AS 2013 4645
Ordinanza relativa al sistema d'informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e innovazione della Confederazione
Ordinanza relativa al sistema d’informazione ARAMIS sui progetti di ricerca e innovazione della Confederazione (Ordinanza ARAMIS)
del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 20121 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ordina:
Sezione 1: Sistema d’informazione
Art. 1 Oggetto e scopo del sistema d’informazione
1 La Confederazione gestisce, sotto la designazione ARAMIS (Administration
Research Actions Management Information System), un sistema d’informazione sui progetti di ricerca e innovazione svolti o finanziati in tutto o in parte dalla Confede- razione.
2 ARAMIS si prefigge di:
a. creare trasparenza nei flussi finanziari nel settore della ricerca e dell’inno- vazione; b. coordinare i contenuti dei progetti svolti o finanziati dalla Confederazione; c. produrre dati per le statistiche dell’Ufficio federale di statistica (UST) nell’ambito della «Rilevazione sulla ricerca e lo sviluppo nell’Amministra- zione federale»; d. pianificare e dirigere le attività nel campo della promozione della ricerca e dell’innovazione; e. sostenere la gestione dei progetti.
Art. 2 Utenti ARAMIS è un sistema di banche dati accessibile ai seguenti utenti: a. una cerchia limitata di utenti che si autenticano mediante password; b. una cerchia illimitata di utenti in Internet senza autenticazione mediante password e con accesso ristretto ai dati.
RS 420.171 1 RS 420.1
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Ordinanza ARAMIS RU 2013
Sezione 2: Competenze
Art. 3 1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) gesti- sce il sistema d’informazione ARAMIS.
2 Le spettano segnatamente i compiti e le competenze seguenti:
a. detiene la direzione strategica di ARAMIS; b. coordina l’inserimento in ARAMIS dei dati forniti dalle diverse unità; c. controlla la qualità dei dati; d. gestisce i diritti di utilizzazione. In particolare, su proposta delle unità forni- trici dei dati, mette a disposizione dei conti utente; e. esegue analisi speciali di dati in ARAMIS ed effettua esportazioni di dati; f. effettua i controlli correnti volti a garantire la sicurezza e il buon funziona- mento del sistema; g. si assume la responsabilità della manutenzione a lungo termine dei dati. In particolare, svolge i seguenti compiti:
1. trasmette i dati all’UFS, e
2. distrugge i dati personali che non sono più necessari.
Sezione 3: Contenuto, trasmissione e manutenzione dei dati
Art. 4 Contenuto 1 ARAMIS contiene i dati di tutti i progetti di ricerca e innovazione svolti o finan- ziati in tutto o in parte dalla Confederazione che rientrano nelle seguenti categorie: a. dati rilevanti per l’organizzazione e la pianificazione, in particolare: l’unità amministrativa, il titolo e il numero del progetto, le date di inizio e di fine del progetto, lo stadio di pianificazione o di realizzazione, i partecipanti al progetto, la persona di contatto, le scadenze; b. dati relativi al finanziamento, in particolare: i costi del progetto, la parte relativa alla ricerca, le modalità di finanziamento, i pagamenti; c. dati scientifici, in particolare: le parole chiave del progetto, gli obiettivi, la classificazione degli obiettivi secondo le disposizioni dell’UST, l’inseri- mento del progetto in un programma, i campi di ricerca interessati, una breve descrizione, i risultati, le pubblicazioni, la valorizzazione.
2 ARAMIS non contiene dati classificati come segreti o confidenziali.
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Art. 5 Unità fornitrici di dati e trasmissione dei dati 1 Le unità fornitrici di dati sono tutti gli uffici federali che finanziano o realizzano progetti di ricerca e innovazione.
2 I dati sono trasmessi ad ARAMIS in due modi:
a. immissione diretta online da parte dell’unità fornitrice; b. scambio automatico tra sistemi d’informazione.
Art. 6 Qualità dei dati 1 Le unità fornitrici di dati provvedono affinché i dati forniti ai fini del trattamento siano completi, esatti e aggiornati. 2 La SEFRI controlla la qualità dei dati e segnala eventuali difetti alle unità forni- trici.
Sezione 4: Utilizzazione dei dati e diritti d’accesso
Art. 7 1 L’unità fornitrice di dati può visionare e modificare tutti i dati che ha immesso nel sistema. 2 Designa le persone abilitate a immettere o a modificare i dati e può conferire loro diritti nell’ambito della competenza di cui al capoverso 1.
3 Stabilisce i diritti di consultazione dei dati in ARAMIS.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza ARAMIS del 14 aprile 19992 è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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