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AS 2013 4675

Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza dell’USTRA concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA)

Modifica del 3 dicembre 2013

L’Ufficio federale delle strade (USTRA), d’intesa con la Direzione generale delle dogane, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti ordina:

I L’ordinanza dell’USTRA del 22 maggio 20081 concernente l’ordinanza sul controllo della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. g–j 1 Dalla velocità misurata arrotondata per difetto alla cifra intera più vicina devono essere dedotti: g. per controlli effettuati da un veicolo inseguitore tramite sistema approvato di rilevamento della velocità a video e analisi automatica dei dati misurati mediante software autorizzato: i margini di sicurezza automatici, non influenzabili dal personale incaricato del controllo e della valutazione, con- formemente al certificato di autorizzazione dell’Istituto federale di metrolo- gia; h. per controlli effettuati da un veicolo inseguitore che non rientrano nel campo d’applicazione della lettera g: i margini di sicurezza definiti nella tabella dell’allegato 1; i. per misurazioni tramite veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato:

1. 15 km/h per velocità fino a 100 km/h,

2. 15 per cento per velocità superiori o uguali a 101 km/h,

3. o un margine definito per il caso specifico dall’Istituto federale di me-

trologia;

1 RS 741.013.1

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j. per rilevamenti della velocità sulla base di una procedura di misurazione del- le distanze autorizzata:

1. 5 km/h per velocità fino a 100 km/h,

2. 6 km/h per velocità comprese tra 101 e 150 km/h,

3. 7 km/h per velocità superiori o uguali a 151 km/h.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 2 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

3 dicembre 2013 Ufficio federale delle strade: Rudolf Dieterle

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Allegato 1 (art. 8 cpv. 1 lett. h)

Margine di sicurezza per controlli effettuati da un veicolo inseguitore

Metodo di misurazione Margine di sicurezza* per un tratto di misurazione di almeno:

200 m 500 m 1000m 2000 m

Indicatore di Distanza Valore medio su tutta la lun- – 15 10 8 velocità con costante ghezza del tratto di misurazio- calcolatore ne o finestra di misurazione in linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto. Distanza Valore medio su tutta la lun- – – 8 6 libera ghezza del tratto di misurazio- ne. Distanza variabile, maggio- re alla fine rispetto all’inizio della misurazione. Indicatore di Distanza Valore medio su tutta la lun- 5 10 8 6 velocità con costante ghezza del tratto di misurazio- calcolatore e ne o finestra di misurazione in video linea per stabilire il percorso più rapido su tutta la lunghezza del tratto. Distanza Valore medio su tutta la lun- 15 10 8 6 libera ghezza del tratto di misurazio- ne. Distanza variabile, maggio- re alla fine rispetto all’inizio della misurazione. Secondo i Cronometraggio del percorso. – 10 8 6 punti fissi Valore medio su tutta la lun- ghezza del tratto di misurazio- ne. Distanza variabile.

* In caso di velocità rilevata inferiore o uguale a 100 km/h, la deduzione del margine di sicurezza è effettuata in km/h; in caso di velocità rilevata superiore a 100 km/h la dedu- zione del margine di sicurezza è effettuata in percentuale.

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Allegato 2 (art. 22 cpv. 1 e 26 cpv. 1)

N. 10

10 Esame del tasso alcolico

nell’aria espirata 1a serie di misurazioni: 1a misurazione: ‰ Ora: 2a misurazione: ‰ Ora: 2a serie di misurazioni: 1a misurazione: ‰ Ora: 2a misurazione: ‰ Ora: Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati Riconoscimento dei risultati dell’esame del tasso alcolico nell’aria espirata Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche. La constatazione di una concentrazione di alcol nel sangue comporta l’avvio di un procedimento amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) e penale (multa). Osservazione: Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alco-lico nell’aria espirata: a. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori allo 0,80 ‰, se era alla guida di un veicolo a motore; b. se tali valori sono pari o superiori allo 0,50 ‰ ma inferiori all’1,10 ‰, se era alla guida di un veicolo senza motore o di un ciclomotore; c. se tali valori sono pari o superiori allo 0,10 ‰ ma inferiori allo 0,50 ‰, se è soggetto al divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol di cui all’articolo 2a capoverso 1 dell’ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale. La misurazione del tasso sì no alcolico nell’aria espirata è riconosciuta: Luogo, data: Firma:

2 RS 741.11

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Allegato 4 (art. 35)

N. 4a, 5 e 7a

4a. Sigle distintive di nazionalità e targa del rimorchio/semirimorchio:

5. Numero di telaio:

7a. Numero della licenza di trasporto:

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