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AS 2013 4697

AS 2013 4697

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12 capoversi 1, 3 e 4, 13 capoversi 2 e 4, 15 capoversi 4–6, 15a capoverso 2bis, 15c capoversi 2 e 3, 22 capoverso 1, 25, 57, 103 capoversi 1 e 3, nonché 104–106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale (LCStr),

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c–e

1 Per le autorità e le organizzazioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

c. FSP: Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi; d. SSML: Società Svizzera di Medicina Legale; e. VfV: Associazione svizzera per la psicologia del traffico.

Art. 7 cpv. 3 3 L’autorità cantonale può derogare ai requisiti medici minimi se il richiedente è idoneo alla guida secondo l’articolo 14 capoverso 2 LCStr e se un istituto incaricato degli esami speciali lo propone.

1 L’autorità d’ammissione rilascia la licenza di condurre di durata illimitata alla scadenza del periodo di prova se il richiedente ha seguito la formazione complemen- tare secondo gli articoli 27a–27g. La partecipazione alla formazione complementare è attestata sul modulo di cui all’allegato 4a. L’autorità cantonale può esonerare il richiedente dall’obbligo di presentare l’attestato di partecipazione se l’organizzatore

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O sull’ammissione alla circolazione RU 2013

del corso le conferma per via elettronica che il richiedente ha frequentato i due giorni di corso.

2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per iscritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all’autorità. Alle persone domiciliate all’estero si applica l’articolo 24h capoversi 2 e 3.

Abrogato

Art. 24h Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all’estero 1 Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico in materia di circolazione stradale (art. 27 cpv. 1 lett. a). 2 Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all’estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a con- durre registrate in Svizzera. 3 Su richiesta, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni: a. per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se questa era sta- ta rilasciata in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b; b. per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l’attestato di cui al capoverso 2 come prova dell’autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera; oppure c. per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio aveva riconosciuto la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.

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Titolo prima dell’art. 28

13 Provvedimenti

131 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo,

esame di verifica dell’idoneità alla guida e revoca preventiva

Art. 28 cpv. 1 1 Se il conducente ha commesso infrazioni che fanno dubitare della sua capacità di condurre, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico o pratico di con- ducente oppure entrambi gli esami.

Art. 28a Esami di verifica dell’idoneità alla guida 1 Se sussistono dubbi sull’idoneità alla guida di una persona (art. 15d cpv. 1 LCStr), l’autorità cantonale ordina: a. per questioni attinenti alla medicina del traffico, un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da un medico che possiede il titolo di «medico del traffico SSML» o un titolo riconosciuto come equivalente dalla SSML; b. per questioni attinenti alla psicologia del traffico, un esame di verifica dell’idoneità alla guida eseguito da uno psicologo specialista in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica o da uno psico- logo del traffico che possiede un titolo riconosciuto come equivalente dalla VfV. 2 In presenza di questioni attinenti tanto alla medicina quanto alla psicologia del traffico, è necessario un esame eseguito da un medico che risponde ai requisiti di cui al capoverso 1 lettera a e da uno psicologo del traffico che risponde ai requisiti di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 29 cpv. 1 1 Se vi sono dubbi sull’idoneità alla guida o sulla capacità di condurre di un condu- cente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari.

Art. 30 Revoca preventiva Se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida di una persona, la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo.

Art. 30a Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell’idoneità alla guida 1 Se un privato notifica all’autorità cantonale i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale può chiedere al medico curante di

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redigere un rapporto. Se la persona che ha trasmesso la notifica lo desidera, l’auto- rità cantonale le garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo. 2 Se la persona in questione non ha un medico curante o non ne comunica l’identità, l’autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame secondo l’articolo 28a.

Art. 42 cpv. 2 2 La licenza di condurre straniera, nazionale o internazionale, autorizza il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini.

II L’allegato 12 è modificato secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 Gli articoli 28a e 30a entrano in vigore il 1° luglio 2014.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 12

Esame pratico di conducente

Cifra V, sottocategoria A1

Sottocategoria A1: un motoveicolo della sottocategoria A1 senza carrozzino laterale con una velocità massima superiore ai 30 km/h;

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