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AS 2013 3965

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 sul vino è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 2 cpv. 2, parte introduttiva 2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre in particolare consi- derare:

Sezione 2 (art. 8–18) Abrogata

Art. 26 Elaborazione e condizionamento Le uve e i mosti destinati all’elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depo- sitati separatamente. Lo stesso dicasi se un’impresa vinifica per conto di un pro- duttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti.

Art. 33 cpv. 2 2 Per commercio di vini s’intende l’acquisto e la vendita di succo d’uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l’immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione.

1 RS 916.140

2013-0225 3965

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Art. 34 cpv. 1 e 3 lett. e 1 Ogni impresa che intende esercitare il commercio di vino dev’essere iscritta al registro di commercio e deve annunciarsi all’organo di controllo prima dell’inizio della sua attività. Una copia autenticata dell’iscrizione al registro è allegata all’an- nuncio. I produttori di cui all’articolo 36 capoverso 2 non sono sottoposti all’obbligo di iscriversi al registro di commercio. 3 La contabilità è completata da pezze giustificative usuali. L’insieme degli elementi deve permettere di determinare in ogni momento: e. il nome del proprietario del vino se l’impresa vinifica per altri produttori di uva.

Art. 39 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 Le imprese che in Svizzera acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta riportante la ragione sociale di un’impresa assoggettata all’organo di controllo e di un sistema di chiusura non riutilizzabile, che non praticano né l’impor- tazione né l’esportazione e il cui volume annuale non supera 1000 hl non sottostanno al controllo. Esse tengono ciononostante una contabilità di cantina secondo l’arti- colo 34 capoverso 2. In caso di sospetto fondato d’infrazione, la loro attività può essere controllata in ogni momento. 1bis Le imprese che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato, che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione e la cui produ- zione totale non supera 500 litri non sottostanno al controllo. 1ter Le imprese che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribui- scono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere inca- ricate di tenere una contabilità di cantina semplificata. Le disposizioni di tale conta- bilità semplificata sono emanate d’intesa con l’UFAG.

Art. 40 cpv. 5 5 Le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione notificano su domanda all’UFAG i provvedimenti presi in seguito alle infrazioni comunicate dagli organi di controllo.

II

1 L’allegato 4 è abrogato.

2 L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 19 cpv. 1)

Termini vinicoli specifici

Diciture Definizioni

… Flétri, flétri sur souche Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zuc- chero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arric- chimento e la concentrazione sono vietati. Le denomina- zioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate. Gletscherwein/ Vino del Cantone Vallese a denominazione di origine Vin des Glaciers controllata definita dalla legislazione cantonale. Œil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione di origine controllata otte- nuto da uve del vitigno Pinot nero. Può essere tagliato esclusivamente con Pinot grigio o Pinot bianco nella misura massima del 10 per cento. Passerillé/Strohwein/ Vino a denominazione di origine controllata elaborato a Sforzato partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione. Primeur/Novello/ Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell’anno Vin nouveau di vendemmia. Reserve/Réserve/ Vino a denominazione di origine controllata in base alla Riserva/Reserva legislazione cantonale messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia. Spätlese/ Vino a denominazione di origine controllata ottenuto Vendange tardive/ da uve raccolte secondo i criteri definiti nella legislazione Vendemmia tardiva cantonale. In tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale. Sur lie(s)/auf der Hefe Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno. ausgebaut …

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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