AS 2013 4639
Ordinanza sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione
Ordinanza sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro dell’Unione europea nel settore della ricerca e dell’innovazione (OPQRI)
del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 29 capoverso 2 e 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina le misure collaterali per la partecipazione della Svizzera: a. ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea che la Confederazione sostiene nel quadro dei crediti stanziati; tali programmi comprendono:
1. il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innova-
zione,
2. il programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per
le attività di ricerca e formazione (Programma Euratom); b. alle iniziative, ai programmi e ai progetti finanziati con fondi per la ricerca e l’innovazione dei programmi quadro di ricerca; c. ai progetti internazionali ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) e approccio allargato. 2 Disciplina inoltre la competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai settori di cui al capo- verso 1.
Art. 2 Misure collaterali La Confederazione può adottare le seguenti misure collaterali: a. fornire informazione e consulenza; b. rappresentare gli interessi della Svizzera in comitati e istituzioni;
RS 420.126 1 RS 420.1
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Misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro RU 2013
c. concedere sussidi per l’elaborazione di proposte di progetto per la parteci- pazione ai programmi quadro di ricerca di cui all’articolo 1 capoverso 1 let- tera a; d. concedere sussidi per la partecipazione a iniziative, programmi e progetti secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettere b e c; e. valutare la partecipazione svizzera.
Sezione 2: Misure collaterali
Art. 3 Informazione e consulenza La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) può informare gli organi di ricerca, le organizzazioni e le imprese con sede in Svizzera sulle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 e fornire loro consulenza per l’elabora- zione e la presentazione delle domande.
Art. 4 Rappresentanza degli interessi svizzeri La SEFRI nomina i delegati svizzeri e può avvalersi della collaborazione di esperti per rappresentare gli interessi svizzeri: a. in comitati e istituzioni dell’Unione europea o dei suoi Stati membri nel set- tore della ricerca e dell’innovazione; b. durante la partecipazione prevista o già avviata a programmi, iniziative, pro- getti e altre strutture, segnatamente imprese comuni secondo l’articolo 185 o
187 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nella sua
versione del 1° dicembre 20092 o nell’ambito del programma Euratom.
Art. 5 Sussidi per l’elaborazione di proposte di progetto 1 Per l’elaborazione di una proposta di progetto nell’ambito dei programmi quadro di ricerca di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera a la SEFRI può accordare un sussidio ai seguenti partecipanti: a. centri di ricerca universitari e centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto, a condizione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea; b. imprese con sede in Svizzera che assumono il coordinamento amministrativo di un progetto parallelamente all’attività di ricerca vera e propria, a condi- zione che la proposta di progetto sia stata valutata positivamente dai periti indipendenti incaricati dalla Commissione europea;
2 GU C 236 del 26.10.2012, p. 47
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c. microimprese, piccole e medie imprese (PMI) indipendenti costituite in base al diritto svizzero, a condizione che la proposta di progetto sia la prima presentata dall’impresa interessata nell’ambito di una generazione di pro- grammi quadro di ricerca e che sia stata valutata da periti indipendenti inca- ricati dalla Commissione europea. 2 Sono considerate indipendenti le imprese non controllate o controllate per il 25 per cento al massimo del capitale e dei diritti di voto, direttamente o indirettamente, da altre imprese, altri enti pubblici o altre corporazioni di diritto pubblico singolarmen- te o congiuntamente.
3 Sono considerate PMI le imprese con al massimo 249 posti di lavoro a tempo
pieno e con un fatturato annuo non superiore a 77,5 milioni di franchi o un bilancio annuo non superiore a 66,7 milioni di franchi. 4 I sussidi sono accordati a posteriori su richiesta tramite decisione. L’importo è di
8000 franchi.
Art. 6 Sussidi per la partecipazione a iniziative, programmi e progetti 1 Ai fini della partecipazione a iniziative, programmi e progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b e c o della loro preparazione la SEFRI può concedere sussidi a: a. centri di ricerca universitari e centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo; b. imprese nell’ambito dell’articolo 29 capoverso 1 lettera e LPRI. 2 Possono essere concessi sussidi su richiesta se tali iniziative, programmi e progetti soddisfano importanti esigenze del settore svizzero della ricerca e dell’innovazione e se: a. non possono essere finanziati tramite altre fonti; o b. presuppongono la concessione di sussidi nazionali ai partecipanti.
3 I sussidi sono concessi per le spese seguenti:
a. spese di personale, secondo le quote salariali effettive fino ai tassi di rimune- razione massimi fissati dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI); b. altre spese imputabili in modo comprovato alla preparazione o alla realizza- zione della ricerca e dell’innovazione nell’ambito della partecipazione sviz- zera; 4 La SEFRI decide in merito ai sussidi fino a un importo di 1 milione di franchi. Per i sussidi superiori a 1 milione di franchi decide il DEFR su proposta della SEFRI. Per i sussidi superiori a 2 milioni di franchi occorre il consenso del Dipartimento federale delle finanze. In tal caso, qualora non si giunga a un accordo la decisione spetta al Consiglio federale su proposta del DEFR.
5 I sussidi sono concessi tramite decisioni o nell’ambito di contratti.
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Art. 7 Valutazione e rapporto 1 La SEFRI assicura che la partecipazione svizzera alle attività di cui all’articolo 1 capoverso 1 sia valutata.
2 La SEFRI presenta periodicamente rapporto al Consiglio federale.
Sezione 3: Competenza di concludere trattati internazionali
Art. 8 1 Ai fini della partecipazione svizzera a programmi, iniziative e progetti secondo l’articolo 1 capoverso 1 il Dipartimento competente è autorizzato a concludere tratti internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
2 Può delegare tale competenza a un ufficio federale.
3 Prima di concludere trattati secondo il capoverso 1 nell’ambito della Comunità
europea dell’energia atomica (Euratom) il DEFR o la SEFRI consulta la Direzione degli affari europei, l’Ufficio federale dell’energia e l’Amministrazione federale delle finanze.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 22 novembre 20064 sulle misure collaterali per la partecipazione della Svizzera ai programmi quadro di ricerca delle Comunità europee è abrogata.
Art. 10 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2 L’articolo 5 capoversi 1 lettere b e c, 2 e 3, nonché l’articolo 6 capoverso 1 let- tera b entrano in vigore successivamente.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 172.010 4 RU 2006 5699, 2008 4143
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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