AS 2013 4401
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica del 26 novembre 2013
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 e 5
1 La presente ordinanza si applica al personale di cui all’articolo 1 OPers.
5 Per il proprio personale il Ministero pubblico della Confederazione e l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione come datori di lavoro si avvalgono per analogia delle competenze che la presente ordinanza attribuisce ai Dipartimenti.
Art 40 capoverso 3 lettera b
3 Un congedo pagato viene concesso all’impiegato per i seguenti eventi:
b. nascita di un figlio proprio (congedo paternità) oppure di quello del partner registrato: dieci giorni lavorativi, da prendere di seguito o singolarmente, nei
12 mesi successivi alla nascita di uno o più figli.
Art. 51b cpv. 4 4 Il rimborso proporzionale per figlio corrisponde alla somma dei tassi di occupa- zione delle persone che vivono in un’unione domestica ai sensi dell’articolo 75b let- tera a OPers diminuita del 100 per cento.
1 RS 172.220.111.31
2013-2356 4401
O sul personale federale. O del DFF RU 2013
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
26 novembre 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
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