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AS 2013 4145

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricolt ura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

del 23 ottobre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 70 capoverso 3, 70a capoversi 3–5, 70b capoverso 3,

71 capoverso 2, 72 capoverso 2, 73 capoverso 2, 75 capoverso 2, 76 capoverso 3,

77 capoverso 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981

sull’agricoltura (LAgr), ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Oggetto e tipi di pagamenti diretti

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per il versamento di pagamenti diretti e stabilisce l’importo dei contributi.

2 Stabilisce i controlli e le sanzioni amministrative.

Art. 2 Tipi di pagamenti diretti I pagamenti diretti comprendono i seguenti tipi di pagamenti diretti: a. contributi per il paesaggio rurale:

1. contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio,

2. contributo di declività,

3. contributo per le zone in forte pendenza,

4. contributo di declività per i vigneti,

5. contributo di alpeggio,

6. contributo d’estivazione;

b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento:

1. contributo di base,

2. contributo per le difficoltà di produzione,

3. contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni;

RS 910.13 1 RS 910.1

2013-0216 4145

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

c. contributi per la biodiversità:

1. contributo per la qualità,

2. contributo per l’interconnessione;

d. contributo per la qualità del paesaggio; e. contributi per i sistemi di produzione:

1. contributo per l’agricoltura biologica,

2. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli pro-

teici, favette e colza,

3. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie iner-

bita,

4. contributi per il benessere degli animali;

f. contributi per l’efficienza delle risorse:

1. contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni,

2. contributo per la lavorazione rispettosa del suolo,

3. contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa;

g. contributo di transizione.

Capitolo 2: Condizioni Sezione 1: Condizioni generali

Art. 3 Gestori aventi diritto ai contributi

1 Il gestore di un’azienda ha diritto ai contributi se:

a. è una persona fisica con domicilio civile in Svizzera; b. prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione non ha ancora compiuto i

65 anni;

c. adempie le esigenze relative alla formazione di cui all’articolo 4. 2 Hanno diritto ai contributi le persone fisiche e le società di persone che gestiscono in proprio l’azienda di una società anonima (SA), di una società a garanzia limitata (Sagl) o di una società in accomandita per azioni (SA in accomandita) con sede in Svizzera, se: a. nella SA o SA in accomandita possiedono, mediante azioni nominative, una partecipazione diretta di almeno due terzi del capitale azionario o del capi- tale sociale e dei diritti di voto; b. nella Sagl possiedono una partecipazione diretta di almeno tre quarti del capitale sociale e dei diritti di voto; c. il valore contabile della sostanza dell’affittuario corrisponde almeno a due terzi degli attivi e, se la SA o la Sagl è proprietaria, il valore contabile dell’azienda o delle aziende corrisponde almeno a due terzi degli attivi della SA o della Sagl.

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3 In deroga al capoverso 1, anche persone giuridiche con sede in Svizzera nonché

Cantoni e Comuni hanno diritto a contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio, a condizione che siano gestori dell’azienda.

Art. 4 Esigenze relative alla formazione

1 Il gestore deve aver seguito una delle seguenti formazioni:

a. formazione professionale di base «campo professionale agricoltura e relative professioni» con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professio- nale (LFPr) o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr; b. contadina con attestato professionale secondo l’articolo 43 LFPr; c. formazione superiore nelle professioni di cui alla lettera a o b. 2 È considerata equivalente alla formazione professionale di base di cui al capoverso 1 lettera a un’altra formazione professionale di base con un certificato federale di formazione pratica secondo l’articolo 37 LFPr o un attestato federale di capacità secondo l’articolo 38 LFPr, completata da: a. una formazione continua agricola conclusa, disciplinata uniformemente dai Cantoni in collaborazione con l’organizzazione determinante del mondo del lavoro; o b. un’attività pratica comprovata svolta per almeno tre anni come gestore, cogestore o impiegato in un’azienda agricola. 3 I gestori di aziende nella regione di montagna la cui gestione richiede meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola (OTerm) non sono tenuti ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1. 4 Se, al raggiungimento del limite d’età del gestore precedente, il coniuge riprende l’azienda, esso non è tenuto ad adempiere le esigenze di cui al capoverso 1 se prima della ripresa ha collaborato nell’azienda per almeno dieci anni. 5 L’erede o la comunione ereditaria non sottostà all’obbligo di soddisfare le esigenze di cui al capoverso 1 per tre anni al massimo dopo la morte del gestore precedente.

Art. 5 Volume di lavoro minimo I pagamenti diretti sono versati soltanto se il volume di lavoro dell’azienda è di almeno 0,25 USM.

Art. 6 Quota minima dei lavori della manodopera propria dell’azienda 1 I pagamenti diretti sono versati soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori neces- sari alla gestione dell’azienda sono svolti con manodopera propria dell’azienda.

2 RS 412.10 3 RS 910.91

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2 Il carico di lavoro è calcolato in base al «Preventivo di lavoro ART 2009» di

Agroscope, nella versione del 20134.

Art. 7 Effettivo massimo di animali I pagamenti diretti sono versati soltanto se l’effettivo di animali dell’azienda non supera i limiti dell’ordinanza del 23 ottobre 20135 sugli effettivi massimi.

Art. 8 Limitazione dei pagamenti diretti per USM

1 Per USM sono versati al massimo 70 000 franchi di pagamenti diretti.

2 Il contributo per l’interconnessione, il contributo per la qualità del paesaggio, i contributi per l’efficienza delle risorse e il contributo di transizione sono versati indipendentemente dalla limitazione di cui al capoverso 1.

Art. 9 Riduzione dei pagamenti diretti nel caso di società di persone Nel caso di società di persone, i pagamenti diretti di un’azienda sono ridotti propor- zionalmente per ogni persona che prima del 1° gennaio dell’anno di contribuzione ha compiuto i 65 anni.

Art. 10 Gestori aventi diritto ai contributi di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari 1 Persone fisiche e giuridiche nonché collettività di diritto pubblico e Comuni hanno diritto ai contributi in qualità di gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comu- nitari se: a. gestiscono l’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per proprio con- to e a proprio rischio e pericolo; e b. hanno domicilio civile o sede in Svizzera.

2 I Cantoni non hanno diritto ai contributi.

3 Le condizioni di cui agli articoli 3–9 non sono applicabili.

Sezione 2: Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Art. 11 Principio I contributi sono versati se le prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecolo- giche sono rispettate (PER) di cui agli articoli 12–25 sono adempiute in tutta l’azienda.

4 Il preventivo di lavoro può essere scaricato da

www.agroscope.admin.ch/arbeitsvoranschlag 5 RS 916.344; RU 2013 3983

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Art. 12 Detenzione degli animali da reddito secondo la legislazione sulla protezione degli animali Le prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali determinanti per la produzione agricola devono essere rispettate.

Art. 13 Bilancio di concimazione equilibrato 1 I cicli delle sostanze nutritive devono essere possibilmente chiusi. Dal bilancio delle sostanze nutritive non devono risultare eccedenze nell’apporto di fosforo e azoto. Le esigenze relative all’allestimento del bilancio delle sostanze nutritive sono fissate nell’allegato 1 numero 2.1.

2 La quantità di fosforo e azoto ammessa è calcolata in base al fabbisogno delle

piante e al potenziale di produzione aziendale. 3 Allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle, almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo secondo l’allegato 1 numero 2.2.

Art. 14 Quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità 1 La quota di superfici per la promozione della biodiversità deve ammontare almeno al 3,5 per cento della superficie agricola utile messa a colture speciali e al 7 per cento della rimanente superficie agricola utile. La presente disposizione si applica soltanto per le superfici in Svizzera. 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–n e p nonché quelle di cui all’allegato 1 numero 3 che: a. si trovano sulla superficie aziendale e a una distanza di percorso di 15 km al massimo dal centro aziendale o da un’unità di produzione; e b. sono di proprietà del gestore o da lui affittate. 3 Per albero viene computata un’ara come superficie per la promozione della biodi- versità. Per ogni particella gestita, possono essere computati al massimo 100 alberi per ettaro. Al massimo la metà della quota necessaria di superfici per la promozione della biodiversità può essere soddisfatta computando degli alberi.

Art. 15 Gestione conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d’importanza nazionale 1 Devono essere rispettate le prescrizioni sulla gestione di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a della legge federale del 1° luglio 19666 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), a condizione che le superfici siano state delimitate in maniera vincolante per il gestore.

6 RS 451

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2 Le superfici sono delimitate in maniera vincolante se:

a. esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il servizio cantonale specializzato e il gestore; o b. esiste una decisione passata in giudicato; o c. sono delimitate su un piano di utilizzazione definitivo.

Art. 16 Avvicendamento disciplinato delle colture

1 Gli avvicendamenti delle colture devono essere stabiliti in modo da prevenire

parassiti e malattie e da evitare l’erosione, la compattazione e la perdita di suolo nonché l’infiltrazione e il ruscellamento di concimi e prodotti fitosanitari. 2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono annoverare almeno quattro colture diverse all’anno. L’allegato 1 numero 4.1 stabilisce a quali condi- zioni una coltura è computata. Per le colture principali va rispettata una quota mas- sima rispetto alla superficie coltiva di cui all’allegato 1 numero 4.2. 3 Nel caso di aziende che rispettano le pause colturali di cui all’allegato 1 nume- ro 4.3 non si applica l’esigenza di cui al capoverso 2. 4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre

19977 sull’agricoltura biologica, per la prova di un avvicendamento disciplinato

delle colture si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’articolo 20 capoverso 2.

Art. 17 Adeguata protezione del suolo 1 La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare l’erosione e il deterioramento chimico e fisico del suolo. Le esigenze sono fissate nell’allegato 1 numero 5. 2 Nel caso di colture che vengono raccolte prima del 31 agosto, le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali. La semina della coltura intercalare o del sovescio invernale deve avvenire: a. nella zona di pianura: prima del 1° settembre; b. nella zona collinare e nella zona di montagna I: prima del 15 settembre. 3 Per la copertura del suolo con colture intercalari e sovesci invernali si applicano le esigenze di cui all’allegato 1 numero 5.1. 4 Nel caso di aziende gestite secondo le esigenze dell’ordinanza del 22 settembre 19978 sull’agricoltura biologica, per la prova di un’adeguata protezione del suolo si applicano le esigenze dell’organizzazione nazionale specializzata di cui all’arti- colo 20 capoverso 2.

7 RS 910.18 8 RS 910.18

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Art. 18 Selezione e applicazione mirate dei prodotti fitosanitari 1 Nella protezione delle colture dai parassiti, dalle malattie e dall’invasione delle malerbe, la priorità va data all’applicazione di misure preventive, meccanismi natu- rali di regolazione e procedimenti biologici e meccanici. 2 Nell’applicazione di prodotti fitosanitari devono essere tenute in considerazione le soglie nocive nonché le raccomandazioni dei servizi di previsione e di allerta. 3 Possono essere applicati soltanto prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell’ordinanza del 12 maggio 20109 sui prodotti fitosanitari. Le prescrizioni concer- nenti l’applicazione di prodotti fitosanitari sono fissate nell’allegato 1 numeri 6.1 e 6.2. 4I servizi fitosanitari cantonali possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all’allegato 1 numero 6.3 per provvedimenti fitosanitari esclusi secondo l’allegato 1 numero 6.2. 5 Sono escluse dalle prescrizioni di applicazione di cui all’allegato 1 numeri 6.2 e 6.3 le superfici coltivate per scopi sperimentali. Il richiedente deve concludere con il gestore una convenzione scritta che va inviata, unitamente alla descrizione dell’esperimento, al servizio cantonale specializzato nella protezione dei vegetali.

Art. 19 Esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme Le esigenze relative alla produzione di sementi e tuberi-seme sono fissate nell’alle- gato 1 numero 7.

Art. 20 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d’esecuzione 1 Le esigenze relative alle colture speciali sono fissate nell’allegato 1 numero 8.1.

2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può riconoscere esigenze equivalenti per l’adempimento della PER di organizzazioni nazionali specializzate e di organiz- zazioni incaricate dell’esecuzione secondo l’allegato 1 numero 8.2.

Art. 21 Fasce tampone Lungo corsi d’acqua superficiali, margini del bosco, sentieri, siepi, boschetti campe- stri e rivieraschi nonché superfici di inventari devono essere predisposte fasce tam- pone secondo l’allegato 1 numero 9.

Art. 22 PER fornita congiuntamente da più aziende

1 Per l’adempimento della PER un’azienda può convenire con una o più aziende di

fornire congiuntamente tutta o parti della PER. 2 Se la convenzione contempla soltanto parti della PER, i seguenti elementi della PER possono essere adempiuti a livello interaziendale:

9 RS 916.161

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a. il bilancio di concimazione equilibrato secondo l’articolo 13; b. la quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 14; c. le esigenze di cui agli articoli 16–18 congiuntamente.

3 La convenzione deve essere approvata dal Cantone. È approvata se:

a. i centri aziendali delle aziende partecipanti sono situati entro una distanza di percorso di 15 km al massimo; b. le aziende hanno disciplinato la collaborazione per scritto; c. le aziende hanno designato un organo di controllo comune; d. nessuna delle aziende ha già concluso un’altra convenzione per la fornitura congiunta della PER.

Art. 23 Scambio di superfici Lo scambio di superfici è ammesso soltanto tra aziende che adempiono la PER.

Art. 24 Gestione di colture secondarie Le colture secondarie con una superficie complessiva inferiore a 20 are per azienda non devono essere gestite secondo le norme della PER.

Art. 25 Registrazioni Le esigenze relative alle registrazioni sono fissate nell’allegato 1 numero 1.

Sezione 3: Esigenze in materia di gestione per l’estivazione e la regione d’estivazione

Art. 26 Principio Le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari devono essere gestite in modo adeguato e rispettoso dell’ambiente.

Art. 27 Manutenzione di edifici, impianti e accessi Gli edifici, gli impianti e gli accessi devono essere in condizioni adeguate e deve essere effettuata la relativa manutenzione.

Art. 28 Detenzione degli animali estivati Gli animali estivati devono essere sorvegliati. Il gestore garantisce che gli animali siano controllati almeno una volta alla settimana.

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Art. 29 Protezione e cura dei pascoli e delle superfici che rientrano nella protezione della natura 1 I pascoli devono essere protetti con provvedimenti adeguati contro l’avanzamento del bosco o l’abbandono. 2 Le superfici di cui all’allegato 2 numero 1 devono essere rese inaccessibili agli animali al pascolo.

3 Le superfici che rientrano nella protezione della natura devono essere gestite

secondo le prescrizioni.

Art. 30 Concimazione dei pascoli 1 La concimazione dei pascoli deve mirare a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché a un’utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati concimi prodotti sull’alpe. Il servizio cantonale competente può autorizzare l’apporto di concimi non prodotti sull’alpe.

2 Lo spandimento di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti

sull’alpe è vietato. 3 Per spandimento di concimi aziendali prodotti sull’alpe si intende anche lo span- dimento di una quota di tali concimi su pascoli d’estivazione e pascoli comunitari confinanti, se gli animali rientrano regolarmente all’azienda principale.

4 Per ogni apporto di concime devono essere annotati in un registro la data

dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine dei concimi. 5 Per i residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e da pozzi neri non agricoli senza scarico si applica l’allegato 2.6 numero 3.2.3 dell’ordinanza del 18 maggio 200510 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

Art. 31 Apporto di foraggi 1 Per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche possono essere utilizzati al massimo 50 kg di foraggi essiccati o 140 kg di foraggi insilati per carico normale (CN) e periodo d’estivazione. 2 Per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è inoltre ammesso l’apporto di 100 kg di foraggi essiccati e 100 kg di foraggi concentrati per CN e periodo d’estivazione. 3 La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto a com- plemento dei sottoprodotti del latte ottenuti sull’alpe.

4 Per ogni apporto di foraggio devono essere annotati in un registro la data

dell’apporto, nonché tipo, quantità e origine del foraggio.

10 RS 814.81

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Art. 32 Lotta contro le piante problematiche e impiego di prodotti fitosanitari 1 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), veratro comune, erba di S. Giacomo e senecione alpino; in particolare se ne deve impedire la diffusione. 2 Possono essere impiegati erbicidi per il trattamento pianta per pianta, per quanto il loro utilizzo non sia vietato o limitato. Possono essere impiegati per il trattamento su tutta la superficie soltanto con l’autorizzazione del competente servizio cantonale specializzato e nel quadro di un piano di risanamento.

Art. 33 Esigenze supplementari Se un eventuale piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2 contiene esigenze e indicazioni supplementari rispetto a quelle di cui agli articoli 26–32, esse sono determinanti.

Art. 34 Gestione inadeguata 1 In caso di utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva, il Cantone prescrive misure per un piano di pascolo vincolante.

2 Qualora siano constatati danni ecologici o una gestione inadeguata, il Cantone

emana oneri per l’uso dei pascoli, la concimazione e l’apporto di foraggi ed esige le registrazioni corrispondenti. 3 Se gli oneri di cui al capoverso 1 o 2 non producono l’effetto auspicato, il Cantone esige un piano di gestione secondo l’allegato 2 numero 2.

Capitolo 3: Superfici che danno diritto ai contributi ed effettivi di animali determinanti Sezione 1: Superfici che danno diritto ai contributi

Art. 35 1 La superficie che dà diritto ai contributi comprende la superficie agricola utile di cui agli articoli 14, 16 capoverso 3 e 17 capoverso 2 OTerm11. 2 Le piccole strutture improduttive su pascoli sfruttati in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. c) danno diritto ai contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie del pascolo. 3 Le fasce che consentono agli animali di ritirarsi su un prato sfruttato in modo estensivo (art. 55 cpv. 1 lett. a) danno diritto ai contributi fino a concorrenza del 10 per cento al massimo della superficie del prato.

11 RS 910.91

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4 Le superfici per le quali esiste una convenzione scritta di utilizzazione e di prote- zione conformemente alla LPN12 stipulata con il servizio cantonale specializzato e pertanto non possono essere utilizzate annualmente, negli anni in cui non sono utilizzate danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità (art. 55), al contri- buto per la qualità del paesaggio (art. 63) e al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50). 5 Le superfici coltivate per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 17 capoverso 2 OTerm danno diritto soltanto al contributo di base dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento (art. 50) e al contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni (art. 53). 6 Le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’esti- vazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) danno diritto soltanto ai contributi per la biodiversità. 7 Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa o serre con fondamenta fisse.

Sezione 2: Effettivi di animali determinanti

Art. 36 Periodo di calcolo e rilevazione degli effettivi di animali determinanti 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali da reddito nelle aziende è determinante il periodo di calcolo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. 2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo: a. per animali della specie bovina e bufali, l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre; b. per gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, l’anno di contribuzione. 3 L’effettivo di animali della specie bovina e bufali è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali. 4 L’effettivo degli altri animali da reddito deve essere indicato dal gestore all’atto della presentazione della domanda per i pagamenti diretti.

Art. 37 Calcolo degli effettivi di animali 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/ animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

12 RS 451

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2 Per il calcolo dell’effettivo di altri animali da reddito è determinante il numero degli animali da reddito tenuti mediamente nel periodo di calcolo. 3 Gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo trasferiti per l’estivazione in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera o in aziende d’estivazione gestite per tradizione familiare nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane, sono computati sull’effettivo dell’azienda. Sono computabili 180 giorni al massimo.

4 Se il gestore modifica in maniera sostanziale l’effettivo entro il 1° maggio

dell’anno di contribuzione, il Cantone aumenta o riduce l’effettivo di cui ai capover- si 1 e 2 in modo che corrisponda all’effettivo realmente detenuto nell’anno di contri- buzione. Vi è una modifica sostanziale se, all’interno di una categoria, l’effettivo è inserito, escluso oppure aumentato o ridotto di più del 50 per cento. 5 L’effettivo di animali per i contributi di alpeggio è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3 per gli animali trasferiti dall’azienda in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera. 6 L’effettivo di animali per il carico di aziende d’estivazione e con pascoli comuni- tari in Svizzera è calcolato in carichi normali secondo l’articolo 39 capoversi 2 e 3.

Sezione 3: Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

Art. 38 Superfici nella regione d’estivazione 1 Per superficie di pascolo netta si intende la superficie ricoperta di piante foraggere di cui all’articolo 24 OTerm14 dedotte le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo di cui all’allegato 2 numero 1. 2 Il gestore deve riportare su una carta le superfici pascolative e le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo.

Art. 39 Carico usuale in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari 1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a un’utilizzazione sosteni- bile. Il carico usuale è indicato in carichi normali. 2 Un carico normale (CN) corrisponde all’estivazione di un’unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni.

3 L’estivazione è computata nella misura di 180 giorni al massimo.

4 Il carico usuale determinato in virtù dell’ordinanza del 29 marzo 200015 sui contri- buti d’estivazione vale finché non è effettuato un adeguamento secondo l’arti- colo 41.

13 RS 631.0 14 RS 910.91

15 [RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695 n. II 17. RU 2007 6139 art. 29]

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5 Nel caso di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari che avviano l’attività d’estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale sulla base dell’effettivo realmente estivato. Dopo tre anni determina definitivamente il carico usuale tenendo conto del carico medio durante i tre anni corrispondenti e dell’esi- genza relativa a un’utilizzazione sostenibile.

Art. 40 Determinazione del carico usuale 1 Il Cantone determina il carico usuale per ogni azienda d’estivazione o con pascoli comunitari per: a. gli ovini, eccetto le pecore lattifere, a seconda del sistema di pascolo; b. gli altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi.

2 Il carico usuale di cui al capoverso 1 lettera b è determinato in:

a. UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere con una durata tradizionale d’estivazione di 56–100 giorni; b. CN per i rimanenti animali da reddito che consumano foraggio grezzo. 3 Nella determinazione del carico usuale per gli ovini, eccetto le pecore lattifere, non può essere superata la densità per ettaro di superficie netta di pascolo di cui all’allegato 2 numero 3. 4 Se esiste un piano di gestione, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sui dati sulla densità di animali in esso contenuti. Vanno rispettati i limiti di cui al capoverso 3.

Art. 41 Adeguamento del carico usuale 1 Il Cantone adegua il carico usuale di un’azienda d’estivazione o con pascoli comu- nitari se: a. il richiedente presenta un piano di gestione che giustifica una densità supe- riore di animali; b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali; c. lo esigono mutazioni di superfici. 2 Esso riduce il carico usuale tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializ- zati, in particolare del servizio della protezione della natura, se: a. il carico nel quadro del carico usuale ha provocato danni ecologici; b. gli oneri cantonali non hanno permesso di risanare i danni ecologici; c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta, in particolare in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco. 3 Esso determina il nuovo carico usuale se per oltre tre anni consecutivi il carico è inferiore al 75 per cento del carico usuale stabilito. A tal fine tiene conto dell’effet- tivo medio degli ultimi tre anni e dell’esigenza relativa a un’utilizzazione sosteni- bile.

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4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro l’adeguamento del carico usuale ed esigere un riesame della decisione sulla base di un piano di gestione. Deve presentare il piano entro un anno.

Titolo 2: Contributi Capitolo 1: Contributi per il paesaggio rurale Sezione 1: Contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio

Art. 42 1 Il contributo per la preservazione dell’apertura del paesaggio è graduato in fun- zione della zona ed è versato per ettaro. 2 Non vengono versati contributi per superfici nella zona di pianura, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi. 3 Le superfici devono essere utilizzate in modo tale che non si verifichi un avanza- mento del bosco.

Sezione 2: Contributo di declività

Art. 43 1 Il contributo di declività è versato per ettaro per superfici con le seguenti caratteri- stiche: a. declività del 18–35 per cento; b. declività superiore al 35–50 per cento; c. declività superiore al 50 per cento. 2 Non vengono versati contributi per pascoli perenni, vigneti, nonché per siepi e boschetti campestri e rivieraschi. 3 Vengono versati contributi soltanto se la superficie in zone declive misura almeno

50 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che

formano un insieme di almeno 1 ara. 4 I Cantoni calcolano le superfici delle aziende in zone declive sulla base di una raccolta elettronica di dati. L’UFAG appronta la raccolta di dati e la aggiorna perio- dicamente. 5 I Cantoni allestiscono elenchi articolati per Comune, i quali indicano, per ogni superficie gestita con numero di particella, nome di particella o unità di gestione, le dimensioni della superficie per la quale possono essere richiesti contributi e la categoria dei contributi. I Cantoni li aggiornano.

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Sezione 3: Contributo per le zone in forte pendenza

Art. 44 1 Il contributo per le zone in forte pendenza è versato per ettaro per superfici che danno diritto ai contributi secondo l’articolo 43 capoverso 1 lettera b o c. 2 È versato soltanto se la quota di tali superfici rispetto alla superficie agricola utile che dà diritto ai contributi dell’azienda ammonta almeno al 30 per cento.

Sezione 4: Contributo di declività per i vigneti

Art. 45

1 Il contributo di declività per i vigneti è versato per:

a. vigneti in zone declive con una declività compresa tra il 30 e il 50 per cento; b. vigneti in zone declive con una declività superiore al 50 per cento; c. vigneti in zone terrazzate con una declività naturale del terreno superiore al

30 per cento.

2 I criteri per la delimitazione delle zone terrazzate sono fissati nell’allegato 3.

3 Se viene versato un contributo di declività per vigneti in zone terrazzate, per tale superficie non è versato alcun contributo di declività per i vigneti in zone declive. 4 I contributi sono versati soltanto se il vigneto in zone declive misura almeno 10 are per azienda. Vengono considerate soltanto le superfici di un’azienda che formano un insieme di almeno 1 ara. 5 I Cantoni determinano le superfici in zone terrazzate di regioni viticole per le quali sono versati contributi.

6 Essi allestiscono elenchi secondo l’articolo 43 capoverso 5.

Sezione 5: Contributo di alpeggio

Art. 46 Il contributo di alpeggio è versato per CN per gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, estivati in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

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Sezione 6: Contributo d’estivazione

Art. 47 Contributo 1 Il contributo d’estivazione è versato per l’estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo, eccetto bisonti e cervi, in aziende d’estivazione e con pascoli comunitari riconosciute in Svizzera.

2 È stabilito per le seguenti categorie:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge permanentemente sorve- gliato o pascoli da rotazione con provvedimenti di protezione del gregge, per CN; b. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli da rotazione, per CN; c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli, per CN; d. vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere con una durata d’estivazione tradizionale di 56–100 giorni, per UBGFG; e. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo, per CN. 3 I contributi di cui al capoverso 2 lettera d sono versati soltanto fino al 31 dicembre 2017.

Art. 48 Esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini Le esigenze relative alla gestione per i diversi sistemi di pascolo degli ovini sono fissate nell’allegato 2 numero 4.

Art. 49 Determinazione del contributo 1 Il contributo d’estivazione è versato sulla base del carico usuale stabilito (art. 39).

2 Se il carico diverge considerevolmente dal carico usuale, il contributo d’estiva- zione è adeguato come segue: a. se il carico supera il carico usuale in CN o UBGFG del 10–15 per cento, ma almeno di 2 CN o UBGFG, il contributo è ridotto del 25 per cento; b. se il carico supera il carico usuale in CN o UBGFG di oltre il 15 per cento, ma almeno di 2 CN o UBGFG, non è versato alcun contributo; c. se il carico è inferiore al carico usuale in CN o UBGFG di oltre il 25 per cento, il contributo è calcolato sulla base del reale carico usuale.

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Capitolo 2: Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento Sezione 1: Contributo di base

Art. 50 Contributo 1 Il contributo di base è versato per ettaro ed è graduato in funzione della superficie.

2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superficie per la promo- zione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g è versato un contributo di base ridotto. 3 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo. 4 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo di base è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’articolo 51. Se l’effettivo com- plessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferio- re alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanente- mente inerbita, il contributo per le superfici permanentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

Art. 51 Densità minima di animali 1 Sulle superfici permanentemente inerbite la densità minima di animali per ettaro è la seguente: a. nella zona di pianura 1,0 UBGFG; b. nella zona collinare 0,8 UBGFG; c. nella zona di montagna I 0,7 UBGFG; d. nella zona di montagna II 0,6 UBGFG; e. nella zona di montagna III 0,5 UBGFG; f. nella zona di montagna IV 0,4 UBGFG.

2 La densità minima di animali per le superfici permanentemente inerbite gestite

come superficie per la promozione della biodiversità ammonta al 30 per cento della densità minima di animali di cui al capoverso 1.

Sezione 2: Contributo per le difficoltà di produzione

Art. 52 1 Il contributo per le difficoltà di produzione è versato per ettaro per superfici nelle zone di montagna e nella zona collinare ed è graduato in funzione delle zone. 2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo. 3 Per le superfici permanentemente inerbite il contributo per le difficoltà di produ- zione è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali di cui all’arti-

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colo 51. Se l’effettivo complessivo di animali da reddito che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie permanentemente inerbita, il contributo per le superfici perma- nentemente inerbite è determinato proporzionalmente.

Sezione 3: Contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni

Art. 53 1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni è versato per ettaro. 2 Per superfici sulle quali vengono coltivate colture non destinate a mantenere la capacità della produzione di derrate alimentari non è versato alcun contributo.

Sezione 4: Superfici all’estero

Art. 54 1 Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familia- re per le quali sono versati pagamenti diretti dell’Unione europea (UE) in virtù del regolamento (CE) n. 73/200916, i contributi per la sicurezza dell’approvvigiona- mento sono ridotti in maniera corrispondente. 2 Ai fini del calcolo della deduzione sono determinanti i pagamenti diretti dell’UE versati per l’anno precedente.

Capitolo 3: Contributi per la biodiversità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 55 1 I contributi sono concessi per ettaro o per albero, allo scopo di mantenere e pro- muovere la biodiversità naturale, alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità, di proprietà o in affitto: a. prati sfruttati in modo estensivo; b. prati sfruttati in modo poco intensivo;

16 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, GU L 30 del 31.01.2009, pag. 16; modificato da ulti- mo dal regolamento (CE) n. 671/2012, GU L 204 del 31.07.2012, pag. 11.

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c. pascoli sfruttati in modo estensivo; d. pascoli boschivi; e. terreni da strame; f. siepi, boschetti campestri e rivieraschi; g. prati rivieraschi lungo i corsi d’acqua; h. maggesi fioriti; i. maggesi da rotazione; j. fasce di colture estensive in campicoltura; k. striscia su superficie coltiva; l. alberi da frutto ad alto fusto nei campi; m. alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati; n. vigneti con biodiversità naturale; o. superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estiva- zione; p. superfici per la promozione della biodiversità specifiche di una regione. 2 Per le superfici di cui al capoverso 1 lettere a, b ed e i contributi sono graduati in funzione delle zone. 3 Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni: a. superfici di cui al capoverso 1 lettere h ed i: zona di pianura e collinare; b. superfici di cui al capoverso 1 lettera k: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II; c. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d’estivazione. 4 Possono essere versati contributi per superfici sulle quali vengono svolti analisi ed esperimenti il cui obiettivo è migliorare la qualità delle superfici per la promozione della biodiversità. 5 Non vengono versati contributi per le superfici sottoposte agli oneri di protezione della natura di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN17 e per le quali non è stata conclusa una convenzione con i gestori o i proprietari fondiari concernente l’adeguato indennizzo di tali oneri. 6 Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe.

17 RS 451

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Sezione 2: Contributo per la qualità per la biodiversità

Art. 56 Livelli qualitativi 1 Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capo- verso 1 lettere a–l sono versati contributi del livello qualitativo I. 2 Se sono adempiute esigenze più ampie relative alla biodiversità, per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–f, l, n ed o sono versati contributi del livello qualitativo II. 3 Se per quanto concerne le superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN18, oltre ai contributi dei livelli qualitativi I e II sono versati contributi del livello qualitativo III.

Art. 57 Periodo obbligatorio per il gestore 1 Il gestore è tenuto a gestire le superfici in maniera corrispondente per almeno otto anni. I maggesi fioriti, le fasce di colture estensive in campicoltura e le strisce su superficie coltiva devono essere gestiti nella maniera corrispondente per almeno due anni, i maggesi da rotazione per almeno un anno. 2 I Cantoni possono autorizzare una durata minima ridotta per un gestore che predi- spone in un altro luogo la stessa superficie come superficie per la promozione della biodiversità migliorando la promozione della biodiversità o della protezione delle risorse.

Art. 58 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo I 1 Il contributo è versato se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’allegato 4. 2 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati concimi. Su prati sfruttati in modo poco intensivo, pascoli sfruttati in modo estensi- vo, pascoli boschivi, strisce su superficie coltiva, vigneti con biodiversità naturale e superfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione è ammessa una concimazione conformemente all’allegato 4. È ammessa la concimazione degli alberi da frutto ad alto fusto nei campi. 3 Occorre lottare contro le piante problematiche quali romice, stoppione («cardo dei campi»), erba di S. Giacomo o neofite invasive; in particolare se ne deve impedire la diffusione. 4 Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccanica- mente con un onere ragionevole. Sui terreni da strame e sulle superfici sulle quali non è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari, non è autorizzato il trattamento pianta per pianta. Nei pascoli boschivi i prodotti fitosanitari possono essere utilizzati

18 RS 451

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soltanto su autorizzazione degli organi forestali cantonali competenti e attenendosi ai divieti e alle limitazioni d’utilizzazione vigenti. Nei vigneti con biodiversità naturale è ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari conformemente all’allegato 4. Per gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi è ammesso l’utilizzo di prodotti fito- sanitari. 5 La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata. Si possono tuttavia formare mucchi di rami e di strame se indicati per motivi legati alla protezione della natura o nell’ambito di progetti di interconnes- sione. La vegetazione tagliata delle strisce su superficie coltiva, dei maggesi fioriti, dei maggesi da rotazione e dei vigneti con biodiversità naturale non deve essere asportata. 6 Non è consentito pacciamare e impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammes- sa su superfici sulle quali non deve essere asportata la vegetazione tagliata di cui al capoverso 5 e su zolle di terra attorno agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi. 7 Per la semina possono essere utilizzate soltanto miscele di sementi raccomandate da Agroscope per la rispettiva superficie per la promozione della biodiversità. Per prati, pascoli e terreni da strame, alle miscele di sementi standardizzate vanno prefe- rite sementi locali con fiorume di superfici inerbite esistenti da tempo. 8 Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN19, stipulata con il servizio cantonale specializ- zato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–7 e all’allegato 4. 9 Per rimuovere meccanicamente le piante problematiche, il Cantone può autorizzare deroghe alle esigenze in materia di gestione per quanto riguarda la data e la frequen- za dello sfalcio.

Art. 59 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo II 1 Il contributo del livello qualitativo II è versato se le superfici presentano qualità botanica o strutture favorevoli alla biodiversità e se sono adempiute le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’articolo 58 e all’allegato 4.

2 Dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’UFAG può emanare

istruzioni sulle modalità di verifica della qualità botanica e delle strutture favorevoli alla biodiversità. 3 I Cantoni possono utilizzare altre basi per valutare la qualità botanica e le strutture favorevoli alla biodiversità, purché l’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM, le abbia riconosciute come equivalenti. Fanno eccezione le basi per la valutazione della qualità botanica nella regione d’estivazione. 4 Per le superfici falciate più di una volta l’anno il Cantone può anticipare le date di sfalcio se necessario per la qualità botanica.

5 Non è ammesso l’utilizzo di falciacondizionatrici.

19 RS 451

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6 Se vengono versati contributi del livello qualitativo II, eccetto per le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere n ed o, per la stessa superficie sono versati anche i contributi del livello qualitativo I.

Art. 60 Condizioni e oneri per il contributo del livello qualitativo III

1 Il contributo del livello qualitativo III è versato se:

a. si tratta di superfici di cui all’articolo 56 capoverso 3 notificate quali super- fici secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettere a–e; b. la protezione della superficie dell’inventario e della rispettiva zona tampone è garantita da una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione tra il gestore e il servizio cantonale specializzato e gli oneri di gestione convenuti sono adempiuti. 2 Se vengono versati contributi del livello qualitativo III, per la stessa superficie sono versati anche i contributi dei livelli qualitativi I e II.

Sezione 3: Contributo per l’interconnessione

Art. 61 Contributo 1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell’intercon- nessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità di cui all’articolo 55, eccetto per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione. 2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure con- venute contrattualmente relative all’interconnessione.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l’interconnessione.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 3.2.1.

Art. 62 Condizioni e oneri

1 Il contributo per l’interconnessione è concesso se le superfici:

a. adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’articolo 58 e all’allegato 4; b. soddisfano le esigenze del Cantone relative all’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità; c. sono predisposte e gestite secondo le disposizioni di un progetto di intercon- nessione regionale approvato dal Cantone. 2 Le esigenze del Cantone relative all’interconnessione di superfici per la promo- zione della biodiversità devono adempiere le esigenze minime di cui all’allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM.

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3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto. 4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 63 capoverso 1. 5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l’interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull’attuazione.

Capitolo 4: Contributo per la qualità del paesaggio

Art. 63 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per il mantenimento, la promo-

zione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati. 2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure con- venute contrattualmente concernenti la qualità del paesaggio che questi attuano sulla superficie aziendale di cui all’articolo 13 OTerm20 propria o affittata o su una super- ficie d’estivazione di cui all’articolo 24 OTerm propria o affittata.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per misura.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 4.1

Art. 64 Progetti

1 I progetti dei Cantoni devono adempiere le seguenti esigenze minime:

a. gli obiettivi devono basarsi su concetti regionali esistenti o essere sviluppati nella regione in collaborazione con gli ambienti interessati; b. le misure devono essere impostate sugli obiettivi regionali; c. i contributi per misura devono essere in funzione dei costi e dei valori della misura. 2 Il Cantone deve presentare all’UFAG le domande di autorizzazione di un progetto e del rispettivo finanziamento unitamente a un rapporto di progetto, per la verifica delle esigenze minime. La domanda deve essere presentata entro il 31 ottobre dell’anno precedente l’inizio della durata del progetto.

3 L’UFAG autorizza i progetti e il rispettivo finanziamento.

20 RS 910.91

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4 Il contributo della Confederazione è versato per progetti che durano otto anni.

5 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 4 se ciò consente un coordinamento con un progetto di interconnessione di cui all’articolo 61 capo- verso 1. La Confederazione tiene conto anche di misure convenute dopo l’avvio del progetto. 6 Nell’ultimo anno del periodo d’attuazione, per ogni progetto il Cantone presenta all’UFAG un rapporto di valutazione.

7 Il contributo della Confederazione è versato annualmente.

Capitolo 5: Contributi per i sistemi di produzione Sezione 1: Forme di produzione

Art. 65 1 Quale contributo per forme di produzione aziendali globali viene versato il contri- buto per l’agricoltura biologica.

2 Quali contributi per forme di produzione aziendali parziali vengono versati:

a. il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza; b. il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie iner- bita. 3 Quale contributo per forme di produzione particolarmente rispettose degli animali vengono versati contributi per il benessere degli animali.

Sezione 2: Contributo per l’agricoltura biologica

Art. 66 Contributo Il contributo per l’agricoltura biologica è versato per ettaro e graduato in funzione dei seguenti tipi di utilizzazione: a. colture speciali; b. superficie coltiva aperta gestita con colture diverse da quelle speciali; c. altra superficie che dà diritto ai contributi.

Art. 67 Condizioni e oneri

1 Devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 3, 6–16h e 39–39h

dell’ordinanza del 22 settembre 199721 sull’agricoltura biologica.

21 RS 910.18

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2 Un gestore che abbandona l’agricoltura biologica ha nuovamente diritto al contri- buto per l’agricoltura biologica soltanto due anni dopo l’abbandono.

Sezione 3: Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza

Art. 68 Contributo Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza è versato per ettaro.

Art. 69 Condizioni e oneri 1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all’impiego dei seguenti prodotti: a. regolatori della crescita; b. fungicidi; c. stimolanti chimico-sintetici delle difese naturali; d. insetticidi.

2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura

sull’insieme dell’azienda per: a. frumento panificabile, frumento da foraggio, segale, miglio, spelta, avena, orzo, triticale e altri tipi di cereali, nonché miscele di questi tipi di cereali; b. cereali per la produzione di sementi; c. colza; d. girasoli; e. piselli proteici e favette, nonché miscele di piselli proteici o favette con cereali a scopo foraggero. 3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltiva- ta è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento raccomandate22 di Agroscope e swiss granum. Il contributo per cereali per la produzione di sementi è versato sol- tanto a produttori riconosciuti secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 199823 sul materiale di moltiplicazione. 4 Le colture devono essere raccolte una volta giunte a maturazione per l’estrazione di granelli.

22 La lista può essere consultata sul sito www.swissgranum.ch

23 RS 916.151

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Sezione 4: Contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita

Art. 70 Contributo Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita è versato per ettaro di superficie inerbita.

Art. 71 Condizioni e oneri

1 Il contributo è versato se la razione annua di tutti gli animali che consumano

foraggio grezzo tenuti nell’azienda è composta, nella misura di almeno il 90 per cento della sostanza secca (SS), di foraggio di base conformemente all’allegato 5 numero 1. Inoltre, la razione di base deve essere composta di almeno le seguenti quote di foraggio ottenuto da prati e pascoli fresco, insilato o essiccato di cui all’allegato 5 numero 1: a. nella regione di pianura: il 75 per cento della SS; b. nella regione di montagna: l’85 per cento della SS. 2 Il foraggio di base ottenuto da colture intercalari è computabile nella razione come foraggio ottenuto da prati nella misura di al massimo 25 quintali di SS per ettaro e utilizzazione. 3 Per le superfici permanentemente inerbite e per i prati artificiali, il contributo è versato soltanto se è raggiunta la densità minima di animali. La densità minima di animali si basa sui valori di cui all’articolo 51. Se l’effettivo complessivo di animali che consumano foraggio grezzo dell’azienda è inferiore alla densità minima di animali richiesta rispetto all’intera superficie inerbita, il contributo per le superfici inerbite è determinato proporzionalmente. 4 Le esigenze relative all’azienda, alla documentazione e al controllo sono fissate nell’allegato 5 numeri 2–4.

Sezione 5: Contributi per il benessere degli animali

Art. 72 Contributi 1 La Confederazione versa contributi per la detenzione di animali, se tutti gli animali appartenenti alla rispettiva categoria sono detenuti secondo le esigenze di uno o entrambi i seguenti programmi per il benessere degli animali: a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA); b. uscita regolare all’aperto (URA).

2 Se al 1° gennaio dell’anno di contribuzione un gestore non può adempiere le

esigenze per una nuova categoria di animali notificata per un programma per il benessere degli animali, il Cantone può versare il 50 per cento dei contributi se il gestore adempie le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio.

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Art. 73 Categorie di animali Per i contributi per il benessere degli animali si considerano le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina e bufali:

1. vacche da latte,

2. altre vacche,

3. animali di sesso femminile, di età superiore a 365 giorni, fino al primo

parto,

4. animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,

5. animali di sesso femminile, di età inferiore a 160 giorni,

6. animali di sesso maschile, di età superiore a 730 giorni,

7. animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni,

8. animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni,

9. animali di sesso maschile, di età inferiore a 160 giorni;

b. animali della specie equina:

1. animali di sesso femminile e animali di sesso maschile castrati, di età

superiore a 30 mesi,

2. stalloni, di età superiore a 30 mesi,

3. animali, di età inferiore a 30 mesi;

c. animali della specie caprina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno,

2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno;

d. animali della specie ovina:

1. animali di sesso femminile, di età superiore a un anno,

2. animali di sesso maschile, di età superiore a un anno,

3. agnelli magri;

e. animali della specie suina:

1. verri da allevamento, di età superiore a sei mesi,

2. scrofe da allevamento non in lattazione, di età superiore a sei mesi,

3. scrofe da allevamento in lattazione,

4. suinetti svezzati,

5. rimonte, di età inferiore a sei mesi e suini da ingrasso;

f. conigli:

1. coniglie da riproduzione con almeno quattro figliate all’anno, inclusi gli

animali giovani di età inferiore a 35 giorni circa,

2. animali giovani, di età compresa tra circa 35 e 100 giorni;

g. pollame da reddito:

1. galline produttrici di uova da cova e galli,

2. galline produttrici di uova di consumo,

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3. pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova,

4. polli da ingrasso,

5. tacchini.

Art. 74 Condizioni per i contributi SSRA 1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti: a. nei quali gli animali sono tenuti non fissati, in gruppi; b. nei quali gli animali dispongono della possibilità di riposarsi, muoversi e occuparsi in modo conforme al loro comportamento naturale; e c. che dispongono di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux; nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è consentita un’illuminazione meno intensa.

2 Per una categoria di animali vengono concessi contributi SSRA soltanto se

nell’azienda il numero determinante di animali può essere collocato in stalle che adempiono le esigenze della protezione degli animali e le esigenze SSRA.

3 Non vengono versati contributi SSRA per:

a. categorie di animali di cui all’articolo 73 lettera a numeri 5 e 9, lettera b numero 3 e lettera d; b. categorie di animali tenute esclusivamente secondo il capoverso 8. 4 Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali nonché le esi- genze relative alla documentazione e ai controlli sono fissate nell’allegato 6 lettera A. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B. 5 Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuoc- ciano alla salute degli animali né all’ambiente. La lettiera deve essere mantenuta in uno stato idoneo ad adempiere il suo scopo. 6 Se per gli animali della specie bovina si utilizzano stuoie deformabili, occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 lettera C.

7 Gli animali devono avere accesso giornalmente a un ricovero conforme alle pre-

scrizioni SSRA. 8 Tra il 1° aprile e il 30 novembre, l’accesso giornaliero a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA per gli animali di cui all’articolo 73 lettere a–c non è necessaria- mente obbligatorio se essi sono tenuti permanentemente al pascolo. In caso di eventi atmosferici estremi gli animali devono avere accesso a un ricovero conforme alle prescrizioni SSRA. Se, in caso di evento atmosferico estremo, il percorso per rag- giungerlo è troppo rischioso, gli animali possono essere tenuti per al massimo sette giorni in un ricovero non conforme alle prescrizioni SSRA.

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Art. 75 Condizioni per i contributi URA 1 Per uscita si intende la permanenza su un pascolo, in una corte o in un’area con clima esterno. 2 Le esigenze specifiche concernenti le singole categorie di animali sono fissate nell’allegato 6 lettera D. Nel caso del pollame da reddito occorre inoltre rispettare le esigenze di cui all’allegato 6 lettera B. La lettiera deve adempiere le esigenze di cui all’articolo 74 capoverso 5. 3 Nel caso di animali malati o feriti è possibile derogare alle prescrizioni concernenti l’uscita se ciò è imperativamente indispensabile in relazione alla malattia o alla ferita. 4 L’uscita deve essere riportata in un apposito registro al più tardi entro tre giorni. Conformemente all’organizzazione dell’uscita, essa deve essere documentata per gruppo di animali cui è stata concessa l’uscita comune o per singolo animale. Le semplificazioni nella tenuta del registro e le esigenze relative al controllo sono fissate nell’allegato 6 lettera D. Se il sistema di detenzione degli animali garantisce in permanenza l’accesso a una corte o a un pascolo, l’uscita non deve essere docu- mentata. 5 La corte e il pascolo devono rispondere alle esigenze degli animali. I dettagli sono fissati nell’allegato 6 lettera E.

Art. 76 Autorizzazioni cantonali speciali 1 I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende con- formemente all’allegato 6 lettera B numero 1.3, lettera D numero 1.1 lettera b e lettera E numero 1.5. 2 Le autorizzazioni speciali per le singole aziende sono rilasciate per cinque anni al massimo.

3 Esse contengono:

a. una descrizione dettagliata della deroga ammessa alla rispettiva disposizione dell’ordinanza; b. i motivi alla base della deroga; c. la durata di validità. 4 Il Cantone non può delegare a terzi la competenza per il rilascio di autorizzazioni speciali.

5 Esso tiene un elenco delle autorizzazioni speciali rilasciate.

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Capitolo 6: Contributi per l’efficienza delle risorse Sezione 1: Contributo per procedimenti di spandimento a basse emissioni

Art. 77 Contributo 1 Il contributo per lo spandimento a basse emissioni di concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio è versato per ettaro e dose.

2 Per procedimenti di spandimento a basse emissioni si intendono:

a. l’uso di un tubo flessibile a strascico; b. l’uso di un assolcatore; c. l’interramento del liquame; d. l’iniezione del liquame in profondità.

3 I contributi sono versati fino al 2019.

Art. 78 Condizioni e oneri 1 Per ogni superficie danno diritto ai contributi quattro dosi di liquame al massimo all’anno. Viene considerato il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di contribuzione. 2 Per dosi di liquame tra il 15 novembre e il 15 febbraio non sono concessi contri- buti. 3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di N disponibile. Per il computo è determinante la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la «Guida Suisse-Bilanz, versione 1.11, giugno 2013»24. 4 Il gestore s’impegna a effettuare la seguente registrazione per ogni superficie:

a. data dello spandimento; b. superficie concimata; c. tipo di apparecchio o macchina e proprietario. 5 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.

24 La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.11, giugno 2013.

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Sezione 2: Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

Art. 79 Contributo 1 Il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo di colture principali sulla superficie coltiva è versato per ettaro.

2 Per lavorazione rispettosa del suolo si intende:

a. la semina diretta se durante la semina viene smosso il 25 per cento al mas- simo della superficie del suolo; b. la semina a bande fresate e strip till (semina a bande) se prima o durante la semina viene smosso il 50 per cento al massimo della superficie del suolo; c. la semina a lettiera in caso di lavorazione del suolo profonda 10 cm al mas- simo, senza aratura.

3 Non sono versati contributi per l’impianto di:

a. prati artificiali con semina a lettiera; b. sovesci invernali e colture intercalari; c. frumento o triticale dopo il mais.

4 I contributi sono versati fino al 2019.

Art. 80 Condizioni e oneri 1 Per ridurre i rischi correlati a malattie, malerbe e parassiti devono essere prese misure precauzionali, come avvicendamenti adeguati delle colture, varietà idonee e pacciamatura dei residui del raccolto sul campo. 2 Dal raccolto della coltura principale precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi di cui all’articolo 79 non è consentito utilizzare l’aratro e l’impiego di glifosato non deve superare 1,5 kg di principio attivo per ettaro. 3 Il gestore s’impegna a effettuare la seguente registrazione per ogni superficie:

a. tipo di lavorazione rispettosa del suolo; b. coltura principale e coltura principale precedente; c. termini di semina e di raccolta della coltura principale; d. impiego di erbicidi; e. superficie; f. tipo di apparecchio o macchina e proprietario. 4 Il Cantone stabilisce sotto quale forma devono essere fornite le registrazioni.

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Art. 81 Contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi Per le superfici a favore delle quali è versato un contributo di cui agli articoli 79 e 80, è erogato un contributo supplementare per ettaro e per anno a condizione che dal raccolto della coltura precedente a quello della coltura principale che dà diritto ai contributi si rinunci all’impiego di erbicidi.

Sezione 3: Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione precisa

Art. 82 1 Per l’acquisto di nuovi apparecchi con tecnica d’applicazione precisa per lo span- dimento di prodotti fitosanitari è versato un contributo unico per apparecchio utiliz- zato nella protezione delle piante.

2 Per tecnica d’applicazione precisa si intende:

a. la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia (dropleg); b. l’impiego di irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni. 3 Per tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia si intende un disposi- tivo supplementare per gli apparecchi convenzionali utilizzati nella protezione delle piante, che consente di impiegare almeno il 50 per cento degli ugelli per il trattamen- to delle parti inferiori delle piante e delle pagine inferiori delle foglie.

4 Per irroratrici dotate di sistemi antideriva si intendono:

a. gli atomizzatori a flusso d’aria tangenziale (atomizzatori tangenziali); b. gli atomizzatori a flusso d’aria tangenziale, con rilevatore di vegetazione; c. l’irroratrice a tunnel dotata di sistema di riciclo. 5 Le irroratrici dotate di sistemi antideriva sono concepite o equipaggiate in modo tale che anche senza usare ugelli antideriva questa è ridotta di almeno il 50 per cento.

6 I contributi sono versati fino al 2019.

Capitolo 7: Aliquote di contribuzione e gestori aventi diritto ai contributi

Art. 83 1 Le aliquote per i contributi di cui all’articolo 2 lettere a–f sono fissate nell’alle- gato 7. 2 I gestori di aziende hanno diritto ai contributi di cui all’articolo 2 lettera a nume- ri 1–5 e lettere b–g. Fanno eccezione i contributi per superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera o.

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3 I gestori di aziende d’estivazione e con pascoli comunitari hanno diritto ai contri- buti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettera d e ai contributi per superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera o.

Capitolo 8: Contributo di transizione Sezione 1: Diritto al contributo e determinazione del contributo

Art. 84 Diritto al contributo Il contributo di transizione è versato ad aziende gestite ininterrottamente dal 2 mag- gio 2013.

Art. 85 Contributo Il contributo di transizione è calcolato moltiplicando il valore di base stabilito per l’azienda di cui all’articolo 86 per il coefficiente di cui all’articolo 87.

Art. 86 Valore di base 1 Il valore di base è stabilito una sola volta per ogni azienda. Corrisponde alla diffe- renza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approvvigionamento, eccetto il contri- buto d’estivazione secondo la presente ordinanza. 2 Per il calcolo dei pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema ci si basa sugli anni 2011–2013. Si tiene conto dei pagamenti diretti generali dell’anno in cui l’azienda ha ricevuto i pagamenti diretti generali più elevati. È considerata la graduazione dei contributi in funzione della superficie e del numero di animali. 3 Per il calcolo dei contributi per il paesaggio rurale e per la sicurezza dell’approv- vigionamento si tengono in considerazione le superfici che danno diritto ai contributi e gli effettivi di animali dell’azienda dell’anno determinante di cui al capoverso 2 nonché le aliquote di contribuzione vigenti nel 2014 secondo l’allegato 7. 4 I contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono versati indipendente- mente dal raggiungimento della densità minima di animali di cui all’articolo 51.

Art. 87 Coefficiente 1 Il coefficiente si calcola sommando i valori di base di tutte le aziende e i fondi disponibili per i pagamenti diretti, dedotte le uscite per i contributi di cui agli arti- coli 71–76, 77a e 77b LAgr nonché all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 199125 sulla protezione delle acque.

2 L’UFAG stabilisce il coefficiente.

25 RS 814.20

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Sezione 2: Determinazione del contributo in caso di cambiamenti all’interno dell’azienda

Art. 88 Cambio di gestore Se un gestore riprende un’azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente.

Art. 89 Ripresa di un’altra azienda o di parti di un’azienda 1 Se il gestore di un’azienda riprende un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul più elevato dei due valori di base. 2 Se il gestore di un’azienda riprende soltanto parti di un’altra azienda, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sul valore di base esistente della propria azienda.

Art. 90 Raggruppamento di più aziende Se i gestori di più aziende fondano una comunità aziendale o raggruppano le proprie aziende creandone una sola, il contributo di transizione è calcolato fondandosi sui valori di base delle aziende associate, se i gestori continuano la propria attività come cogestori nella comunità aziendale o nell’azienda fusionata. I valori di base delle aziende associate vengono sommati.

Art. 91 Divisione di un’azienda 1 Se un’azienda o una comunità aziendale è divisa, per ogni nuova azienda ricono- sciuta è versato un contributo di transizione. Il valore di base dell’azienda o della comunità aziendale è diviso in proporzione alla superficie delle nuove aziende riconosciute. 2 Se una comunità aziendale o un’azienda fusionata è divisa a meno di cinque anni dalla sua creazione, il contributo di transizione è ripartito sulla base delle aziende riunite.

Art. 92 Abbandono da parte di un cogestore Se un cogestore di una comunità aziendale o di un’azienda fusionata abbandona la gestione, il valore di base rimane invariato se egli è stato cogestore per almeno cinque anni prima dell’abbandono, altrimenti il valore di base diminuisce in modo proporzionale al numero di persone.

Art. 93 Modifiche strutturali importanti Se in un’azienda le USM diminuiscono del 50 per cento o più, il contributo di tran- sizione è ridotto in ugual misura. La base è costituita dalle USM dell’anno utilizzato per il calcolo del valore di base di cui all’articolo 86 capoverso 2.

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Sezione 3: Limitazione del contributo di transizione

Art. 94 Limitazione del contributo di transizione in base al reddito determinante 1 Il contributo di transizione è ridotto a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 199026 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati. 2 La riduzione ammonta al 20 per cento della differenza tra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi. 3 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

Art. 95 Limitazione del contributo di transizione in base alla sostanza determinante 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 270 000 franchi per USM e 340 000 franchi per i gestori coniugati. 2 Il contributo di transizione è ridotto a partire da una sostanza determinante di 800 000 franchi fino a una sostanza determinante di 1 milione di franchi. La ridu- zione ammonta al 10 per cento della differenza tra la sostanza determinante del gestore e l’importo di 800 000 franchi. 3 Se la sostanza determinante supera 1 milione di franchi, non è versato alcun con- tributo di transizione. 4 Se una società di persone ha diritto ai contributi, la riduzione si applica in modo proporzionale ai singoli cogestori.

Art. 96 Tassazione Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassa- zione definitiva entro la fine dell’anno di contribuzione. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Non appena questa è divenuta definitiva, si verifica il contributo di transizione. Per quanto riguarda la deduzione per i gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

26 RS 642.11

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Titolo 3: Procedura Capitolo 1: Notifica e presentazione della domanda

Art. 97 Notifica per tipi di pagamenti diretti e la PER

1 Per la pianificazione coordinata dei controlli conformemente all’ordinanza del

23 ottobre 201327 sul coordinamento dei controlli (OCoC) il gestore deve presentare entro il 31 agosto precedente l’anno di contribuzione all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede, la notifica concernente: a. la PER; b. i contributi per la biodiversità; c. i contributi per i sistemi di produzione; d. i contributi per l’efficienza delle risorse. 2 Con la notifica il gestore deve stabilire un organo di controllo secondo l’articolo 6 OCoC per il controllo della PER.

Art. 98 Domanda

1 I pagamenti diretti sono versati soltanto su domanda.

2 La domanda deve essere presentata all’autorità designata dal Cantone di domicilio o, nel caso di persone giuridiche, all’autorità designata dal Cantone dove ha sede: a. dal gestore di un’azienda di cui all’articolo 6 OTerm28 o di una comunità aziendale di cui all’articolo 10 OTerm, che gestisce l’azienda il 31 gennaio; b. dal gestore di un’azienda d’estivazione o con pascoli comunitari che gestisce l’azienda il 25 luglio.

3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

a. i tipi di pagamenti diretti secondo l’articolo 2 di cui si fa richiesta; b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all’ordinanza del 23 ottobre 201329 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr); c. le superfici per la promozione della biodiversità indicate su una carta, eccet- to gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi e gli alberi indigeni isolati e in viali alberati; i Cantoni possono richiedere una registrazione mediante il sistema d’informazione geografica; d. per i contributi d’estivazione:

1. la categoria e il numero degli animali estivati, eccetto gli animali della

specie bovina e i bufali,

27 RS 910.15; RU 2013 3867 28 RS 910.91 29 RS 919.117.71; RU 2013 4009

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2. la data dell’ascesa all’alpe,

3. la data presumibile della discesa dall’alpe,

4. le variazioni della superficie di pascolo utilizzabile,

5. le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione

d’estivazione; e. i dati necessari per la determinazione dei contributi per i sistemi di produ- zione e dei contributi per l’efficienza delle risorse; f. le variazioni di superficie, gli indirizzi delle aziende interessate e i vecchi e i nuovi gestori; g. i pagamenti diretti dell’UE ricevuti l’anno precedente per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familiare. 4 I gestori di aziende con superfici situate nella zona economica estera coltivate per tradizione familiare sono tenuti, su richiesta, a presentare al Cantone un attestato del servizio estero incaricato dei versamenti relativo ai pagamenti diretti dell’UE versati. 5 Nella domanda e nei moduli di rilevazione il gestore deve attestare che i dati sono corretti. L’attestazione può avvenire mediante firma autografa o firma elettronica secondo le indicazioni del Cantone.

6 Il Cantone stabilisce:

a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o elettronicamente; b. se le domande presentate elettronicamente possono essere munite di firma elettronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 200330 sulla firma elettronica.

Art. 99 Termini di domanda e scadenze

1 La domanda per ottenere pagamenti diretti, eccetto i contributi nella regione

d’estivazione, va presentata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 28 febbraio.

2 La domanda per ottenere contributi nella regione d’estivazione va presentata

all’autorità designata dal Cantone competente tra il 1° e il 31 agosto. 3 I Cantoni possono fissare un termine di domanda nell’ambito delle scadenze di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 100 Obbligo di notifica 1 Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modi- ficati, il gestore deve darne notifica per scritto all’autorità designata dal Cantone di domicilio. La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione. 2 Variazioni successive degli effettivi di animali, delle superfici e delle colture principali nonché i cambi di gestore vanno notificati entro il 1° maggio.

30 RS 943.03

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Capitolo 2: Prova e controlli

Art. 101 Prova I gestori che presentano una domanda per determinati tipi di pagamenti diretti sono tenuti a dimostrare alle autorità preposte all’esecuzione che adempiono o hanno adempiuto le esigenze dei rispettivi tipi di pagamenti diretti, comprese quelle della PER, nell’intera azienda.

Art. 102 Esigenze relative ai controlli e agli organi di controllo 1 Se i controlli e gli organi di controllo non sono disciplinati nella presente ordinanza si applicano le disposizioni dell’OCoC31. 2I controlli sulla protezione degli animali nell’ambito della PER vanno svolti secondo le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. 3 In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reiscri- zione dopo un’interruzione, il primo controllo di base va condotto nel primo anno successivo alla prima notifica o reiscrizione.

4 Ai seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo di base nel secondo anno successivo alla prima notifica o reiscrizione; b. contributo per la qualità del livello I: primo controllo di base entro quattro anni dalla prima notifica o reiscrizione; c. contributo per l’interconnessione e contributo per la qualità del paesaggio: primo controllo di base entro otto anni dalla prima notifica o reiscrizione.

Art. 103 Risultati dei controlli 1 La persona addetta al controllo deve comunicare senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all’atto del controllo. 2 Se il gestore non concorda con la valutazione può richiedere per scritto, entro tre giorni lavorativi dal controllo, una seconda valutazione all’autorità cantonale prepo- sta all’esecuzione. 3 L’autoritàcantonale preposta all’esecuzione stabilisce i dettagli inerenti alla seconda valutazione. 4 L’organo di controllo trasmette i risultati dei controlli secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all’articolo 104 capoverso 3. 5 L’autorità cantonale preposta all’esecuzione verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo.

31 RS 910.15; RU 2013 3867

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6 Provvede affinché i dati dei controlli siano registrati o trasferiti nel sistema centrale d’informazione di cui all’articolo 165d LAgr.

Capitolo 3: Competenze

Art. 104 1 Il Cantone verifica la correttezza dei dati di cui all’articolo 98 capoversi 3–5 e disciplina i dettagli in merito ai rispettivi controlli. 2 Della pianificazione, esecuzione e documentazione dei controlli da effettuare nelle aziende in virtù della presente ordinanza è responsabile il Cantone sul cui territorio è domiciliato il gestore o ha sede la persona giuridica. 3 Il Cantone può delegare i lavori necessari in relazione ai capoversi 1 e 2. Devono essere adempiute le disposizioni dell’OCoC32. Il Cantone disciplina l’indennizzo dei lavori delegati. 4 Non può delegare all’ente promotore i controlli sulla gestione di oggetti in progetti di interconnessione e per la qualità del paesaggio. 5 Vigila sull’attività di controllo degli organi di controllo sul suo territorio ese- guendo verifiche per campionatura. 6 Su indicazione dell’UFAG, redige ogni anno un rapporto sui controlli eseguiti sul suo territorio e sulla sua attività di vigilanza conformemente al capoverso 5.

Capitolo 4: Sanzioni amministrative

Art. 105 Riduzione e diniego dei contributi 1 I Cantoni riducono o negano i contributi conformemente alla direttiva della Confe- renza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 200533 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (versione del 12 settembre 2008) nonché secondo l’allegato 8, se il richiedente: a. fornisce, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni non veritiere; b. intralcia i controlli; c. non osserva le prescrizioni della presente ordinanza o gli oneri imposti; d. non osserva le prescrizioni rilevanti per l’agricoltura della legislazione sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio oppure, nel caso dell’estivazione, della legisla- zione sulla protezione degli animali;

32 RS 910.15; RU 2013 3867 33 La direttiva può essere consultata sotto www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Condizioni.

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e. non notifica o non notifica correttamente i dati di cui all’articolo 4 dell’ordi- nanza BDTA del 26 ottobre 201134 oppure non tiene i documenti sul traffico di animali conformemente alle prescrizioni; f. non adempie tempestivamente l’obbligo di notifica di cui all’articolo 100. 2 Le riduzioni e i dinieghi dei contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono possibili soltanto se l’inosservanza è stata constatata mediante decisione passata in giudicato. 3 Se le violazioni di cui al capoverso 1 sono intenzionali o ripetute, i Cantoni posso- no negare la concessione di contributi per cinque anni al massimo. 4 In caso di perdita di terreno affittato i Cantoni non riducono o negano i contributi per inosservanza del periodo obbligatorio. 5 I Cantoni redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contribu- ti decisi. La registrazione completa nel sistema d’informazione centrale per i dati sui controlli conformemente all’articolo 165d LAgr è considerata un rapporto.

Art. 106 Forza maggiore 1 Se le condizioni inerenti alla PER e ai tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c-f non sono adempiute per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi.

2 Sono considerate cause di forza maggiore in particolare:

a. il decesso del gestore; b. l’espropriazione di una parte considerevole della superficie aziendale, se tale espropriazione non era prevedibile al momento della presentazione della domanda; c. la distruzione delle stalle dell’azienda; d. una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie aziendale; e. epizoozie che colpiscono l’intero effettivo di animali dell’azienda o una par- te di esso; f. danni gravi alle colture dovuti a malattie o ad organismi nocivi; g. eventi meteorologici straordinari quali forti precipitazioni, siccità, gelo, grandine o scarti considerevoli rispetto ai valori medi del passato. 3 Il gestore deve notificare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.

4 I Cantoni disciplinano la procedura.

34 RS 916.404.1

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Art. 107 Rinuncia alla riduzione e al diniego dei contributi 1 Se all’atto della ripresa di superfici d’estivazione nel quadro di un raggruppamento alpestre o di terreni non sono adempiute esigenze dei tipi di pagamenti diretti di cui all’articolo 2 lettera a numero 6 e lettere c e d, il Cantone può rinunciare alla ridu- zione o al diniego dei contributi. 2 Se determinate esigenze dei contributi per il benessere degli animali non possono essere adempiute a causa di prescrizioni concernenti la profilassi delle epizoozie, i contributi non sono né ridotti né negati.

Capitolo 5: Determinazione dei contributi, conteggio e versamento

Art. 108 Determinazione dei contributi 1 Il Cantone verifica il diritto ai contributi e determina i contributi in base ai dati rilevati. 2 Nella determinazione dei contributi il Cantone tiene conto dapprima delle deduzio- ni risultanti dalla limitazione dei pagamenti diretti per USM e poi delle deduzioni dovute alle riduzioni secondo l’articolo 105 e ai pagamenti diretti dell’UE secondo l’articolo 54. 3 Per le riduzioni secondo l’articolo 105 il Cantone considera i fatti riscontrati fino al 31 agosto. Per le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari il Cantone può posticipare tale scadenza. Le riduzioni per fatti riscontrati dopo tale scadenza sono applicate nell’anno seguente. 4 Il Cantone registra i dati concernenti l’azienda, il gestore, le superfici e gli effettivi di animali tra il 15 gennaio e il 28 febbraio. Per gli effettivi di animali, oltre all’effettivo determinante va registrato quello al 1° gennaio. I Cantoni registrano le variazioni entro il 1° maggio.

Art. 109 Versamento dei contributi ai gestori

1 Il Cantone può versare un acconto ai gestori a metà anno.

2 Entro il 10 novembre dell’anno di contribuzione versa i contributi, eccetto i contri- buti nella regione d’estivazione e il contributo di transizione. 3 Entro il 20 dicembre dell’anno di contribuzione versa i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione. 4 I contributi che non possono essere attribuiti decadono dopo 5 anni. Il Cantone deve restituirli all’UFAG. 5 I contributi d’estivazione, i contributi per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione e il contributo per la qualità del paesag- gio nella regione d’estivazione possono essere versati alla corporazione alpestre o al consorzio alpestre, se in questo modo si consegue una sostanziale semplificazione dal profilo amministrativo. Un ente di diritto pubblico, segnatamente un Comune o

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un patriziato, che ha diritto ai contributi deve versare ai detentori di animali con rispettivi diritti d’estivazione almeno l’80 per cento del contributo.

Art. 110 Trasferimento dei contributi al Cantone

1 Per il versamento dell’acconto il Cantone può richiedere all’UFAG un anticipo

dell’importo seguente: a. il 50 per cento al massimo dell’importo dell’anno precedente, eccetto i con- tributi nella regione d’estivazione; o b. il 60 per cento al massimo dell’importo totale dei contributi, eccetto il con- tributo di transizione e i contributi nella regione d’estivazione. 2 Il Cantone calcola i contributi, eccetto i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transizione, entro il 10 ottobre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 15 ottobre indicando i singoli tipi di contributi. Ulteriori rielabo- razioni sono possibili fino al 20 novembre. 3 Il Cantone calcola i contributi nella regione d’estivazione e il contributo di transi- zione nonché i contributi risultanti da ulteriori rielaborazioni di cui al capoverso 2 entro il 20 novembre. Richiede il rispettivo importo totale all’UFAG entro il 25 novembre indicando i singoli tipi di contributi. 4 Fornisce all’UFAG entro il 31 dicembre i dati elettronici concernenti i versamenti di tutti i tipi di pagamenti diretti. I dati devono corrispondere agli importi di cui al capoverso 3.

5 L’UFAG controlla le distinte di pagamento del Cantone e gli versa l’importo

totale.

Titolo 4: Disposizioni finali

Art. 111 Notifica delle decisioni 1 I Cantoni sono tenuti a trasmettere all’UFAG le decisioni relative ai contributi soltanto su richiesta.

2 Notificano all’UFAG le decisioni su ricorso.

Art. 112 Esecuzione 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza nella misura in cui non ne siano stati incari- cati i Cantoni.

2 Se necessario, coinvolge altri uffici federali interessati.

3 Vigila sull’esecuzione nei Cantoni e, per quanto necessario, coinvolge altri uffici federali e servizi. 4 Può emanare prescrizioni sulla struttura dei documenti per il controllo e delle registrazioni.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

Art. 113 Registrazione dei geodati I Cantoni registrano nei sistemi cantonali d’informazione geografica le superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri oggetti necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda a partire dal momento dell’applicazione dei modelli di geodati conformemente all’ordinanza del 21 maggio 200835 sulla geoinformazione, al più tardi tuttavia a partire dal 1° giugno 2017.

Art. 114 Servizio di calcolo dei contributi 1 L’UFAG mette a disposizione dei Cantoni un servizio web elettronico centrale per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda. 2 Disciplina l’impostazione tecnica e organizzativa dell’utilizzo del servizio da parte dei Cantoni.

Art. 115 Disposizioni transitorie

1 Nel 2014 si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 199836 sui

pagamenti diretti per i termini di domanda e di notifica, nonché per i periodi per il calcolo degli effettivi di animali determinanti. Per gli animali da reddito che consu- mano foraggio grezzo diversi da quelli della specie bovina gli effettivi determinanti sono calcolati sulla base degli animali tenuti mediamente nell’azienda negli ultimi

12 mesi precedenti il 2 maggio.

2 Per i gestori che dal 2007 al 2013 hanno ottenuto pagamenti diretti per almeno tre anni l’esigenza relativa alla formazione agricola di cui all’articolo 4 è considerata adempiuta. 3 I gestori che hanno iniziato la formazione continua agricola di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti entro il 31 dicembre 2013 ricevono pagamenti diretti se la terminano con successo entro due anni dalla ripresa dell’azienda. 4 Per le società di persone che nel 2013 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordi- nanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, fino alla fine del 2015 è determi- nante l’età del gestore più giovane. 5 Nella zona di pianura non vengono versati contributi di declività di cui agli arti- coli 43 e 44 fino al 31 dicembre 2016. Le superfici con una declività superiore al 50 per cento sono classificate fino al 31 dicembre 2016 nella categoria di declività di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera b e ricevono i contributi corrispondenti. 6 Per superfici e alberi di cui all’articolo 55, notificati entro il giorno di riferimento del 2013, e per progetti d’interconnessione regionali di cui all’articolo 61, approvati dal Cantone entro la fine del 2013, si applicano, per la durata del progetto in corso, le esigenze previgenti. Per simili progetti di interconnessione il Cantone può fissare

35 RS 510.620 36 RU 1999 229, 2000 1105, 2001 232 1310 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 5453, 2013 1729

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

una durata del progetto più breve. Per i noci del livello qualitativo II la Confedera- zione versa 30 franchi fino alla scadenza del periodo obbligatorio. 7 Se nel caso delle superfici per la promozione della biodiversità si tratta di paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN37, fino alla fine del 2016 vengono versati contributi dei livelli qualitativi I e II. 8I Cantoni adeguano le esigenze cantonali relative all’interconnessione di cui all’articolo 62 capoverso 2 alle disposizioni della presente ordinanza e le sottopon- gono per approvazione all’UFAG entro il 30 settembre 2014. I progetti di intercon- nessione approvati o prolungati dai Cantoni nel 2014 devono soddisfare le esigenze cantonali previgenti. Per la durata del progetto si applicano le disposizioni della presente ordinanza. 9 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 64, con inizio del periodo d’attuazione previsto nel 2014, il rapporto sul progetto e la domanda di attuazione devono essere presentati all’UFAG entro il 31 gennaio 2014. 10 Negli anni 2014–2017 per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all’arti- colo 64 la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al massimo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’estivazione. 11 Nel 2014 la prova dell’adempimento della PER è retta dalle disposizioni dell’ordi- nanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti, eccetto la disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 1 dell’allegato; anziché questa devono essere adempiute le disposizioni di cui all’allegato 1 numeri 2.1.1 e 2.1.3 della presente ordinanza. 12 Per l’anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per l’efficienza delle risorse (art. 77–82), ai contributi per i sistemi di produzione per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (art. 70) e ai contributi per la biodiver- sità per il prato rivierasco lungo i corsi d’acqua (art. 55 cpv. 1 lett. g) deve essere effettuata unitamente alla domanda. Per l’anno di contribuzione 2014 la notifica relativa ai contributi per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione (art. 55 cpv. 1 lett. o) deve avvenire entro il 31 maggio.

13 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016. 14 Nel caso di una notifica, nel 2014, relativa ai contributi per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione, il primo controllo di base deve essere svolto entro la fine del 2016. 15 Almeno il 25 per cento delle notifiche presentate nel 2014 relative ai contributi per l’efficienza delle risorse deve essere controllato nel 2014.

37 RS 451

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

16 Nel caso di colture perenni già presenti il 1° gennaio 2008, la larghezza minima deve essere aumentata da 3 a 6 metri secondo l’allegato 1 numero 9.6 soltanto dopo la scadenza della durata di utilizzazione ordinaria.

17 Finché un gestore riceve pagamenti diretti nel quadro di un programma sulle

risorse di cui agli articoli 77a e 77b LAgr, per lo stesso provvedimento non vengono versati contributi per l’efficienza delle risorse di cui agli articoli 77–81.

Art. 116 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 7 dicembre 199838 sui pagamenti diretti;

2. l’ordinanza del 14 novembre 200739 sui contributi d’estivazione;

3. l’ordinanza del 4 aprile 200140 sulla qualità ecologica.

Art. 117 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 9.

Art. 118 Entrata in vigore 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014. 2 Gli articoli 56 capoverso 3 e 60 nonché l’allegato 7 numero 3.1.1, ultima colonna (contributo per la qualità per il livello qualitativo III) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

3 L’articolo 43 capoverso 1 lettera c nonché l’allegato 7 numero 1.2.1 lettera c

entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

23 ottobre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

38 RU 1999 229, 2000 1105, 2001 232 1310 3539, 2003 1998 5321, 2006 883 4827, 2007 6117, 2008 3777 5819, 2009 2575 6091, 2010 2319 5855, 2011 2361 5295 5297 5453, 2013 1729 39 RU 2007 6139, 2009 2575, 2010 2321 5855, 2011 5297 5453 40 RU 2001 1310, 2003 4871, 2007 6157, 2009 6313, 2010 5855

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

Allegato 1 (art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1 e 3, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25,

115 cpv. 11 e 16)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

1 Registrazioni

1.1 Il gestore deve tenere con regolarità registrazioni concernenti la gestione

dell’azienda. Le registrazioni devono presentare in modo comprensibile i processi rilevanti dell’azienda. Devono essere conservate per almeno 6 anni. Devono comprendere in particolare i seguenti dati: a. elenco delle particelle, superficie dell’azienda, superficie agricola utile, altre superfici; b. piano delle particelle con particelle gestite e piano delle particelle delle superfici per la promozione della biodiversità; c. dati concernenti la concimazione, la protezione dei vegetali (prodotto impiegato, data e quantità), il raccolto e le rese nonché per le colture campicole dati concernenti le varietà, l’avvicendamento delle colture e la lavorazione del suolo; d. la documentazione necessaria per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive; e. altre registrazioni, se necessarie.

2 Bilancio di concimazione equilibrato

2.1 Bilancio delle sostanze nutritive

2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz, versione 1.1141 dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive. 2.1.2 Per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive sono determinanti i dati dell’anno civile precedente l’anno di contribuzione. Il bilancio delle sostanze nutritive deve essere calcolato ogni anno. All’atto del controllo è determi- nante il bilancio chiuso delle sostanze nutritive dell’anno precedente.

41 La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz Versione 1.11, giugno 2013.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

2.1.3 Tutti i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio all’interno e fuori dell’agricoltura nonché tra le aziende devono essere regi- strati nell’applicazione Internet HODUFLU di cui all’articolo 14 OSIAgr42. Soltanto i trasferimenti di concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclag- gio registrati in HODUFLU sono riconosciuti per l’adempimento di Suisse- Bilanz. 2.1.4 In caso di costruzione di edifici assoggettati all’obbligo del permesso che comportano un aumento dell’effettivo di animali da reddito per ettaro di su- perficie fertilizzabile, deve essere provato che, con il nuovo effettivo di ani- mali da reddito e includendo provvedimenti tecnici e contratti di cessione di concimi aziendali, viene raggiunto un bilancio fosforico equilibrato, senza margine di errore, il quale viene mantenuto per l’adempimento della PER anche dopo la realizzazione degli edifici. I servizi cantonali specializzati tengono un elenco delle aziende interessate. 2.1.5 Su tutta l’azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbi- sogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato in base a metodi riconosciuti, forni- scono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo a tutta l’azienda, un fabbisogno mag- giore. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6. 2.1.6 Le aziende che si trovano in un settore d’alimentazione (Zo) delimitato dal Cantone secondo l’articolo 29 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 28 ot- tobre 199843 sulla protezione delle acque (OPAc) e che secondo «Suisse- Bilanz» presentano un grado di approvvigionamento di fosforo (quoziente di produzione di sostanze nutritive provenienti dalla cessione di concimi azien- dali e fabbisogno nutritivo delle colture) superiore al 100 per cento, con riguardo alla problematica del fosforo, possono spandere l’80 per cento al massimo del fabbisogno di fosforo. Se, mediante campioni di terreno prele- vati dalle autorità di controllo competenti, l’azienda prova che nessuna parti-

cella gestita si trova nella classe di fertilità D o E secondo il numero 2.2, si applicano le disposizioni di cui al numero 2.1.5. In queste zone i Cantoni fis- sano, d’intesa con l’UFAG, le rese massime di sostanza secca per il bilancio delle sostanze nutritive. 2.1.7 Su tutta l’azienda il bilancio azotato del bilancio chiuso delle sostanze nutri- tive non deve superare un margine di errore di +10 per cento del fabbisogno delle colture. I Cantoni possono prevedere norme più severe per determinate regioni e aziende. 2.1.8 Il riporto di sostanze nutritive sul bilancio delle sostanze nutritive dell’anno seguente non è, per principio, possibile. In viticoltura e in frutticoltura è permesso spandere concime fosforico sull’arco di più anni. Nelle altre coltu-

42 RS 919.117.71; RU 2013 4009 43 RS 814.201

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

re è possibile spandere fosforo apportato all’azienda sotto forma di compost e calce per 3 anni al massimo. Tutto l’azoto distribuito con questi concimi deve comunque essere considerato nel bilancio azotato dell’anno di spandi- mento. 2.1.9 Dal calcolo del bilancio delle sostanze nutritive relativo a tutta l’azienda sono dispensate le aziende che non apportano alcun concime azotato o fosfo- rico, se la loro densità di animali non supera i seguenti valori per ettaro di superficie fertilizzabile: a. nella zona di pianura: 2,0 unità di bestiame grosso/concime (UBGF)/ha; b. nella zona collinare: 1,6 UBGF/ha; c. nella zona di montagna I: 1,4 UBGF/ha; d. nella zona di montagna II: 1,1 UBGF/ha; e. nella zona di montagna III: 0,9 UBGF/ha; f. nella zona di montagna IV: 0,8 UBGF/ha. 2.1.10 In casi particolari, ad esempio per aziende con colture speciali e allevamento di animali senza base foraggera, i Cantoni possono richiedere un bilancio delle sostanze nutritive anche se non sono raggiunti i valori limite di cui al numero 2.1.9.

2.2 Analisi del suolo

2.2.1 Affinché la ripartizione di concime tra le singole particelle sia ottimale, l’approvvigionamento in sostanze nutritive del suolo (fosforo, potassio) deve essere noto. Per questo motivo tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a oltre dieci anni. Fanno eccezione tutte le superfici con divieto di concimazione, i prati sfruttati in modo poco intensivo di cui all’articolo 55 lettera b e i pascoli perenni.

2.2.2 Dall’analisi del suolo sono dispensate le aziende che non apportano alcun

concime azotato o fosforico, se il loro carico di bestiame non supera i valori di cui al numero 2.1.9. Inoltre, in base alle analisi del suolo eseguite dal 1° gennaio 1999 nessuna particella può trovarsi nella classe di fertilità «ric- ca» (D) o «molto ricca» (E), conformemente ai «Dati di base per la conci- mazione in campicoltura e foraggicoltura»44, edizione 2009. 2.2.3 Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura devono comprendere almeno i parametri dei valori pH, fosforo e potassio. Al fine di appurare variazioni del tenore di humus, per le superfici coltive deve inoltre essere fatta analizzare la sostanza organica. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni

44 Questo documento può essere consultato, in tedesco, sul sito www.agroscope.ch > Ricerca > Ecologia e risorse naturali > Protezione delle acque e Bilancio delle sostzanze > Miglioramento dell’efficienza delle sostanze nutritive

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specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi. 2.2.4 L’UFAG è competente per l’autorizzazione dei laboratori e per il riconosci- mento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pub- blica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi d’analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni. 2.2.5 I laboratori autorizzati mettono a disposizione dell’UFAG, a fini statistici, i dati richiesti concernenti le analisi del suolo.

3 Superfici per la promozione della biodiversità computabili

e che non danno diritto ai contributi

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. I trattamenti pianta per pianta sono consentiti soltanto sulle fasce tampone (lungo i corsi d’acqua a partire dal quarto metro), ma non sugli oggetti stessi. La superficie delle fasce tampone è computabile e viene registrata unitamente all’oggetto come superficie per la promozione della biodiversità.

3.2 Condizioni e oneri particolari per le superfici

per la promozione della biodiversità computabili

3.2.1 Fossati umidi, stagni, pozze

3.2.1.1 Definizione: specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale. 3.2.1.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo o per la pesca.

3.2.1.3 La fascia tampone lungo fossati umidi, stagni o pozze deve essere larga

almeno 6 m.

3.2.2 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

3.2.2.1 Definizioni:

a. Superfici ruderali: vegetazione erbacea o arbustiva, senza specie legno- se, su ripiene, deponie e scarpate. b. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: accumuli di pietre con o senza vegetazione. 3.2.2.2 Le superfici non devono essere utilizzate a scopo agricolo. Devono essere curate ogni due o tre anni al di fuori del periodo di vegetazione. 3.2.2.3 La fascia tampone lungo superfici ruderali, cumuli di pietra o affioramenti rocciosi deve essere larga almeno 3 m.

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3.2.3 Muri a secco

3.2.3.1 Definizione: muri in pietra leggermente o non sigillati.
3.2.3.2 L’altezza deve misurare almeno 50 cm.
3.2.3.3 La fascia tampone lungo i muri a secco deve essere larga almeno 50 cm.

3.2.3.4 Viene computata una larghezza standard di 3 m. Per i muri a secco al limite della superficie aziendale e per quelli con un’unica fascia tampone viene computata una larghezza di 1,5 m.

4 Avvicendamento disciplinato delle colture

4.1 Numero di colture

4.1.1 Affinché una coltura sia presa in considerazione, deve coprire almeno il

10 per cento della superficie coltiva. Le colture che coprono meno del 10 per

cento possono essere sommate e ogni tranche del 10 per cento risultante dal- la loro somma è considerata una coltura. 4.1.2 Se almeno il 20 per cento della superficie coltiva è utilizzato sotto forma di prati artificiali, questi contano come due colture. Se tale quota è almeno del

30 per cento, essi contano come tre colture indipendentemente dagli anni di

utilizzazione principale. Le colture orticole comprendenti più specie appar- tenenti ad almeno due famiglie sono considerate alla stessa stregua dei prati artificiali.

4.1.3 A Sud delle Alpi devono figurare almeno tre diverse colture.

4.2 Quota massima delle colture principali

4.2.1 Per aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta, la quota annuale massima delle colture principali rispetto alla superficie coltiva è limitata come segue:

in %

a. cereali complessivamente (senza mais e avena) 66 b. frumento e spelta 50 c. mais 40 d. mais con sottosemine, mais con semina su lettiera, a bande 50 fresate o con semina diretta dopo il sovescio invernale, colture intercalari o prato artificiale e. prato a mais (uso di erbicidi possibile soltanto tra le file) 60 f. avena 25 g. barbabietole 25 h. patate 25

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in %

i. colza 25 j. soia 25 k. favette 25 l. tabacco 25 m. piselli proteici 15 n. girasoli 25 o. colza e girasoli 33

4.2.2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa fami- glia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno due anni.

4.3 Disciplinamento della pausa di coltivazione

4.3.1 Le pause di coltivazione devono essere fissate in maniera tale che convertite all’interno dell’avvicendamento delle colture e per particella vengano rispet- tate le quote massime delle colture di cui al numero 4.2. 4.3.2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 a un disciplinamento con pause di coltivazione di cui al presente numero o vice- versa al più presto dopo un periodo di cinque anni.

5 Adeguata protezione del suolo

5.1 Copertura del suolo

5.1.1 Per colture raccolte prima del 31 agosto, la semina della coltura intercalare o del sovescio invernale deve avvenire prima del 1° settembre nella zona di pianura e prima del 15 settembre nella zona collinare o nella zona di monta- gna I. La copertura del suolo della particella in questione deve essere mante- nuta almeno fino al 15 novembre. 5.1.2 Se non può essere rispettato il termine del 1° settembre o del 15 settembre segnatamente a causa di un raccolto tardivo o di un trattamento contro le malerbe, occorre seminare la coltura intercalare o il sovescio invernale entro il 30 settembre. La copertura del suolo della superficie in questione o di un’altra superficie almeno della stessa dimensione con coltura intercalare o sovescio invernale deve essere mantenuta almeno fino al 15 febbraio dell’anno seguente.

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5.2 Protezione contro l’erosione

5.2.1 La superficie coltiva dell’azienda sulla quale non sono stati presi provvedi- menti adeguati non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione.

5.2.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se è visibile.

5.2.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconduci- bile a una causa esclusivamente naturale o esclusivamente infrastrutturale o a una combinazione delle due. 5.2.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, il gestore deve dimostrare che ha preso provvedimenti adeguati sulla particella in questione. Per valutare se sono stati presi provvedimenti adeguati ci si avvale dei prov- vedimenti riportati nella tabella 2 della guida all’applicazione UFAG/UFAM Suolo (UFAG/UFAM – Guida all’applicazione 2013)45. Deve essere rag- giunto un punteggio minimo di 4 punti per particella interessata.

6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari

6.1 Disposizioni generali

6.1.1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni civili da un servizio riconosciuto. 6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate di un serbatoio d’acqua. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.

6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura

6.2.1 Tra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.

6.2.2 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere

riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura. Per proteggere gli organismi utili l’utilizzo di prodotti fitosanitari poco specifici o poco selettivi riguardo agli organismi utili è limitato. 6.2.3 L’impiego di erbicidi in pre-emergenza o su superfici inerbite e di insetticidi da irrorare è autorizzato per le colture menzionate nella tabella sottostante esclusivamente nei seguenti casi:

45 La guida può essere consultata sul sito www.bafu.admin.ch > Documentazione > Pubbli- cazioni > Acqua > Bodenschutz in der Landwirtschaft. Ein Modul der Vollzugshilfe Um- weltschutz in der Landwirtschaft, 2013.

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Coltura Erbicidi in pre-emergenza Insetticidi da irrorare

a. Cereali Trattamento autunnale parziale Una volta raggiunta la soglia nociva o su un’ampia porzione della contro la criocera del frumento: solo superficie entro il 10 ottobre. con prodotti di cui al numero 6.2.4.

b. Colza Trattamento parziale o su Una volta raggiunta la soglia nociva un’ampia porzione della superficie. contro il punteruolo e il meligete.

c. Mais Trattamento sulla fila. Una volta raggiunta la soglia nociva contro la piralide del mais da granel- la: solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

d. Patate / patate Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva da tavola parziale o su un’ampia porzione contro la dorifora e gli afidi: della superficie. solo con prodotti di cui al numero 6.2.4.

e. Barbabietole Trattamento sulla fila o trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva (da foraggio e da su un’ampia porzione della super- contro gli afidi: solo con prodotti di zucchero) ficie solo dopo la levata delle cui al numero 6.2.4. malerbe.

f. Piselli proteici, Trattamento sulla fila, trattamento Una volta raggiunta la soglia nociva favette, soia, parziale o su tutta la superficie. contro gli afidi: solo con prodotti di girasoli, tabacco cui al numero 6.2.4.

g. Superficie Autorizzato in generale il trattamento con erbicidi pianta per pianta. inerbita Prima della semina senza aratro di una coltura campicola: autorizzato l’impiego di erbicidi totali. Prati artificiali: autorizzato il trattamento su tutta la superficie con erbici- di selettivi. Terreni permanentemente inerbiti: trattamento su tutta la superficie con erbicidi selettivi solo con autorizzazione speciale se la superficie da trattare supera del 20 per cento la superficie permanentemente inerbita (all’anno e per azienda; escluse le superfici per la promozione della biodiversità).

6.2.4 Nel quadro della PER, per i nematocidi, i molluschicidi e le seguenti combi- nazioni di agente patogeno e coltura, in campicoltura e foraggicoltura i seguenti prodotti fitosanitari di cui alla colonna 3 possono essere impiegati liberamente, quelli di cui alla colonna 4, invece, solo con un’autorizzazione speciale conformemente al numero 6.3:

Categoria Agente patogeno / coltura Prodotti utilizzabili Utilizzabili nella PER solo di prodotti liberamente nella PER con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3

a. Nematocidi Nessuno Tutti i prodotti fitosanitari

b. Molluschicidi Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti metaldeide e fosfato di fitosanitari autorizzati ferro III

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Categoria Agente patogeno / coltura Prodotti utilizzabili Utilizzabili nella PER solo di prodotti liberamente nella PER con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3

c. Insetticidi Criocera dei cereali Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodotti di Diflubenzuron e fitosanitari autorizzati Teflubenzuron

Dorifora della patata Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti Teflubenzuron, Azadirachtin fitosanitari autorizzati o a base di Bacillus thuringiensis

Afidi delle patate da Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti tavola, dei piselli Pirimicarb, Pymetrozin e fitosanitari autorizzati proteici, delle favette, Flonicamid del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucche- ro) e dei girasoli

Piralide del mais da Prodotti fitosanitari a base di Tutti gli altri prodotti granella Trichogramme spp. fitosanitari autorizzati

6.3 Autorizzazioni speciali

6.3.1 Le autorizzazioni speciali per provvedimenti fitosanitari vanno rilasciate

secondo le istruzioni emanate il 30 marzo 201446 dalla Conferenza dei ser- vizi fitosanitari cantonali e approvate dall’UFAG. Le autorizzazioni speciali sono rilasciate per scritto e temporaneamente sotto forma di autorizzazioni individuali o, in caso di epidemia, come autorizzazioni per regioni delimi- tate. Contengono informazioni sull’impianto di finestre non trattate. Le auto- rizzazioni individuali devono essere vincolate a una consulenza del servizio competente. Il disciplinamento dei costi rientra nell’ambito di competenza dei Cantoni. 6.3.2 I servizi fitosanitari cantonali tengono un elenco delle autorizzazioni speciali concesse contenente informazioni su aziende, colture, superfici e organismi bersaglio. Trasmettono annualmente l’elenco all’UFAG.

6.3.3 Il gestore deve ottenere l’autorizzazione speciale prima del trattamento.

6.3.4 Contro la piralide del mais da granella possono essere concesse autorizza-

zioni speciali soltanto fino al 31 dicembre 2015.

46 Le istruzioni possono essere consultate sotto www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

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7 Deroghe per la produzione di sementi e tuberi-seme

7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni:

a. Cereali da semina – Pausa di Sementi di moltiplicazione a livello di prebase, base e coltivazione Z1: al massimo due anni di coltivazione di seguito. b. Patate da semina – Protezione dei Autorizzati aficidi (soltanto per la coltivazione in vegetali tunnel) e oli a livello di prebase e base, inclusa la produzione di tuberi-seme certificati della classe A. Il trattamento con aficidi (tranne per la coltivazione in tunnel) è autorizzato soltanto con un’autorizzazione speciale di Agroscope. c. Mais da semina – Pausa di Semina a lettiera, sottosemina o prati a mais: al massi- coltivazione mo cinque anni di coltivazione di seguito, successiva- mente nessuna coltivazione di mais per tre anni. Altri metodi di coltivazione: al massimo tre anni di coltiva- zione di seguito, successivamente nessuna coltivazione di mais per due anni. – Protezione dei Autorizzati erbicidi in pre-emergenza irrorati sulla vegetali superficie. d. Semi di graminacee e trifoglio – Protezione dei Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio vegetali possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati. – Superfici per Di norma il selezionatore di sementi deve predisporre la promozione una distanza di isolamento di oltre 300 m tra la coltura della biodiversità di sementi e prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo, maggesi fioriti, maggesi da rotazione o superfici per la promozione della biodiversità con una fascia di superficie inerbita o da strame, così da evitare conflitti tra gli oneri di gestione delle superfici per la promozione della biodiversità e la produzione di sementi. Se per cause di forza maggiore la distanza deve essere ridotta, il Cantone può, su richiesta, stabi- lire termini di sfalcio diversi da quelli della presente ordinanza e calcolare di conseguenza i contributi. Le superfici restano computabili nella quota adeguata di superfici per la promozione della biodiversità necessa- ria alla PER.

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8 Esigenze relative alle norme PER di organizzazioni

nazionali specializzate e d’esecuzione

8.1 Norme PER concernenti le colture speciali

8.1.1 Per le colture speciali devono essere adempiute le esigenze contenute negli articoli 13–25 e, se del caso, le esigenze minime di cui al presente allegato.

8.1.2 Le seguenti organizzazioni specializzate possono elaborare norme PER

specifiche: a. Gruppo di lavoro svizzero in materia di PER in orticoltura (SAGÖL); b. Gruppo di lavoro svizzero per la produzione integrata di frutta in Sviz- zera (SAIO); c. Federazione svizzera per la produzione ecologica in viticoltura (Viti- swiss).

8.1.3 L’UFAG può approvare le norme di cui al numero 8.1.2 se vengono valutate

equivalenti a quelle secondo il numero 8.1.1.

8.2 Altre norme PER

8.2.1 Le seguenti organizzazioni specializzate e d’esecuzione possono elaborare direttive PER specifiche: a. Bio Suisse; b. Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca per la PER (KIP); c. Le Groupement pour la production intégrée dans l’Ouest de la Suisse (PIOCH).

8.2.2 L’UFAG può approvare le norme dell’organizzazione di cui al numero 8.2.1

lettera a se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni sull’avvicen- damento disciplinato delle colture e sull’adeguata protezione del suolo. 8.2.3 L’UFAG può approvare le norme delle organizzazioni di cui al numero 8.2.1 lettere b e c se vengono valutate come equivalenti alle disposizioni della PER.

9 Fasce tampone

9.1 Definizione: fasce di superficie inerbita o da strame.

9.2 Sulle fasce tampone non devono essere utilizzati concimi né prodotti fitosa-

nitari. Fatti salvi i numeri 9.3 lettera b e 9.6, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempreché queste non pos- sano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.

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9.3 Devono essere predisposte:

a. ai margini delle foreste, una fascia tampone di almeno 3 m di larghezza; b. lungo i sentieri, una fascia tampone di almeno 0,5 m di larghezza. I trat- tamenti pianta per pianta sono ammessi soltanto su strade nazionali e cantonali; c. lungo siepi, boschetti campestri e rivieraschi, una fascia tampone di almeno 3 e al massimo 6 m di larghezza su entrambi i lati; una fascia su un solo lato è sufficiente se la siepe o il boschetto campestre o riviera- sco fiancheggia una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua.

9.4 Il Cantone può autorizzare che non vengano predisposte fasce di superficie

inerbita lungo siepi o boschetti campestri e rivieraschi, se: a. condizioni tecniche particolari, come una larghezza esigua del campo tra due siepi, lo richiedono; o b. la siepe non è ubicata sulla superficie aziendale di proprietà. 9.5 Sulle superfici per le quali il Cantone ha rilasciato un’autorizzazione di cui al numero 9.4 non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosani- tari.

9.6 Lungo i corsi d’acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tam-

pone di almeno 6 m di larghezza non arabile. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche e la concimazione a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc47 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la fascia viene misurata a par- tire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d’acqua e per le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 200948.

9.7 Lungo paludi, prati e pascoli secchi e siti di riproduzione di anfibi devono

essere rispettate le prescrizioni in materia di gestione e le dimensioni delle

47 RS 814.201

48 Il promemoria può essere ottenuto presso Agridea, 8315 Lindau.

49 RS 451

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Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l’estivazione e la regione d’estivazione

1 Superfici sulle quali non è ammesso il pascolo

1.1 Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo e devono essere

rese inaccessibili agli animali al pascolo: a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è rischio di erosione; b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti; c. gli ambienti rocciosi, declivi, nei quali la vegetazione si insinua tra le rocce; d. le fasce detritiche e le giovani morene; e. le superfici per le quali il pericolo di erosione è evidentemente aggra- vato dal pascolo; f. le superfici che rientrano nella protezione della natura per le quali vige un divieto di pascolo.

1.2 Le creste e le superfici in altitudine che presentano una copertura nevosa

prolungata o un periodo di vegetazione breve, note per essere predilette dagli ovini, non possono essere utilizzate come pascolo permanente.

2 Piano di gestione

2.1 Il piano di gestione deve indicare:

a. le superfici pascolative e le superfici non pascolative; b. le biocenosi esistenti, la loro valutazione e i biotopi di importanza nazionale e regionale; c. la superficie di pascolo netta; d. il potenziale di resa stimato; e. l’idoneità delle superfici all’utilizzo con le diverse categorie di animali.

2.2 Il piano di gestione stabilisce:

a. quali superfici adibire al pascolo di quali animali; b. il rispettivo carico e la durata dell’estivazione; c. il sistema di pascolo; d. lo spargimento dei concimi prodotti sull’alpe;

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e. un’eventuale concimazione integrativa; f. un eventuale apporto di foraggio grezzo e concentrato; g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante proble- matiche; h. eventuali provvedimenti contro l’avanzamento del bosco o l’abban- dono; i. le registrazioni sul carico, sulla concimazione ed eventualmente sull’apporto di foraggi, nonché sulla lotta contro le piante problemati- che. 2.3 Il piano di gestione deve essere stilato da esperti che siano indipendenti dal gestore.

3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini

3.1 Si applica la seguente densità massima:

Ubicazione: Sistema di pascolo Densità massimaa per ha altitudine di superficie di pascolo netta topografia vegetazione Ovinib UBG

Sotto fino a 1000 m Gregge permanente- 6–10 0,5–0,9 il limite del bosco: 1000–1400 m mente sorvegliato o 5–8 0,4–0,7 terreni con declività oltre 1400 m pascolo da rotazione 3–6 0,3–0,5 moderata, resa o vegetazione media fino a 1000 m Altri pascoli 4–7 0,3–0,6 1000–1400 m 3–5 0,3–0,4 oltre 1400 m 2–3 0,2–0,3

Sopra Gregge permanente- 4–5 0,3–0,5 il limite del bosco: mente sorvegliato o zone in cui possono ancora pascolare i pascolo da rotazione bovini, terreni con declività moderata, resa o vegetazione media Altri pascoli 2–3 0,2–0,3

Superfici in altitudine: Gregge permanente- 2–3 0,2–0,3 oltre le zone in cui possono ancora mente sorvegliato o pascolare i bovini, terreni con declività pascolo da rotazione moderata, resa o vegetazione media Altri pascoli 0,5–1,8 0,1–0,2 a In luoghi sfavorevoli (superfici declive, ombrose, umide o secche) sono determinanti, in linea di massima, i valori più bassi. b Media ponderata per ovino estivato = 0,0861 UBG

3.2 La densità massima si riferisce a ubicazioni medie per quanto concerne la

resa in foraggio e l’utilizzazione. In luoghi molto favorevoli e con resa ele- vata, in caso di sorveglianza permanente o pascolo da rotazione, la densità massima può essere aumentata del 50 per cento al massimo. Qualora venisse rivendicato un aumento, la sua legittimità deve essere comprovata da una

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stima del potenziale di resa e da una valutazione dell’idoneità della super- ficie, effettuate da esperti.

4 Sistemi di pascolo per gli ovini

4.1 Sorveglianza permanente

4.1.1 La conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto quotidianamente ai luoghi di pascolo scelti dal pastore.

4.1.2 Il pascolo è suddiviso in settori e riportato su un piano.

4.1.3 L’utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovra-

sfruttamento.

4.1.4 La permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo

non supera due settimane e la stessa superficie è riutilizzata per il pascolo al più presto dopo quattro settimane.

4.1.5 Il gregge è sorvegliato ininterrottamente.

4.1.6 La scelta e l’utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici.

4.1.7 Viene tenuto un registro dei pascoli.

4.1.8 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi. 4.1.9 È autorizzato l’impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recin- zione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il peri- odo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento di parco, le reti in materiale sintetico vengono immediatamente rimosse. Qualora l’impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all’occorrenza, limitare il suo impiego ai rifugi per la notte.

4.2 Pascolo da rotazione

4.2.1 Il pascolo avviene, per tutta la durata dell’estivazione, in parchi cintati o chiaramente delimitati da elementi naturali.

4.2.2 L’utilizzazione del pascolo è adeguata e omogenea, senza segni di sovra-

sfruttamento. 4.2.3 La rotazione è regolare e tiene conto della superficie dei parchi, del carico e delle condizioni locali. 4.2.4 Lo stesso parco è adibito al pascolo per due settimane al massimo e riutiliz- zato a tal fine al più presto dopo quattro settimane.

4.2.5 I parchi sono riportati su un piano.

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4.2.6 Viene tenuto un registro dei pascoli.

4.2.7 Il pascolo può iniziare al più presto 20 giorni dopo lo scioglimento delle nevi.

4.2.8 Per le reti in materiale sintetico si applica il numero 4.1.9.

4.3 Altri pascoli

4.3.1 I pascoli destinati agli ovini che non adempiono le esigenze relative alla sorveglianza permanente o al pascolo da rotazione sono considerati altri pascoli. 4.3.2 Se sono adempiute le altre esigenze, i Cantoni possono rinunciare alla limi- tazione della durata di pascolo di cui al numero 4.2.4 per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto.

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Allegato 3 (art. 45 cpv. 2)

Criteri per la delimitazione delle zone terrazzate nei vigneti

Le zone terrazzate vanno delimitate applicando i seguenti criteri: 1. Il vigneto deve presentare diversi livelli (terrazzamenti), limitati da muri di sostegno a monte e a valle. 2. La distanza fra i muri di sostegno di un livello a valle e quello a monte non deve essere mediamente superiore a 30 m. 3. L’altezza dei muri di sostegno a valle, misurata a partire dal terreno naturale fino al bordo superiore del muro, deve ammontare almeno a 1 m. Vengono tenuti in considerazione anche singoli muri con un’altezza inferiore a 1 m. 4. I muri di sostegno devono essere tipi di muro usuali; sono considerati usuali i muri in pietra naturale, le opere murarie in calcestruzzo rivestito con sassi o con calcestruzzo strutturato, in elementi per il consolidamento delle scarpate, in pietra artificiale, in elementi prefabbricati in calcestruzzo nonché i muri a secco ciclopici. Non sono considerati usuali i muri in calcestruzzo lisci (muri in calcestruzzo convenzionali).

5. Le zone terrazzate devono avere una superficie di almeno 1 ettaro.

6. I vigneti in zone terrazzate devono essere indicati su un piano cartografico o su una carta.

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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 8, 59 cpv. 1 e 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

1 Prati sfruttati in modo estensivo

1.1 Livello qualitativo I

1.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno. Il primo

sfalcio è autorizzato al più presto: a. nella regione di pianura: il 15 giugno; b. nelle zone di montagna I e II: il 1° luglio; c. nelle zone di montagna III e IV: il 15 luglio. 1.1.2 Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anticipare di due settimane al massimo la data di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce. 1.1.3 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 no- vembre esse possono essere adibite al pascolo.

1.1.4 In caso di superfici con composizione botanica insoddisfacente e previa

consultazione del servizio cantonale di protezione della natura, l’autorità cantonale può autorizzare un’adeguata forma di gestione o la rimozione meccanica o chimica della vegetazione allo scopo di procedere a una risemi- na.

1.2 Livello qualitativo II

1.2.1 La qualità botanica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indi- catrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una compo- sizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

2 Prati sfruttati in modo poco intensivo

2.1 Livello qualitativo I

2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di

azoto disponibile. L’azoto può essere apportato soltanto sotto forma di letame o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (mas-

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simo 15 kg N/ha e dose) di liquame completo diluito, tuttavia non preceden- temente il primo sfalcio. 2.1.2 Per il resto sono applicabili le condizioni e gli oneri secondo il numero 1.1.

2.2 Livello qualitativo II

2.2.1 La qualità botanica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indi- catrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composi- zione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

3 Pascoli sfruttati in modo estensivo

3.1 Livello qualitativo I

3.1.1 È ammessa la concimazione da parte degli animali al pascolo. Sul pascolo

non devono essere apportati foraggi.

3.1.2 Le superfici devono essere adibite al pascolo almeno una volta all’anno.

Sono ammessi sfalci di pulizia. 3.1.3 Sono escluse le composizioni botaniche povere di specie su vaste porzioni della superficie che denotano un’utilizzazione non estensiva, se è adempiuto uno dei seguenti presupposti: a. piante foraggere intensive, quali loietto italico, loietto inglese, coda di volpe, erba mazzolina, fienarola (o gramigna dei prati del Kentucky) e poa comune, sardonia e ranuncolo rampante nonché trifoglio bianco, dominano oltre il 20 per cento della superficie; b. piante indicatrici di un sovrasfruttamento o di superfici di riposo, quali romici, buon Enrico, ortiche o cardi, dominano oltre il 10 per della superficie.

3.2 Livello qualitativo II

3.2.1 La qualità botanica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indi- catrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denota- no un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

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4 Pascoli boschivi

4.1 Livello qualitativo I

4.1.1 È possibile spandere concime aziendale, compost e concimi minerali non

azotati soltanto previa autorizzazione degli organi forestali cantonali compe- tenti.

4.1.2 Soltanto la quota del pascolo è computabile e dà diritto ai contributi.

4.1.3 Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al numero 3.1.

4.2 Livello qualitativo II

4.2.1 La qualità botanica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indi- catrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici deno- tano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti.

5 Terreni da strame

5.1 Livello qualitativo I

5.1.1 I terreni da strame non possono essere falciati prima del 1° settembre.

5.2 Livello qualitativo II

5.2.1 La qualità botanica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indi- catrici. Esse denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composi- zione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti.

6 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi

6.1 Livello qualitativo I

6.1.1 Su entrambi i lati di siepi, boschetti campestri e rivieraschi deve essere predisposta una fascia di superficie inerbita o da strame di 3–6 m di lar- ghezza. La fascia su entrambi i lati non è prescritta nel caso in cui un lato non sia sulla superficie agricola utile di proprietà o in affitto o se la siepe o il boschetto campestre o rivierasco fiancheggi una strada, un sentiero, un muro o un corso d’acqua. 6.1.2 Conformemente alle date di sfalcio di cui al numero 1.1.1, le fasce estensive di superficie inerbita o da strame devono essere falciate almeno una volta ogni tre anni e possono essere adibite a pascolo in base ai termini di cui al

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numero 1.1.3. Se fiancheggiano un pascolo possono essere adibite a pascolo dopo i termini di cui al numero 1.1.1.

6.1.3 Il boschetto deve essere opportunamente curato almeno ogni otto anni. La

cura deve avvenire durante il riposo vegetativo. Deve essere effettuata per settori su un terzo al massimo della superficie.

6.2 Livello qualitativo II

6.2.1 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco può presentare soltanto alberi e arbusti indigeni.

6.2.2 La siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presentare in media

almeno cinque specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari. 6.2.3 Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti deve essere composta di arbu- sti spinosi, oppure la siepe o il boschetto campestre o rivierasco deve presen- tare almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La cir- conferenza del fusto a 1,5 m di altezza deve essere di almeno 1,70 m. 6.2.4 La larghezza della siepe o del boschetto campestre o rivierasco, fascia iner- bita esclusa, deve essere di almeno 2 m. 6.2.5 La fascia di superficie inerbita o da strame può essere falciata sull’intera superficie due volte al massimo all’anno. La prima metà può essere utilizza- ta al più presto secondo i termini stabiliti al numero 1.1.1. La seconda metà può essere utilizzata al più presto sei settimane dopo l’utilizzazione della prima.

7 Prato rivierasco lungo i corsi d’acqua

7.1 Livello qualitativo I

7.1.1 Le superfici devono essere falciate almeno una volta all’anno.

7.1.2 Le superfici possono essere soltanto falciate. Se le condizioni del suolo sono favorevoli e non è stato convenuto altrimenti, tra il 1° settembre e il 30 novembre esse possono essere adibite al pascolo.

7.1.3 La larghezza massima non deve essere superiore a 12 m. In caso di spazi

maggiori riservati alle acque la larghezza massima può corrispondere alla distanza dal corso d’acqua fino al limite dello spazio riservato alle acque stabilito conformemente all’articolo 41a OPAc50.

50 RS 814.201

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8 Maggesi fioriti

8.1 Livello qualitativo I

8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occupate da colture perenni. 8.1.2 Il maggese fiorito deve essere mantenuto nello stesso luogo per almeno due anni ma al massimo otto anni. Dev’essere mantenuto almeno fino al 15 feb- braio dell’anno seguente l’anno di contribuzione.

8.1.3 Dopo un maggese la stessa particella può essere nuovamente messa a mag-

gese al più presto nel quarto periodo di vegetazione. In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento prolungato del maggese fiorito nello stesso luogo. 8.1.4 A partire dal secondo anno la superficie messa a maggese fiorito può essere falciata soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia. 8.1.5 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare un inerbimento spontaneo.

9 Maggesi da rotazione

9.1 Livello qualitativo I

9.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive aperte o occupate da colture perenni. 9.1.2 Le superfici devono essere seminate tra il 1° settembre e il 30 aprile ed essere mantenute fino al 15 febbraio dell’anno seguente l’anno di contribu- zione (maggese da rotazione annuale) o fino al 15 settembre del secondo o terzo anno di contribuzione (maggese da rotazione biennale o triennale). 9.1.3 Il maggese da rotazione può essere falciato soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo. Per le superfici situate nella zona d’afflusso Zo di cui all’arti- colo 29 OPAc51, il Cantone può autorizzare uno sfalcio supplementare dopo il 1° luglio.

9.1.4 Dopo un maggese la stessa particella può essere nuovamente messa a mag-

gese al più presto nel quarto periodo di vegetazione.

51 RS 814.201

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10 Fasce di colture estensive in campicoltura

10.1 Livello qualitativo I

10.1.1 Definizione: fasce marginali di colture campicole gestite in modo estensivo: a. che si trovano sull’intera lunghezza delle colture campicole; e b. seminate con cereali, colza, girasoli o leguminose a granelli.

10.1.2 Non devono essere utilizzati concimi azotati.

10.1.3 È vietato combattere le malerbe con mezzi meccanici su vaste porzioni della superficie.

10.1.4 In casi motivati il Cantone può autorizzare la lotta meccanica contro le

malerbe sull’intera superficie. In questo caso il diritto al contributo decade per l’anno corrispondente. 10.1.5 Le fasce di colture estensive in campicoltura devono prevedere sulla stessa superficie almeno due colture principali susseguenti.

11 Striscia su superficie coltiva

11.1 Livello qualitativo I

11.1.1 Definizione: superfici:

a. che prima della semina erano utilizzate come superfici coltive o occu- pate da colture perenni; e b. larghe mediamente 12 m al massimo. 11.1.2 La striscia deve essere mantenuta nello stesso luogo per almeno due periodi di vegetazione.

11.1.3 La metà della striscia deve essere falciata alternativamente una volta

all’anno. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a sfalci di pulizia.

11.1.4 Su superfici adeguate il Cantone può autorizzare una trasformazione di un

maggese fiorito in una striscia su superficie coltiva o un inerbimento spon- taneo.

12 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi

12.1 Livello qualitativo I

12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni in selve curate. 12.1.2 I contributi sono versati soltanto a partire da 20 alberi che danno diritto ai contributi per azienda. 12.1.3 Possono essere versati contributi per i seguenti numeri massimi di alberi per ettaro:

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a. 120 alberi da frutto a nocciolo e a granella, esclusi i ciliegi; b. 100 ciliegi, noci e castagni. 12.1.4 Gli alberi devono trovarsi sulla superficie agricola utile di proprietà o affit- tata.

12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno

sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi. Vanno rispettate le indi- cazioni dei mezzi didattici usuali. Le misure fitosanitarie devono essere at- tuate conformemente alle istruzioni dei Cantoni. 12.1.6 L’altezza del tronco deve essere di almeno 1,2 m per gli alberi da frutto a nocciolo e di almeno 1,6 m per gli altri alberi. Al culmine del tronco gli alberi presentano almeno tre tralci laterali legnosi. 12.1.7 Non è autorizzato l’impiego di erbicidi ai piedi del tronco, eccetto per alberi di meno di cinque anni. 12.1.8 Per albero concimato su prati sfruttati in modo estensivo va dedotta 1 ara dal prato estensivo.

12.2 Livello qualitativo II

12.2.1 Devono essere regolarmente presenti strutture favorevoli alla biodiversità di cui all’articolo 59. 12.2.2 La superficie minima del frutteto deve essere di 20 are e contenere almeno

10 alberi da frutto ad alto fusto nei campi.

12.2.3 La densità deve ammontare ad almeno 30 e al massimo 120 alberi da frutto

ad alto fusto nei campi per ettaro. Per ciliegi, noci e castagni la densità di alberi deve ammontare al massimo a 100 alberi da frutto ad alto fusto nei campi per ettaro. La distanza tra i singoli alberi può essere di 30 m al mas- simo.

12.2.4 Gli alberi vanno potati a regola d’arte.

12.2.5 Durante il periodo obbligatorio il numero di alberi deve rimanere almeno

costante.

12.2.6 Almeno un terzo degli alberi deve presentare un diametro della corona di

oltre 3 metri. 12.2.7 Il frutteto ad alto fusto deve essere combinato localmente con un’altra super- ficie per la promozione della biodiversità (superficie computabile) a una di- stanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio can- tonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili con i frutteti: – i prati sfruttati in modo estensivo; – i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II; – i terreni da strame;

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– i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qua- litativo II; – i maggesi fioriti; – i maggesi da rotazione; – la striscia su superficie coltiva; – le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi. 12.2.8 Rispetto alla superficie del frutteto, la superficie computabile è calcolata come segue:

Numero di alberi Dimensione della superficie computabile secondo il numero 12.2.7

0–200 0,5 are per albero oltre 200 0,5 are per albero dal 1° al 200° albero e 0,25 are per albero a partire dal 201° albero

13 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

13.1 Livello qualitativo I

13.1.1 La distanza tra due alberi che danno diritto ai contributi è di almeno 10 m.

13.1.2 Ai piedi degli alberi non devono essere sparsi concimi entro un raggio di

almeno 3 m.

14 Vigneti con biodiversità naturale

14.1 Livello qualitativo I

14.1.1 La concimazione è consentita soltanto sotto i ceppi.

14.1.2 Lo sfalcio deve avvenire alternativamente ogni due corsie. L’intervallo tra due sfalci della medesima superficie deve essere di almeno sei settimane; è consentito lo sfalcio dell’intera superficie poco prima della vendemmia. 14.1.3 L’incorporazione superficiale del materiale organico è consentita ogni anno ogni seconda corsia. 14.1.4 Sotto i ceppi gli erbicidi fogliari possono essere utilizzati soltanto per i trattamenti pianta per pianta. Contro insetti, acari e malattie fungine possono essere utilizzati soltanto metodi biologici e biotecnici oppure prodotti chimi- co-sintetici della classe N (rispettosi di acari predatori, api e parassitoidi).

14.1.5 Nel caso di zone di manovra e vie d’accesso private, scarpate e superfici

ricoperte di vegetazione che confinano con i vigneti il suolo deve essere coperto di vegetazione naturale. Non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari, sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche.

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14.1.6 I vigneti con biodiversità naturale, zone di manovra comprese, non sono

computabili, se presentano una delle seguenti caratteristiche: a. la quota complessiva di graminacee di prati grassi (soprattutto Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) e tarassaco (Taraxacum officinale) ammonta a più del 66 per cento della superficie complessiva; b. la quota di neofite invasive ammonta a più del 5 per cento della super- ficie complessiva.

14.1.7 Possono essere escluse superfici parziali.

14.2 Livello qualitativo II

14.2.1 La qualità botanica di cui all’articolo 59 è rilevata sulla base di piante indi- catrici o di strutture favorevoli alla biodiversità. Le piante indicatrici denota- no un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie e devono essere regolarmente presenti. Le strutture favorevoli alla biodiversità devono essere regolarmente presenti. 14.2.2 Per le superfici che soddisfano i criteri del livello qualitativo II per i contri- buti per la biodiversità, d’intesa con il servizio cantonale per la protezione della natura possono essere autorizzate deroghe ai principi del livello quali- tativo I.

15 Superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie

nella regione d’estivazione

15.1 Livello qualitativo II

15.1.1 Sono versati contributi per prati, pascoli e terreni da strame utilizzati a scopo alpestre nella regione d’estivazione. Per terreni da strame si intendono le su- perfici di cui all’articolo 21 OTerm52. I prati da sfalcio nella regione d’estivazione che fanno parte della superficie permanentemente inerbita non danno diritto a tali contributi. 15.1.2 Le piante indicatrici di cui all’articolo 59 che denotano un suolo povero di sostanze nutritive e una composizione botanica ricca di specie devono essere regolarmente presenti. 15.1.3 Per oggetti d’importanza nazionale elencati in inventari secondo l’artico- lo 18a LPN53 possono essere versati contributi se sono notificati come su- perfici per la promozione della biodiversità nella regione d’estivazione, se la protezione è garantita mediante convenzioni tra il Cantone e i gestori e se sono adempiute le pertinenti esigenze.

52 RS 910.91 53 RS 451

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15.1.4 Durante il periodo obbligatorio la qualità biologica e la dimensione della superficie devono rimanere almeno costanti. 15.1.5 Una concimazione della superficie secondo le disposizioni dell’articolo 30 è ammessa se è mantenuta la qualità floristica.

16 Superfici per la promozione della biodiversità specifiche

di una regione

16.1 Livello qualitativo I

16.1.1 Definizione: spazi vitali ecologicamente pregiati che non corrispondono a

nessuno degli elementi di cui ai numeri 1–15. 16.1.2 Gli oneri e l’autorizzazione devono essere fissati dal servizio cantonale per la protezione della natura, d’intesa con il servizio cantonale dell’agricoltura e con l’UFAG.

B Interconnessione

1 Stato iniziale

1.1 Deve essere definito un territorio delimitato e rappresentato su un piano.

Quest’ultimo deve mostrare lo stato iniziale dei singoli spazi vitali. Nel piano devono figurare almeno gli elementi seguenti: a. superfici per la promozione della biodiversità, rispettivo livello qualita- tivo incluso; b. oggetti elencati negli inventari della Confederazione e del Cantone; c. spazi vitali ecologici importanti all’interno e all’esterno della superficie agricola utile; d. regione d’estivazione, bosco, zone di protezione delle acque sotterra- nee, zone edificabili.

1.2 Lo stato iniziale deve essere descritto.

2 Definizione degli obiettivi

2.1 Devono essere definiti gli obiettivi in vista della promozione della diversità della flora e della fauna. Questi devono basarsi sugli inventari nazionali, regionali o locali pubblicati, su basi scientifiche, su scopi prefissati o linee direttive. Devono tener conto del potenziale di sviluppo specifico per la flora e la fauna della regione designata.

2.2 Gli obiettivi devono adempiere le seguenti esigenze:

a. occorre definire le specie bersaglio e le specie faro. Le specie bersaglio sono specie minacciate per le quali la regione scelta per il progetto ha una particolare responsabilità. Le specie faro sono o erano specie carat-

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teristiche per la regione scelta per il progetto. Se nel comprensorio cre- scono specie bersaglio, queste vanno considerate. La scelta e la presen- za effettiva e potenziale delle specie bersaglio e delle specie faro deve essere verificata mediante ispezioni; b. occorre definire obiettivi d’efficacia. Questi informano sull’effetto desiderato riguardo alle specie bersaglio e alle specie faro prescelte. Il progetto deve permettere di conservare o favorire le specie bersaglio e le specie faro; c. occorre definire obiettivi d’attuazione quantitativi. Devono essere fis- sati il tipo di superficie per la promozione della biodiversità da pro- muovere, la sua quantità minima e la sua ubicazione. Nella regione di pianura e nelle zone di montagna I e II deve essere perseguito, per zona, per il primo periodo di interconnessione di otto anni un valore di alme- no il 5 per cento della superficie agricola utile in quanto superfici per la promozione della biodiversità ecologicamente pregiata. Per gli altri periodi di interconnessione deve essere dato un valore del 12–15 per cento di superficie per la promozione della biodiversità della superficie agricola utile, per zona, di cui almeno il 50 per cento della superficie per la promozione della biodiversità deve essere ecologicamente pre- giato. Sono considerate ecologicamente pregiate le superfici per la promozione della biodiversità che: – adempiono le esigenze del livello qualitativo II, – adempiono le esigenze del maggese fiorito, del maggese da rota- zione, della fascia di colture estensive in campicoltura o della stri- scia su superficie coltiva, o – sono gestite secondo le esigenze delle specie selezionate per quanto riguarda lo spazio vitale; d. occorre definire obiettivi d’attuazione qualitativi (misure). Le misure per specie bersaglio e specie faro molto diffuse sono elencate nella Guida all’interconnessione. Possono essere definite anche altre misure, purché siano equivalenti; e. gli obiettivi devono essere misurabili e avere scadenze definite.

2.3 Le superfici devono essere predisposte in particolare:

a. lungo corsi d’acqua, pur garantendo a questi ultimi lo spazio necessario per le loro funzioni naturali; b. lungo i boschi; c. in vista dell’ampliamento di superfici per la protezione della natura e per il loro tamponamento. 2.4 Vanno sfruttate le sinergie con progetti nei settori della gestione delle risor- se, della struttura del paesaggio e della promozione delle specie.

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3 Stato auspicato

3.1 Lo stato auspicato della sistemazione territoriale delle superfici per la pro- mozione della biodiversità deve essere rappresentato su un piano.

4 Attuazione

4.1 In un piano di attuazione devono essere riportati:

– il promotore del progetto; – i responsabili del progetto; – il fabbisogno finanziario e il piano di finanziamento; – la prevista attuazione.

4.2 Affinché un’azienda possa percepire contributi per l’interconnessione, deve

aver luogo una consulenza tecnica specifica per l’azienda o una consulenza equivalente in piccoli gruppi. Il promotore del progetto conclude conven- zioni con i gestori.

4.3 Dopo quattro anni deve essere allestito un rapporto intermedio che docu-

menti il raggiungimento degli obiettivi.

5 Continuazione di progetti di interconnessione

5.1 Prima della scadenza degli otto anni di durata del progetto occorre verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Ai fini della continuazione del progetto, gli obiettivi d’attuazione definiti devono essere raggiunti nella misura dell’80 per cento. In casi motivati si può derogare a tale disposizione.

5.2 Le finalità (obiettivi d’attuazione e provvedimenti) vanno verificate e ade-

guate. Il rapporto relativo al progetto deve essere conforme alle esigenze minime per l’interconnessione (n. 2–4).

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Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (LCSI)

1 Definizione dei foraggi e della razione

1.1 Per foraggio di base si intende:

a. prati perenni e pascoli e prati artificiali (fresco, insilato, essiccato); b. mais pianta intera (fresco, insilato, essiccato); c. miscela di tutolo e chicchi della pannocchia di mais, tritello di pannoc- chie di mais e insilato di pannocchie di mais senza cartocci (corn-cob- mix [CCM], soltanto per l’ingrasso di bovini altrimenti il CCM è consi- derato un foraggio concentrato); d. insilato di cereali pianta intera; e. barbabietole da foraggio; f. barbabietole da zucchero; g polpa di barbabietole da zucchero (fresca, insilata, essiccata); h. foglie di barbabietola; i. radici di cicoria; j. patate; k. cascami della valorizzazione di frutta e verdura; l. borlande (fresche); m. paglia usata come foraggio. 1.2 Per foraggio ottenuto da prati e pascoli si intende il foraggio assunto dagli animali sulle superfici di pascolo, il raccolto di prati perenni e artificiali e il raccolto di colture intercalari per l’alimentazione animale.

1.3 Altri foraggi e componenti non elencati sono considerati foraggi comple-

mentari.

1.4 Se in un alimento per animali la quota di foraggio di base è superiore al

20 per cento, la quota di foraggio di base deve essere computata nel bilancio

del foraggio di base.

1.5 La razione annua per animale corrisponde al consumo totale di SS sull’arco

di un anno.

2 Esigenze relative all’azienda

2.1 Le aziende con diverse categorie di animali devono adempiere le esigenze in

materia di foraggiamento per l’effettivo complessivo di animali che consu- mano foraggio grezzo dell’azienda.

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3 Esigenze relative al bilancio foraggero

3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che

nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Bilanz» dell’UFAG. Esso si basa sul metodo «Suisse- Bilanz», versione 1.1154. 3.2 Il bilancio foraggero è allestito per tutti gli animali che consumano foraggio grezzo di cui all’articolo 27 capoverso 2 OTerm55.

3.3 Le rese in SS di prati e pascoli secondo la tabella 3 della Guida «Suisse-

Bilanz» sono considerate come valori massimi per il bilancio foraggero. Qualora venissero rivendicate rese più elevate, esse devono essere compro- vate da una perizia sulla resa, effettuata da un esperto in foraggicoltura.

4 Esigenze relative alla documentazione

4.1 Per i bilanci foraggeri chiusi vige l’obbligo di conservare i documenti per

sei anni. I Cantoni definiscono sotto quale forma deve essere presentato il bilancio foraggero per la plausibilizzazione dei dati.

5 Esigenze relative al controllo

5.1 Il bilancio foraggero chiuso deve essere verificato nell’ambito del controllo di Suisse-Bilanz. Si deve verificare, in particolare, se le indicazioni conte- nute nel bilancio foraggero concordano con quelle di Suisse-Bilanz. 5.2 Se durante la verifica di cui al capoverso 1 si constatano differenze, devono essere condotti controlli mirati nell’azienda interessata. In particolare vanno verificate: a. indicazioni dubbie sulle rese di foraggio secondo Suisse-Bilanz o il bilancio foraggero, eventualmente con esperti in foraggicoltura; b. indicazioni dubbie sugli effettivi di animali; c. indicazioni dubbie su ritiri e cessioni di foraggi sulla base di bollettini di consegna.

54 La guida può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz Versione 1.11, giugno 2013. 55 RS 910.91

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Allegato 6 (art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv. 2, 4 e 5 nonché 76 cpv. 1)

Esigenze specifiche del programma SSRA e URA

A Esigenze specifiche del programma SSRA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1 Animali della specie bovina e bufali

1.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 1.2 e a un’area priva di lettiera. 1.2 Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l’animale, senza perfo- razioni. Le stuoie deformabili installate nei box di riposo sono considerate strati equivalenti, se: a. è disponibile un giustificativo secondo la lettera C numero 2; b. è disponibile, nel caso di animali di sesso femminile, un rapporto di prova secondo la lettera C numero 1.1 o 1.3 e, nel caso di animali di sesso maschile, un rapporto di prova secondo la lettera C numero 1.2 o 1.3; e c. tutte le stuoie sono ricoperte esclusivamente di paglia trinciata.

1.3 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o

non perforato.

1.4 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 1.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente;

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g. per due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposi- zioni di cui al numero 1.1; h. nel caso delle manze in gestazione avanzata, che dopo il parto sono tenute in una stalla a stabulazione fissa, esse possono esservi trasferite al più presto dieci giorni prima della data probabile del parto; i. nel caso di animali in calore, essi possono essere ricoverati separata- mente; i box ad area unica sono ammessi se provvisti di una lettiera suf- ficiente; gli animali non possono essere fissati.

2 Animali della specie equina

2.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 2.2 e a un’area priva di lettiera.

2.2 Area di riposo: strato di segatura o strato equivalente per l’animale, senza

perforazioni. Il giaciglio corrisponde al minimo ai valori seguenti:

Altezza al garrese dell’animale

cm cm cm cm cm cm

Superficie minima del giaciglio, m2/animale 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0

2.3 L’intera superficie accessibile ai cavalli nella scuderia e nell’area della corte non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio: pavimento rivestito.

2.5 Il foraggiamento deve essere organizzato in modo da permettere a ogni

animale di alimentarsi senza essere disturbato dai suoi simili. Se gli animali sono foraggiati in stand di foraggiamento, occorre rispettare le disposizioni seguenti: a. ogni animale del gruppo dispone di uno stand di foraggiamento sepa- rato; b. la lunghezza dello stand di foraggiamento corrisponde almeno a 1,5 volte l’altezza media al garrese; c. gli animali devono disporre, nella parte posteriore dello stand di forag- giamento, di un corridoio di circolazione di larghezza almeno uguale a 1,5 volte l’altezza media al garrese.

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2.6 L’altezza del soffitto corrisponde al minimo ai valori seguenti:

Altezza al garrese dell’animale più grande del gruppo

cm cm cm cm cm cm

Altezza minima del soffitto, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

2.7 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 2.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante l’uscita in gruppi; c. durante l’utilizzazione; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli zoccoli; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area u- nica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente; g. durante una fase di integrazione di sei mesi al massimo dopo l’arrivo nell’azienda; in questo caso un animale può essere ricoverato separata- mente in un box ad area unica con lettiera, se tale box è distante al mas- simo 3 m dal gruppo nel quale l’animale deve essere integrato e se il contatto visivo è possibile. Nessun animale può essere fissato.

3 Animali della specie caprina

3.1 I caprini devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 3.2 e a un’area coperta, priva di lettiera, di cui al numero 3.3.

3.2 Area di riposo:

per ogni animale un pagliericcio di almeno 1,2 m2 o uno strato equivalente per l’animale, senza perforazioni. Al massimo la metà della superficie minima può essere sostituita da una superficie corrispondente, dotata di nicchie di riposo sopraelevate e non per- forate, prive di lettiera.

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3.3 Area coperta, priva di lettiera:

per ogni animale almeno 0,8 m2; l’area coperta di una corte accessibile in permanenza è computabile al 100 per cento.

3.4 Area di abbeveraggio: pavimento rivestito, perforato o non perforato.

3.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 3.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento; b. durante il pascolo; c. durante la mungitura; d. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio la cura degli unghioni; e. nel caso di animali in gestazione avanzata, che al massimo dieci giorni prima della data probabile del parto sono ricoverati in un box ad area unica con lettiera; essi possono restarvi assieme ai loro piccoli fino a dieci giorni al massimo dopo il parto; gli animali non possono essere fissati; f. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

4 Animali della specie suina

4.1 Gli animali devono:

a. essere tenuti in gruppi; b. avere in permanenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 4.2 o

4.3 e a un’area priva di lettiera.

4.2 L’area di riposo:

a. non può presentare perforazioni; b. nei box per il parto deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lunga o di canne; c. in tutti gli altri box deve essere sufficientemente ricoperta di paglia lun- ga o di canne; inoltre la segatura in quantità sufficiente è ammessa come lettiera se la temperatura nel porcile supera i valori seguenti:

20 °C nel caso di suinetti svezzati,

15 °C nel caso di suini da ingrasso e dei suini da rimonta fino a 60 kg,

9 °C nel caso in cui gli animali pesano più di 60 kg (compresi i verri

riproduttori e le scrofe da allevamento non in lattazione); d. può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, ma solo a con- dizione che gli animali non abbiano accesso al foraggio durante la notte per un periodo ininterrotto di almeno 8 ore.

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4.3 Nei sistemi con compost gli animali devono disporre di una superficie di

riposo conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 23 aprile 200856 sulla protezione degli animali, situata al di fuori dell’area con compost. Tale esigenza non deve essere soddisfatta se, nelle poste in cui sono tenuti suinetti svezzati, la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale.

4.4 Area di foraggiamento e di abbeveraggio al di fuori dell’area di riposo:

pavimento rivestito, perforato o non perforato.

4.5 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 4.1 è ammessa nelle situazioni

seguenti: a. durante il foraggiamento in stand di foraggiamento; b. di giorno, durante la permanenza su un pascolo; c. in relazione a un intervento praticato sull’animale, per esempio l’inseminazione; d. in caso di comportamento aggressivo verso i suinetti o di problemi agli arti; in tali casi la scrofa in questione può essere fissata a partire dall’inizio del comportamento di costruzione del nido fino al massimo alla fine del giorno successivo al parto; e. durante cinque giorni al massimo prima della data probabile del parto e durante l’allattamento; durante questi due periodi le scrofe da alleva- mento non devono essere tenute in gruppi, ma devono avere in perma- nenza accesso a un’area di riposo di cui al numero 4.2 o 4.3 e a un’area priva di lettiera; f. durante la monta; in questo periodo le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli che soddisfano le esigenze di cui al numero 4.2 lettere a e b. Il primo e l’ultimo giorno della stabulazione individuale occorre annotare in un apposito registro la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali; g. nel caso di animali malati o feriti; sono ammesse deroghe soltanto se la malattia o la ferita lo esige assolutamente; se necessario, gli animali malati o feriti devono essere ricoverati separatamente; i box ad area unica sono ammessi se sono provvisti di una lettiera sufficiente.

5 Conigli

5.1 Le coniglie madri devono essere tenute in gruppi.

5.2 Per ogni figliata deve essere disponibile un nido separato ricoperto da let-

tiera e con una superficie di almeno 0,10 m2.

5.3 Gli animali giovani devono essere tenuti in gruppi.

56 RS 455.1

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5.4 Ogni box che ospita un gruppo di animali giovani deve avere una superficie

di almeno 2 m2.

5.5 Ogni animale deve disporre delle superfici seguenti:

Superfici minime per Superfici minime per animale giovane coniglia madre, al di fuori del nido

Con figliata Senza figliata Dallo Dal 36° fino A partire e in relazione svezzamento all’84° giorno dall’85° con il numero fino al di vita giorno di

5.9 35° giorno di vita

vita

Superficie totale 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 minima per animale – superficie minima 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 ricoperta da lettie- ra per animale – superficie minima 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 sopraelevata per animale (m2) 1 Almeno sul 35 % della superficie l’altezza utile deve misurare al minimo 60 cm.

5.6 La distanza tra il suolo e le superfici sopraelevate deve essere di almeno

20 cm. Le superfici sopraelevate possono essere perforate se la larghezza

delle traverse o il diametro delle barre e le dimensioni delle fessure o dei fori sono adeguate al peso e alla taglia degli animali. 5.7 La quantità di lettiera deve essere calcolata in modo che gli animali possano raspare. 5.8 Gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere ricoverati separata- mente. In tale caso questi animali devono disporre della superficie minima per coniglia madre senza figliata secondo il numero 5.5.

5.9 Durante il periodo compreso tra due giorni al massimo prima della data

probabile del parto e dieci giorni al massimo dopo il parto, le coniglie madri non devono essere tenute in gruppi.

6 Pollame da reddito

Disposizioni specifiche concernenti le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la produzione di uova

6.1 Nei pollai occorre mettere a disposizione degli animali posatoi collocati a

diverse altezze che soddisfino le esigenze della legislazione sulla protezione degli animali. La lunghezza minima dei posatoi è di: a. 14 cm per animale adulto;

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b. 11 cm per pollastrella o galletto (a partire dalla 10a settimana di vita); c. 8 cm per pulcino (fino alla 10a settimana di vita).

6.2 Nelle aree del pollaio in cui l’intensità della luce diurna è notevolmente

ridotta a causa delle attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l’intensità luminosa di 15 lux deve essere ottenuta utilizzando una luce artificiale. Disposizioni specifiche concernenti i polli da ingrasso

6.3 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere

ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.4 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, gli animali devono avere a dispo- sizione nel pollaio posatoi sopraelevati il cui uso è stato autorizzato dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per il tipo di ingrasso corrispondente. Le indicazioni che figurano nell’autorizzazione in merito al numero minimo di posatoi, alla loro superficie o lunghezza devono essere rispettate. 6.5. I contributi SSRA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali vengono ingrassati almeno per 30 giorni. Disposizioni specifiche concernenti i tacchini

6.6 La superficie totale del suolo (esclusi i posatoi sopraelevati) deve essere

ricoperta da una lettiera sufficiente. 6.7 Al più tardi a partire dal 10° giorno di vita, gli animali devono avere a dispo- sizione nel pollaio posatoi collocati a diverse altezze, adatti al comporta- mento e alle attitudini fisiche degli animali. 6.8 All’interno del pollaio gli animali devono poter disporre, al più tardi a parti- re dal 10° giorno di vita, di sufficienti possibilità di ritirarsi (p. es. ottenute utilizzando balle di paglia). Esigenze relative alla documentazione e al controllo per tutte le categorie di pollame da reddito

6.9 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale del

pollaio. Esso deve contenere le seguenti indicazioni: a. nel caso dei pollai per le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti non- ché i pulcini per la produzione di uova: la superficie calpestabile per gli animali, le misure dei posatoi e il numero massimo di animali consen- tito; b. nel caso dei pollai per polli da ingrasso e tacchini: i dati rilevanti ine- renti ai posatoi e alla superficie del suolo all’interno del pollaio.

6.10 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2014 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo.

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6.11 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Occorre inoltre verificare: a. per le galline e i galli, le pollastrelle e i galletti nonché i pulcini per la produzione di uova: che l’ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; b. per i polli da ingrasso e i tacchini: se gli animali hanno a disposizione il numero di posatoi indicato sullo schizzo.

B Esigenze del programma SSRA e URA concernenti l’area con clima esterno per il pollame da reddito nonché relative alla documentazione e al controllo

1 Area con clima esterno (ACE)

1.1 L’ACE deve essere:

a. completamente aperta verso l’esterno in misura equivalente almeno a quella della parete più lunga oppure essere delimitata da una rete metal- lica o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente; d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento.

1.2 Dimensioni minime

Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: (intera superficie ricoperta da larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE lettiera) e (per quanto concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno

Galline e – almeno 43 m2 – complessivamente almeno 1,5 m per galli per 1000 animali 1000 animali; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

Pollastrelle, – almeno 32 m2 – complessivamente almeno 1,5 m per galletti e pulcini per 1000 animali 1000 animali; per la produ- – ogni apertura deve essere larga zione di uova almeno 0,7 m. (dal 43° giorno di vita)

Polli da – almeno il 20 per cento – complessivamente almeno 2 m per ingrasso della superficie del 100 m2 della superficie del suolo suolo all’interno all’interno del pollaio; del pollaio – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m; – solo SSRA: le aperture del pollaio che danno sull’ACE devono essere

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Animali Superficie del suolo dell’ACE Per effettivi di oltre 100 animali: (intera superficie ricoperta da larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’ACE lettiera) e (per quanto concerne l’URA) delle aperture verso l’esterno

disposte in modo che, per gli animali, la distanza più lunga da percorrere fino alla prossima apertura non superi

20 m.

Tacchini – almeno il 20 per cento – complessivamente almeno 2 m per della superficie del suo- 100 m2 della superficie del suolo lo all’interno del pollaio all’interno del pollaio; – ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.

1.3 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze di cui al numero 1.2, se l’osservanza delle stesse: a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.

1.4 L’ACE di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da una lettiera, se il

pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo e se in seguito non viene installato nello stesso luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.

2 Accesso all’ACE

2.1 Gli animali devono poter accedere quotidianamente a un’ACE durante la

giornata.

3 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 2

3.1 In caso di innevamento nelle vicinanze o di temperatura nell’ACE troppo

bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso a tale area può essere limitato.

3.2 L’accesso all’ACE è facoltativo per i polli da ingrasso durante i primi 21

giorni di vita e per le altre categorie di pollame da reddito durante i primi 42 giorni di vita. 3.3 Dall’entrata nel pollaio sino alla fine della 23a settimana di vita è possibile limitare l’accesso all’ACE delle galline e dei galli. 3.4 I pollai destinati alle galline e ai galli possono restare chiusi fino alle ore 10 per evitare la dispersione delle uova deposte.

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4 Documentazione e controllo

4.1 L’accesso all’ACE deve essere annotato in un registro delle uscite al più

tardi entro tre giorni. 4.2 Se l’accesso degli animali all’ACE è stato limitato in applicazione dei nume- ri 3.1–3.3, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. temperatura nell’ACE a mezzogiorno, neve, età, inizio della deposizione delle uova).

4.3 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale

dell’ACE. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti (comprese quelle delle aperture) e le superfici. Per i polli da ingrasso e i tacchini, inol- tre, occorre indicare la superficie interna del pollaio disponibile per gli ani- mali, mentre per le altre categorie di pollame da reddito occorre indicare il numero massimo di animali ammesso.

4.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2014 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo. Se le corrispondenti prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermarlo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 4.5 Durante i controlli successivi la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre, per le categorie di pollame da reddito di cui all’articolo 73 lettera g numeri 1–3, occorre verificare che l’ultimo effettivo di animali registrato non superi il numero massimo di animali con- sentito secondo lo schizzo.

C Esigenze del programma SSRA concernenti le stuoie deformabili per gli animali della specie bovina nonché relative alla documentazione e al controllo

1 Equivalenza rispetto ai pagliericci

1.1 Per gli animali di sesso femminile è considerato equivalente a un paglieric-

cio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN EN ISO/IEC 1702557 dimostra mediante un rapporto di controllo: a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso femminile, tenuti in almeno tre aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8; d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte.

57 La norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, oppure consultata sul sito www.snv.ch.

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1.2 Per gli animali di sesso maschile è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN EN ISO/IEC

17025 dimostra mediante un rapporto di controllo:

a. di avere esaminato complessivamente almeno 100 animali di sesso maschile, tenuti in almeno tre aziende, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli; c. di avere testato il modello di stuoia rispettando le disposizioni di cui al numero 1.8; d. che le esigenze di cui al numero 1.9 sono soddisfatte. 1.3 Soltanto in una determinata stalla è considerato equivalente a un pagliericcio un modello di stuoia per il quale un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma SN EN ISO/IEC

17025 dimostra mediante un rapporto di controllo:

a. di avere esaminato tutti gli animali tenuti nella stalla in questione, rispettando le disposizioni di cui ai numeri 1.4–1.6; b. che le esigenze di cui al numero 1.7 sono soddisfatte, tenuto conto di tutti i risultati dei controlli.

1.4 Le stuoie del modello da testare sono state installate almeno tre mesi prima

dei controlli.

1.5 Gli animali sono esaminati al più presto tre mesi dopo l’ultima uscita al

pascolo.

1.6 Nelle stalle in questione sono esaminati tutti gli animali, ad eccezione:

a. delle vacche durante il primo terzo della lattazione; b. delle vacche in asciutta; c. degli animali che sono spesso sdraiati nella corsia; d. degli animali malati o che lo sono stati di recente; e. degli animali feriti in un incidente; f. degli animali che si trovano da meno di tre mesi nella stalla in questione.

1.7 Esigenze relative alla salute degli animali:

a. al massimo il 25 per cento dei garretti (tarsi) presenta croste o ferite aperte; b. al massimo l’8 per cento dei tarsi presenta croste o ferite aperte di dia- metro superiore a 2 cm; c. al massimo l’1 per cento dei tarsi presenta altre anomalie importanti quali ingrossamenti; d. non sono constatabili altri gravi danni fisici che potrebbero essere pro- vocati dalla stuoia; e. non sono constatabili comportamenti anomali che potrebbero essere provocati dalla stuoia.

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1.8 La deformabilità e l’elasticità di un modello di stuoia sono misurate com-

primendo una calotta di acciaio (r = 120 mm), con una forza di 2000 newton, contro la stuoia: a. allo stato nuovo; b. dopo 100 000 sollecitazioni effettuate premendola mediante uno zoc- colo artificiale di vacca con una forza di 10 000 newton.

1.9 Esigenze relative alla deformabilità e all’elasticità:

La calotta di acciaio deve poter penetrare: a. allo stato nuovo, 10 mm o più profondamente nella stuoia; b. dopo le sollecitazioni effettuate di cui al numero 1.8 lettera b, 8 mm o più profondamente nella stuoia.

2 Prova dell’equivalenza durante il controllo

Affinché la persona addetta al controllo possa verificare quale modello di stuoia viene utilizzato, il gestore deve poter esibire un giustificativo della ditta che fornisce le stuoie in cui è indicato il nome e il numero di autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del modello utilizzato nonché la data di installazione.

D Esigenze specifiche del programma URA concernenti le singole categorie di animali ed esigenze relative alla documentazione e al controllo

1 Animali della specie bovina e bufali nonché equini,

caprini e ovini

1.1 Variante standard delle uscite

a. Giorni di uscita e documentazione: – Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno

26 uscite mensili al pascolo.

Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno in permanenza accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltan- to il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. – Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali alme- no 13 uscite mensili regolari. Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. – Negli allevamenti di cavalli devono pure essere rispettate le prescrizioni di uscita di cui all’articolo 61 capoversi 4 e 5 dell’or- dinanza del 23 aprile 200858 sulla protezione degli animali.

58 RS 455.1

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b. Una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i dieci giorni precedenti la data probabile del parto e du- rante i dieci giorni successivi a un parto; – in relazione a un intervento praticato sull’animale; – per gli animali della specie bovina e i bufali durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del trasporto siano stati annota- ti in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscita di cui alla lettera a; – tra il 1° maggio e il 31 ottobre: – nelle situazioni seguenti il pascolo può essere sostituito dall’uscita in una corte: – durante o dopo forti precipitazioni; – in primavera, fino a quando la vegetazione locale non consente il pascolo; se un’azienda di montagna non dispone di aree d’uscita adeguate, il Cantone può stabili- re per il periodo in questione uno speciale regolamento d’uscita che tenga conto della struttura dell’azienda; – durante i primi dieci giorni del periodo dell’asciutta (riduzione del foraggio per la messa all’asciutta); – nei casi seguenti il Cantone può prescrivere il numero mas- simo di uscite al pascolo che può essere sostituito, in via sup- pletiva, dall’uscita in una corte: – l’azienda non dispone, a una distanza ragionevole, di terreno a sufficienza da adibire convenientemente a pascolo; – le 26 uscite al pascolo regolari non sono possibili in quanto il percorso che conduce a determinate particelle è troppo rischioso (p. es. strada molto trafficata). 1.2 Variante alternativa delle uscite per animali della specie bovina che vengono ingrassati nonché per bovini da allevamento di sesso maschile e per bovini da allevamento di sesso femminile di età inferiore a 160 giorni: a. gli animali hanno in permanenza accesso a una corte durante tutto l’anno; b. una deroga alle disposizioni di cui alla lettera a è ammessa nelle situa- zioni seguenti: – durante i dieci giorni successivi al parto; – durante il foraggiamento; – in relazione a un intervento praticato sull’animale; – durante due giorni al massimo prima di un trasporto, a condizione che il numero BDTA degli animali in questione e la data del tra- sporto siano stati annotati in un registro prima dell’inizio della deroga alle disposizioni in materia di uscita di cui alla lettera a;

– nella misura in cui ciò sia necessario durante la pulizia della corte.

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1.3 Stalla

a. L’area di riposo: – non deve presentare perforazioni; – deve essere provvista di una lettiera adeguata, in quantità suffi- ciente; le nicchie di riposo sopraelevate per le capre non devono essere provviste di lettiera. b. Gli animali di età inferiore a 160 giorni non possono essere fissati; c. L’intera superficie della stalla, che è accessibile agli animali della spe- cie equina, non deve presentare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

2 Animali della specie suina

2.1 Uscita per le scrofe da allevamento in lattazione

Durante il periodo di allattamento occorre consentire alle scrofe da alleva- mento in lattazione un’uscita giornaliera di almeno un’ora durante un perio- do minimo di 20 giorni.

2.2 Uscita per le altre categorie di suini

Agli animali deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore. Una deroga è ammessa nelle situazioni seguenti: – per 5 giorni al massimo prima della data probabile del parto, durante i quali le scrofe sono tenute in un box per il parto; – per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta, quando le scrofe sono tenute in box individuali; per ogni gruppo di animali occor- re annotare in un apposito registro la data del primo e dell’ultimo gior- no della stabulazione individuale senza uscita nonché il numero di ani- mali.

2.3 Area di riposo nel porcile

L’area di riposo non deve presentare perforazioni.

3 Conigli

3.1 Uscita

Alle coniglie madri e agli animali giovani deve essere consentita ogni giorno un’uscita di diverse ore.

3.2 Documentazione semplificata

Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire in permanenza all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

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4 Pollame da reddito

Galline e galli, pollastrelle e galletti nonché pulcini per la produzione di uova

4.1 Uscita

Oltre all’uscita nell’ACE di cui alla lettera B numeri 2 e 3, gli animali devo- no poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo durante 5 ore.

4.2 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.1:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. se il terreno del pascolo è inzuppato e durante il riposo vegetativo si può concedere agli animali di uscire in una corte scoperta invece di dare loro accesso al pascolo. La corte deve essere abbastanza grande e prov- vista di una lettiera sufficiente in materiale adeguato; c. durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; d. dall’entrata nel pollaio fino alla fine della 23a settimana di vita è possi- bile limitare l’accesso al pascolo alle galline e ai galli da allevamento o alle galline ovaiole; e. in relazione alla riduzione di foraggio per provocare la muta è possibile impedire l’accesso degli animali al pascolo durante 21 giorni al mas- simo; f. se, in applicazione delle lettere a–e, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, corte, età, inizio della deposizione delle uova, muta). Polli da ingrasso

4.3 Uscita

Oltre all’uscita nell’ACE di cui alla lettera B numeri 2 e 3, gli animali devono poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo per 5 ore.

4.4 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.3:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di innevamento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all’età degli ani- mali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 21 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione della lettera a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p.es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, età).

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4.5 Superficie del suolo nel pollaio

L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

4.6 Durata di ingrasso

I contributi URA sono versati per i polli da ingrasso soltanto se tutti gli animali sono ingrassati almeno per 56 giorni. Tacchini

4.7 Uscita

Oltre all’uscita nell’ACE di cui alla lettera B numeri 2 e 3, gli animali devo- no poter accedere al pascolo ogni giorno dalle ore 13 al più tardi almeno fino alle 16, ma al minimo per 5 ore.

4.8 Deroghe ammesse alle disposizioni di cui al numero 4.7:

a. durante o dopo forti precipitazioni, in caso di forte vento, di inneva- mento nelle vicinanze o di temperatura troppo bassa rispetto all’età degli animali, l’accesso al pascolo può essere limitato; b. durante i primi 42 giorni di vita l’accesso al pascolo è facoltativo; c. se, in applicazione della lettera a o b, l’accesso degli animali al pascolo è stato limitato, occorre indicarne il motivo preciso nel registro delle uscite (p. es. abbondanti precipitazioni, temperatura esterna a mezzo- giorno, forte vento, neve, età).

4.9 Superficie del suolo nel pollaio

L’intera superficie del suolo nel pollaio deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

E Esigenze del programma URA concernenti la corte e il pascolo nonché relative alla documentazione e al controllo

1 Esigenze generali concernenti la corte

1.1 La corte deve essere ubicata all’aperto.

1.2 Dal 1° marzo al 31 ottobre le parti della corte esposte al sole possono essere ombreggiate da una rete.

1.3 Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento i punti fangosi devono

essere recintati. 1.4 Nelle aree di uscita non provviste di un rivestimento, destinate agli animali della specie suina, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rivestimento. 1.5 Il Cantone può autorizzare, per una durata limitata, lievi deroghe rispetto alle esigenze previste ai numeri 3-6, se l’osservanza delle stesse: a. comporterebbe investimenti sproporzionatamente elevati; o b. è impossibile per mancanza di spazio.

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2 Esigenze relative alla documentazione e al controllo

2.1 Durante il controllo il gestore deve poter esibire uno schizzo attuale della

corte. Sullo schizzo occorre indicare le dimensioni rilevanti e le rispettive superfici.

2.2 Sullo schizzo deve inoltre figurare il numero massimo di animali ammessi

che possono utilizzare contemporaneamente la corte; la presente prescri- zione non è applicabile alle corti destinate agli animali delle specie ovina e caprina nonché ai conigli.

2.3 Per quanto riguarda le corti destinate agli animali della specie bovina e ai

bufali accessibili in permanenza, lo schizzo deve comprendere non solo la corte, ma anche la stalla.

2.4 In occasione del primo controllo dopo il 1° gennaio 2014 occorre verificare

le indicazioni annotate sullo schizzo di cui ai numeri 2.1–2.3. Se le rispettive prescrizioni sono adempiute, la persona addetta al controllo deve confermar- lo apponendo la data e la firma sullo schizzo. 2.5 Durante i controlli successivi, la persona addetta al controllo deve verificare se lo schizzo è ancora attuale. Inoltre essa deve verificare se l’effettivo attua- le di animali annotati sullo schizzo non supera il numero massimo di animali consentito secondo lo schizzo; nel caso delle corti destinate agli animali del- le specie ovina e caprina nonché ai conigli, il numero di animali non deve essere verificato.

3 Corte per gli animali della specie bovina e i bufali

3.1 Corte accessibile in permanenza agli animali

Animali Superficie Di cui superficie minima totale1 minima non m2/animale coperta, m2/animale

Vacche, primipare in gestazione avanzata2 e tori 10 2,5 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 1,8 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 1,5 Animali giovani di età superiore a 120 giorni, 4,5 1,3 fino a 300 kg Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5 1 1 La superficie totale comprende l’area di riposo, l’area di foraggiamento e l’area di movimento degli animali (compresa la corte accessibile in permanenza agli animali).

2 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

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3.2 Corte non accessibile in permanenza agli animali adiacente a una stalla a

stabulazione libera a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale

con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori 8,4 5,6 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 6,5 4,9 Animali giovani da 300 a 400 kg 5,5 4,5 Animali giovani di età superiore a 120 giorni, 4,5 4 fino a 300 kg Animali giovani di età inferiore a 120 giorni 3,5 3,5

1 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

3.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa

a. Superfici minime

Animali Superficie minima della corte, m2/animale

con corna senza corna

Vacche, primipare in gestazione avanzata1 e tori 12 8 riproduttori Animali giovani di oltre 400 kg 10 7 Animali giovani da 300 a 400 kg 8 6 Animali giovani di età superiore a 160 giorni, 6 5 fino a 300 kg

1 Negli ultimi due mesi prima della data probabile del parto.

b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve es- sere coperto.

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4 Corte per gli animali della specie equina

a. Superfici minime Per gli animali la corte Altezza al garrese dell’animale

cm cm cm cm cm cm

– è accessibile in permanenza: almeno … m2/animale 12 14 16 20 24 24 – non è accessibile in permanenza: almeno … m2/animale 18 21 24 30 36 36

Se diversi animali si trovano in una corte, la superficie minima corrisponde alla somma delle superfici minime dei singoli animali. Se un gruppo com- prende almeno cinque animali, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto. c. Caratteristiche del suolo L’intera superficie della corte accessibile agli animali non deve presen- tare perforazioni. Sono consentite alcune aperture di scolo.

5 Corte per gli animali delle specie ovina e caprina

nonché per i conigli Superficie non coperta Nelle corti per i caprini almeno il 25 per cento della superficie minima non deve essere coperto. Nelle corti per gli ovini e i conigli almeno il 50 per cen- to della superficie minima non deve essere coperto.

6 Corte per gli animali della specie suina

a. Superfici minime Animali Superficie minima della corte, m2/animale

Verri da allevamento, di età superiore a 6 mesi 4,0 Scrofe da allevamento non in lattazione, di età supe- 1,3 riore a 6 mesi Scrofe da allevamento in lattazione 5,0 Suinetti svezzati 0,3 Suini da rimonta e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0,65 Suini da rimonta e suini da ingrasso fino a 60 kg 0,45

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b. Superficie non coperta Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperto.

7 Esigenze concernenti il pascolo

7.1 Per pascolo si intende una superficie inerbita, coperta di graminacee ed

erbacee, messa a disposizione degli animali. 7.2 I punti fangosi devono essere recintati se non vi è un’autorizzazione scritta del Cantone.

7.3 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie bovina e ai

bufali nonché agli animali delle specie caprina e ovina deve essere calcolata in modo che gli animali possano coprire una parte sostanziale del loro fabbi- sogno giornaliero di foraggio grezzo.

7.4 La superficie del pascolo destinata agli animali della specie equina deve

essere di almeno 8 are per animale. Se più di cinque animali sono al pascolo assieme, la superficie può essere ridotta al massimo del 20 per cento. 7.5 Se gli animali della specie suina sono foraggiati e abbeverati al pascolo, le aree di foraggiamento e di abbeveraggio devono essere provviste di un rive- stimento.

7.6 Sui pascoli destinati al pollame da reddito gli animali devono disporre di

rifugi come alberi, arbusti o ripari. Per quanto riguarda l’accesso al pascolo sono applicabili le stesse disposizioni di quelle valide per le aperture dell’ACE verso l’esterno (lettera B numeri 1.2 e 1.3).

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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

1 Contributi per il paesaggio rurale

1.1 Contributo per la preservazione dell’apertura

del paesaggio 1.1.1 Per ettaro e anno il contributo per la preservazione dell’apertura del paesag- gio ammonta a: a. nella zona collinare 100 fr. b. nella zona di montagna I 230 fr. c. nella zona di montagna II 320 fr. d. nella zona di montagna III 380 fr. e. nella zona di montagna IV 390 fr.

1.2 Contributo di declività

1.2.1 Per ettaro e anno il contributo di declività ammonta a:

a. per zone declive con declività del 18–35 per cento 410 fr. b. per zone declive con declività superiore al 35–50 per cento 700 fr. c. per zone declive con declività superiore al 50 per cento 1000 fr.

1.3 Contributo per le zone in forte pendenza

1.3.1 Il contributo per le zone in forte pendenza aumenta linearmente in funzione della quota di zone in forte pendenza con una declività superiore al 35 per cento. Esso ammonta a 100 franchi l’ettaro per una quota del 30 per cento e sale a 1000 franchi l’ettaro per una quota del 100 per cento.

1.4 Contributo di declività per i vigneti

1.4.1 Per ettaro e anno il contributo di declività per i vigneti ammonta a:

a. per vigneti in zone declive con declività del 30–50 per cento 1500 fr. b. per vigneti in zone declive con declività superiore al 50 per cento 3000 fr. c. per vigneti in zone terrazzate con declività superiore al 30 per cento 5000 fr.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

1.5 Contributo di alpeggio

1.5.1 Per CN estivato e anno il contributo di alpeggio ammonta a 370 franchi.

1.6 Contributo d’estivazione

1.6.1 Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta per anno: a. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di gregge 400 fr. permanentemente sorvegliato o pascoli da rotazione con per CN provvedimenti di protezione del gregge b. per ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di pascoli 320 fr. da rotazione per CN c. ovini, eccetto le pecore lattifere, in caso di altri pascoli 120 fr. per CN d. vacche munte, pecore lattifere e capre lattifere con una 400 fr. durata d’estivazione tradizionale di 56–100 giorni per UBGFG e. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 400 fr. per CN

2 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento

2.1 Contributo di base

2.1.1 Il contributo di base ammonta a 900 franchi per ettaro e anno.

2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la

promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 450 franchi per ettaro e anno.

2.1.3 Graduazione:

Superficie Riduzione dell’aliquota del contributo

fino a 60 ha 0% oltre 6080 ha 20 % oltre 80100 ha 40 % oltre 100120 ha 60 % oltre 120140 ha 80 % oltre 140 ha 100 %

2.1.4 Nel caso delle comunità aziendali, i limiti per la graduazione di cui al nume- ro 2.1.3 sono moltiplicati per il numero di aziende associate.

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2.2 Contributo per le difficoltà di produzione

2.2.1 Per ettaro e anno il contributo per le difficoltà di produzione ammonta a:

a. nella zona collinare 240 fr. b. nella zona di montagna I 300 fr. c. nella zona di montagna II 320 fr. d. nella zona di montagna III 340 fr. e. nella zona di montagna IV 360 fr.

2.3 Contributo per la superficie coltiva aperta e

per le colture perenni 2.3.1 Il contributo per la superficie coltiva aperta e per le colture perenni ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

3 Contributi per la biodiversità

3.1 Contributo per la qualità

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I II III

fr./ha fr./ha fr./ha e anno e anno e anno

1. Prati sfruttati in modo estensivo

a. Zona di pianura 1500 1500 200 b. Zona collinare 1200 1500 200 c. Zone di montagna I e II 700 1500 200 d. Zone di montagna III e IV 550 1000 200

2. Terreni da strame

Zona di pianura 2000 1500 200 Zona collinare 1700 1500 200 Zone di montagna I e II 1200 1500 200 Zone di montagna III e IV 950 1500 200

3. Prati sfruttati in modo poco intensivo

a. Zona di pianura – zona di montagna II 450 1200 200 b. Zone di montagna III e IV 450 1000 200

4. Pascoli estensivi e pascoli boschivi 450 700 200

5. Siepi, boschetti campestri e rivieraschi 3000 2000 –

6. Maggese fiorito 3800 –

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Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi

I II III

fr./ha fr./ha fr./ha e anno e anno e anno

7. Maggese da rotazione 3300 –

8. Fasce di colture estensive in campicoltura 2300 –

9. Striscia su superficie coltiva 3300 –

10. Vigneti con biodiversità naturale – 1100 –

11. Prato rivierasco lungo i corsi d’acqua 450 –

12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi – 150 –

di specie nella regione d’estivazione

13. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 15/albero 30/albero

Noci 15/albero 15/albero

14. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali – – –

alberati

15. Superfici per la promozione della biodiver- – – –

sità specifiche di una regione

3.2 Contributo per l’interconnessione

3.2.1 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo dei seguenti

contributi per anno: a. per ettaro di pascoli estensivi e pascoli boschivi 500 fr. b. per ettaro delle superfici di cui al numero 3.1.1 numeri 1–3, 5–11 e 15 1000 fr. c. per albero di cui al numero 3.1.1 numeri 13 e 14 5 fr.

4 Contributo per la qualità del paesaggio

4.1 Per progetto e anno la Confederazione si fa carico del 90 per cento al mas-

simo dei seguenti importi: a. per ha di superficie agricola utile di aziende con convenzio- 360 fr. ni b. per CN del carico usuale di aziende d’estivazione o con pascoli comunitari con convenzioni 240 fr.

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5 Contributi per i sistemi di produzione

5.1 Contributo per l’agricoltura biologica

5.1.1 Per ettaro e anno il contributo per l’agricoltura biologica ammonta a:

a. per le colture speciali 1600 fr. b. per la rimanente superficie coltiva aperta 1200 fr. c. per la rimanente superficie che dà diritto a contributi 200 fr.

5.2 Contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli,

piselli proteici, favette e colza 5.2.1 Il contributo per la produzione estensiva ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

5.3 Contributo per la produzione di latte e carne basata

sulla superficie inerbita 5.3.1 Il contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita ammonta a 200 franchi per ettaro di superficie inerbita dell’azienda e anno.

5.4 Contributo per sistemi di stabulazione particolarmente

rispettosi degli animali (SSRA)

5.4.1 Per UBG e anno i contributi per SSRA ammontano a:

a. animali della specie bovina e bufali di età superiore a

160 giorni, animali della specie equina di età superiore a

30 mesi e animali della specie caprina di età superiore a

1 anno 90 fr.

b. suini, suinetti esclusi 155 fr. c. galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, polli da ingrasso e tacchini nonché conigli 280 fr.

5.5 Contributo per l’uscita regolare all’aperto (URA)

5.5.1 Per UBG e anno i contributi per URA ammontano a:

a. animali della specie bovina e bufali di età superiore a

160 giorni, animali della specie equina, animali delle specie

caprina e ovina di età superiore a 1 anno, agnelli magri nonché conigli 190 fr. b. animali della specie bovina e bufali di età inferiore a

160 giorni 370 fr.

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c. scrofe da allevamento non in lattazione 370 fr. d. altri suini, suinetti esclusi 165 fr. e. galline produttrici di uova da cova e di consumo e galli, pollastrelle, galletti e pulcini per la produzione di uova, polli da ingrasso e tacchini 290 fr.

6 Contributi per l’efficienza delle risorse

6.1 Contributo per procedimenti di spandimento a

basse emissioni

6.1.1 Il contributo ammonta a 30 franchi per ettaro e dose.

6.2 Contributo per la lavorazione rispettosa del suolo

6.2.1 Per ettaro e anno i contributi ammontano a:

a. per la semina diretta 250 fr. b. per la semina a bande 200 fr. c. per la semina a lettiera 150 fr. 6.2.2 Il contributo supplementare per la rinuncia a erbicidi ammonta a 400 franchi per ettaro e anno.

6.3 Contributo per l’impiego di una tecnica d’applicazione

precisa 6.3.1 I contributi per la tecnica d’irrorazione della pagina inferiore della foglia ammontano al 75 per cento del prezzo d’acquisto per barra irrorante, tuttavia al massimo a 170 franchi per unità irrorante. 6.3.2 I contributi per le irroratrici dotate di sistemi antideriva nelle colture perenni ammontano: a. al 25 per cento del prezzo d’acquisto per atomizzatore a flusso d’aria tan- genziale (atomizzatori tangenziali), tuttavia al massimo a 6000 franchi; b. al 25 per cento del prezzo d’acquisto per irroratrice con rilevatori di vegeta- zione e atomizzatori a flusso d’aria tangenziale nonché per irroratrice a tun- nel dotata di sistema di riciclo, tuttavia al massimo a 10 000 franchi. 6.3.3 La fattura d’acquisto dell’apparecchio vale come richiesta di versamento del contributo.

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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)

Riduzione dei pagamenti diretti

1 Riduzioni dei pagamenti diretti delle aziende gestite tutto

l’anno

1.1 Contributi per la biodiversità

1.1.1 I contributi sono ridotti per superfici la cui qualità è pregiudicata da una gestione inadeguata o da una temporanea utilizzazione non agricola.

1.2 Contributo per la qualità del paesaggio

1.2.1 Il Cantone deve stabilire sanzioni nel quadro degli accordi contrattuali

inerenti il progetto. Per progetti con inizio nel 2014 queste corrispondono almeno alle riduzioni di cui ai numeri 1.2.2 e 1.2.3.

1.2.2 In caso di una prima inosservanza parziale delle condizioni e degli oneri,

vanno ridotti almeno i contributi dell’anno in corso e va richiesta la restitu- zione di quelli dell’anno precedente. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completa- mente adempiuti. 1.2.3 In caso di ripetuta inosservanza parziale delle condizioni e degli oneri, in via suppletiva all’esclusione dai contributi per il rispettivo anno di contribuzione va richiesta la restituzione di tutti i contributi versati nell’ambito del progetto in atto. La riduzione è applicabile alle superfici e agli elementi per i quali le condizioni e gli oneri non risultano completamente adempiuti.

1.3 Contributi per la produzione di latte e carne basata

sulla superficie inerbita e contributi per l’efficienza delle risorse 1.3.1 Per i contributi per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita e i contributi per l’efficienza delle risorse, la riduzione o il diniego dei pagamenti diretti è in funzione della gravità dell’infrazione e, per analo- gia, si applicano le disposizioni della direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura del 27 gennaio 200559 relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (versione 2008).

59 La direttiva può essere consultata sul sito www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Condizioni.

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2 Riduzioni dei pagamenti diretti per le aziende

d’estivazione e con pascoli comunitari

2.1 Riduzioni per indicazioni non veritiere

2.1.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali

Differenza Riduzione

0–5 %, al massimo 1 UBG Nessuna riduzione Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, Riduzione dei contributi del 20 %, al massimo 4 UBG al massimo 3000 franchi Oltre il 20 % o oltre 4 UBG, Riduzione dei contributi del 50 %, nonché in caso di recidiva al massimo 6000 franchi

2.1.2 Indicazioni non veritiere concernenti le superfici

Differenza Riduzione

0–5 %, al massimo 1 ettaro Nessuna riduzione 0–10 %, se la misurazione non è aggiornata Nessuna riduzione Oltre il 5–20 %, al massimo 2 ettari Riduzione dei contributi del 20 %, al massimo 3000 franchi Oltre il 10–30 %, se la misurazione Riduzione dei contributi del 20 %, non è aggiornata al massimo 3000 franchi Oltre il 20 % o oltre 2 ettari, Riduzione dei contributi del 50 %, nonché in caso di recidiva al massimo 6000 franchi Oltre il 30 %, se la misurazione Riduzione dei contributi del 50 %, non è aggiornata al massimo 6000 franchi

2.1.3 Indicazioni non veritiere concernenti la durata del pascolo

Differenza Riduzione

Fino a 3 giorni Nessuna riduzione 4–6 giorni Riduzione dei contributi del 20 %, al massimo 3000 franchi Oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva Riduzione dei contributi del 50 %, al massimo 6000 franchi

2.1.4 Per recidiva si intende la medesima infrazione a prescrizioni o la medesima lacuna sull’arco di quattro anni.

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2.2 Riduzioni per intralcio ai controlli

2.2.1 In caso di intralcio ai controlli i contributi sono ridotti del 10 per cento, almeno 200 franchi, al massimo 1000 franchi.

2.2.2 Il rifiuto dei controlli implica l’esclusione dai contributi.

2.3 Riduzioni per presentazione tardiva della domanda

2.3.1 Salvo in caso di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda o

della notifica comporta una riduzione dei contributi del 10 per cento, almeno

200 franchi, al massimo 1000 franchi.

2.3.2 Non sono versati contributi se non è più possibile effettuare un controllo

accurato.

2.4 Riduzioni per infrazioni a prescrizioni legali rilevanti per

l’agricoltura secondo l’articolo 105 capoverso 1 lettera d Infrazione per negligenza Dolo eventuale Infrazione intenzionale

Prima infrazione 5%, min. 200 fr., 15 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., senza effetto duraturo max. 500 fr. max. 1500 fr. max. 2500 fr.

Prima infrazione con 10 %, min. 200 fr., 25 %, min. 200 fr., 50 %, min. 200 fr., effetto duraturo max. 1000 fr. max. 2500 fr. max. 10 000 fr.

Recidiva sull’arco di Raddoppio della Raddoppio della Esclusione dai

4 anni riduzione riduzione contributi

2.5 Riduzioni per documenti o registrazioni inesistenti o

incompleti Lacuna Riduzione dei contributi

Prima lacuna Riduzione del 10 % per documento o registrazione mancante; min. 200 fr., max. 3000 fr. Seconda lacuna sull’arco di 4 anni Raddoppio della riduzione Terza e quarta lacuna sull’arco di 4 anni Esclusione dai contributi

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2.6 Riduzioni dei contributi a causa dell’adempimento solo

parziale delle condizioni di gestione

2.6.1 Riduzioni in caso di prima lacuna

Lacuna Riduzione dei contributi

Gestione inadeguata e irrispettosa dell’ambiente 10 %, min. 200 fr., (art. 26 cpv. 1) max. 3000 fr. Inosservanza delle condizioni e dei requisiti del piano 15 %, min. 200 fr., di gestione (art. 33) max. 3000 fr. Manutenzione insufficiente di edifici, impianti, accessi 10 %, min. 200 fr., (art. 27) max. 3000 fr. Detenzione degli animali estivati: non sorvegliati e controllati 10 %, min. 200 fr., almeno settimanalmente (art. 28) max. 3000 fr. Mancanza di misure contro l’avanzamento del bosco o 10 %, min. 200 fr., l’abbandono (art. 29 cpv. 1) max. 3000 fr. Utilizzazione di superfici sulle quali non è ammesso il pascolo 10 %, min. 200 fr., (art. 29 cpv. 2) max. 3000 fr. Gestione non conforme alle prescrizioni in materia di 10 %, min. 200 fr., protezione della natura (art. 29 cpv. 3) max. 3000 fr. Apporto non autorizzato di concimi non prodotti sull’alpe 15 %, min. 200 fr., (art. 30 cpv. 1) max. 3000 fr. Impiego di concimi minerali azotati o di concimi liquidi non 15 %, min. 200 fr., prodotti sull’alpe (art. 30 cpv. 2) max. 3000 fr. Apporto non autorizzato di foraggio grezzo in situazioni ecce- 10 %, min. 200 fr., zionali dovute alle condizioni meteorologiche (art. 31 cpv. 1) max. 3000 fr. Apporto non autorizzato di foraggio essiccato in aziende che 10 %, min. 200 fr., tengono vacche munte (art. 31 cpv. 2) max. 3000 fr. Apporto non autorizzato di foraggio concentrato in aziende che 10 %, min. 200 fr., tengono vacche munte (art. 31 cpv. 2) max. 3000 fr. Somministrazione non autorizzata di foraggio concentrato ai 10 %, min. 200 fr., suini (art. 31 cpv. 3) max. 3000 fr. Carico elevato di piante problematiche (art. 32 cpv. 1) 10 %, min. 200 fr., max. 3000 fr. Impiego non autorizzato di erbicidi (art. 32 cpv. 2) 15 %, min. 200 fr., max. 3000 fr. Utilizzazione troppo intensiva o troppo estensiva 10 %, min. 200 fr., (art. 34 cpv. 1) max. 3000 fr. Danni ecologici o gestione inadeguata (art. 34 cpv. 2) 10 %, min. 200 fr., max. 3000 fr.

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Se, a causa dell’adempimento solo parziale delle condizioni di gestione, la riduzione non supera complessivamente il 10 per cento, essa non viene presa in conside- razione.

2.6.2 Riduzioni per recidiva

Alla seconda lacuna sull’arco di quattro anni le riduzioni sono raddoppiate. Una terza e una quarta lacuna sull’arco di quattro anni comportano l’esclusione dai contributi.

2.7 Riduzioni dei contributi a causa dell’adempimento solo

parziale delle condizioni di gestione di pascoli destinati agli ovini Lacuna Riduzione del contributo d’estivazione

Inosservanza parziale delle esigenze relative alla sorve- Riduzione dei contributi glianza permanente degli ovini (art. 48) all’aliquota applicata agli altri pascoli Inosservanza parziale delle esigenze relative al pascolo Riduzione dei contributi di rotazione degli ovini (art. 48) all’aliquota applicata agli altri pascoli

La presente disposizione non è applicabile in caso di documenti o registrazioni inesistenti o incompleti; in tal caso i contributi sono ridotti secondo il numero 2.5.

2.8 Riduzione del contributo per la biodiversità

per le superfici inerbite e i terreni da strame ricchi di specie nella regione d’estivazione Le disposizioni di cui al numero 1.1 si applicano anche per le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.

2.9 Riduzione del contributo per la qualità del paesaggio

Le disposizioni di cui al numero 1.2 si applicano anche per le aziende d’estivazione e con pascoli comunitari.

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Allegato 9 (art. 117)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 18 maggio 200560 sulla riduzione dei rischi inerenti

ai prodotti chimici

Allegato 2.5 N. 1.1 cpv. 1 lett. e:

1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:

e. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua giusta l’articolo 41a OPAc61 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d’acqua nonché per le acque stagnanti a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 200962.

Allegato 2.6 N. 3.3.1 cpv. 1 lettera d:

1 I concimi non possono essere impiegati:

d. nelle acque superficiali e in una striscia di 3 metri di larghezza lungo le rive delle stesse; nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua giusta l’articolo 41a OPAc63 oppure, in virtù dell’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua, la striscia viene misurata a partire dalla linea di sponda e per gli altri corsi d’acqua nonché per le acque stagnanti a partire dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 200964.

60 RS 814.81 61 RS 814.201

62 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

63 RS 814.201

64 Il promemoria può essere richiesto presso Agridea, 8315 Lindau.

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2. Ordinanza del 28 ottobre 199865 sulla protezione delle acque

Art. 24 cpv. 1 1 Il raggio d’esercizio d’uso locale (art. 14 cpv. 4 LPAc) comprende le superfici utili a una distanza di percorso di 6 km al massimo dalla stalla nella quale è prodotto il concime aziendale.

Art. 25 cpv. 1, 2, 4 e 5

1 Le aziende con allevamento di pollame o di cavalli e le aziende che svolgono

compiti d’interesse pubblico non sono tenute a disporre di una superficie utile pro- pria o in affitto sulla quale si possa utilizzare almeno la metà del concime prodotto nell’azienda, se l’utilizzazione del concime aziendale è garantita da un’orga- nizzazione o da un’altra azienda.

2 Abrogato

4 Per le aziende con allevamento di animali da reddito misti, la deroga prevista al capoverso 1 è applicabile soltanto alla parte dell’esercizio che adempie la condizione per la concessione di una deroga. 5 L’autorità cantonale accorda deroghe secondo il capoverso 1 per una durata mas- sima di cinque anni.

Art. 26 e 27 Abrogati

Art. 28, rubrica e cpv. 1 Controllo degli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido 1 L’autorità cantonale provvede affinché gli impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali e di digestato liquido vengano controllati regolarmente; gli intervalli tra i controlli dipendono dal rischio d’inquinamento delle acque.

Art. 32 cpv. 2 lett. g 2 Nei settori particolarmente minacciati (art. 29) è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 LPAc in particolare per: g. impianti adibiti al deposito dei concimi aziendali liquidi e di digestato liquido;

65 RS 814.201

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conforme- mente alle esigenze definite nell’ordinanza del 23 ottobre 201366 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato rivierasco lungo i corsi d’acqua, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applica- no anche alla corrispondente utilizzazione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

3. Ordinanza del 16 gennaio 199167 sulla protezione della natura e

del paesaggio

Art. 15 cpv. 2 2 Ai sussidi per le prestazioni ecologiche particolari nell’agricoltura si applica la definizione dei contributi per la promozione della biodiversità data nell’ordinanza del 23 ottobre 201368 sui pagamenti diretti.

Art. 19 Rapporto con le prestazioni ecologiche nell’agricoltura Dalle indennità di cui all’articolo 18 sono dedotti i sussidi concessi per la stessa prestazione ecologica sulla superficie agricola utile o sulla superficie aziendale secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201369 sui pagamenti diretti.

4. Ordinanza del 7 settembre 199470 sulle paludi

Art. 11 cpv. 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201371 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.

66 RS 910.13 67 RS 451.1 68 RS 910.13 69 RS 910.13 70 RS 451.33 71 RS 910.13

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

5. Ordinanza del 15 giugno 200172 sulla protezione dei siti di

riproduzione di anfibi di importanza nazionale

Art. 14 cpv. 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201373 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.

6. Ordinanza del 13 gennaio 201074 sulla protezione dei prati e

pascoli secchi

Art. 14 cpv. 3 3 Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell’ordinanza del 23 ottobre 201375 sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti.

7. Ordinanza del 3 aprile 200976 sull’ecobilancio dei carburanti

Art. 10 cpv. 3 3 Di regola, l’UFAM esonera dall’obbligo di fornire le indicazioni di cui agli arti- coli 4 e 5 il richiedente che dimostra che i carburanti sono stati prodotti nel rispetto delle esigenze ecologiche secondo gli articoli 11–25 dell’ordinanza del 23 ottobre

201377 sui pagamenti diretti.

8. Ordinanza dell’11 settembre 199678 sul servizio civile

Art. 5 Riconoscimento di aziende agricole quali istituti d’impiego (art. 4 cpv. 2 LSC)

Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d’impiego se adem- piono i requisiti seguenti:

72 RS 451.34 73 RS 910.13 74 RS 451.37 75 RS 910.13 76 RS 641.611.21 77 RS 910.13 78 RS 824.01

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

a. i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 42–44, 47 o 55 dell’ordinanza del 23 ottobre 201379 sui pagamenti diretti (OPD), aiuti agli investimenti secondo l’ordinanza del 7 dicembre 199880 sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD; b. il reddito determinante del gestore è inferiore a 80 000 franchi. Il reddito de- terminante è il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre

199081 sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori

coniugati. Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato fino alla presenta- zione della domanda. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica il riconoscimento come istituto d’impiego; c. le comunità aziendali sono riconosciute secondo l’articolo 29a dell’ordi- nanza del 7 dicembre 199882 sulla terminologia agricola (OTerm) e tutti i membri adempiono le condizioni di cui alle lettere a e b; d. le aziende con pascoli comunitari e le aziende d’estivazione sono ricono- sciute secondo l’articolo 29a OTerm e adempiono le condizioni di cui alla lettera a.

Art. 6 Progetti e programmi intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione (art. 4 cpv. 2 LSC)

L’organo d’esecuzione impiega le persone che prestano servizio civile: a. in aziende agricole nel quadro di pertinenti progetti o programmi per lavori di sistemazione e manutenzione di superfici per la promozione della biodi- versità che danno diritto a contributi secondo l’articolo 55 OPD83, di preser- vazione dell’apertura del paesaggio secondo l’articolo 42 OPD, di gestione di superfici in zone declive e in forte pendenza secondo gli articoli 43 e 44 OPD e di promozione e sviluppo della qualità del paesaggio secondo l’articolo 63 OPD; b. in aziende che seguono progetti o programmi di cui alla lettera a per lavori di manutenzione delle foreste o nell’ambito della protezione dell’ambiente e della natura o della cura del paesaggio; c. per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui agli articoli 14, 18 e 44 OMSt84 in aziende agricole che ricevono rispettivi aiuti agli investi- menti.

79 RS 910.13 80 RS 913.1 81 RS 642.11 82 RS 910.91 83 RS 910.13 84 RS 913.1

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

Art. 7 cpv. 1 1 Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa: a. nel quadro di progetti di miglioramenti strutturali; b. nel quadro di progetti e programmi intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione:

1. se le persone che prestano servizio civile sono state convocate d’ufficio

secondo l’articolo 31a capoverso 4,

2. per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte

l’azienda agricola o durante un’interruzione dei lavori dovuta a fattori meteorologici.

9. Ordinanza del 23 novembre 200585 concernente la produzione

primaria

Art. 3 cpv. 2 lett. b

2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che:

b. non hanno diritto al versamento di pagamenti diretti conformemente all’arti- colo 5 dell’ordinanza del 23 ottobre 201386 sui pagamenti diretti e non de- vono essere registrate conformemente all’articolo 7 o 18a dell’ordinanza del 27 giugno 199587 sulle epizoozie.

10. Ordinanza del 23 novembre 200588 sulla caratterizzazione

del pollame

Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati: b. nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 23 otto- bre 201389 sui pagamenti diretti;

85 RS 916.020 86 RS 910.13 87 RS 916.401 88 RS 916.342 89 RS 910.13

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

Allegato, n. 2 La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» è ammessa soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’arti- colo 74 OPD e le relative disposizioni di esecuzione, nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

11. Ordinanza del 28 giugno 200090 sulla pianificazione del territorio

1 Se il diritto federale fissa criteri supplementari rispetto a quelli definiti dalla legi- slazione sulla protezione degli animali per una tenuta particolarmente rispettosa degli animali91, le installazioni per la tenuta di animali a scopo di hobby negli edifici e negli impianti esistenti devono soddisfare tali criteri.

12. Ordinanza del 25 maggio 201192 sulle designazioni «montagna» e

«alpe»

Art. 5 cpv. 2

2 La designazione «alpe» può essere impiegata per i prodotti d’origine animale

soltanto se sono adempiute le esigenze riguardanti il foraggiamento di cui all’articolo 31 dell’ordinanza del 23 ottobre 201393 sui pagamenti diretti.

13. Ordinanza del 26 novembre 200394 sulle uova

Art. 8 Abrogato

90 RS 700.1 91 Secondo il diritto vigente, in particolare i contributi per il benessere degli animali secondo gli art. 72–76 dell’O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti (RS 910.13). 92 RS 910.19 93 RS 910.13 94 RS 916.371

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

14. Ordinanza del 22 settembre 199795 sull’agricoltura biologica

Art. 7 cpv. 1 e 2 1 All’interno di un’azienda biologica, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo non biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 dell’ordinanza del 23 ottobre 201396 sui pagamenti diretti (OPD). 2 All’interno di un’azienda gestita in modo non biologico, le superfici con colture perenni possono essere gestite in modo biologico, sempre che per dette superfici venga fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli arti- coli 11–25 OPD.

Art. 9 cpv. 3 lett. e

3 In merito vanno rispettate le condizioni seguenti:

e. presentazione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 OPD97 per le superfici non coltivate biologicamente;

Devono essere rispettate le esigenze per i test delle irroratrici e serbatoio d’acqua per le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali secondo l’allegato 1 numero 6.1 OPD98. Sono fatte salve le aziende Demeter che impiegano i loro apparecchi unicamente per spargere preparati biodinamici.

Art. 12 cpv. 3 e 6 3 Il fabbisogno di concime deve essere provato in base a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive secondo l’articolo 13 OPD99 e le esigenze di cui all’allegato 1 numero 2 OPD. 6 Si possono effettuare soltanto forniture di concimi aziendali da e per le aziende che adempiono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l’OPD.

Art. 15 cpv. 1 1 I bovini, compresi gli animali delle specie Bubalus e Bison, gli equini, gli ovini, i caprini, i suini e il pollame devono essere tenuti secondo le disposizioni sulle uscite regolari all’aria aperta secondo l’articolo 75 OPD100 e le esigenze di cui all’alle- gato 6 OPD. La tenuta dei conigli è retta dalle disposizioni sui sistemi di stabulazio-

95 RS 910.18 96 RS 910.13 97 RS 910.13 98 RS 910.13 99 RS 910.13 100 RS 910.13

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2013

ne particolarmente rispettosi degli animali secondo l’articolo 72 OPD e le esigenze di cui all’allegato 6 OPD.

2 D’intesa con l’ente di certificazione, essa è tuttavia permessa per:

b. i bovini, purché siano rispettate le disposizioni dell’articolo 72 OPD101 sull’uscita regolare all’aperto.

Art. 15b Estivazione Se gli animali sono estivati, l’estivazione deve avvenire in aziende biologiche. In casi particolari l’estivazione può avvenire in aziende che rispettano i requisiti di cui agli articoli 26–34 OPD102.

Art. 38 cpv. 1 1 Fino al 31 dicembre 2008, singole particelle destinate alla viticoltura possono essere sfruttate in modo biologico indipendentemente dal resto dell’azienda, sempre che per il resto dell’azienda sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo gli articoli 11–25 OPD103.

Art. 39d cpv. 1, frase introduttiva 1 D’intesa con l’ente di certificazione, i caprini possono essere tenuti attaccati fino al 31 dicembre 2018 negli edifici costruiti prima del 1° gennaio 2001, per quanto:

Allegato 1, n. 3.1 cpv. 2 lett. a

2 Le misure previste al numero 1.1 capoverso 1 lettera b, comprendono:

a. le registrazioni secondo l’allegato 1 numero 1 OPD104;

101 RS 910.13 102 RS 910.13 103 RS 910.13 104 RS 910.13

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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