finanziari per il 2014 vanno inoltrate entro il 31 marzo 2014.
Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RU 1998 3033, 2003 4217
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