AS 2013 4397
Ordinanza sul personale federale
Ordinanza sul personale federale (OPers)
Modifica del 20 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 4 e 5 4 Il Ministero pubblico della Confederazione e l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in quanto datori di lavoro non sono vincolati alle norme o alle istruzioni del Consiglio federale. Per il loro personale essi si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti e prendono le decisioni del datore di lavoro. 5 La politica del personale del Consiglio federale e del DFF è determinante per il Ministero pubblico della Confederazione e per l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, a meno che la particolare funzione o posizione di queste autorità non renda necessario un regime diverso.
Art. 31a cpv. 3
3 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo
infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 ricomincia a decorrere, a condizione che in prece- denza l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi.
Art. 35 Limite d’età (art. 10 cpv. 2 LPers)
L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può prolungare il rapporto di lavoro d’accordo con la persona interessata oltre l’età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d’età al massimo.
1 RS 172.220.111.3
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Art. 56 cpv. 5 e 6
5 Se un impiegato riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso
d’occupazione dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro, i periodi di cui ai capo- versi 1–3 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata gior- naliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto.
6 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo
infortunio, il periodo di cui ai capoversi 1–3 ricomincia a decorrere. Il ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio è considerato come una nuova malat- tia o un nuovo infortunio a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso d’occupazione per almeno 12 mesi conse- cutivi.
Art. 60a cpv. 1 1 I genitori, dalla nascita o dall’adozione di uno o più figli, e i partner registrati, dalla nascita di uno o più figli, hanno diritto nella loro funzione a una riduzione del tasso di occupazione del 20 per cento al massimo. Il nuovo tasso di occupazione non può essere tuttavia inferiore al 60 per cento.
Art. 75b Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers)
I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati all’impiegato, se: a. a quest’ultimo è affidata l’educazione e lo stesso vive in una famiglia mono- parentale o partecipa a una comunione di vita in cui l’altro genitore o partner svolge un’attività lucrativa o segue una formazione; b. tra l’impiegato e il bambino custodito sussiste un rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile2 e l’impiegato detiene la custodia del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell’impiegato; c. il bambino è custodito dietro pagamento:
1. in una struttura d’accoglienza o in un’associazione di genitori diurni,
che offrono una custodia a tempo pieno o parziale di bambini in età prescolastica, o
2. da persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale sog-
getto ai contributi dell’assicurazione sociale; e d. il reddito lordo mensile complessivo delle persone che vivono in comunione di vita di cui alla lettera a o il reddito lordo al mese della famiglia mono- parentale cui è affidata l’educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 20 000 franchi.
2 RS 210
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Art. 75c Durata del diritto (art. 4 cpv. 2 lett. i e 31 cpv. 2 LPers) 1 Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all’inizio della scolarità del bambino custodito.
2 Il diritto al rimborso viene mantenuto durante:
a. il congedo di maternità conformemente all’articolo 60; b. 90 giorni in caso di impedimento al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio dell’impiegato o del partner; c. 90 giorni dopo l’inizio della disoccupazione del partner. 3 Il diritto al rimborso è escluso in caso di congedo non pagato dell’impiegato o del partner.
Art. 79, rubrica Ammontare dell’indennità (art. 19 cpv. 5 lett. a LPers)
Art. 88 cpv. 3 3 Al termine del loro impegno in organizzazioni internazionali, le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1, fatti salvi i capimissione, vengono impiegate nella fun- zione svolta prima del loro congedo o in un’altra funzione ragionevolmente esigi- bile. Se ciò non è possibile, il rapporto di lavoro è disdetto conformemente all’articolo 10 capoverso 3 lettera e LPers, dietro versamento di un’indennità di partenza che corrisponde al massimo a uno stipendio annuo.
Art. 88l Abrogato
Art. 115, frase introduttiva e lett. ebis Il DDPS può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie applicabili al personale militare: ebis. articolo 60a: riduzione del tasso di occupazione dopo la nascita o l’adozione; la deroga può concernere soltanto gli impiegati per i quali una riduzione del tasso di occupazione è impossibile per motivi di servizio;
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II L’ordinanza del 26 settembre 20033 sui rapporti di lavoro del personale del Tribu- nale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 1
1 Il periodo di prova è di tre mesi.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
20 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 172.220.117
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