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AS 2013 4687

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modi- ficata come segue:

Ingresso visti gli articoli 31 capoversi 2bis e 2ter, 41 capoverso 2bis, 55 capoverso 7 lettera a,

57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla

circolazione stradale (LCStr); visto l’articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente,

Art. 2, rubrica, nonché cpv. 4 e 5 Stato del conducente (art. 31 cpv. 2 e 55 cpv. 7 lett. a LCStr)

4 e 5 Abrogati

Art. 2a Divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol (art. 31 cpv. 2bis e 2ter LCStr)

1 È vietato guidare sotto l’influsso dell’alcol:

a. durante lo svolgimento dell’attività di trasporto concessionario o internazio- nale di viaggiatori su strada; b. durante il trasporto professionale di persone; c. durante il trasporto di merci con autoveicoli pesanti; d. durante il trasporto di merci pericolose, con unità di trasporto soggette all’obbligo del contrassegno; e. ai maestri conducenti, durante l’esercizio della professione; f. ai conducenti, durante le corse di scuola guida e d’esercitazione;

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g. agli accompagnatori, durante le corse di scuola guida; h. ai titolari della licenza di condurre in prova, eccetto durante le corse con veicoli delle categorie speciali F, G e M. 2 Una persona è sotto l’influsso se presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione.

Art. 30 Uso delle luci durante la corsa (art. 41 LCStr) 1 Dall’imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. 2 Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante. Sono esclusi i tipi di veicoli diversi dagli autoveicoli e dai motoveicoli, nonché gli autoveicoli e i motoveicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970. 3 All’occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l’uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti: a. per tempo, prima dell’incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso; b. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia. 4 I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.

5 In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.

Art. 31 Uso delle luci sui veicoli in sosta (art. 41 LCStr) 1 Sui veicoli a ruote simmetriche in sosta fuori delle località si devono accendere le luci di posizione o le luci di posteggio dal lato del traffico. Sui veicoli sprovvisti di tali luci si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.

2 Sui veicoli a ruote simmetriche non a motore si deve accendere almeno una luce

gialla non abbagliante, applicata dal lato del traffico e visibile da entrambi i sensi di marcia. 3 All’interno delle località e sui veicoli la cui larghezza non supera 1,00 m sono sufficienti i catarifrangenti.

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Art. 32 Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili (art. 41 LCStr) 1 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contempora- neamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio. 2 Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.

Art. 39 cpv. 2

2 Le luci del veicolo devono sempre essere tenute accese.

Art. 50 cpv. 3 Abrogato

Art. 63 cpv. 3 lett. d

3 I ciclisti di almeno 16 anni possono trasportare:

d. su un rimorchio per velocipedi collegato a un velocipede a uno o due posti oppure su un velocipede appositamente predisposto: al massimo due fan- ciulli sistemati su sedili protetti.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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