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AS 2013 3919

Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)

Modifica del 23 ottobre 2013

I L’ordinanza dell’UFAG del 26 novembre 20031 concernente gli aiuti agli investi- menti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 2, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3,

19 capoverso 4, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5,

46 capoverso 5, 51 capoverso 2 e 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre

19982 sui miglioramenti strutturali (OMSt);

visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20033 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC),

Art. 4 cpv. 2 2 Le superfici agricole utili di aziende tradizionalmente gestite su più livelli, ubicate a oltre 15 km dal centro aziendale, possono essere prese in considerazione solo in zone in cui è praticata la transumanza tradizionale.

Titolo prima dell’art. 7a

Sezione 3a: Iniziative collettive di produttori

Art. 7a Concessione del contributo

1 Vengono accordati contributi in particolare per i costi di:

a. accertamenti preliminari di aspetti legali, attuariali, economico-aziendali e di economia del lavoro; b. studi preliminari e confronti delle varianti per progetti d’investimento collet- tivi; c. istituzione di un’adeguata forma di cooperazione;

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d. accompagnamento specializzato per il consolidamento e l’ottimizzazione della comunità in ambito operativo, strategico e sociale per al massimo due anni dopo l’istituzione; e. fasi di sviluppo essenziali della comunità finalizzate alla riduzione dei costi di produzione. 2 I contributi sono concessi sulla base di una bozza di progetto con stima dei costi.

Art. 7b Pagamenti 1 Per ciascuna iniziativa il Cantone può inoltrare all’UFAG una richiesta di paga- mento parziale e di pagamento finale. L’importo minimo per pagamento parziale è 10 000 franchi, tuttavia al massimo 80 per cento del contributo complessivo con- cesso. 2 Con la richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale devono essere com- provati i costi fatturati. 3 La richiesta di pagamento finale deve essere inviata entro tre anni dalla conces- sione del contributo. Essa deve essere corredata di un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

II

1 Gli allegati 1 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

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Allegato 1 (art. 1)

Calcolo delle unità standard di manodopera

1. Per determinare la grandezza dell’impresa secondo le unità standard di manodo- pera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla terminologia agricola.

2. A completamento del numero 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e

coefficienti: a. vacche da latte in un'azienda d’estivazione 0,015 USM/ carico normale b. altri animali da reddito in un'azienda d’estivazione 0,010 USM/ carico normale c. patate 0,045 USM/ha d. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,300 USM/ha e. vigna con torchiatura in proprio 0,300 USM/ha f. serra con fondamenta fisse 0,900 USM/ha g. tunnel o letti di forzatura 0,450 USM/ha h. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,060 USM/ara i. produzione di funghi prataioli in edifici 0,250 USM/ara j. produzione di cicoria belga in edifici 0,250 USM/ara k. produzione di germogli in edifici 1,000 USM/ara l. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,400 USM/ha m. coltura di alberi di Natale 0,045 USM/ha n. foresta di proprietà dell’azienda 0,012 USM/ha

3. Gli animali propri o di terzi secondo il numero 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo. 4. Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell’azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo. 5. Per le colture dell’ortoflorovivaismo a titolo professionale sono applicabili per analogia i coefficienti USM e i supplementi di cui ai numeri 1 e 2.

4 RS 910.91

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6. Per le serre e i tunnel è computabile l’intera superficie degli edifici (n. 2 lett. f, g e l). Per la produzione di funghi, funghi prataioli, cicoria belga e germogli in edifici, come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substra- to, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano pertanto le superfici dei ripiani (n. 2 lett. h–k).

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Allegato 4 (art. 5 e 6 cpv. 1)

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

N. III lett. f e n. IV

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento

f. Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edi- fici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

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IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale in franchi Credito d’investimento Azienda Azienda in franchi d’estivazione d’estivazione con 50 carichi con oltre 50 normali al carichi normali massimo

Importo massimo per UBG (somma 2 600 2 600 5 000 degli elementi)

Capanna alpestre (parte abitativa); 20 000 21 100 55 000 bestiame giovane e fino a 59 vacche Capanna alpestre (parte abitativa); 30 000 31 650 80 000 a partire da 60 vacche Locali e impianti per la fabbricazione 600 640 1 750 e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte Stalla, compreso l’impianto per il 600 640 2 000 deposito di concimi aziendali per UBG Porcile, compreso l’impianto per il 180 190 450 deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI) Prima posta di mungitura e stand di 220 240 800 mungitura mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte A partire dalla seconda posta di 60 70 200 mungitura anziché nuova stalla, per vacca da latte

Disposizioni comuni per contributi e crediti d’investimento a. Per sostenere finanziariamente locali ed impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio deve essere garantito a lungo termine un diritto di fornitura per almeno 900 kg di latte per vacca da latte. b. Per vacca da latte viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso. c. Nel valutare se un miglioramento strutturale per un’azienda d’estivazione sia da considerare come provvedimento individuale o collettivo, si possono sommare i carichi normali di più aziende d’estivazione interessate, se il provvedimento da sostenere è contenuto in un concetto globale.

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Allegato 5 (art. 8)

Rimborso in caso di alienazione con utile Calcolo del valore determinante per il computo

Oggetto Calcolo

Superficie agricola utile, bosco e diritti 8 x valore di reddito d’alpeggio Edifici agricoli non sostenuti mediante 2,5 x valore di reddito aiuti agli investimenti Edifici agricoli (nuovi) sostenuti costi di realizzazione meno il mediante aiuti agli investimenti contributo federale e cantonale Edifici agricoli (trasformazione) 2,5 x valore di reddito prima parzialmente sostenuti mediante aiuti dell’investimento, più i costi di agli investimenti realizzazione, meno il contributo federale e cantonale (importo massimo: valore di un nuovo edificio) Edifici non agricoli valore imponibile (analogamente al calcolo della sostanza rettificata giusta l’art. 7 OMSt)

Per le aziende agricole intere si applica il valore di reddito moltiplicato per 2,5.

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