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AS 2013 429

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

Correzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari

del 13 aprile 2012 (RU 2013 97; RS 0.672.916.33)

Art. 27 par. 4

Invece di: 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20 sempre tre mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera all’autorità competente svizzera, che automaticamente una volta all’anno al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera le trasmette all’autorità competente tedesca.

Leggasi: 4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 20 l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 20 al più tardi tre mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera all’autorità competente sviz- zera, che automaticamente una volta all’anno, al più tardi sei mesi dopo la fine dell’anno fiscale della Svizzera, le trasmette all’autorità competente austriaca.

Art. 35 par. 2

Invece di:

2. L’autorità competente austriaca informa l’autorità competente svizzera delle

modifiche del diritto tedesco in materia di imposizione dei redditi oggetto della presente Convenzione.

Leggasi:

2. L’autorità competente austriaca informa l’autorità competente svizzera delle

modifiche del diritto austriaco in materia di imposizione dei redditi oggetto della presente Convenzione.

2013-0123 429

Convenzione tra la Svizzera e l’Austria concernente la collaborazione RU 2013 in ambito di fiscalità e di mercati finanziari. Correzione

Primo memorandum, titolo

Invece di: Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività frontaliere in ambito finanziario

Leggasi: Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività transfrontaliere in ambito finanziario

Primo memorandum, n. 4

Invece di:

4. È riconosciuto che i fondi in valori mobiliari austriaci e svizzeri sono con-

formi al quadro giuridico europeo (conformità UCITS). In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica d’Austria.

Leggasi:

4. È riconosciuto che i fondi in valori mobiliari austriaci e svizzeri sono con-

formi al quadro giuridico europeo (conformità UCITS). In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale austriaci in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica d’Austria.

5 febbraio 2013 Cancelleria federale

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