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AS 2013 47

Ordinanza concernente la prestazione di un pagamento anticipato al Regno Unito tramite agenti pagatori svizzeri

Ordinanza concernente la prestazione di un pagamento anticipato al Regno Unito tramite agenti pagatori svizzeri

del 30 novembre 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 26 capoverso 3 della legge federale del 15 giugno 20121 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina il termine per l’impegno di credito irrevocabile della società veicolo e l’esigibilità del pagamento anticipato in esecuzione della Convenzione del 6 ottobre 20112 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale (Convenzione con il Regno Unito).

Art. 2 Termine per l’impegno di credito irrevocabile La società veicolo deve fornire l’impegno di credito irrevocabile all’Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni al più tardi il 20 dicembre 2012. Se la pre- sente ordinanza entra in vigore dopo il 20 dicembre 2012, la società veicolo deve fornire l’impegno di credito il giorno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3 Esigibilità del pagamento anticipato Il pagamento anticipato all’Amministrazione federale delle contribuzioni è esigibile il 7 gennaio 2013.

RS 672.473.67

2012-2698 47

Prestazione di un pagamento anticipato al Regno Unito RU 2013 tramite agenti pagatori svizzeri

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il giorno dopo la ricezione dell’ultima delle notificazioni di cui all’articolo 44 paragrafo 1 della Convenzione con il Regno Unito3.4

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 La Conv. entra in vigore il 20 dic. 2012.

4 La presente O è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 dic. 2012

(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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