AS 2013 4519
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 20 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 140 cpv. 2 2 Le iscrizioni nei conti individuali sono riportate su un elenco e annunciate all’UCC ogni mese nell’anno successivo al periodo di conteggio, la prima volta entro il 31 marzo e l’ultima volta entro il 31 ottobre.
Art. 174 cpv. 1 lett. g e 1bis
1 All’UCC incombono, oltre a quelli indicati nell’articolo 71 LAVS e negli arti-
coli 133bis, 134ter–134octies, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti: g. confrontare i dati secondo l’articolo 93 LAVS. 1bis L’UCC confronta i dati dell’assicurazione contro la disoccupazione forniti dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di conteggio con quelli forniti dalle casse di compensazione. Nell’anno successivo al periodo di conteggio, trasmette ogni mese alla SECO i dati risultanti dal confronto, la prima volta entro il 15 aprile e l’ultima volta entro il 15 novembre.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
20 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.101
2013-2595 4519
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2013
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