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AS 2013 4469

Ordinanza del DDPS sull'identificazione militare

Ordinanza del DDPS sull’identificazione militare

del 29 novembre 2013

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 1 del decreto del Consiglio federale del 29 agosto 19521 concernente l’applicazione nell’esercito delle Convenzioni di Ginevra, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola l’allestimento e la consegna delle tessere d’identità militari grigia e blu (tessere d’identità) nonché della targhetta di riconoscimento militare.

Art. 2 Basi Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate in applica- zione: a. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19492 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; b. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19493 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; c. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; d. della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; e. del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19776 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali;

RS 518.01

2013-0749 4469

Identificazione militare. O del DDPS RU 2013

f. del Protocollo aggiuntivo dell’8 giugno 19777 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; g. del Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20058 alle Convenzioni di Gine- vra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizio- nale.

Art. 3 Contenuto e forma Il contenuto e la forma delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono soddisfare i requisiti delle quattro Convenzioni di Ginevra e dei tre Proto- colli aggiuntivi.

Art. 4 Utilizzazione 1 In caso di conflitto armato, le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento servono a proteggere il titolare e come prova della sua nazionalità e identità ai sensi delle Convenzioni di Ginevra. 2 Le tessere d’identità sono valevoli soltanto quando il militare è in servizio attivo e quando porta l’uniforme, il bracciale federale o il bracciale della Croce Rossa.

3 Non è consentito utilizzare le tessere d’identità nella vita civile.

4 La targhetta di riconoscimento è valevole dal momento della sua consegna.

5 La targhetta di riconoscimento può essere portata anche nella vita civile.

6 Le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento fanno parte dell’equipag- giamento personale.

Sezione 2: Dati sulle tessere d’identità e sulla targhetta di riconoscimento

Art. 5 Dati sulle tessere d’identità

1 La tessera d’identità grigia contiene:

a. il numero d’assicurato come numero di matricola; b. il cognome; c. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale; d. la data di nascita con giorno, mese, anno; e. il grado militare o eventualmente la funzione d’ufficiale; f. la firma; g. il bollo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito.

7 RS 0.518.522 8 RS 0.518.523

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2 La tessera d’identità blu contiene inoltre:

a. la statura, il colore degli occhi e dei capelli; b. i segni particolari; c. una fotografia recente, formato passaporto; d. la funzione militare, se dà diritto alla tessera blu.

Art. 6 Dati sulla targhetta di riconoscimento La targhetta di riconoscimento contiene: a. sul recto:

1. il numero d’assicurato come numero di matricola,

2. il cognome,

3. il nome; in caso di più nomi, solo quello usuale,

4. la data di nascita con giorno, mese, anno;

b. sul verso:

1. la designazione «CH»,

2. la croce svizzera.

Art. 7 Coincidenza con il libretto di servizio I dati delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento devono coincidere con i dati iscritti nell’attestato militare di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio).

Art. 8 Raccolta dei dati 1 I dati necessari per le tessere d’identità e la targhetta di riconoscimento sono otte- nuti dal Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). 2 I dati di persone non registrate nel PISA sono raccolti presso le aziende militari.

Sezione 3: Consegna e ritiro

Art. 9 Consegna 1 Le tessere d’identità vengono consegnate unicamente durante il servizio attivo o per ordine del capo dell’esercito.

2 Ricevono la tessera d’identità grigia:

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a. i militari e tutte le altre persone impiegate nell’esercito; b. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 della legge militare del 3 febbraio 19959 (LM), ha decretato l’esercizio militare; c. le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM; d. i membri del Corpo delle guardie di confine per i quali il Consiglio federale disciplina, secondo l’articolo 110 capoverso 4 LM, la consegna dell’equi- paggiamento personale.

3 Ricevono la tessera d’identità blu:

a. il personale sanitario; b. gli aiuti sanitari volontari; c. gli altri militari incorporati in formazioni sanitarie o della Croce Rossa; d. il personale dell’assistenza spirituale.

4 Ricevono una targhetta di riconoscimento:

a. dopo il reclutamento:

1. i militari,

2. gli aiuti sanitari volontari,

3. i membri del Corpo delle guardie di confine,

4. le persone che prestano servizio di promovimento della pace;

b. in occasione del servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito:

1. tutte le altre persone impiegate nell’esercito,

2. il personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari per i

quali il Consiglio federale, sulla base dell’articolo 81 LM, ha decretato l’esercizio militare,

3. le persone attribuite o assegnate all’esercito secondo l’articolo 6 LM.

5 In caso di servizio di difesa nazionale, le persone di cui al capoverso 4 ricevono una seconda targhetta di riconoscimento identica alla prima targhetta consegnata. 6 La consegna delle tessere d’identità e della targhetta di riconoscimento è di compe- tenza del rispettivo centro logistico o punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito (BLEs). 7 La tessera d’identità e la targhetta di riconoscimento sono consegnate al personale di imprese private e di stabilimenti e aziende militari soltanto dopo che è stato decre- tato l’esercizio militare. La consegna compete alle imprese private nonché agli stabilimenti e alle aziende militari.

9 RS 510.10

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Art. 10 Iscrizione nel libretto di servizio 1 La targhetta di riconoscimento viene iscritta nel libretto di servizio dal centro logistico o dal punto di ristabilimento della BLEs. 2 Le iscrizioni già presenti nel libretto di servizio non vengono né aggiornate né sostituite.

Art. 11 Rilascio di nuove tessere d’identità e targhette di riconoscimento in caso di modifica dei dati personali 1 In caso di modifica dei dati personali, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito allestisce gratuitamente nuove tessere d’identità e una nuova targhetta di riconosci- mento.

2 Il comandante di circondario o l’organo amministrativo competente che procede

alla modifica dei dati personali nel libretto di servizio, trasmette le modifiche nonché la vecchia targhetta di riconoscimento e le vecchie tessere d’identità allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. 3I cambiamenti di grado o di funzione d’ufficiale sono iscritti nelle tessere d’identità dall’organo competente per i compiti di controllo secondo gli articoli 3–6 dell’ordinanza del 10 dicembre 200410 sui controlli militari.

Art. 12 Perdita Le tessere d’identità e le targhette di riconoscimento perse o danneggiate sono sostituite. La loro sostituzione deve essere richiesta allo Stato maggiore di condotta dell’esercito mediante il modulo 36.3: a. durante il servizio: per il tramite del comandante sotto i cui ordini è prestato il servizio; b. fuori del servizio: per il tramite del comandante di circondario, del capose- zione militare, del centro logistico, del punto di ristabilimento della BLEs o dalla persona interessata.

Art. 13 Ritiro

1 In caso di ritiro dell’equipaggiamento personale, si procede come segue:

a. in caso di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, le tesse- re d’identità vengono distrutte; b. dopo un servizio attivo, le tessere d’identità vengono conservate con l’equi- paggiamento personale. 2 Se la persona non possiede altri oggetti d’equipaggiamento, l’organo amministrati- vo che ritira l’equipaggiamento invia le tessere d’identità allo Stato maggiore di condotta dell’esercito indicando il motivo del ritiro.

3 La targhetta di riconoscimento non viene ritirata.

10 RS 511.22

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Sezione 4: Allestimento

Art. 14 1 Su ordine dell’Assemblea federale in caso di servizio attivo o su ordine del capo dell’esercito negli altri casi, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito dispone l’allestimento delle tessere d’identità.

2 Sono competenti per l’allestimento:

a. delle tessere d’identità, l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica; b della targhetta di riconoscimento, armasuisse. 3 Se un cambiamento della funzione militare, un trasferimento o una nuova incorpo- razione esige il rilascio di tessere d’identità, l’organo amministrativo che deve eseguire la mutazione invia il libretto di servizio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito per l’allestimento delle tessere d’identità.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Esecuzione Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della pre- sente ordinanza.

Art. 16 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 28 novembre 199611 sulle tessere d’identità e la targhetta di ricono- scimento militari è abrogata.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013 Dipartimento federale della difesa della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

11 RU 1997 177

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