AS 2013 4315
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Modifica del 6 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 febbraio 19881 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici è modificata come segue:
Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti
1 L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata
solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie. 2 L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata. 3 Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimen- tare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti.
Art. 6bis Tenuta in cattività di rapaci per falconeria
1 L’autorizzazione di tenere in cattività rapaci è accordata solamente se:
a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone; b. è stata accordata un’autorizzazione cantonale per praticare la caccia con il falcone; e c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno sufficienti possibilità di volare liberamente conformemente ai loro bisogni naturali.
2 I rapaci in cattività per falconeria possono essere tenuti:
a. in una voliera per la muta durante la muta e la nidificazione; b. temporaneamente al trolley per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
1 RS 922.01
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c. legati con la pastoia, per una breve durata, in occasione del trasporto, dell’addestramento dei piccoli, dell’addestramento al volo e dell’esercizio della caccia.
3 La durata dell’uso della pastoia deve essere documentata.
4 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana una direttiva sulla tenuta in
cattività di rapaci per falconeria.
Art. 10 cpv. 1 lett. a e b nonché 4
1 La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di
danni causati dalla selvaggina: a. l’80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati; b. Concerne soltanto il testo francese 4 La Confederazione promuove misure per prevenire danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.
Art. 10ter Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori 1 Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM promuove le misure seguenti: a. l’allevamento, l’addestramento, la tenuta e l’impiego di cani da protezione del bestiame; b. la protezione degli alveari mediante recinzioni elettriche.
2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti o adeguate, l’UFAM può
promuovere misure supplementari dei Cantoni per proteggere il bestiame e le api. 3 L’UFAM sostiene e coordina la pianificazione territoriale delle misure da parte dei Cantoni. A tal fine emana una direttiva. 4 I Cantoni integrano la protezione del bestiame e delle api nella consulenza agricola che forniscono.
5 L’UFAM può sostenere organizzazioni d’importanza nazionale che forniscono alle
autorità e alle cerchie interessate informazioni e consulenza in materia di protezione del bestiame e delle api. Per il coordinamento intercantonale delle misure può fare appello a tali organizzazioni.
Art. 10quater Cani da protezione del bestiame
1 L’impiego di cani da protezione del bestiame ha come obiettivo la sorveglianza
perlopiù autonoma degli animali da reddito e la loro difesa contro animali estranei.
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2 L’UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:
a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame; b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d’arte per la protezione del bestiame; c. sono impiegati prevalentemente per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è promossa secondo l’ordinanza del 23 ottobre
20132 sui pagamenti diretti; e
d. sono notificati quali cani da protezione del bestiame secondo l’articolo 16 capoverso 3bis lettera b dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie.
3 Previa consultazione dell’USAV, l’UFAM emana direttive concernenti l’idoneità,
l’allevamento, l’addestramento, la tenuta, l’impiego e la notifica dei cani da prote- zione del bestiame che beneficiano di un sostegno finanziario.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 20084 sulla protezione degli animali
Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali. La responsabilità per i cani da protezione del bestiame è valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei.
2. Ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie
3bis Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati: b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da pro- tezione del bestiame e, annualmente, il rispetto dei requisiti necessari se è accordato un sostegno finanziario secondo l’articolo 10quater capoverso 2 dell’ordinanza del 29 febbraio 19886 sulla caccia.
2 RS 910.13; RU 2013 4145 3 RS 916.401 4 RS 455.1 5 RS 916.401 6 RS 922.01
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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
6 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova