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Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l'innovazione

Regolamento sui sussidi della Commissione per la tecnologia e l’innovazione

del 13 novembre 2013 approvato dal Consiglio federale il 29 novembre 2013

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), visto l’articolo 23 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), emana il seguente regolamento:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1 Il presente regolamento stabilisce nell’ambito della LPRI e dell’ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione del 29 novembre 20132 (O-LPRI) i dettagli della promozione dell’innovazione, in particolare: a. i singoli strumenti di promozione della CTI; b. le condizioni per le prestazioni della CTI; c. i diritti e i doveri dei beneficiari delle prestazioni; d. il calcolo e le modalità di versamento delle prestazioni; e. gli obblighi e i diritti d’informare a garanzia dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica, nonché le sanzioni in caso di violazione di tali prin- cipi.

Capitolo 2: Promozione di progetti d’innovazione (art. 19 e 24 cpv. 2 lett. a LPRI; art. 29 O-LPRI)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 2 Strumenti di promozione dei progetti La CTI promuove progetti d’innovazione avvalendosi dei seguenti strumenti: a. sussidi a progetti con partner attuatori; b. sussidi a progetti senza partner attuatori;

RS 420.124.2

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c. accrediti per studi preliminari (assegni per l’innovazione); d. garanzie di assunzione dei costi.

Art. 3 Durata dei sussidi La CTI sostiene un progetto al massimo finché non è dimostrato che i prodotti, i servizi o i processi promossi possono affermarsi sul mercato.

Sezione 2: Sussidi a progetti con partner attuatori (art. 19 cpv. 2 LPRI; art. 29 e 30 O-LPRI)

Art. 4 Domande di sussidio 1 I centri di ricerca e i partner attuatori partecipanti presentano congiuntamente la domanda per la promozione di un progetto d’innovazione alla segreteria della CTI.

2 La domanda deve includere:

a. una descrizione del progetto; b. i costi complessivi previsti, ripartiti in base agli anni secondo le categorie di spesa di cui all’articolo 8 capoverso 2; c. il sussidio CTI richiesto; d. la descrizione delle prestazioni dei partner attuatori. 3 La descrizione del progetto deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-scientifica ed economica dei lavori previsti e deve fornire indicazioni sulle condizioni di promozione secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPRI. Deve segnata- mente menzionare: a. il contenuto innovativo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnolo- gia e della concorrenza sul mercato; b. la pianificazione dell’iter di progetto, gli obiettivi quantitativi e un pro- gramma di attuazione per raggiungere lo sfruttamento commerciale o sociale perseguito; c. le risorse personali e materiali necessarie per l’elaborazione del progetto; d. le competenze dei richiedenti necessarie per la corretta realizzazione del progetto; e. il contributo allo sviluppo sostenibile. 4 La domanda deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Per presentare la domanda occorre avvalersi del relativo modulo di richiesta3.

5 La domanda può essere presentata in italiano, francese, tedesco o inglese.

3 Reperibile nel seguente link: www.kti.admin.ch > Promozione di R&S > Domanda

di progetto

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Art. 5 Prestazioni in contanti dei partner attuatori (art. 19 cpv. 2 lett. d LPRI; art. 30 O-LPRI) 1 I partner attuatori devono partecipare ai costi del progetto con un importo comples- sivo di almeno il 10 per cento del sussidio federale sotto forma di pagamento in contanti ai centri di ricerca aventi diritto al sussidio. 2 In singoli casi la CTI può stabilire un’aliquota inferiore al 10 per cento o rinunciare completamente al pagamento in contanti se le capacità economiche dei partner attuatori non sono sufficienti. A tal fine tiene conto del potenziale innovativo del progetto, dei rischi ad esso connessi e dell’onere finanziario derivante dalla realizza- zione del progetto. 3 Può stabilire un’aliquota superiore al 10 per cento se la ricerca svolta dai centri aventi diritto al sussidio ha uno spiccato carattere di prestazione di servizi. Tale carattere è evidente se per i centri di ricerca il progetto sostenuto costituisce l’unica occasione per ottenere un contributo e se non rientra in un programma di ricerca esistente.

Art. 6 Decisione della CTI

1 La CTI comunica ai richiedenti la sua scelta sotto forma di decisione.

2 Se approva in tutto o in parte la domanda di sussidio, la CTI conclude un contratto con i richiedenti.

Art. 7 Contratto (art. 27 cpv. 2 LPRI; art. 41 O-LPRI)

1 Il contratto deve regolamentare almeno:

a. l’oggetto e la portata della promozione del progetto; b. i diritti e i doveri dei richiedenti; c. la pianificazione e l’esecuzione del progetto; d. le condizioni, l’importo e le scadenze dei pagamenti rateali; e. le disposizioni e i termini di consegna dei rapporti alla CTI. 2 Se la CTI esige dai richiedenti una convenzione sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione, tale convenzione deve adempiere i requisiti di cui all’artico- lo 41 O-LPRI4 ed essere disponibile al momento della conclusione del contratto. 3 La CTI fornisce le sue prestazioni solo dopo che il contratto è stato firmato da tutte le parti coinvolte nel progetto.

Art. 8 Calcolo dei sussidi (art. 19 cpv. 2 lett. d e 24 cpv. 3 LPRI; art. 37 e 38 O-LPRI) 1 I sussidi della CTI e la partecipazione dei partner attuatori sono calcolati in base ai costi complessivi computabili del progetto.

4 RS 420.11

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2 Sono considerati costi complessivi computabili del progetto:

a. i costi per il personale che collabora al progetto e la retribuzione per le pre- stazioni relative al progetto fornite da terzi nell’ambito della ricerca; b. i costi per apparecchiature e materiale connessi al progetto; c. i costi per l’utilizzazione di apparecchiature, impianti sperimentali e di pro- duzione e altri costi connessi al progetto, segnatamente per l’infrastruttura e le spese di viaggio. 3 Non rientrano tra i costi complessivi computabili del progetto, segnatamente i costi per: a. l’ottimizzazione del prodotto; b. gli adeguamenti alla produzione in serie; c. le certificazioni; d. la commercializzazione. 4 I sussidi della CTI sono di norma calcolati in modo tale da coprire i costi dei centri di ricerca aventi diritto al sussidio secondo il capoverso 2 lettera a e, in casi motivati, i costi secondo il capoverso 2 lettera b. 5 In ogni caso, la CTI si assume al massimo la metà dei costi complessivi computa- bili del progetto. Sono fatti salvi i sussidi della CTI di maggiore entità per i progetti di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPRI e l’articolo 30 O-LPRI5. 6 Le categorie di persone i cui costi sono computabili, gli importi massimi validi per le singole categorie di persone e i sussidi overhead sono definiti nell’allegato.

Art. 9 Esclusione di sussidi diretti ai partner attuatori È esclusa l’attribuzione di sussidi diretti ai partner attuatori dei centri di ricerca aventi diritto al sussidio.

Sezione 3: Sussidi a progetti senza partner attuatori (art. 19 cpv. 3 LPRI)

Art. 10 Tipi di progetto e condizioni

1 La CTI può sostenere progetti senza partner attuatori se:

a. si tratta di un progetto con un potenziale innovativo superiore alla media; b. allo stato attuale della ricerca i rischi dello sfruttamento dell’innovazione sul mercato sono considerati elevati e di, conseguenza, la partecipazione finan- ziaria dei partner attuatori non è realizzabile; e

5 RS 420.11

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c. grazie al progetto l’obiettivo di convincere potenziali partner attuatori del- l’attrattività di uno sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca appa- re raggiungibile.

2 Può sostenere progetti senza partner attuatori:

a. per 18 mesi al massimo; b. per 36 mesi al massimo se si tratta di progetti nell’ambito dei mandati attri- buiti dal Consiglio federale per la realizzazione di programmi di promozione nel settore energetico.

Art. 11 Calcolo dei sussidi, decisione della CTI e contratto

1 Per il calcolo dei sussidi si applica l’articolo 8.

2 Per la decisione della CTI e per il contratto si applicano per analogia gli articoli 6 e 7.

Sezione 4: Cooperazioni con organizzazioni di promozione estere (art. 24 cpv. 5 LPRI; art. 32 O-LPRI)

Art. 12 1 La CTI conclude un accordo con l’organizzazione di promozione estera. L’accordo definisce i dettagli relativi al bando di concorso e alla valutazione del progetto. 2 Se la CTI concede una parte del proprio sussidio per lavori legati al progetto a un partner di ricerca straniero (art. 32 cpv. 2 O-LPRI6), il partner di ricerca svizzero conclude un accordo con il partner di ricerca straniero. Tale accordo stabilisce la quota legata alle prestazioni del partner di ricerca straniero. L’accordo deve essere disponibile al momento della conclusione di un contratto secondo l’articolo 7. 3 La procedura per la concessione dei sussidi e il relativo calcolo sono disciplinati dal presente regolamento.

Sezione 5: Accrediti per studi preliminari (assegni per l’innovazione) (art. 19 cpv. 4 LPRI)

Art. 13 Definizione e condizioni

1 Le piccole e medie imprese possono chiedere alla CTI un accredito (assegno per

l’innovazione) per l’elaborazione di uno studio preliminare da parte di un centro di ricerca avente diritto al sussidio. 2 Gli studi preliminari servono a valutare il potenziale di sfruttamento dei progetti d’innovazione delle imprese. Si tratta in particolare di:

6 RS 420.11; RU 2013 ...

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a. studio dei concept e ideazione di progetti; b. analisi del potenziale d’innovazione e di mercato di processi, prodotti, servi- zi o tecnologie.

3 Gli accrediti non sono concessi per progetti che:

a. sono stati avviati prima della presentazione della domanda; o b. beneficiano già di altri fondi pubblici.

4 Un’impresa può ricevere un assegno per l’innovazione al massimo ogni due anni.

Art. 14 Procedura

1 L’impresa conclude una convenzione di collaborazione con un centro di ricerca

avente diritto al sussidio. 2 Il centro di ricerca può riscuotere l’accredito preso la CTI nell’ambito di un con- tratto secondo l’articolo 7. La convenzione di collaborazione è parte integrante di tale contratto.

Sezione 6: Garanzia di assunzione dei costi (art. 31 lett. f O-LPRI)

Art. 15 Domanda 1 Se il centro di ricerca partecipante non è ancora noto, in un primo tempo il partner attuatore può presentare alla CTI una domanda di garanzia di assunzione dei costi.

2 La domanda deve includere:

a. una descrizione del progetto che fornisca informazioni sul contenuto innova- tivo rispetto allo stato attuale della ricerca, della tecnologia e alla situazione di concorrenza sul mercato; b. i costi di progetto previsti; c. la garanzia di assunzione dei costi richiesta; d. le prestazioni dei partner attuatori previste.

Art. 16 Decisione della CTI

1 Se approva una domanda di garanzia di assunzione dei costi la CTI stabilisce

tramite decisione l’importo massimo corrispondente e fissa il termine entro il quale deve essere presentata una domanda secondo l’articolo 4.

2 Può vincolare la decisione a ulteriori condizioni e oneri.

3 Autorizza il progetto nell’ambito di una valutazione ordinaria sulla base di una domanda secondo l’articolo 4. Il sussidio accordato può differire dall’importo della garanzia di assunzione dei costi.

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Capitolo 3: Sostegno all’imprenditorialità fondata sulla scienza (art. 20 LPRI)

Art. 17 Provvedimenti di sensibilizzazione e formazione (art. 20 cpv. 1 LPRI) 1 Mediante sussidi la CTI sostiene programmi e iniziative di sensibilizzazione desti- nati a potenziali imprenditori e alla formazione di giovani imprenditori prima e dopo la costituzione di un’impresa.

2 I programmi e le iniziative devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a. i responsabili dei corsi dispongono di un’esperienza pratica di successo in ambito imprenditoriale o di ottime conoscenze nel trasferimento di sapere in ambiti specifici; b. l’organizzatore del programma o dell’iniziativa stabilisce criteri chiari per la selezione dei partecipanti. Sono considerati criteri per la scelta, in particolare la motivazione dei partecipanti e la qualità della loro idea commerciale. 3 La CTI conclude un contratto con l’organizzatore. Quest’ultimo stabilisce i criteri di scelta dei partecipanti, il contenuto, la portata e la valutazione del programma o dell’iniziativa, nonché un tetto massimo di spesa.

Art. 18 Sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza (art. 20 cpv. 2 LPRI) 1 La CTI sostiene la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese (start-up) mediante la valutazione, l’accompagnamento operativo, l’assistenza e l’aiuto nella ricerca di finanziamenti, l’informazione, nonché attività di comunicazione e interconnessione. 2 Le misure di sostegno sono concesse su richiesta. La CTI decide se accogliere o respingere la richiesta.

3 I progetti devono soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a. il prodotto, il processo o il modello aziendale è innovativo, basato sulla scienza e presenta un potenziale di mercato sufficiente; b. in base all’impegno e alle competenze dei partecipanti è ipotizzabile il buon esito del progetto; c. l’impresa ha sede in Svizzera o se ne prevede la costituzione in Svizzera. 4 Il sostegno è destinato in particolare a ottimizzare la strategia aziendale e a elabo- rare un business plan dettagliato.

5 La CTI conclude un accordo con i giovani imprenditori o con l’impresa. Esso

disciplina in particolare: a. l’oggetto e la portata del sostegno; b. i diritti e i doveri dei giovani imprenditori o dell’impresa.

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Art. 19 Marchio CTI start-up 1 La CTI conferisce il marchio start-up alle nuove imprese che presentano in modo convincente a una commissione di esperti della CTI un’idea commerciale partico- larmente innovativa. 2 Può fornire alle imprese che hanno ottenuto il marchio CTI start-up un sostegno secondo l’articolo 18 per tre anni al massimo dall’ottenimento del marchio se ciò risulta necessario per il successo dell’impresa sul mercato, per la garanzia dei diritti di proprietà intellettuale o per l’accesso al credito.

Capitolo 4: Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie (art. 20 cpv. 3 LPRI)

Art. 20 Sussidi per la promozione del trasferimento di sapere e tecnologie 1 Mediante sussidi la CTI sostiene organizzazioni e adotta provvedimenti intesi a promuovere lo scambio di informazioni tra i centri di ricerca e l’economia, segnata- mente: a. le reti tematiche nazionali; b. il mentoring per l’innovazione; c. le piattaforme tematiche. 2 I provvedimenti di sostegno di cui al capoverso 1 lettere a e c sono concordati in un contratto. Quest’ultimo stabilisce segnatamente: a. l’oggetto, la durata e la portata dei provvedimenti di promozione; b. i diritti e i doveri dei contraenti; c. un tetto massimo di spesa annuale nell’ambito dei fondi disponibili; d. le disposizioni e i termini di consegna dei rapporti alla CTI. 3 Per determinare il tetto massimo di spesa vengono considerati altri flussi di capitali da parte di enti pubblici e di terzi, nonché altre misure nel settore del trasferimento di sapere e tecnologie. 4 La CTI verifica annualmente se le prestazioni fornite sono conformi al contratto.

Art. 21 Sussidi alle reti tematiche nazionali

1 La CTI promuove le reti tematiche di portata nazionale.

2 Le reti devono segnatamente soddisfare le seguenti condizioni:

a. il tema d’innovazione trattato dalla rete ha un potenziale considerevole per l’economia o la società svizzera; b. la ricerca applicata in tale ambito richiede un periodo dai quattro agli otto anni;

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c. il tema d’innovazione trattato riveste grande importanza per una parte consi- derevole dell’economia svizzera; d. in termini di ricerca, i partner della rete possono apportare la massa critica necessaria per elaborare a livello nazionale un tema d’innovazione, impor- tante a medio termine sul piano internazionale; e. i meccanismi appropriati di trasferimento nell’economia sono garantiti.

3 Le reti sono messe a concorso almeno ogni quattro anni.

4 La domanda deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-

scientifica ed economica. 5 Deve essere conforme ai requisiti formali della CTI e va presentata utilizzando il relativo modulo di richiesta7.

6 Se approva una domanda la CTI conclude un contratto con il richiedente secondo

l’articolo 20 capoverso 2. 7 Il sussidio è composto di un contributo di base, pari al massimo al 60 per cento, di una componente legata alle prestazioni e di una componente che dipende dalla capacità della rete di far confluire fondi di terzi. L’importo massimo annuale per ciascuna rete ammonta a 500 000 franchi.

8 I sussidi sono concessi per quattro anni.

9 Un sostengo può essere prorogato per quattro anni al massimo. Prima di

un’eventuale proroga è verificato il diritto ai sussidi.

Art. 22 Mentoring per l’innovazione 1 La CTI designa dei mentori dell’innovazione che forniscono alle piccole e medie imprese le seguente prestazioni: a. informazioni sulle possibilità di sostegno da parte di enti pubblici; b. assistenza nell’elaborazione di domande per prestazioni di promozione sta- tali; c. sostegno nella ricerca e nella scelta di centri di ricerca adeguati, segnatamen- te nell’ambito di una domanda secondo l’articolo 15. 2 Il mentoring per l’innovazione va a beneficio delle imprese che vogliono chiedere prestazioni di promozione statali al di fuori del sostegno alle start-up secondo l’articolo 18.

3 La CTI seleziona mentori dell’innovazione nei limiti dei fondi disponibili.

4 I mentori devono soddisfare le seguenti condizioni:

a. attestare una lunga esperienza nell’economia e nella ricerca applicata; b. avere ottimi contatti con le istituzioni di ricerca pubblica;

7 www.kti.admin.ch > Promozione TST

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c. disporre di ottime conoscenze nel campo del trasferimento di sapere e tecno- logie a livello nazionale e internazionale. 5 Chi aspira ad essere impiegato come mentore dell’innovazione deve presentare la propria candidatura alla CTI. 6 La candidatura deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Il dossier di candidatura va presentato insieme al relativo modulo.8

7 Se approva una candidatura la CTI conclude un contratto con il mentore

dell’innovazione. Il contratto stabilisce segnatamente: a. i diritti e i doveri dei contraenti; b. un tetto massimo di spesa annuale nell’ambito dei fondi disponibili; c. le disposizioni e i termini di consegna dei rapporti alla CTI.

Art. 23 Sussidi alle piattaforme tematiche 1 La CTI sostiene tramite sussidi piattaforme tematiche grazie alle quali promuove incontri e piattaforme virtuali destinati allo scambio di informazioni tra i centri di riceca e l’economia su temi importanti legati all’innovazione.

2 Le piattaforme devono segnatamente soddisfare le seguenti condizioni:

a. la piattaforma tematica apporta un notevole valore aggiunto all’economia o alla società svizzera; b. il tema d’innovazione trattato dalla piattaforma è importante ai fini della concorrenza in materia di innovazione; c. la piattaforma può dimostrare che svolge compiti secondo il capoverso 1 sul- la base di un progetto di lungo termine.

3 La domanda deve costituire una base sufficiente per la valutazione tecnico-

scientifica ed economica.

4 Deve essere conforme ai requisiti formali della CTI. Per presentare la domanda

occorre avvalersi del relativo modulo di richiesta9.

5 Se approva una domanda la CTI conclude un contratto con il richiedente secondo

l’articolo 20 capoverso 2.

6 I sussidi della CTI ammontano al massimo alla metà delle spese dichiarate.

8 www.kti.admin.ch > Promozione TST > Mentori dell’innovazione

9 www.kti.admin.ch > Promozione TST > Piattaforme di informazioni

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Capitolo 5: Integrità scientifica e buona prassi scientifica; obblighi d’informare (art. 19 cpv. 6 LPRI)

Art. 24 Integrità scientifica e buona prassi scientifica Per il controllo sul rispetto delle regole dell’integrità scientifica e della buona prassi scientifica e per le sanzioni in caso di violazione delle regole si applica l’articolo 19 capoverso 6 LPRI.

Art. 25 Obblighi d’informare Chi conclude con la CTI un accordo di sostegno è tenuto a informare spontaneamen- te e tempestivamente la CTI su tutti gli aspetti essenziali del rapporto contrattuale, in particolare su fatti che possano compromettere il corretto adempimento degli obbli- ghi contrattuali.

Capitolo 6: Entrata in vigore

Art. 26 1 Fatto salvo il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 2 L’articolo 8 capoverso 6 entra in vigore contemporaneamente agli articoli 37 e 38 O-LPRI10.

13 novembre 2013 In nome della Commissione per la tecnologia e l’innovazione Il Presidente: Walter Steinlin

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