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AS 2013 4549

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

Modifica del 28 settembre 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 13 ottobre 20102, decreta:

I La legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra- zione è modificata come segue:

Art. 10a Portavoce del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale designa un membro della direzione della Cancelleria federale quale portavoce del Consiglio federale.

2 Il portavoce del Consiglio federale:

a. informa l’opinione pubblica su incarico del Consiglio federale; b. fornisce consulenza al Consiglio federale e ai suoi membri nelle questioni inerenti all’informazione e alla comunicazione; c. coordina le attività d’informazione del Consiglio federale, dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

Art. 12a Obbligo d’informare 1 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione informano regolarmente il Consiglio federale sui loro affari e in particolare sui rischi e gli eventuali problemi connessi. 2 Il Consiglio federale può esigere che i suoi membri e il cancelliere della Confe- derazione gli forniscano determinate informazioni.

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2013

Art. 13 cpv. 3 3 Il contenuto essenziale delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale sono sempre documentati per scritto. Il verbale delle sedute del Consiglio federale ne garantisce la tracciabilità; serve al Consiglio federale quale strumento di dire- zione.

Art. 18 cpv. 2, secondo periodo

2 … Ha diritto di proposta per quanto concerne l’adempimento dei compiti della

Cancelleria federale.

Art. 22 Supplenza

1 Il Consiglio federale designa al suo interno un supplente per ogni membro.

2 Ciascun membro del Consiglio federale provvede affinché in caso di eventi impre- visti il suo supplente sia informato in modo rapido ed esaustivo degli affari impor- tanti e delle decisioni da prendere. 3 Ciascun membro del Consiglio federale e il rispettivo supplente provvedono a una corretta trasmissione degli affari.

Art. 23 Delegazioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale può, per determinati affari, costituire delegazioni al suo interno. Esse di regola sono composte di tre membri. 2 Le delegazioni preparano le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale oppure conducono trattative in nome del Collegio governativo con altre autorità svizzere o estere oppure con privati. Non hanno poteri decisionali. 3 Le delegazioni informano regolarmente il Consiglio federale sulle loro delibera- zioni. 4 La Cancelleria federale dirige la segreteria che, in particolare, mette a verbale le deliberazioni delle delegazioni e gestisce la documentazione.

Art. 25 cpv. 2 lett. abis, b e bbis

2 Il presidente della Confederazione:

abis. coordina gli affari preponderanti che concernono diversi dipartimenti o che hanno una portata maggiore per il Paese; b. prepara le deliberazioni del Consiglio federale, fissa gli affari da deliberare e fa da conciliatore in caso di divergenze; bbis. può incaricare un membro del Consiglio federale di sottoporre entro un ter- mine stabilito un determinato affare al Consiglio federale;

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2013

Art. 29a Servizio presidenziale 1 Il presidente della Confederazione dispone di un servizio presidenziale per l’adem- pimento dei suoi compiti specifici, in particolare in materia di relazioni internazio- nali, comunicazione, protocollo e aspetti organizzativi.

2 Il servizio presidenziale è aggregato alla Cancelleria federale.

Art. 32 lett. c, cbis, cter e g Il cancelliere della Confederazione: c. coopera alla preparazione e all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio federale ed è responsabile della messa a verbale e della stesura delle deci- sioni; cbis. vigila per conto del Consiglio federale sullo stato dei suoi affari e dei man- dati dell’Assemblea federale, nonché sulla loro conformità materiale al pro- gramma di legislatura, agli obiettivi annuali del Consiglio federale e ad altre pianificazioni della Confederazione e, in caso di nuovi sviluppi, può presen- tare proposte al Consiglio federale; cter. provvede a un’analisi a lungo termine e continua della situazione e del con- testo e ne riferisce regolarmente al Consiglio federale; g. consiglia e assiste il Consiglio federale nell’individuare tempestivamente situazioni di crisi e nel farvi fronte.

Art. 33 cpv. 1bis 1bis Il cancelliere della Confederazione assume l’organizzazione dei compiti interdi- partimentali di coordinamento per individuare tempestivamente situazioni di crisi e farvi fronte.

Art. 33a Diritto all’informazione Per adempiere i suoi compiti, il cancelliere della Confederazione può esigere che i dipartimenti gli forniscano informazioni.

Titolo prima dell’art. 45a Sezione 4: Segretari di Stato

Art. 45a Nomina e funzione 1 Il Consiglio federale può conferire il titolo di segretario di Stato ai direttori di uffici o di gruppi responsabili di settori di competenza importanti di un dipartimento. Gli uffici o i gruppi diretti da un segretario di Stato possono portare la designazione di Segreteria di Stato. 2 I segretari di Stato assistono e sgravano i capi di dipartimento segnatamente nelle relazioni con l’estero.

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2013

Art. 46 Conferimento temporaneo del titolo di «segretario di Stato» Il Consiglio federale può conferire temporaneamente il titolo di «segretario di Stato» a persone dell’Amministrazione federale che, su suo mandato, rappresentano la Svizzera in negoziati internazionali al più alto livello.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012 Consiglio nazionale, 28 settembre 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

17 gennaio 2013.4 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3 Gli articoli 29a, 32 lettere cbis, cter e g, nonchè 33 capoverso 1bis entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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