AS 2013 3901
AS 2013 3901
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 3 1 Per gestore s’intende la persona fisica o giuridica oppure la società di persone che gestisce un’azienda per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assume il rischio d’impresa. 3 Se coniugi o partner registrati non separati oppure conviventi gestiscono più unità di produzione, queste sono considerate insieme come un’azienda.
Art. 3 cpv. 3 3 Nel calcolo dei supplementi secondo il capoverso 2 lettera c si considerano sol- tanto le superfici aventi diritto ai rispettivi pagamenti diretti. Per il supplemento per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi secondo il capoverso 2 lettera c numero 4 si considerano soltanto gli alberi per i quali vengono versati i contributi per la biodi- versità per la qualità del livello I.
Art. 6 cpv. 2bis lett. b e c nonché cpv. 4 lett. b 2bis In deroga al capoverso 2, un locale di stabulazione che il gestore di un’azienda agricola riconosciuta prende in affitto o in locazione da un terzo è considerato un’unità di produzione di tale azienda, se: b. è fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente agli articoli 11–25 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui pagamenti diretti (OPD); e
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O sulla terminologia agricola RU 2013
c. le disposizioni dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sugli effettivi massimi, dell’OPD, dell’ordinanza del 22 settembre 19974 sull’agricoltura biologica e di altri atti normativi nel settore agricolo sono rispettate. 4 Il requisito di cui al capoverso 1 lettera c non è adempiuto in particolare se:
b. il gestore di un’altra azienda o il suo socio, socio di società cooperativa, azionista o rappresentante partecipa con il 25 per cento o più al capitale proprio o totale dell’azienda; o
Art. 7 Abrogato
Art. 10 cpv. 1 lett. c e f 1 Per comunità aziendale s’intende il raggruppamento di due o più aziende qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: c. ciascuna delle aziende, prima del raggruppamento, raggiunge un volume di lavoro minimo necessario di 0,25 USM; f. esiste un contratto scritto sulla comunità aziendale, dal quale si evince che i membri gestiscono la comunità aziendale per proprio conto e a proprio rischio e pericolo e quindi si assumono il rischio d’impresa;
Art. 11 cpv. 1 e 2 1 Per aziende detentrici di animali s’intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull’unità di produzione e nell’azienda d’estivazione o nell’azienda con pascoli comunitari.
2 Un’azienda detentrice di animali comprende:
a. per le unità di produzione: il centro di un’azienda detentrice di animali non- ché di ulteriori stalle e installazioni situate a una distanza massima di 3 km dal centro dell’azienda; b. per le aziende d’estivazione e le aziende con pascoli comunitari: le stalle e le installazioni dell’azienda, indipendentemente dalla distanza che le separa dal centro della stessa.
Per detentori di animali s’intendono: b. i gestori di aziende d’estivazione e di aziende con pascoli comunitari che tengono animali.
3 RS 916.344 4 RS 910.18
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Titolo prima dell’art. 12a Sezione 2a: Prestazioni per la produzione agricola e attività affini all’agricoltura
Art. 12a Prestazioni per la produzione agricola 1 Per prestazioni per la produzione agricola s’intendono le attività agricole di aziende e forme di comunità fornite a terzi dietro pagamento con superfici, edifici, installazioni, apparecchiature e manodopera propri dell’azienda. 2 Non sono considerate prestazione per la produzione agricola le attività economiche alle quali non sono collegate attività agricole, come la locazione o il comodato di superfici, edifici, locali di stabulazione o macchine ad altri gestori o a terzi.
Art. 12b Attività affini all’agricoltura Per attività affini all’agricoltura s’intendono le attività economiche di aziende e forme di comunità al di fuori della produzione vera e propria nonché al di fuori di lavorazione, stoccaggio e vendita di prodotti agricoli di produzione propria, se que- ste attività sono esercitate dai gestori, dalla loro famiglia o da impiegati dell’azienda o della forma di comunità e hanno una correlazione con l’azienda.
Art. 13 lett. b La superficie aziendale comprende: b. la foresta (senza la superficie di pascolo dei pascoli boschivi) nonché altre superfici alberate;
Art. 14 cpv. 1 lett. g Abrogata
Art. 15 cpv. 1 1 Per colture speciali s’intendono vigneti, luppolo, frutteti, bacche, verdure, eccetto le verdure per conserve, tabacco, piante medicinali e aromatiche, nonché funghi.
Art. 16 cpv. 1 come pure cpv. 3, frase introduttiva e lett. c
1 Non sono considerate superficie agricola utile:
a. le superfici la cui destinazione principale non è l’utilizzazione agricola; b. le superfici o parti di superfici caratterizzate da un’elevata presenza di piante problematiche, in particolare romice, stoppione («cardo dei campi»), avena selvatica, agropiro («gramigna»), erba di San Giacomo o neofite invasive; c. le superfici ubicate in zone edificabili, delimitate definitivamente dopo il 31 dicembre 2013;
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d. i terreni edificabili urbanizzati, delimitati definitivamente entro il 31 dicem- bre 2013; e. le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d’esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie e di strade pubbliche; f. le superfici con impianti fotovoltaici. 3 Le superfici ai sensi del capoverso 1 lettere d ed e sono considerate superficie agricola utile se il gestore dimostra che: c. per le superfici ai sensi del capoverso 1 lettera e il contratto di affitto è stato concluso per scritto conformemente alle disposizioni determinanti della
Art. 22 cpv. 1 lett. f e h
1 Per colture perenni s’intendono:
f. colture pluriennali di ortaggi quali asparagi, rabarbaro e funghi in pieno campo; h. selve curate di castagni con al massimo 100 alberi per ettaro;
Art. 26 Pascoli d’estivazione Per pascoli d’estivazione s’intendono le superfici destinate esclusivamente al pascolo, che servono all’estivazione di animali e fanno parte di un’azienda d’estiva- zione (art. 9).
Art. 27 1 Per la conversione degli animali da reddito agricoli delle diverse categorie in unità di bestiame grosso (UBG) o in unità di bestiame grosso foraggio grezzo (UBGFG) si applicano i coefficienti che figurano nell’allegato.
2 Per animali da reddito che consumano foraggio grezzo s’intendono gli animali
delle specie bovina ed equina nonché ovini, caprini, bisonti, cervi, lama e alpaca. 3 Se necessario, l’Ufficio federale dell’agricoltura può stabilire altri coefficienti di conversione in funzione dell’escrezione di azoto e fosforo degli animali.
1 Le aziende con un volume di lavoro di almeno 0,25 USM, le aziende con pascoli
comunitari, le aziende d’estivazione, le comunità aziendali e le comunità aziendali settoriali devono essere riconosciute dal competente servizio cantonale.
5 RS 221.213.2
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3 Determinante per la valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2 lettera b sono le condizioni di proprietà, di affitto e di utilizzazione delle superfici e degli edifici nonché le quote rispetto al valore di reddito dei fondi e delle unità di produ- zione escluse le abitazioni. I valori di reddito degli edifici costruiti, comprati o affittati in comune sono computati proporzionalmente ai gestori coinvolti.
Art. 32 cpv. 1 1 È competente per il riconoscimento delle forme di azienda e di comunità aziendali e per la verifica delle superfici il Cantone nel quale è situata l’azienda, l’azienda con pascoli comunitari, l’azienda d’estivazione, la comunità aziendale, la comunità aziendale settoriale oppure la superficie interessata.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 27 cpv. 1)
Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso Coeffi- ciente per animale
1. Animali della specie bovina (specie bos) e bufali (bubalus bubalis)
1.1 Vacche:
1.11 Vacche da latte 1,00
1.12 Altre vacche 1,00
1.2 Altri animali della specie bovina:
1.21 oltre 730 giorni di età 0,60
1.22 oltre 365 fino a 730 giorni di età 0,40
1.23 oltre 160 fino a 365 giorni di età 0,33
1.24 fino a 160 giorni di età 0,13
2. Animali della specie equina
2.1 Giumente in lattazione e pregne 1,00
2.2 Puledri accompagnati dalla giumenta (compresi nel coefficiente
0,00 della madre)
2.3 Altri cavalli oltre 30 mesi di età 0,70
2.4 Altri puledri fino a 30 mesi di età 0,50
2.5 Muli e bardotti di ogni età 0,40
2.6 Pony, cavalli piccoli e asini di ogni età 0,25
3. Ovini
3.1 Pecore munte 0,25
3.2 Altri ovini di oltre 1 anno 0,17
3.3 Capretti fino a 1 anno (compresi nei coefficienti degli animali 0,00
di sesso femminile)
3.4 Agnelli magri (ingrasso) fino a 1/2 anno che non devono essere 0,03
computati sulle madri (ingrasso di agnelli magri su tutto l’arco dell’anno)
4. Caprini
4.1 Capre munte 0,20
4.2 Altri caprini di oltre 1 anno 0,17
4.3 Capretti fino a 1 anno (compresi nel coefficiente dell’animale 0,00
di sesso femminile)
4.4 Capre nane: tenuta di animali da reddito (grandi effettivi, a scopo 0,085
di lucro)
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Coeffi- ciente per animale
5. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo
5.1 Bisonti di oltre 3 anni (riproduttori adulti) 0,80
5.2 Bisonti fino a 3 anni (allevamento e ingrasso) 0,40
5.3 Daini di ogni età 0,10
5.4 Cervi di ogni età 0,20
5.5 Lama di oltre 2 anni 0,17
5.6 Lama fino a 2 anni 0,11
5.7 Alpaca di oltre 2 anni 0,11
5.8 Alpaca fino a 2 anni 0,07
6. Conigli
6.1 Coniglie riproduttrici (= coniglie con almeno 4 figliate all’anno) 0,034
dalla 1a figliata, compresi gli animali giovani fino all’inizio dell’ingrasso o fino al momento del loro uso per la riproduzione (età: circa 35 giorni)
6.2 Animali giovani (ingrasso o allevamento), età: circa 35 a 100 0,011
giorni (5 cicli per posta e anno)
7. Suini
7.1 Scrofe riproduttrici in lattazione (durata di lattazione 4–8 0,55
settimane, 5,7–10,4 cicli per posta)
7.2 Lattonzoli (compresi nel coefficiente della madre) 0,00
7.3 Scrofe riproduttrici non in lattazione di più di 6 mesi (ca. 3 cicli 0,26
per posta)
7.4 Verri riproduttori 0,25
7.5 Suinetti svezzati (trasferiti per l’ingrasso con ca. 25 kg, 8–12 cicli 0,06 o trasferiti per l’ingrasso con ca. 35 kg, 6–8 cicli per posta)
7.6 Rimonte e suini da ingrasso (ca. 3 cicli per posta) 0,17
8. Pollame da reddito
8.1 Galline da allevamento, galli da allevamento e ovaiole 0,010
8.2 Pollastrelle, galletti o pulcini (senza i polli da ingrasso) 0,004
8.3 Polli da ingrasso di ogni età (durata d’ingrasso ca. 40 giorni; 0,004
6,5–7,5 cicli per posta)
8.4 Tacchini di ogni età (ca. 3 cicli per posta) 0,015
8.5 Ingrasso preparatorio di tacchini (ca. 6 cicli l’anno) 0,005
8.6 Ingrasso di tacchini 0,028
8.7 Struzzi fino a 13 mesi 0,140
8.8 Struzzi di oltre 13 mesi 0,260
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