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AS 2013 4561

Ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale

Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), ordina:

Sezione 1: Collegio governativo

Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

1 L’ordine

di precedenza dei membri del Consiglio federale è determinato dal momento della loro prima elezione. 2 Esso vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presi- dente e del vicepresidente della Confederazione e per il turno di parola in Consiglio federale.

Art. 2 Ripartizione e preparazione dell’assunzione dei dipartimenti (art. 35 LOGA) 1 Dopo il rinnovo integrale del Consiglio federale o l’elezione di un nuovo membro, il Consiglio federale nella sua nuova composizione ripartisce i dipartimenti.

2 Durante la prima seduta ordinaria nella sua nuova composizione, il Consiglio

federale conferma formalmente la ripartizione dei dipartimenti e designa le supplen- ze. 3 Dopo la ripartizione, i dipartimenti interessati preparano la trasmissione degli affari in collaborazione con il nuovo capodipartimento.

Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale (art. 18 LOGA) 1 Se impossibilitati a partecipare alle deliberazioni del Collegio, i membri del Consi- glio federale ne informano tempestivamente il cancelliere della Confederazione. 2 Se non può partecipare alle deliberazioni, il cancelliere della Confederazione è rappresentato da un vicecancelliere.

RS 172.111 1 RS 172.010

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Art. 4 Obbligo di ricusazione (art. 20 LOGA) 1 Il presidente della Confederazione constata la ricusazione del membro interessato, del cancelliere della Confederazione o di un vicecancelliere. Se il presidente della Confederazione stesso è interessato da un motivo di ricusazione, spetta al vicepresi- dente constatare la ricusazione. 2 Se la ricusazione è controversa, il Consiglio federale decide in assenza della per- sona interessata. 3 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono partecipare né alla pre- parazione della decisione né alla procedura di corapporto. Di norma la competenza per l’affare è affidata al supplente. 4 Le persone che hanno l’obbligo di ricusarsi non possono essere presenti alle deli- berazioni e non possono partecipare alla procedura decisionale.

Art. 5 Messa a verbale delle sedute (art. 13 cpv. 3 e 32 lett. c LOGA)

1 Il verbale di una seduta del Consiglio federale si compone:

a. del verbale allargato delle decisioni; b. degli allegati. 2 Nel verbale allargato delle decisioni è sempre documentato per scritto il contenuto essenziale delle deliberazioni. Esso contiene in particolare informazioni sui seguenti oggetti in deliberazione: a. affari discussi o evasi singolarmente; b. affari confidenziali; c. affari trattati globalmente e approvati; d. dibattiti; e. rapporti delle delegazioni; f. rapporti sulla politica estera; g. rapporti dei dipartimenti; h. inchieste. 3 Il verbale allargato delle decisioni è sottoposto per approvazione al Consiglio federale nel corso della seduta successiva.

4 Gli allegati comprendono:

a. i dispositivi delle decisioni del Consiglio federale adottate nella seduta con- siderata; b. i verbali delle decisioni relative a tutte le liste degli affari del Consiglio federale; c. l’elenco delle decisioni prese con procedura semplificata dall’ultima seduta ordinaria;

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d. l’elenco delle decisioni presidenziali dall’ultima seduta ordinaria; e. l’elenco delle note informative; f. la versione approvata del verbale allargato delle decisioni della seduta pre- cedente.

Art. 6 Relazioni con l’estero 1 Il Consiglio federale stabilisce regolarmente le priorità dei contatti con l’estero che rivestono un grande interesse nazionale. 2 I membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione comunicano tempestivamente al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) le visite uffi- ciali all’estero pianificate e i ricevimenti ufficiali di ospiti stranieri previsti. 3 Il Consiglio federale prende atto periodicamente di un elenco dei contatti intratte- nuti con l’estero dal Consiglio federale, dai suoi membri e dal cancelliere della Confederazione.

Art. 7 Documenti 1 I documenti redatti in nome del Consiglio federale sono firmati dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione. 2 Su mandato del Consiglio federale il cancelliere della Confederazione firma docu- menti designati dal Consiglio federale.

Art. 8 Accettazione di omaggi 1 Nell’ambito della loro funzione di magistrati, ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione è proibito sollecitare, accettare o farsi promettere omaggi o altri vantaggi per sé o per terzi. 2 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accet- tazione di omaggi ai sensi del capoverso 1. 3 Se, per motivi di cortesia e nell’interesse generale della Confederazione, i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare un omaggio, esso è accettato quale omaggio a favore della Confederazione. 4 Il Consiglio federale decide in merito all’utilizzazione degli omaggi di cui al capoverso 3.

Sezione 2: Presidenza

Art. 9 Compiti direttivi (art. 25 LOGA)

Il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nell’ambito delle deliberazioni parlamentari riguardanti: a. il programma di legislatura;

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b. gli obiettivi annuali del Consiglio federale; c. la presentazione del rapporto di gestione annuo sui temi che concernono il Consiglio federale quale Collegio.

Art. 10 Attribuzione di mandati 1 Il Consiglio federale può demandare al presidente della Confederazione la tratta- zione totale o parziale di affari importanti che rientrano nel settore di competenza di un altro membro del Consiglio federale o del cancelliere della Confederazione.

2 In un caso del genere, il Consiglio federale stabilisce in particolare:

a. la durata del mandato, che non può eccedere il periodo di carica del presi- dente della Confederazione; b. la ripartizione delle responsabilità fra il dipartimento competente e il dipar- timento del presidente della Confederazione; c. l’assegnazione di esperti; d. la reciproca informazione dei dipartimenti interessati e l’informazione del Consiglio federale.

Art. 11 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie Se in una situazione straordinaria la competenza per un affare importante è affidata al presidente della Confederazione nella sua funzione di capo di dipartimento, il Consiglio federale può decidere se: a. il vicepresidente del Consiglio federale deve dirigere le deliberazioni del Consiglio federale riguardanti l’affare; o b. il presidente della Confederazione deve affidare l’affare alla competenza di un altro membro del Consiglio federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (art. 12)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione

Ingresso visti gli articoli 43, 47 e 57g capoverso 1 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 1a e 1b Abrogati

Art. 4 cpv. 1bis 1bis Per gli affari confidenziali e segreti del Consiglio federale, le unità amministra- tive preposte all’esame giuridico preliminare devono essere consultate su questioni giuridiche importanti e controverse per quanto possibile prima della seduta del Consiglio federale.

2. Ordinanza del 29 ottobre 20084 sull’organizzazione della

Cancelleria federale

Art. 9 cpv. 1bis 1bis In situazioni particolari o straordinarie che concernono più di un dipartimento la Cancelleria federale consiglia e assiste i dipartimenti sotto il profilo logistico e metodologico.

2 RS 172.010.1 3 RS 172.010 4 RS 172.210.10

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3. Ordinanza del 20 dicembre 19825 sull’assicurazione

contro gli infortuni

Art. 86 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione Sono compresi nel campo d’applicazione dell’articolo 66 capoverso 1 lettera p LAINF anche i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i tribunali della Confederazione e gli istituti affiliati alla Cassa federale d’assicura- zione.

5 RS 832.202

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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