AS 2013 3927
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Modifica del 23 ottobre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».
Art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a 2 A complemento dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla termino- logia agricola, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.
3 Per il calcolo del volume di lavoro non si prendono in considerazione:
a. le superfici agricole utili, ubicate a una distanza di percorso di oltre 15 km dal centro aziendale;
Art. 3 cpv. 1 1 Nelle regioni di montagna e in quelle collinari in cui la gestione o una sufficiente densità di insediamento è minacciata, il volume di lavoro minimo necessario ammonta a 0,60 USM.
Art. 4 cpv. 1 1 I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 12–34 dell’ordinanza del 23 ottobre 20133 sui pagamenti diretti.
Art. 6 cpv. 2 Abrogato
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Misure sociali collaterali nell’agricoltura. O RU 2013
Art. 6a cpv. 1 1 I mutui secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 19914 sul diritto fondiario rurale.
Art. 13 cpv. 3 3 Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell’azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2–7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l’articolo 15.
Art. 17 cpv. 2 e 3
2 Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre
dell’esercizio contabile precedente: a. il saldo totale dei fondi federali; b. il saldo totale dei fondi cantonali; c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali; d. l’utilizzo degli interessi secondo l’articolo 85 capoverso 2 LAgr; e. la liquidità; f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.
3 Esso notifica all’UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:
a. la liquidità; b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.
Art. 18 Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.
Titolo prima dell’art. 19 Sezione 2: Aiuti per la riqualificazione per gli anni 2004–2019
Art. 33 cpv. 3 3 La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.
4 RS 211.412.11
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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