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AS 2013 3909

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 2 Definizioni 1 Si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per un’azien- da, per una comunità aziendale, per una comunità aziendale settoriale o per comu- nità simili, per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, per la pesca o la piscicoltura e per piccole aziende artigianali. Non si considerano provvedimenti individuali i miglioramenti strutturali per le aziende d’estivazione con 50 o più carichi normali.

2 Si applicano per analogia:

a. alle aziende produttrici di funghi, germogli e simili della produzione vege- tale, all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, alla pesca e alla piscicoltura: gli articoli 3–9; b. alle piccole aziende artigianali: l’articolo 9.

Art. 3 cpv. 2 e 3 lett. a 2 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla termino- logia agricola (OTerm), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari nonché per l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale.

3 Per il calcolo del volume di lavoro non sono presi in considerazione:

a. le superfici agricole utili ubicate a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale;

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Art. 3a cpv. 1 1 Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d’insediamento è a rischio, il volume di lavoro necessario è di almeno 0,60 USM.

Art. 5 Ritiro di aziende

1 I proprietari che gestiscono personalmente la loro azienda o che la gestiranno

personalmente dopo l’investimento possono beneficiare di aiuti agli investimenti a partire dalla ripresa della stessa, se l’hanno ritirata o hanno ritirato parti di essa a una delle seguenti condizioni: a. nell’ambito della famiglia secondo le disposizioni della legge federale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale; o b. all’infuori della famiglia, al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito dell’intera azienda. 2 Alle persone giusta il capoverso 1 che hanno ritirato un’azienda o parti di essa a condizioni diverse da quelle di cui al capoverso 1 possono essere concessi aiuti agli investimenti soltanto dopo tre anni dal ritiro dell’azienda.

Art. 6 cpv. 3 Abrogato

Art. 7 Sostanza 1 Se prima dell’investimento la sostanza rettificata del richiedente supera 800 000 franchi, l’aiuto agli investimenti è ridotto di 10 000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare. 2 Se, oltre all’oggetto da sussidiare, vengono effettuati sull’arco di cinque anni ulte- riori investimenti in costruzioni necessarie alla gestione, il limite di 800 000 franchi è aumentato in ragione del 50 per cento dell’investimento supplementare finanzia- riamente vantaggioso, ma al massimo di 300 000 franchi. 3 La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali, dedotti il capitale di terzi, le colture perenni e le pertinenze aziendali senza il patrimonio finanziario. Per richiedenti coniugati sono dedotti 200 000 franchi. 4I terreni da costruzione devono essere computati al loro valore venale locale usuale, tranne le particelle utilizzate nell’agricoltura.

5 Se il richiedente è una società di persone, è determinante la media matematica

della sostanza rettificata dei partecipanti. 6 Laddove sono concessi un contributo e un credito di investimento, la riduzione si applica prima al contributo e poi al credito di investimento.

3 RS 211.412.11

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Art. 8 cpv. 3

3 Il richiedente deve dimostrare, con strumenti di pianificazione adatti, per un

periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti agli investimenti, che i requisiti di cui al capoverso 2 sono adempiuti anche con future condizioni quadro economiche. Va contemplata anche una valutazione del rischio dell’investimento previsto.

Art. 9 cpv. 1 e 5 1 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone giuridiche o fisiche all’infuori della famiglia possono ricevere un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie a sé stante e permanente è stabilito per almeno trent’anni e se è stato concluso un con- tratto di affitto agricolo di uguale durata per il resto dell’azienda; per bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 è sufficiente un contratto di affitto di vent’anni. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario. 5 Per provvedimenti volti a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato nonché per il rinnovo di colture perenni di cui all’arti- colo 44 capoverso 1 lettera e è sufficiente un contratto di affitto la cui durata corri- sponda almeno al termine di rimborso del credito di investimento stabilito.

Art. 10 cpv. 1 1 Gli aiuti agli investimenti per le costruzioni sono concessi in funzione di un pro- gramma delle disposizioni computabile, fondato sulla superficie agricola utile garan- tita a lungo termine e le possibilità di produzione. Nella valutazione sono conside- rate soltanto superfici agricole utili non ubicate a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale. L’UFAG può prevedere deroghe per aziende tradizionali a più livelli. Sono computate le possibilità di estivazione dell’azienda.

Art. 10a cpv. 1, frase introduttiva e lett. c 1 Le piccole aziende artigianali possono ricevere aiuti agli investimenti se soddi- sfano le seguenti condizioni: c. prima dell’investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupa- zione complessivo del 2000 per cento o la cifra d’affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;

Art. 11 cpv. 1 lett. d e 2 lett. a

1 Si considerano provvedimenti collettivi:

d. i provvedimenti per le finalità di cui agli articoli 18 capoverso 2, 19e e 49 capoverso 1 lettere b e c che concernono almeno due aziende agricole; 2 Si considerano provvedimenti collettivi di ampia portata ai sensi dell’articolo 88 LAgr le seguenti bonifiche fondiarie:

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a. le ricomposizioni particellari con raggruppamento della proprietà fondiaria, inclusi i terreni in affitto, nonché con provvedimenti strutturali e misure per la promozione della biodiversità (migliorie integrali);

Art. 11a cpv. 1

1 I progetti di sviluppo regionale devono comprendere provvedimenti per la crea-

zione di valore aggiunto nell’agricoltura nonché provvedimenti per il rafforzamento della cooperazione intersettoriale tra l’agricoltura e i settori affini, segnatamente l’artigianato, il turismo o l’economia forestale e del legno.

Art. 11b, frase introduttiva e lett. a, c ed e Per il sostegno secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere d ed e devono essere adem- piuti i seguenti presupposti: a. le aziende dei produttori, escluse le aziende dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, forniscono la prova che le esigenze ecologiche di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del 23 ottobre 20134 sui pagamenti diretti (OPD) sono rispettate; c. i produttori hanno la maggioranza dei voti nella comunità; e. l’economicità dell’impresa è comprovata da un piano aziendale.

Art. 12 cpv. 1 lett. b come pure 2 lett. a e c

1 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per:

b. edifici agricoli, edifici dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professio- nale o edifici di piccole aziende artigianali di proprietà di corporazioni o isti- tuti di diritto pubblico; sono fatti salvi i progetti di sviluppo regionale di cui all’articolo 11a e gli edifici alpestri. 2 La Confederazione non concede aiuti agli investimenti per provvedimenti indivi- duali di: a. aziende di proprietà di persone giuridiche; ne sono escluse le società di capi- tali secondo l’articolo 3 capoverso 2 OPD5; c. aziende il cui gestore non soddisfa, dopo l’investimento, le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 12–34 OPD.

Art. 13 Neutralità concorrenziale 1 Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui agli articoli 93 capoverso 1 lettere c e d, 94 capoverso 2 lettera c, 105 capoverso 1 lettera c, 106 capoversi 1 let- tera c e 2 lettera d, 107 capoverso 1 lettere b–d e 107a LAgr sono concessi sola- mente se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna azienda artigia- nale direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico

4 RS 910.13, RU 2013 … 5 RS 910.13, RU 2013 …

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è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio equivalente. 2 Per progetti con notevoli ripercussioni sulla concorrenza il Cantone può sentire le aziende artigianali direttamente interessate e le loro organizzazioni professionali e associazioni di categoria nella zona d’attività determinante sul piano economico. 3 Prima dell’approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale cantonale rinviando al pre- sente articolo. 4 Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d’attività determinante sul piano economico, durante la pubblicazione di cui al capoverso 3, possono pre- sentare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente. 5 La determinazione della neutralità concorrenziale e la procedura in caso di opposi- zione da parte di aziende artigianali interessate si fondano sul diritto cantonale.

Art. 14 cpv. 1 lett. e ed f nonché 3 lett. d

1 Contributi sono concessi per:

e. i provvedimenti di ripristino e di sostituzione conformemente all’articolo 18 capoverso 1ter della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio nonché i provvedimenti di sostituzione conforme- mente all’articolo 7 della legge federale del 4 ottobre 19857 sui percorsi pedonali ed i sentieri; f. ulteriori provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l’adempimento di altre esigenze della legislazione in materia di prote- zione dell’ambiente in relazione ai provvedimenti di cui alle lettere a–d, in particolare il promovimento della biodiversità e della qualità del paesaggio;

3 Sono concessi contributi per il ripristino periodico di:

d. muri a secco ai sensi del capoverso 1 lettera f utili per un’utilizzazione agri- cola.

Art. 15 cpv. 1 lett. g 1 In caso di bonifiche fondiarie ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2, i seguenti costi danno diritto ai contributi: g. un’indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi all’ettaro versata ai locatori che trasmettono a un’organizzazione che gestisce i terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposi- zione per almeno dodici anni.

6 RS 451 7 RS 704

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Art. 15a cpv. 1 lett. f 1 Nell’ambito del ripristino periodico conformemente all’articolo 14 capoverso 3, i seguenti lavori danno diritto ai contributi: f. muri a secco: il ripristino e il consolidamento globali delle fondamenta, della corona e delle scale nonché il rifacimento puntuale.

Art. 16 cpv. 4 4 In deroga al capoverso 3 la convenzione può prevedere che singoli provvedimenti siano conteggiati a seconda del dispendio.

Art. 19 cpv. 3 3 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettera a che adempiono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali confor- memente all’articolo 74 OPD8, è concesso oltre al contributo forfettario di base di cui al capoverso 2 un contributo supplementare per l’elemento «stalla» pari al 20 per cento dell’importo forfettario per UBG.

Art. 19e Iniziative collettive di produttori 1 Ai produttori sono concessi contributi per gli accertamenti preliminari, la fonda- zione, l’accompagnamento specializzato durante la fase iniziale o lo sviluppo di forme di collaborazione per la riduzione dei costi di produzione. 2 Il contributo ammonta al 30 per cento al massimo dei costi che danno diritto ai contributi, tuttavia a 20 000 franchi al massimo per ogni iniziativa. 3 L’UFAG stabilisce i requisiti tecnici e amministrativi relativi alle iniziative e al calcolo dei costi che danno diritto ai contributi. 4 Gli articoli 25 capoverso 2 lettera b, 35–38 e 42 non si applicano alle iniziative collettive.

Art. 20 cpv. 1 lett. b 1 La concessione di un contributo presuppone un contributo cantonale sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile. Il contributo cantonale minimo ammonta a: b. 90 per cento del contributo per gli altri provvedimenti collettivi di cui agli articoli 11 capoverso 1 lettere a e b, 18 capoverso 2 e 19e.

8 RS 910.13, RU 2013 …

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Art. 38 cpv. 1 1 Le superfici per la promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio, delimitate nell’ambito di un provvedimento collettivo di ampia portata, devono essere gestite conformemente agli articoli 55–64 OPD9.

Art. 39 cpv. 1 lett. f e lett. c

1 I contributi devono essere restituiti:

f. se nel caso di progetti di sviluppo regionale si termina anticipatamente la collaborazione stabilita nella convenzione.

2 Il contributo da restituire viene calcolato:

c. nel caso di cui al capoverso 1 lettera f secondo i criteri stabiliti nella conven- zione.

Art. 43 cpv. 3, 3bis e 5

3 e 3bis Abrogati

5 L’UFAG stabilisce le aliquote per l’aiuto iniziale. Prevede graduazioni secondo il numero di USM.

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e nonché 2, frase introduttiva e lett. b 1 I proprietari che gestiscono personalmente l’azienda possono ricevere crediti di investimento per: e. provvedimenti per migliorare la produzione di colture speciali e il loro ade- guamento al mercato nonché per ricostituire colture perenni, ad eccezione di macchine e installazioni mobili.

2 Gli affittuari ricevono crediti di investimento per:

b. l’acquisto da terzi di un’azienda agricola, purché questa sia stata gestita in proprio per almeno sei anni e il prezzo d’acquisto corrisponda al massimo a due volte e mezzo il valore di reddito.

Art. 46 cpv. 4 e 8 4 Per gli edifici di economia rurale ai sensi del capoverso 2 lettere a e b che adem- piono i requisiti dei sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali conformemente all’articolo 74 OPD10, è concesso, oltre al contributo forfettario di cui al capoverso 2, un contributo supplementare per l’elemento «stalla» pari al

20 per cento.

9 RS 910.13, RU 2013 … 10 RS 910.13, RU 2013 …

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8 In caso di provvedimenti edilizi e installazioni per la diversificazione delle attività agricole e affini all’agricoltura, il contributo forfettario ammonta a 200 000 franchi al massimo. Tale limitazione non si applica a impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa.

Art. 49 cpv. 1 lett. c

1 Sono sostenuti con crediti di investimento:

c. la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione e della gestione aziendale conformi al mercato o l’estensione della loro attività;

Art. 49a Organizzazioni contadine di solidarietà Le organizzazioni di cui all’articolo 49 capoverso 1 lettera c possono ottenere crediti di investimento per: a. i costi di fondazione; b. i costi dell’avvio di una nuova attività o di un’estensione dell’attività esi- stente; c. i costi per l’acquisto di mobilio e mezzi ausiliari; d. i costi salariali durante il primo anno di attività nel nuovo ambito.

Art. 51 cpv. 4

4 Crediti di costruzione di cui all’articolo 107 capoverso 2 LAgr possono essere

concessi fino all’ammontare del 75 per cento della somma dei contributi pubblici.

Art. 55 cpv. 4 Abrogato

Art. 61 cpv. 2bis e 4 2bis Il Cantone notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente: a. il saldo totale dei fondi federali; b. gli interessi maturati; c. la liquidità; d. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

4 Notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

a. la liquidità; b. la somma dei crediti di investimento concessi, tuttavia non ancora versati.

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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