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AS 2013 4345

Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

RS 0.672.915.41; RU 2007 4345

Fine dell’applicazione provvisoria della Convenzione – riapplicazione di un Accordo Mediante lettera del 16 gennaio 2012, il Governo della Repubblica Argentina ha informato la Svizzera della cessazione dell’applicazione provvisoria dei seguenti accordi con effetto al 31 dicembre 2012: – Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; – Protocollo del 23 novembre 20001; – Protocollo aggiuntivo del 23 novembre 20002, e – Protocollo del 7 agosto 20063. Conformemente all’articolo 25 paragrafo 3 della presente Convenzione, l’Accordo fra il Governo della Repubblica Argentina e la Confederazione Svizzera concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea, concluso con scambio di note del 13 gennaio 19504, è di nuovo applicabile a partire dal 1° gennaio 2013.

1 RU 2007 4367 2 RU 2007 4369

3 Non pubblicato nella RU.

4 RU 1950 576

2013-2832 4345

Doppie imposizioni in materia di imposte RU 2013 sul reddito e sul patrimonio. Conv. con l’Argentina

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