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AS 2013 4703

Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradali

Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicolo stradali (OATV)

Modifica del 29 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali è modificata come segue:

Appendice 1 n. 2.1

2.1 Luci:

– dispositivi d’illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facol- tativi; – dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci; – dispositivi di protezione contro l’abbagliamento e di modificazione del- l’effetto luminoso; – catarifrangenti prescritti. Fanno eccezione: – luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi; – luci di lavoro; – contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro, con- formemente all’articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV; – luci orientabili, conformemente all’articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV; – iscrizioni illuminate della polizia, conformemente all’articolo 110 capo- verso 3 lettera c OETV; – luci di circolazione diurna, conformemente all’articolo 179a capover- so 2 lettera f OETV; – luci gialle, conformemente all’articolo 193 capoverso 1 lettera s OETV.

1 RS 741.511

2013-2233 4703

Approvazione del tipo di veicolo stradali. O RU 2013

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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