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AS 2013 4521

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 21 novembre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità

Ingresso Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 14 e 14bis dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), ordina:

II L’allegato è modificato come segue:

N. 5.07.1

5.07.1 Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell’assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impian- tati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell’orecchio medio. Il forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio ammonta per gli adulti a 1000 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a

2013-1490 4521

Consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità. O RU 2013

1500 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait di prestazione per gli

assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a 1300 franchi per gli apparec- chi monoauricolari e a 1950 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi. Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e per gli impianti dell’orecchio medio ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

N. 15.03 Abrogato

N. 15.04

15.04 Volta pagine

se l’assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri o giornali da solo e necessita di un tale apparecchio. Consegna in prestito.

N. 15.07

15.07 Contributi per vestiti confezionati su misura

se l’assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perché affetto da turbe della crescita o da deformazioni dello scheletro.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

21 novembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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