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AS 2013 4003

Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Ordinanza concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Modifica del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 novembre 20041 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 45a capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie,

Art. 1 lett. d ed e Onde sostenere i costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale che devono essere inceneriti o eliminati in altro modo secondo gli articoli 22–24 del- l’ordinanza del 25 maggio 20113 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), sono assegnati i seguenti contributi: d. per ogni equide macellato: 25 franchi al macello; e. per il pollame macellato: 12 franchi la tonnellata di peso vivo al macello.

Art. 2 Condizioni per l’assegnazione dei contributi

1 Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati:

a. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita dell’animale; b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell’animale e se all’atto della notifica di macellazione:

1. la notifica di nascita era registrata nella banca dati sul traffico di ani-

mali, e

2. la storia dell’animale di cui all’articolo 3 capoverso 1bis dell’ordinanza

BDTA del 26 ottobre 20114 ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».