AS 2013 4489
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali
del 22 novembre 2013
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), vista la legge del 21 giugno 19961 sull’imposizione degli oli minerali; vista l’ordinanza del 20 novembre 19962 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm), ordina:
Sezione 1: Tariffa
Art. 1 Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all’allegato 1.
Sezione 2: Restituzione dell’imposta a imprese di trasporto concessionarie
Art. 2 Restituzione per veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente Per i veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali.
Art. 3 Restituzione per veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e per determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV 1 Per i seguenti veicoli l’impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supple- mento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali: a. veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente; b. veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007.
RS 641.612
2013-2044 4489
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2013
2 Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono i veicoli dotati di sistemi di filtro antiparticolato che soddisfano i criteri di cui all’allegato 4 numero 32 dell’ordinanza del 16 dicembre 19853 contro l’inquinamento atmosferico. 3 Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono i veicoli che: a. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a 1013/km nel ciclo di bus (p. es. ciclo urbano di Braun- schweig definito dall’Università Tecnica di Graz); b. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a 5*1012/kWh per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 88/77/CEE4; o che c. rispettano i limiti d’emissione Euro VI secondo il regolamento (UE) n. 582/20115.
4 Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente.
Quest’ultima può essere fornita analogamente a quella relativa all’osservanza delle prescrizioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale delle strade del 17 settembre 20106 sull’esonero dell’approvazione del tipo.
Sezione 3: Agevolazione fiscale per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili
Art. 4 Quantità fruenti di agevolazioni fiscali 1 L’agevolazione fiscale per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili è concessa per le quantità secondo l’allegato 4.
3 RS 814.318.142.1 4 Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33; modificata da ultimo dalla diretti- va 2001/27/CE, GU L 107 del 18.4.2001, pag. 15; nonché direttiva 2005/55/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spon- tanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi pro- dotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE, GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51. 5 Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attua- zione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica de- gli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1. 6 Le istruzioni possono essere consultate e scaricate dal sito dell’Ufficio federale delle strade: www.astra.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Docu- menti da scaricare concernenti la circolazione stradale > Istruzioni.
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2 Le quote quantitative sono attribuite ai contribuenti secondo l’ordine di presenta- zione delle dichiarazioni fiscali.
Art. 5 Aliquote forfettarie per la restituzione dell’anticipazione Le aliquote forfettarie per la restituzione dell’anticipazione ammontano: a. allo 0,7 per cento per la benzina della voce di tariffa 2710.1211; b. all’1,7 per cento per l’olio diesel delle voci di tariffa 2710.1912 e 2710.2010.
Sezione 4: Restituzione dell’imposta per gli idrocarburi gassosi
Art. 6 L’imposta è restituita: a. sull’1,2 per mille del volume imponibile all’atto del carico nelle autocister- ne; b. sullo 0,9 per mille del volume imponibile all’atto del carico nei carri cisterna ferroviari.
Sezione 5: Restituzione dell’imposta all’agricoltura
Art. 7 Calcolo del consumo secondo norma 1 Per calcolare il consumo secondo norma di un’azienda agricola si parte dal presup- posto che esso sia costituito per il 16 per cento da benzina e per l’84 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono equiparati all’olio diesel. 2 Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) ×
130 litri × 0,16] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,84].
3 Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall’allegato 2.
Art. 8 Determinazione e calcolo della cifra di superficie 1 Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture princi- pali seguenti: a. superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura forag- gera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);
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b. aerodromi, piazze d’esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione; c. superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da forag- gio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavo- rato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivo); d. vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna); e. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche; f. vivai di alberi da frutta e forestali; g. colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo); h. superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura forag- gera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione; i. foreste; j. canne; k. colture di fiori da recidere. 2 La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:
Coefficiente
a. terreno prativo: – sfruttato in modo estensivo 0,7 – altro 1,0 b. aerodromi, piazze d’esercizio e almende 0,3 c. terreno coltivo 1,7 d. terreno coltivato a vigna 2 e. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche 1,5 f. vivai di alberi da frutta e forestali 1,5 g. terreno orticolo 4,5 h. superfici da strame 0,3 i. foreste 0,15 j. canne 1 k. colture di fiori da recidere 3
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Sezione 6: Restituzione dell’imposta alla silvicoltura
Art. 9 1 La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all’allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.
2 Se sono impiegati diversi generi di carburanti:
a. per i trasporti secondo l’allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del vei- colo tra la benzina e l’olio diesel; la parte concernente l’olio diesel è molti- plicata per il coefficiente 0,71; b. per i lavori secondo l’allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indi- cazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel. 3 Sono considerate aziende forestali ai sensi dell’articolo 61 capoverso 2 OIOm le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.
Sezione 7: Restituzione dell’imposta per l’estrazione della pietra da taglio naturale
Art. 10 1 La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con le macchine di cui al capoverso 2: a. lavori preparatori dell’estrazione della pietra da taglio naturale; b. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco; c. trasporto dei blocchi al cantiere di lavorazione situato nell’area della cava o nelle immediate vicinanze; d. taglio dei blocchi in lastrame. 2 La restituzione è concessa per le seguenti macchine: escavatrici cingolate, escava- trici a ragno, trax, caricatrici pneumatiche, carrelli elevatori, autogru, dumper e compressori.
Sezione 8: Altre restituzioni dell’imposta
Art. 11 1 Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all’aliquota più elevata. 2 Se è comprovato l’impiego conforme all’agevolazione fiscale, è restituita la diffe- renza tra l’aliquota superiore e quella inferiore.
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Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19967 sulle agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali è abrogata.
Art. 13 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20098 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane (LD); visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° novembre
200610 sulle dogane (OD);
visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 200911 sull’IVA (LIVA); visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 199612 sull’imposizione degli oli minerali (LIOm),
Art. 1 cpv. 1 lett. f
1 Un interesse moratorio è dovuto:
f. in caso di pagamento tardivo delle imposte dovute in base alla LIOm.
Art. 2 cpv. 1 lett. e
1 Un interesse rimuneratorio viene corrisposto:
e. in caso di restituzione tardiva dell’imposta sugli oli minerali e del supple- mento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti secondo l’articolo 106a dell’ordinanza del 20 novembre 199613 sull’imposizione degli oli minerali.
7 RU 1997 48 1118, 2001 3383, 2002 3647, 2006 3929, 2007 1819 2697, 2008 693, 2010 3211, 2011 5639 8 RS 641.207.1 9 RS 631.0 10 RS 631.01 11 RS 641.20 12 RS 641.61 13 RS 641. 611
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Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
22 novembre 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
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Allegato 1 (art. 1)
Agevolazioni fiscali Voce di Designazione della merce Aliquota di favore Impiego tariffa14 Imposta Supplemen- to fiscale
per 1000 l a 15 °C fr.
Gruppo 1: Trasporti pubblici
2707. Corse di imprese
1010 benzolo 154.– esente pubbliche di trasporto
2010 toluolo 154.– esente effettuate nell’ambito di
3010 xilolo 154.– esente una concessione del
4010 naftalene 154.– esente Dipartimento federale
5010 altre miscele d’idrocarburi aromatici 154.– esente dell’ambiente, dei
9110 oli di creosoto 154.– esente trasporti, dell’energia e
9910 altri prodotti della voce 2707 154.– esente delle telecomunicazioni:
2709 oli greggi di petrolio o di minerali – con veicoli su rotaia;
0010 bituminosi 154.– esente – con battelli;
– su strada. 2710.
1211 benzina e sue frazioni 154.– esente Sono incluse le corse di
1212 white spirit 161.50 esente sostituzione o di rinfor-
1219 oli di questa voce 172.80 esente zo nonché le corse a
1911 petrolio: vuoto effettuate per
– impiegato nei veicoli stradali: necessità d’esercizio. – – secondo l’articolo 3 165.60 esente – – secondo l’articolo 2 439.50 esente – impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli 165.60 esente
1912 olio diesel:
– impiegato nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
1919 oli di questa voce:
– impiegati nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
14 Vedi RS 632.10, Allegato
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemen- to fiscale
2010 quota di oli minerali in miscele di
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale – impiegati nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
2711. gas di petrolio e altri idrocarburi
gassosi: – liquefatti:
1110 – – gas naturale 36.90 esente
1210 – – propano 38.80 esente
1310 – – butani 38.80 esente
1410 – – etilene, propilene, butilene e
butadiene 38.80 esente
1910 – – altri 38.80 esente
per 1000 kg fr.
– allo stato gassoso:
2110 – – gas naturale 66.70 esente
2910 – – altri 66.70 esente
per 1000 l a 15 °C fr.
2901. idrocarburi aciclici, gassosi
1011 91.80 esente
2110 91.80 esente
2210 91.80 esente
2310 91.80 esente
2411 91.80 esente
2911 91.80 esente
2905.
1110 metanolo 59.90 esente
3826.
0010 quota di oli minerali in miscele di
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale – impiegati nei veicoli stradali: – – secondo l’articolo 3 172.80 esente – – secondo l’articolo 2 458.70 esente – impiegati nei veicoli su rotaia o nei battelli 172.80 esente
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemen- to fiscale
Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale
2710. Per l’agricoltura, la
1211 benzina e sue frazioni 154.– esente silvicoltura, l’estrazione
1912 olio diesel 172.80 esente della pietra da taglio
naturale e la pesca professionale
2010 quota di oli minerali in miscele di 172.80 esente
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale 3826.
0010 quota di oli minerali in miscele di 172.80 esente
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie15
2707. – Propulsione di
1010 benzolo 8.80 esente motori per impianti
2010 toluolo 8.80 esente di cogenerazione
3010 xilolo 8.80 esente forza-calore
4010 naftalene 8.80 esente – Impianti fissi per la
5010 altre miscele d’idrocarburi aromatici 8.80 esente produzione di energia
9110 oli di creosoto 8.80 esente elettrica (propulsione
9910 altri prodotti della voce 2707 8.80 esente di generatori)16
2709. – Prova al banco di
0010 oli greggi di petrolio o di minerali 8.80 esente motori a gas nuovi,
bituminosi di costruzione pro- pria – Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione al- ternata di calore e freddo) 2710.
1211 benzina e sue frazioni 8.80 esente
1212 white spirit 9.20 esente
1219 oli di questa voce 3.— esente
1911 petrolio 9.50 esente
1912 olio diesel 3.— esente
1919 oli di questa voce 3.— esente
15 I motori a combustione interna fissi nonché le turbine a gas possono essere fatti funziona- re soltanto con combustibili e carburanti secondo l’all. 5 dell’O del 16 dic. 1985 contro l’inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1). 16 Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemen- to fiscale
2010 quota di oli minerali in miscele di 3.— esente
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale
2901. idrocarburi aciclici,
1091 diversi da quelli gassosi 8.80 esente
2421 8.80 esente
2991 8.80 esente
2902. idrocarburi ciclici
1110 8.80 esente
1910 8.80 esente
2010 8.80 esente
3010 8.80 esente
4110 8.80 esente
4210 8.80 esente
4310 8.80 esente
4410 8.80 esente
6010 8.80 esente
7010 8.80 esente
9010 8.80 esente
2905. alcoli aciclici e loro derivati aloge-
1110 nati, solfonati, nitrati o nitrosi 8.80 esente
1210 8.80 esente
1410 8.80 esente
1610 8.80 esente
1920 8.80 esente
2210 8.80 esente
2910 8.80 esente
2909. eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-
1910 alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, 8.80 esente
2010 perossidi di eteri, perossidi di 8.80 esente
3010 chetoni (di costituzione chimica 8.80 esente
4310 definita o no) e loro derivati aloge- 8.80 esente
4420 nati, solfonati, nitrati o nitrosi 8.80 esente
4910 8.80 esente
5010 8.80 esente
6010 8.80 esente
3811. inibitori di ossidazione, additivi
9010 peptizzanti, preparazioni per miglio- 8.80 esente
rare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti
3814. solventi e diluenti organici composi-
0010 ti, non nominati né compresi altrove; 8.80 esente
preparazioni per togliere pitture e vernici
3817. alchilbenzeni e alchilnaftaleni in
0010 miscele 8.80 esente
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemen- to fiscale
3824.
9030 prodotti chimici e preparazioni delle 8.80 esente
industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove 3826.
0010 quota di oli minerali in miscele di 3.— esente
questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale … carburanti provenienti da altre materie prime 8.80 esente
2710. oli per il riscaldamento: – Propulsione di
1992 – extra leggero 3.— esente motori per impianti
di cogenerazione per 1000 kg forza-calore17 fr. – Impianti fissi per la – medio e pesante 3.60 esente produzione di energia elettrica (propulsione di generatori)18 – Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione al- ternata di calore e freddo) per 1000 l a 15 °C fr.
2711. gas di petrolio e altri idrocarburi – Propulsione di
gassosi: turbine per compri- – liquefatti: mere il gas naturale
1110 – – gas naturale –.90 esente trasportato in gasdot-
1210 – – propano 1.10 esente ti di transito ecc.
1310 – – butani 1.10 esente – Propulsione di
1410 – – etilene, propilene, butilene e turbine e motori a
butadiene 1.10 esente gas di impianti fissi
1910 – – altri 1.10 esente per la produzione di
per 1000 kg energia elettrica e di fr. impianti di cogenera- – allo stato gassoso: zione forza-calore
2110 – – gas naturale 2.10 esente – Prova al banco di
2910 – – altri 2.10 esente motori e di turbine a
gas nuovi, di costru- zione propria
17 L’olio da riscaldamento per il riscaldamento può essere utilizzato solo se il consumatore ha depositato un impegno circa l’uso presso la Direzione generale delle dogane. 18 Sono considerati impianti fissi per la produzione di energia elettrica anche gli impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, non però i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici.
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Voce di tariffa Designazione della merce Aliquota di favore Impiego Imposta Supplemen- to fiscale
– Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calo- re fisse (per la produ- zione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) per 1000 l a 15 °C fr.
2901. idrocarburi aciclici, gassosi – Propulsione di
1011 1.10 esente turbine e motori a
2110 1.10 esente gas di impianti fissi
2210 1.10 esente per la produzione di
2310 1.10 esente energia elettrica e di
2411 1.10 esente impianti di cogenera-
2911 1.10 esente zione forza-calore
– Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costru- zione propria – Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calo- re fisse (per la produ- zione di calore o la produzione alternata di calore e freddo) Gruppo 4: Altri
2710. Trasformazione petrol-
1291 benzina e sue frazioni –.90 esente chimica
2710. Riscaldamento indu-
1291 benzina e sue frazioni 2.60 esente striale
2710. Test di reattori sul
1911 petrolio per aeromobili 9.50 esente banco di prova
2710. Lavatura di gas greggi
1999 gasolio 3.— esente in impianti petrolchimi-
ci
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Allegato 2 (art. 7 cpv. 3)
Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12
Cifra di Consumo secondo norma in litri Cifra di Consumo secondo norma in litri superficie superficie
Benzina Olio diesel Benzina Olio diesel
1 242 186 7 1092 840 2 397 305 8 1216 935 3 546 420 9 1334 1026 4 690 531 10 1447 1113 5 829 638 11 1555 1196 6 963 741 12 1658 1275
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Allegato 3 (art. 9 cpv. 1 e 2)
Consumo secondo norma nella silvicoltura
Consumo secondo norma in litri
Benzina Olio diesel
1. Trasporti, nelle foreste, di operai, materiale e macchine con
trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada propri: – fino a 500 ha di foresta, per ha 1,2 0,8 – più di 500 ha di foresta, per ha 1,0 0,7
2. Lavori di piantagione e di cura delle piante con macchine proprie
o appartenenti a terzi: a. aziende che gestiscono vivai e arboreti: – macchine per la lavorazione del suolo, per ha di superficie 50 30 lavorata – polverizzatori a motore, per ha di superficie polverizzata 60 35 b. piantagioni e cura dei popolamenti giovani: – trivelle per buche di piantagione, per ha di superficie colti- 24 15 vata – attrezzi per la ripulitura e il diradamento dei boschi, per ha 70 50 di superficie curata
3. Lavori di sfruttamento forestale, abbattimento di alberi e allesti-
mento del legname con macchine proprie o appartenenti a terzi: – motoseghe, per m3 stero 0,3 0,2 – macchine abbattitrici-allestitrici, per m3 stero 1,2 0,9 – spaccatrici per m3 stero 0,5 0,3 – scortecciatrici manuali, per m3 stero 0,5 0,3 – grandi scortecciatrici e grandi macchine per diramare, per m3 0,8 0,7 stero – macchine per sminuzzare le ramaglie e piccole truciolatrici 0,7 0,6 fino a 100 CV, per m3 di trucioli – grandi truciolatrici con più di 100 CV, per m3 di trucioli 1,2 1,1
4. Trasporti di legname con macchine e veicoli propri o appartenenti
a terzi: a. esbosco con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a 0,6 0,4 strascico e veicoli fuoristrada, escluse le macchine abbattitrici- allestitrici, per m3 di legname trasportato b. esbosco con argani a motore, gru teleferiche fisse e mobili – fino a 800 m, per m3 di legname trasportato 1,0 0,8 – sopra a 800 m, per m3 di legname trasportato 1,2 0,9
Agevolazioni fiscali per l’imposta sugli oli minerali. O del DFF RU 2013
Allegato 4 (art. 4 cpv. 1)
Quantità di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili per le quali è concessa un’agevolazione fiscale
Carburante Quantità
in litri a 15 °C
Carburanti che sostituiscono la benzina: 82,5 mio. – bioetanolo – biometanolo Carburanti che sostituiscono l’olio diesel: 60 mio. – biodiesel – oli e grassi di origine animale e vegetale – biocarburanti sintetici: – – oli o grassi vegetali e animali idrogenati – – distillati di biodiesel in chilogrammi
Carburanti che sostituiscono il gas naturale: 15 mio. – biogas