AS 2013 395
Ordinanza dell'UFT relativa all'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza dell’UFT relativa all’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF-UFT)
Modifica del 25 gennaio 2013
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) ordina:
I L’ordinanza dell’UFT del 14 maggio 20121 relativa all’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 5 5 Sulle tratte alimentate con energia elettrica fornita dalle Ferrovie federali svizzere (FFS), fino al 31 dicembre 2015 è concessa alle imprese di trasporto una riduzione del 10 per cento sul prezzo dell’energia elettrica per i treni che danno diritto a inden- nità, i treni navetta per autoveicoli e i treni merci.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2013.
25 gennaio 2013 Ufficio federale dei trasporti Il direttore: Peter Füglistaler
1 RS 742.122.4
2012-3191 395
Accesso alla rete ferroviaria. O dell’UFT RU 2013
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