AS 2013 447
Ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio
Ordinanza concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (Ordinanza sulle attività a rischio)
del 30 novembre 2012
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 2,
7 capoverso 4, 11 capoverso 2, 13 capoverso 2, 18 capoverso 2 e 19 capoverso 3
della legge federale del 17 dicembre 20101 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio (legge), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Altre attività sottoposte alla legge Oltre alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge sono sottoposte alla legge: a. l’attività di aspirante guida alpina; b. l’attività di istruttore di arrampicata; c. l’attività di accompagnatore di escursionismo; d. le attività, oltre a quelle di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e, per le quali le imprese secondo l’articolo 6 della legge possono essere certificate.
Art. 2 Attività a titolo professionale È attivo a titolo professionale chi sul territorio della Confederazione Svizzera conse- gue con attività di cui all’articolo 3 capoverso 1 un reddito principale o accessorio superiore a 2300 franchi l’anno.
RS 935.911 1 RS 935.91; RU 2013 441
2012-0217 447
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Capitolo 2: Autorizzazioni Sezione 1: Attività sottoposte ad autorizzazione
Art. 3
1 È necessaria un’autorizzazione per offrire le attività seguenti:
a. ascensioni alpinistiche a partire dal grado di difficoltà F secondo l’allegato 2 numero 1; b. gite escursionistiche a partire dal grado di difficoltà T4 secondo l’allegato 2 numero 2; c. gite con gli sci e lo snowboard, al di sopra del limite della vegetazione, a partire dal grado di difficoltà F secondo l’allegato 2 numero 3; d. escursioni con le racchette da neve, al di sopra del limite della vegetazione, a partire dal grado di difficoltà WT3 secondo l’allegato 2 numero 4; e. discese fuori pista al di sopra dei margini della foresta a partire dal grado di difficoltà PD secondo l’allegato 2 numero 3; f. arrampicata su vie ferrate; g. arrampicata su ghiaccio e su cascate di ghiaccio; h. arrampicata su roccia al di fuori fuori di palestre di roccia o impianti artifi- ciali per più di una lunghezza di corda; i. canyoning; j. rafting in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l’allegato 3 con un gommone ai sensi dell’articolo 2 lettera a numero 12 dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione interna; k. discesa in acque vive a partire dal grado di difficoltà III secondo l’allegato 3 con canotti o altri attrezzi sportivi, come canoa, kayak, hydrospeed, funyak o tube; l. bungee jumping, escluse le attività di baracconisti che dispongono di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza del 4 settembre
20023 sul commercio ambulante.
2 Sono considerate discese fuori pista le discese servite dagli impianti di risalita ma situate al di fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie effet- tuate con attrezzi di sport della neve. 3 È considerato canyoning la progressione tramite tecniche di nuoto e di arrampicata di corsi d’acqua che offrono scarse vie di fuga. 4 È considerato bungee jumping il salto nel vuoto in caduta libera di una persona assicurata a una corda elastica o il salto a pendolo.
2 RS 747.201.1 3 RS 943.11
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Sezione 2: Autorizzazione
Art. 4 Guide alpine 1 L’autorizzazione per le guide alpine abilita a guidare clienti nel quadro delle atti- vità di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–h. 2 Sono equiparati al titolo di «guida alpina con attestato professionale federale»:
a. i titoli secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 1, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata; b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI); c. il diploma di guida alpina dell’Unione internazionale delle associazioni di guida alpina (UIAGM). 3 L’autorizzazione per le guide alpine abilita a svolgere il canyoning, sempre che la guida disponga di una formazione complementare dell’Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM) o dell’UIAGM.
Art. 5 Aspiranti guida alpina 1 L’autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita a guidare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–h, sempre che ciò avvenga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4.
2 Gli aspiranti guida alpina ottengono un’autorizzazione se:
a. hanno superato il corso di aspirante guida alpina dell’ASGM, un corso per aspiranti guida alpina riconosciuto dall’UIAGM o un corso estero per aspi- ranti guida alpina riconosciuto come equivalente dall’Ufficio federale dello sport (UFSPO); b. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente or- dinanza. 3 Gli aspiranti guida alpina devono concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge e dell’articolo 20 della presente ordinanza. 4 L’autorizzazione per gli aspiranti guida alpina abilita al canyoning, sempre che l’aspirante guida alpina disponga di una formazione complementare in questo ambito dell’ASGM o dell’UIAGM e l’attività si svolga sotto la sorveglianza diretta o indiretta e con la corresponsabilità di una guida alpina titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3.
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Art. 6 Istruttori di arrampicata 1 L’autorizzazione per gli istruttori di arrampicata abilita ad accompagnare clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera h, sempre che l’ascesa o la discesa: a. presenti un grado di difficoltà massimo T3 secondo l’allegato 2 numero 2; b. non richieda l’attraversamento di ghiacciai; e c. non richieda l’uso di materiale tecnico ausiliario come piccozze o ramponi.
2 L’autorizzazione viene concessa se l’istruttore di arrampicata:
a. è «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 della legge federale del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale (LFPr) o ha conseguito un certificato di capacità estero ricono- sciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordi- nanza. 3 Al titolo di «istruttore di arrampicata con attestato professionale federale» è equi- parato il titolo acquisito secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 2, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata. 4 Gli istruttori di arrampicata sono tenuti a conclude un’assicurazione di responsabi- lità civile professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge e dell’articolo 20 della presente ordinanza. 5 Gli istruttori di arrampicata in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera h, svolgere una tale attività se è necessario per conti- nuare la formazione.
Art. 7 Maestri di sport sulla neve 1 L’autorizzazione per i maestri di sport sulla neve abilita ad accompagnare i clienti nel quadro di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere c–e, a condizione che: a. l’escursione presenti al massimo i seguenti gradi di difficoltà:
1. per le escursioni con gli sci: PD secondo l’allegato 2 numero 3,
2. per le escursioni con le racchette da neve: WT3 secondo l’allegato 2
numero 4,
3. per le discese fuori pista: AD secondo l’allegato 2 numero 3;
b. non vengano attraversati ghiacciai; c. una corretta valutazione della situazione eseguita per il caso concreto dal maestro di sport sulla neve sulla base delle conoscenze attuali riveli, al mas- simo, un debole rischio di valanghe nella zona interessata;
4 RS 412.10
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d. eccettuati attrezzi di sport sulla neve, pelli di foca, coltelli da ghiaccio e rac- chette da neve, non sia necessario l’uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi o corde. 2 Sono equiparati al titolo di «maestro di sport della neve con attestato professionale federale»: a. i titoli acquisiti secondo il diritto anteriore conformemente all’allegato 4 numero 3, sempre che il titolare abbia praticato regolarmente la professione e dimostri di aver seguito una formazione continua adeguata; b. i certificati di capacità esteri riconosciuti come equivalenti dalla SEFRI. 3 I maestri di sport della neve in fase di formazione possono, sotto la vigilanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere c–e, svolgere una tale attività se è necessario per continuare la formazione.
Art. 8 Accompagnatori di escursionismo 1 L’autorizzazione per gli accompagnatori di escursionismo abilita ad accompagnare i clienti in attività nel quadro di escursioni con racchette da neve ai sensi dell’arti- colo 3 capoverso 1 lettera d, a condizione che: a. l’escursione presenti al massimo un grado di difficoltà WT3 secondo l’alle- gato 2 numero 4; b. non vengano attraversati ghiacciai; c. una corretta valutazione della situazione eseguita per il caso concreto dall’accompagnatore di escursionismo sulla base delle conoscenze attuali riveli, al massimo, un debole rischio di valanghe nella zona interessata; d. eccettuate le racchette da neve non sia necessario l’uso di altro materiale tecnico ausiliario come piccozze, ramponi e corde.
2 L’autorizzazione viene concessa se l’accompagnatore di escursionismo:
a. è « accompagnatore di escursionismo con attestato professionale federale» a norma dell’articolo 43 LFPr 5 o ha conseguito un certificato di capacità este- ro riconosciuto come equivalente dalla SEFRI; b. offre garanzia di osservare gli obblighi di cui alla legge e alla presente ordi- nanza. 3 Gli accompagnatori di escursionismo sono tenuti a concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge e dell’arti- colo 20 della presente ordinanza. 4 Gli accompagnatori di escursionismo in fase di formazione possono, sotto la vigi- lanza diretta e la responsabilità di una persona titolare dell’autorizzazione per attività secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera d, svolgere una tale attività se è necessario per continuare la formazione.
5 RS 412.10
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Art. 9 Offerenti secondo l’articolo 6 della legge 1 L’autorizzazione per gli offerenti ai sensi dell’articolo 6 della legge abilita a svol- gere le attività a norma dell’articolo 3 capoverso 1 lettere i–l per le quali gli offerenti dispongono di una certificazione. 2 Essa legittima inoltre il titolare a svolgere un’attività ai sensi dell’articolo 3 capo- verso 1 lettere a–h, sempre che questi disponga della relativa certificazione.
Sezione 3: Certificazione
Art. 10 Requisiti per l’organismo di certificazione La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato in conformità all’ordinanza del 17 giugno 19966 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 11 Sistemi di gestione della sicurezza 1 Per il rilascio della certificazione l’organismo di certificazione deve basarsi su un sistema di gestione della sicurezza. Tale sistema di gestione della sicurezza deve essere considerato dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) come base idonea per concedere la certificazione e riconosciuto dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
2 Il sistema di gestione della sicurezza deve soddisfare i criteri seguenti:
a. prevedere che le attività proposte da un offerente siano valutate in base a obiettivi di protezione misurabili nel campo della sicurezza; b. prevedere che tutte le attività proposte da un offerente siano coperte dal sistema di gestione della sicurezza; c. prevedere requisiti per la formazione e direttive che ne garantiscano l’appli- cazione; d. prevedere, in caso di collaborazione di un offerente con terzi, che questi ultimi dispongano a loro volta di un’autorizzazione ai sensi della presente ordinanza o siano integrati per contratto nel concetto di sicurezza dell’impresa; e. prevedere che la certificazione venga rilasciata sulla base sia di una docu- mentazione scritta, come il manuale del sistema di gestione, sia di un con- trollo della prassi seguita dall’offerente; f. prevedere che il controllo sia eseguito a scadenza annuale e che le lacune rilevate siano eliminate entro un termine stabilito.
3 Il DDPS pubblica la decisione relativa al riconoscimento nel Foglio federale.
4 Il riconoscimento ha una validità di cinque anni.
6 RS 946.512
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Art. 12 Fondazione «Safety in adventures»
1 Il DDPS può sostenere la fondazione «Safety in adventures» nel quadro dello
sviluppo di adeguati sistemi di gestione della sicurezza nel campo delle attività a rischio. 2 Allo scopo stipula con la fondazione «Safety in adventures» un contratto di presta- zione.
Sezione 4: Procedura per persone provenienti da Stati dell’UE o dell’AELS
Art. 13 1 La procedura per le persone fisiche domiciliate e le persone giuridiche aventi sede nell’Unione europea (UE) o in uno Stato dell’Associazione europea di libero scam- bio (AELS) si basa sulla legislazione sull’obbligo di notifica e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi nelle professioni regolamentate. 2 Non sussiste l’obbligo di notifica per le persone di cui al capoverso 1 che adempi- ono i seguenti presupposti: a. in un anno civile svolgono sul territorio della Confederazione Svizzera le attività previste nella legge e nella presente ordinanza per non oltre dieci giorni; b. non utilizzano sedi fisse in Svizzera; c. beneficiano di un’autorizzazione ufficiale allo svolgimento dell’attività a titolo professionale in almeno uno degli Stati membri dell’UE o dell’AELS o possiedono un diploma dell’UIAGM.
Sezione 5: Procedura
Art. 14 Rilascio dell’autorizzazione 1 Il richiedente deve inoltrare domanda scritta all’autorità cantonale del suo luogo di domicilio o di sede. Se il domicilio o la sede sono all’estero, la domanda deve essere inoltrata all’autorità cantonale del luogo in cui è svolta l’attività principale. 2 La domanda deve essere corredata dai dati e dai documenti di cui all’allegato 1.
3 I Cantoni possono esigere che venga utilizzato un apposito modulo da essi elabo- rato. 4 L’autorità esamina la domanda e i documenti allegati entro dieci giorni dal ricevi- mento. Se la domanda è lacunosa o incompleta, la rinvia al mittente con l’indica- zione di una scadenza per porre rimedio alle imprecisioni. Se la scadenza non è rispettata la domanda è considerata ritirata.
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5 L’autorità decide in merito alla domanda entro dieci giorni lavorativi a partire dalla data in cui è disponibile la domanda completa in ogni sua parte.
6 Per il resto, alla procedura si applica il diritto procedurale cantonale.
Art. 15 Rinnovo dell’autorizzazione 1 Per il rinnovo dell’autorizzazione i titolari di un’autorizzazione per lo svolgimento di attività ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettere a–h devono dimostrare che dalla data del rilascio dell’autorizzazione o dell’ultimo rinnovo hanno svolto una forma- zione continua di almeno due giorni nel campo della sicurezza e della gestione dei rischi organizzato o riconosciuto dalle rispettive associazioni professionali e che dispongono di un’assicurazione di responsabilità civile professionale ai sensi dell’articolo 13 della legge e dell’articolo 20 della presente ordinanza. 2 Per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, gli offerenti di attività certificate devo- no dimostrare che la certificazione è stata prorogata.
3 Per il resto, alla procedura si applica l’articolo 14.
Art. 16 Notifica di cambiamenti 1 Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a comunicare entro 30 giorni alla compe- tente autorità cantonale i seguenti cambiamenti: a. cambiamenti nei dati di cui all’allegato 1; b. mancata proroga della certificazione; c. modifiche intervenute in relazione all’assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l’articolo 13 della legge e l’articolo 20 della presente ordinanza.
2 Va parimenti comunicata la rinuncia volontaria all’autorizzazione in seguito
all’abbandono della professione o alla cessazione dell’attività commerciale.
Art. 17 Registro delle autorizzazioni 1 L’UFSPO pubblica su Internet un registro delle autorizzazioni secondo gli arti- coli 4–9.
2 Il registro contiene i seguenti dati:
a. cognome e nome o ragione sociale della ditta del titolare dell’autorizzazione; b. recapito; c. tipo di autorizzazione; d. data di scadenza dell’autorizzazione; e. sito Internet del titolare dell’autorizzazione, se è stato comunicato volonta- riamente.
3 I dati vengono iscritti nel registro dalle autorità cantonali competenti.
4 L’UFSPO e le competenti autorità cantonali sono autorizzati a trattare i dati.
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5 È consentito utilizzare i dati soltanto per lo scopo previsto nell’articolo 12 della legge.
Art. 18 Misure in caso di violazione di prescrizioni 1 L’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione adotta le misure necessarie se constata che le prescrizioni della legge o della presente ordinanza sono state violate, segnatamente se: a. non sono più adempiuti i presupposti per la concessione dell’autorizzazione; b. il titolare dell’autorizzazione non beneficia più di un’assicurazione di responsabilità civile professionale; c. non è rispettato l’obbligo di informazione. 2 Se ritiene che è possibile ovviare alle lacune, l’autorità stabilisce a tale scopo un termine adeguato. In casi giustificati, può prolungare tale termine.
3 Se non ravvisa alcuna possibilità di ovviare alle lacune e una continuazione
dell’attività è insostenibile, l’autorità competente vieta l’offerta dell’attività e revoca l’autorizzazione. 4 Le autorità d’esecuzione cantonali che constatano una violazione di prescrizioni della legge o della presente ordinanza sono tenute a darne comunicazione all’autorità cantonale competente per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 19 Emolumenti
1 Sono riscossi i seguenti emolumenti:
a. per la concessione di un’autorizzazione: 100 franchi al massimo; b. per il rinnovo di un’autorizzazione: 50 franchi; c. per la revoca dell’autorizzazione: 200 franchi al massimo.
2 Se l’esame della documentazione o la revoca di un’autorizzazione richiedono un
dispendio di tempo straordinario, si applica una tariffa di 100 franchi l’ora. Ogni frazione di mezzora conta come mezzora intera. 3 Le spese, segnatamente i costi delle perizie, e gli emolumenti riscossi dalla SEFRI per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri sono calcolati separatamente e fatturati in aggiunta all’ammontare degli emolumenti. 4 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20047.
7 RS 172.041.1
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Capitolo 3: Obbligo di assicurazione e di informazione
Art. 20 Obbligo di assicurazione
1 L’importo minimo della copertura assicurativa per la polizza di responsabilità
civile professionale a norma dell’articolo 13 della legge ammonta a 5 milioni di franchi l’anno.
2 Sono equiparate a un’assicurazione di responsabilità civile professionale le
seguenti garanzie: a. una fideiussione o una dichiarazione di garanzia di una banca per un ammontare di 5 milioni di franchi; b. un conto vincolato presso una banca per un ammontare di 5 milioni di fran- chi.
3 Lasocietà di assicurazione o la banca deve disporre dell’autorizzazione della
competente autorità di vigilanza.
Art. 21 Obbligo di informazione Chi beneficia di un’autorizzazione secondo la legge è tenuto a informare i propri clienti riguardo alla propria assicurazione o alle garanzie che le sono equiparate: a. nei contratti e nelle condizioni generali di contratto; b. nelle conferme delle prenotazioni e sui biglietti; c. nel sito Internet.
Capitolo 4: Inventario cantonale delle attività fuori pista
Art. 22 I Cantoni possono allestire un inventario delle escursioni e delle discese fuori pista sul proprio territorio indicando per ciascuna di esse la formazione necessaria per offrirla.
Capitolo 5: Applicabilità delle disposizioni penali della legge
Art. 23 L’articolo 15 della legge si applica anche agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.
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Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 24 Applicabilità delle disposizioni transitorie della legge L’articolo 19 capoversi 1 e 2 della legge si applica per analogia agli aspiranti guida alpina, agli istruttori di arrampicata e agli accompagnatori di escursionismo.
Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Gli offerenti di cui all’articolo 9 che alla data dell’entrata in vigore della legge non dispongono ancora della certificazione della fondazione «Safety in adventures» devono inoltrare una domanda di autorizzazione all’autorità cantonale competente entro il 31 marzo 2014. Essi ricevono un’autorizzazione vincolata alla condizione di presentare una certificazione entro un anno.
2 Fino all’accreditamento di un organismo di certificazione il DDPS designa gli
organismi autorizzati alla certificazione.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Evelyne Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 14 cpv. 2)
Dati e documenti per la procedura di autorizzazione
1. Dati e documenti per le persone fisiche
1 La domanda deve contenere i seguenti dati:
a. cognome e nome; b. data di nascita; c. attinenza, per gli stranieri il luogo di nascita; d. domicilio e recapito.
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a. copia del certificato di domicilio; b. se la persona interessata è iscritta nel registro di commercio, un estratto dello stesso non più vecchio di due mesi; per le persone con domicilio all’estero, l’attestazione dell’iscrizione nel relativo registro estero; c. per guide alpine, istruttori di arrampicata, maestri di sport sulla neve e accompagnatori di escursionismo: copia dell’attestato professionale federale o certificato che attesti una formazione riconosciuta come equivalente; d. per aspiranti guida alpina: copia dell’attestato del corso per aspiranti dell’ASGM o di un corso per aspiranti dell’UIAGM o di un corso estero per aspiranti riconosciuto come equivalente dall’UFSPO; e. per guide alpine e aspiranti guida alpina che chiedono un’autorizzazione per il canyoning ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera i: copia dell’attestato di una formazione complementare dell’ASGM o dell’UIAGM.
2. Dati e documenti per le persone giuridiche e le ditte individuali
1 La domanda deve contenere i seguenti dati:
a. nome; b. sede principale e sedi delle eventuali filiali in Svizzera; c. recapito; d. persona responsabile.
2 Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a. per le persone giuridiche con sede in Svizzera: un estratto del registro di commercio non più vecchio di due mesi; b. per le persone giuridiche con sede all’estero: l’attestato che comprova l’iscrizione nel relativo registro estero; c. una certificazione valida ai sensi dell’articolo 10.
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Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 lett. a–e, 6 cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 1 lett. a e 8 cpv. 1 lett. a)
Gradi di difficoltà per ascensioni alpinistiche, escursioni con gli sci e le racchette da neve e discese fuori pista
Per la presente ordinanza valgono i gradi di difficoltà riportati nelle seguenti scale di difficoltà, che possono essere consultate gratuitamente sul sito Internet dell’UFSPO. 1. Scala di difficoltà per ascensioni alpinistiche del Club alpino svizzero (CAS) del 5 settembre 2012 2. Scala di difficoltà per gite escursionistiche trekking del CAS del 5 settembre 2012
3. Scala di difficoltà per gite sci alpinistiche del CAS del settembre 2012
4. Scala delle difficoltà escursionistiche con racchette da neve del CAS del set- tembre 2012
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Allegato 3 (art. 3 cpv. 1 lett. j–k)
Gradi di difficoltà in acque vive Acque vive I: facile
Visibilità buona visuale Acqua corso regolare, onde regolari, mulinelli piccoli Letto del corso d’acqua ostacoli facili
Acque vive II: mediamente difficile
Visibilità passaggio libero Acqua corso irregolare, onde irregolari, mulinelli medi, ritorni piccoli, scivoli e rapide Letto del corso d’acqua piccoli ostacoli in corrente e saltini
Acque vive III: difficile
Visibilità passaggi visibili Acqua onde alte e irregolari, grossi mulinelli, ritorni, scivoli e rapide Letto del corso d’acqua singoli blocchi di roccia, salti, altri ostacoli in corrente
Acque vive IV: molto difficile
Visibilità passaggi difficili da riconoscere, ricognizione a piedi generalmente necessaria Acqua grosse onde in continuità, ritorni, scivoli e rapide potenti Letto del corso d’acqua rocce che ostruiscono la corrente, alte cascate con rulli
Acque vive V
Visibilità ricognizione a piedi indispensabile Acqua onde estreme, ritorni, scivoli e rapide estremi Letto del corso d’acqua passaggi stretti, cadute molto alte con entrate e uscite difficili
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Acque vive VI: limite di navigabilità Generalmente impraticabile, eventualmente navigabile con un determinato livello d’acqua.
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Allegato 4 (art. 4 cpv. 2 lett. a, 6 cpv. 3 e 7 cpv. 2 lett. a)
Patenti rilasciate secondo il diritto anteriore
1. Guide alpine
1. Patente grigionese di guida alpina ottenuta prima del 26 novembre 2000
2. Patente bernese di guida alpina ottenuta prima del 1° gennaio 2001
2. Istruttori di arrampicata
Attestato di «Istruttore di arrampicata ASGM» ottenuto prima del 31 dicembre 2011
3. Maestri di sport sulla neve
1. Patente grigionese di maestro di sci ottenuta prima del 26 novembre 2000
2. Patente grigionese di maestro di snowboard ottenuta prima del 26 novembre
2000
3. Patente grigionese di maestro di sci di fondo ottenuta prima del 26 novembre
2000
4. Patente bernese di maestro di sci ottenuta rima del 1° luglio 1999
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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