AS 2013 4475
Ordinanza sull'allerta e l'allarme
Ordinanza sull’allerta e l’allarme (Ordinanza sull’allarme, OAll)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza sull’allarme del 18 agosto 20101 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 1 Per i comunicati d’allerta in caso di pericoli naturali gli organi specializzati della Confederazione impiegano la seguente scala: Livello 1 pericolo nullo o debole Livello 2 pericolo moderato Livello 3 pericolo marcato Livello 4 pericolo forte Livello 5 pericolo molto forte
Art. 12 cpv. 2 lett. b e 3 2 Essi trasmettono senza indugio gli avvisi concernenti la diffusione dell’allerta o dell’allarme agli organi seguenti: b. abrogata 3 L’organo competente del Cantone di ubicazione e l’Ufficio federale dell’energia informano tempestivamente la CENAL.
Art. 16 cpv. 2 2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione svolge i compiti seguenti:
a. definisce i requisiti che devono soddisfare i sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e, ad eccezione delle sirene, li mette a disposizione; b. garantisce la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle com- ponenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione; c. rilascia le omologazioni per le sirene e stabilisce i mezzi per la diffusione di comunicati d’allerta e istruzioni di comportamento.
1 RS 520.12
2013-0073 4475
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Art. 17 cpv. 2, 2bis e 2ter
2 Essi mettono a disposizione secondo le prescrizioni federali:
a. i sistemi tecnici per allertare le autorità; b. le sirene. 2bis Garantiscono la manutenzione e, grazie a controlli periodici, la prontezza opera- tiva permanente dei sistemi tecnici per allertare le autorità, delle componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene. 2ter Mettono a disposizione i sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari e provvedono alla loro manutenzione.
Art. 20 cpv.1, frase introduttiva, 3 e 4 1 I gestori di impianti d’accumulazione definiscono in un regolamento d’emergenza in particolare i punti seguenti: 3 I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza operativa permanente delle componenti decentralizzate del loro dispositivo d’allar- me acqua. 4 Mettono a disposizione i sistemi di corrente d’emergenza esterni necessari e prov- vedono alla loro manutenzione.
Art. 21
1 La Confederazione si assume i costi per:
a. la progettazione, il materiale, l’installazione, il rimodernamento e lo sman- tellamento dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione; b. l’esercizio e la manutenzione delle componenti centrali dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione.
2 I Cantoni e i Comuni si assumono i costi di esercizio e di manutenzione delle
componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione e delle sirene. Essi possono trasmettere parte dei costi per l’esercizio e la manuten- zione delle sirene combinate e delle rispettive componenti decentralizzate ai gestori degli impianti d’accumulazione. 3 I gestori di impianti di accumulazione si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione delle componenti decentralizzate dei sistemi d’allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.
4 L’UFPP compensa periodicamente i costi di esercizio e di manutenzione delle
componenti decentralizzate dei sistemi tecnici per dare l’allarme alla popolazione di cui al capoverso 2 e del sistema di allarme acqua di cui al capoverso 3. Esso deter- mina gli importi e li fattura ai Cantoni. Gli importi possono essere fissati a titolo forfettario. Essi vengono adeguati regolarmente, in particolare all’indice nazionale dei prezzi al consumo o a nuove esigenze di carattere tecnico.
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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