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Legge federale sui politecnici federali
Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)
Modifica del 28 settembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 20121, decreta:
I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue:
Art. 16 Condizioni d’ammissione 1 È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor:
a. il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità rico- nosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; b. il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola; c. il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure d. chi ha superato un esame d’ammissione. 2 La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d’ammissione per:
a. accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor; b. il ciclo di studi master; c. il dottorato; d. i programmi di perfezionamento accademico; e. gli uditori.
Art. 16a Limitazioni all’ammissione per studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori 1 Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l’ammissione a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor o al ciclo di studi master di studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori.
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2 Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.
3 Le decisioni del Consiglio dei PF sono pubblicate nel Foglio federale.
4 In caso di limitazioni all’ammissione, i candidati sono ammessi in base alla loro idoneità. 5 La Direzione della scuola stabilisce le condizioni e la procedura d’ammissione.
Art. 35 Preventivo e relazione sulla gestione 1 Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e la rela- zione sulla gestione. 2 La relazione sulla gestione contiene la relazione annuale e il conto annuale del settore dei PF con: a. il bilancio; b. il conto economico; c. il conto dei flussi di tesoreria; d. il conto degli investimenti; e. lo stato del capitale proprio; f. l’allegato. 3 Il Consiglio dei PF sottopone la relazione sulla gestione riveduta al Consiglio federale per approvazione.
Art. 35a Presentazione dei conti 1 La presentazione dei conti del settore dei PF espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 La presentazione dei conti è retta dai principi dell’essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell’espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute. 3 Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell’allegato al bilancio. 4 La contabilità d’esercizio deve evidenziare i costi e i ricavi delle singole presta- zioni. 5 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti.
L’articolo 35a diventa articolo 35abis
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II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
17 gennaio 2013.3 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 15 febbraio 20134.
3 Gli articoli 35 e 35a entrano in vigore il 1° gennaio 2015.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2012 7229 4 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 22 nov. 2012.
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