AS 2013 4081
Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio
Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)
Modifica del 14 dicembre 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 10 ottobre 20111; visto il parere del Consiglio federale dell’11 gennaio 20122, decreta:
I La legge del 13 marzo 19643 sul lavoro è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 1quater 1quater Nei negozi delle stazioni di servizio situati nelle aree di servizio autostradali e lungo le strade principali con traffico intenso di viaggiatori e la cui offerta di merci e servizi risponde principalmente ai bisogni dei viaggiatori, i lavoratori possono essere occupati la domenica e durante la notte.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012 La presidente: Maya Graf Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab