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AS 2013 4943

Ordinanza del DFI concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza del DFI concernente l’olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Modifica del 25 novembre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente l’olio e il grasso comme- stibili nonché i prodotti da essi ottenuti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a e abis 1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, stabilisce i loro requisiti nonché quelli dei prodotti da essi ottenuti e ne disciplina la caratterizza- zione: a. olio commestibile tradizionale abis. nuovo olio commestibile;

Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Oli commestibili tradizionali

Art. 2 Definizione di oli commestibili tradizionali Gli oli commestibili tradizionali provengono da semi, germi o frutti di piante o dai tessuti adiposi di animali da macello e pesci idonei al consumo umano. Essi sono costituiti prevalentemente da esteri glicerici degli acidi grassi naturali. Gli oli com- mestibili tradizionali sono liquidi a temperatura ambiente.

Art. 2a Oli commestibili tradizionali, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva: categorie e requisiti 1 L’olio commestibile tradizionale, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, può essere aromatizzato con ingredienti che conferiscono sapore quali spezie o erbe aromatiche come pure con aromi. 2 Per l’olio commestibile tradizionale, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, il grado di acidità per 100 g di olio non deve superare 10 ml NaOH (1 mole/l).

1 RS 817.022.105

2012-1971 4943

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

3 L’olio commestibile tradizionale, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, è considerato: a. «spremuto a freddo» (rispettivamente «lavato a freddo», «vergine», «vergine extra», «allo stato naturale» o «non raffinato»), se:

1. è stato ottenuto per pressione o centrifugazione da materie prime non

preventivamente riscaldate,

2. la temperatura alla pressione non ha superato 50° C, e

3. non è stato sottoposto a raffinazione di ogni genere, ossia a nessuna

neutralizzazione, nessun trattamento con assorbenti, con terra chiari- ficante o con vapore; b. «vaporizzato cautamente», se la raffinazione è stata limitata ad una vaporiz- zazione e se non sono stati superati i 130 °C; c. «spremuto a freddo, vaporizzato cautamente», se:

1. è stato ottenuto secondo la lettera a numeri 1 e 2, e

2. è stato vaporizzato secondo la lettera b;

d. «raffinato cautamente», se l’olio è stato raffinato in condizioni miti.

Art. 2b Olio d’oliva e olio di sansa d’oliva: definizioni, processi di produzione, classificazione, categorie autorizzate per la consegna ai consumatori

1 Nella presente ordinanza s’intende per:

a. olio d’oliva vergine: olio ottenuto dal frutto dell’olivo; b. olio d’oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio d’oliva ver- gine; c. olio d’oliva: olio ottenuto dal taglio di olio d’oliva vergine e olio d’oliva raffinato diverso dall’olio d’oliva lampante; d. olio di sansa d’oliva greggio: olio da sanse d’olive conforme alle caratteri- stiche dell’allegato 1 previste per questa categoria e ottenuto mediante trat- tamento con solventi o processi fisici o che, fatti salvi determinati requisiti di cui all’allegato 1, corrisponde all’olio d’oliva lampante; non è considerato olio di sansa d’oliva greggio l’olio ottenuto mediante processi di riesterifi- cazione o qualsiasi miscela con oli di altra natura; e. olio di sansa d’oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di san- sa d’oliva greggio; f. olio di sansa d’oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffi- nato e di oli di oliva vergini diversi dall’olio d’oliva lampante. 2 Per produrre e ottenere olio d’oliva vergine sono autorizzati soltanto processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio. Per la pulizia e la separazione sono ammessi il lavaggio, la decantazione, la centri- fugazione e la filtrazione. Non si considera vergine l’olio d’oliva ottenuto mediante

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solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesteri- ficazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

3 L’olio d’oliva vergine è oggetto della seguente classificazione:

a. olio d’oliva vergine extra; b. olio d’oliva vergine; c. olio d’oliva lampante.

4 Possono essere consegnati ai consumatori solamente:

a. olio d’oliva; b. olio d’oliva vergine; c. olio d’oliva vergine extra; d. olio di sansa d’oliva.

Art. 3 Requisiti per gli oli commestibili tradizionali in generale Il totale di transacidi grassi non deve superare i 2 g per 100 g di olio commestibile vegetale tradizionale.

Art. 3a Requisiti particolari per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva 1 Per l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva valgono i requisiti previsti dall’articolo 3 e dall’allegato 1. Si applicano i metodi di campionamento e di analisi conformemen- te alle disposizioni degli allegati Ia e II–XX del regolamento (CEE) N. 2568/912.

2 Per l’olio d’oliva valgono inoltre i requisiti seguenti:

a. l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini extra o agli oli d’oliva vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremi- tura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche; b. l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini extra o agli oli d’oliva vergini ottenuti a 27 °C al massimo con un processo di perco- lazione o centrifugazione della pasta d’olive.

Art. 3b Requisiti particolari per l’olio di pesce 1 Le materie prime impiegate per la preparazione dell’olio di pesce destinato all’ali- mentazione umana devono: a. provenire da prodotti della pesca idonei al consumo; b. provenire da aziende, pescherecci compresi, notificati conformemente all’articolo 12 ODerr o autorizzati conformemente all’articolo 13 ODerr;

2 Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 61/2011, GU L 23 del 27.1.2011, pag. 1.

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c. essere trasportate e depositate osservando modalità igienicamente ineccepi- bili; d. essere refrigerate appena possibile e depositate alle temperature stabilite nell’articolo 44 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20053 sui requisiti igienici.

2 Si può rinunciare alla refrigerazione secondo il capoverso 1 lettera d se:

a. i prodotti della pesca interi sono usati immediatamente nella preparazione di olio di pesce destinato all’alimentazione umana; b. la materia prima è trasformata entro 36 ore dopo essere stata caricata a bordo; c. sono soddisfatti i criteri di freschezza; e d. i prodotti della pesca non trasformati non superano i valori limite dell’azoto basico totale (ABVT) di cui all’allegato II sezione II capitolo I punto 1 del regolamento (CE) n. 2074/20054. 3 Occorre garantire che, nel processo di produzione dell’olio di pesce, tutta la mate- ria prima destinata alla produzione dell’olio di pesce grezzo sia sottoposta a un trattamento comprendente, a seconda della materia prima, le fasi di riscaldamento, pressatura, separazione, centrifugazione, trasformazione, raffinamento e purifica- zione prima di essere commercializzata per il consumatore finale. 4 Se le materie prime e il processo di produzione soddisfano i requisiti che si appli- cano all’olio di pesce destinato all’alimentazione umana, nello stesso stabilimento si possono produrre e depositare sia l’olio di pesce destinato all’alimentazione umana sia quello non destinato all’alimentazione umana.

Art. 4 Denominazione specifica degli oli commestibili tradizionali, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva 1 Per le miscele di oli commestibili tradizionali, che non contengono olio d’oliva oppure olio di sansa d’oliva, vale quanto segue: a. esse devono essere designate come «olio commestibile»; b. se sono stati impiegati esclusivamente oli vegetali è ammessa la designa- zione «olio vegetale»; c. la denominazione specifica delle miscele di oli commestibili può avvenire anche indicando le diverse materie prime impiegate, se esse sono indicate

3 RS 817.024.1 4 Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dic. 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 1022/2008, GU L 277 del 18.10.2008, pag. 18.

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secondo le quantità, per esempio «olio di girasole col 15 per cento di olio di sesamo». 2 Gli oli commestibili tradizionali aromatizzati, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, devono contenere, nella denominazione specifica, una menzione relativa all’aromatizzazione (p. es. «con erbe della Provenza» o «con aroma di tartufo»).

Art. 4a Disposizioni per la denominazione specifica dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa d’oliva e delle miscele di questi oli

1 Come denominazione specifica dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa d’oliva si

devono utilizzare le designazioni di cui all’articolo 2b capoversi 1 e 3. 2 Se nelle miscele di oli vegetali con olio d’oliva, olio d’oliva vergine oppure olio d’oliva vergine extra il tenore dell’olio d’oliva è indicato attraverso un testo, imma- gini o simboli grafici si deve utilizzare le denominazione specifica «miscela di oli vegetali con olio d’oliva». 3 Nel caso di aggiunta di olio di sansa d’oliva alle miscele, occorre utilizzare la designazione «olio di sansa d’oliva».

Art. 5 Ulteriore caratterizzazione di oli commestibili, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva 1 L’olio commestibile tradizionale, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, può essere caratterizzato come «spremuto a freddo», «lavato a freddo», «vergine», «vergine extra», «allo stato naturale», «non raffinato», quando sono soddisfatti i requisiti corrispondenti di cui all’articolo 2a. 2 L’olio idrogenato o parzialmente idrogenato, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, deve essere designato come tale (p. es. «olio di girasole idrogenato» oppure «olio commestibile, parzialmente idrogenato»). 3 Per l’olio, fatti salvi l’olio d’oliva e l’olio di sansa d’oliva, che è usato come ingre- diente, vale per analogia il capoverso 2.

Art. 5a Ulteriore caratterizzazione dell’olio d’oliva e dell’olio di sansa d’oliva 1 I seguenti oli, oltre alla denominazione specifica, anche se non in sua prossimità, devono riportare chiaramente le seguenti indicazioni: a. olio d’oliva vergine extra: «olio d’oliva di categoria superiore – otte- nuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; b. olio d’oliva vergine: «– ottenuto direttamente dalle olive e uni- camente mediante procedimenti mecca- nici»;

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c. olio d’oliva composto da oli «– contenente esclusivamente oli d’oliva d’oliva raffinati e da oli d’oliva che hanno subito un processo di raffina- vergini: zione e oli ottenuti direttamente dalle olive»; d. olio di sansa d’oliva: «– contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»; oppure e. «– contenente esclusivamente oli prove- nienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive». 2 Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al sapore o all’odore possono figurare unicamente per gli oli d’oliva vergini extra e per gli oli d’oliva vergini. I termini di cui all’allegato XII punto 3.3 del regolamento (CEE) n. 2568/915 possono essere utilizzati per la caratterizzazione unicamente se sono fon- dati sui risultati di una valutazione organolettica prevista all’allegato XII del rego- lamento (CEE) n. 2568/91. 3 Per l’olio d’oliva, l’olio d’oliva vergine, l’olio d’oliva vergine extra e l’olio di sansa d’oliva l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unica- mente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma degli allegati III, IX e XX del regolamento (CEE) n. 2568/91. 4 Nelle miscele di cui all’articolo 4a capoverso 2 il tenore di olio d’oliva può essere indicato nell’etichetta attraverso immagini o simboli grafici unicamente se esso è superiore al 50 per cento. 5 Nelle derrate alimentari diverse da quelle di cui all’articolo 4a capoverso 2, se è riportata nella caratterizzazione, al di fuori dell’elenco degli ingredienti, la presenza di olio d’oliva o di olio di sansa d’oliva attraverso un testo, immagini o simboli grafici, la denominazione specifica deve essere seguita immediatamente dall’indica- zione della percentuale di olio d’oliva o di olio di sansa d’oliva rispetto al peso netto totale. L’indicazione della percentuale di olio d’oliva rispetto al peso netto totale può essere sostituita dalla percentuale di olio d’oliva rispetto al peso totale delle materie grasse. Sono fatti salvi il tonno all’olio d’oliva e le sardine all’olio d’oliva.

5 Vedi nota a pié di pagina dell’art. 3a cpv. 1.

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Titolo prima dell’art. 5b Sezione 2a: Nuovi oli commestibili

Art. 5b Definizione I nuovi oli commestibili sono oli che: a. non corrispondono alla definizione di oli commestibili tradizionali secondo l’articolo 2; oppure b. a causa di caratteristiche specifiche sono previsti soltanto per l’alimenta- zione umana in quantità parzialmente limitate.

Art. 5c Olio di Krill 1 L’olio di Krill è un estratto lipidico ottenuto dal krill antartico Euphausia superba. Lo si ottiene mediante lo schiacciamento del krill antartico congelato e un’estrazione con acetone, un’estrazione con alcol o un’altra procedura adeguata. Le proteine e le sostanze del krill vengono rimosse dall’estratto lipidico tramite filtrazione. Eventuali residui di solventi e acqua sono rimossi tramite evaporazione.

2 L’olio di Krill deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3.

3 L’olio di Krill può essere immesso sul mercato esclusivamente per gli usi di cui all’allegato 3 e secondo i livelli massimi nelle derrate alimentari ivi indicati.

4 Ladenominazione specifica è «estratto lipidico del crostaceo krill antartico

Euphausia superba».

Art. 5d Olio derivato dalla microalga Schizochtryum sp. 1 L’olio derivato dalla microalga Schizochtryum sp. è ottenuto mediante estrazione con esano. Ha un alto tenore di acido docosaesaenoico (DHA) o di acido eicosapen- taenoico (EPA) e DHA 2 L’olio derivato dalla microalga Schizochtryum sp. deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 4. 3 L’olio derivato dalla microalga Schizochtryum sp. in qualità di ingrediente alimen- tare può essere commercializzato nelle derrate alimentari esclusivamente per gli usi e i livelli massimi elencati nell’allegato 4. 4 La stabilità ossidativa delle derrate alimentari contenenti olio derivato dalla micro- alga Schizochtryum sp. deve essere dimostrata conformemente ad un’adeguata metodologia d’analisi riconosciuta e approvata a livello nazionale o internazionale (ad esempio metodo dell’«Association of Official Analytical Chemists» [AOAC]). 5 La denominazione specifica è «olio derivato dalla microalga Schizochtryum sp.».

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Art. 5e Olio di Echium raffinato 1 L’olio di Echium raffinato è ottenuto dalla raffinazione dell’olio estratto dai semi dell’Echium plantagineum.

2 L’olio di Echium raffinato deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 5.

3 L’olio di Echium raffinato in qualità di ingrediente alimentare può essere commer- cializzato nelle derrate alimentari esclusivamente per gli usi e i livelli massimi elencati all’allegato 5.

4 La denominazione specifica è «olio di Echium raffinato».

Art. 5f Olio di semi di Allanblackia raffinato 1 L’olio di semi di Allanblackia raffinato è ottenuto dai semi di Allanblackia delle specie A. floribunda (A. parviflora) e A. stuhlmannii.

2 L’olio di semi di Allanblackia raffinato deve soddisfare i requisiti di cui

all’allegato 6. 3 L’olio di semi di Allanblackia raffinato può essere immesso sul mercato esclusi- vamente quale ingrediente alimentare per l’uso nelle margarine e nelle creme spal- mabili a base di panna.

4 La denominazione specifica è «olio di semi di Allanblackia».

Art. 5g Olio di colza ad alto tenore di insaponificabili 1 L’olio di colza ad alto tenore di insaponificabili è prodotto per distillazione sotto vuoto. Si differenzia dall’olio di colza raffinato per la maggiore concentrazione della frazione insaponificabile (1 g/100 g nell’olio di colza raffinato e 9 g/100 g nell’olio di colza ad alto tenore di insaponificabili). 2 L’olio di colza ad alto tenore di insaponificabili deve essere sottoposto a un tratta- mento con carbone attivo per evitare l’accumulo di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella sua produzione. 3 L’olio di colza ad alto tenore di insaponificabili deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 7. 4 L’olio di colza ad alto tenore di insaponificabili può essere immesso sul mercato quale ingrediente alimentare da utilizzare esclusivamente negli integratori alimentari e negli alimenti di complemento.

5 Conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056

sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari la quantità massima di olio di colza ad alto tenore di insaponificabili contenuta in una razione giornaliera è pari a 1,5 g.

6 La denominazione specifica è «estratto di olio di colza».

6 RS 817.022.32

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Art. 5h Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. 1 L’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. è prodotto mediante pressione o estra- zione. 2 L’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8.

3 L’olio derivato dalla microalga Ulkenia sp. può essere commercializzato nelle

derrate alimentari esclusivamente per gli usi e i livelli massimi elencati nell’alle- gato 8.

4 La denominazione specifica è «olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.».

Art. 5i Olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili 1 L’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili è prodotto per distil- lazione sotto vuoto. Si differenzia dall’olio di germi di granturco raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1,2 g/100 g nell’olio di germi di granturco raffinato e 10 g/100 g nell’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili). 2 L’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili deve essere sotto- posto a un trattamento con carbone attivo per evitare l’accumulo di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella sua produzione. 3 L’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 9. 4 L’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili può essere immesso sul mercato esclusivamente quale ingrediente alimentare da utilizzare negli integra- tori alimentari e negli alimenti di complemento.

5 Conformemente all’allegato 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20057

sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari la quantità massima di olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili contenuta in una razione giornaliera è pari a 2 g.

6 La denominazione specifica è «estratto di olio di germi di granturco».

Art. 5j Olio fungino estratto da Mortierella alpina

1 L’olio fungino estratto da Mortierella alpina è ottenuto per fermentazione dal

fungo Mortierella alpina ed è ricco di acido arachidonico. 2 L’olio fungino estratto da Mortierella alpina deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 10.

3 L’olio fungino estratto da Mortierella alpina può essere immesso sul mercato

esclusivamente quale ingrediente alimentare da utilizzare negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento di cui agli articoli 17–19 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20058 sugli alimenti speciali.

7 RS 817.022.32 8 RS 817.022.104

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Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

4 L’aggiunta di olio fungino estratto da Mortierella alpina in alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento è limitata in funzione del suo tenore di acido arachido- nico, in conformità alle disposizioni dell’allegato 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali.

5 La denominazione specifica è «olio estratto da Mortierella alpina».

Art. 6 cpv. 1 1 I grassi commestibili provengono da semi, germi o frutti di piante o dai tessuti adiposi di animali da macello e pesci idonei al consumo umano. Essi sono costituiti prevalentemente da esteri glicerici degli acidi grassi naturali. I grassi commestibili sono liquidi a temperatura ambiente.

Art. 18 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente gli allegati alla presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 3–10 secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013 1 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. 2 Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte secondo il diritto anteriore.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dellʼinterno: Alain Berset

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Allegato 1 (art. 2b cpv 1 lett. d e 3a cpv. 1) Requisiti per gli oli d’oliva: parte 1 Categoria Metil esteri degli acidi Acidità (in Valore di Cere mg/kg 2 gliceril monopal- Stigmastadiene Differenza: K 232 K 270 Delta-K Valutazione Valutazione grassi (MEAG) ed etil acido oleico) perossidi (**) mitato (%) mg/kg (1) ECN42(HPLC) e (*) (*) (*) organolettica organolettica esteri degli acidi grassi (%) (*) (PV) meq ECN42 (calcolo Mediana del Mediana del (EEAG) O2 /kg (*) teorico) difetto (Md) fruttato (Mf) (*) (*)

1. Olio di oliva Σ MEAG + EEAG ≤ 0,8 ≤ 20 ≤ 250 ≤ 0,9 se % acido ≤ 0,10 ≤ 0,2 ≤ 2,50 ≤ 0,22 ≤ 0,01 Md = 0 Mf > 0 vergine extra ≤ 75 mg/kg o 75 palmitico totale mg/kg <Σ MEAG ≤ 14 % + EEAG ≤ 150 ≤ 1,0 se % acido mg/kg e (MEAG/ palmitico totale EEAG) ≤ 1,5 > 14 % 2. Olio di oliva – ≤ 2,0 ≤ 20 ≤ 250 ≤ 0,9 se % acido ≤ 0,10 ≤ 0,2 ≤ 2,60 ≤ 0,25 ≤ 0,01 Md ≤ 3,5 Mf > 0 vergine palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

3. Olio di oliva – > 2,0 – ≤ 300 (3) ≤ 0,9 se % acido ≤ 0,50 ≤ 0,3 – – – Md –

lampante palmitico totalē > 3,5 (2) ≤ 14 % ≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

4. Olio di oliva – ≤ 0,3 ≤5 ≤ 350 ≤ 0,9 se % acido – ≤ 0,3 – ≤ 1,10 ≤ 0,16 – –

raffinato palmitico totale ≤ 14 % ≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

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Categoria Metil esteri degli acidi Acidità (in Valore di Cere mg/kg 2 gliceril monopal- Stigmastadiene Differenza: K 232 K 270 Delta-K Valutazione Valutazione grassi (MEAG) ed etil acido oleico) perossidi (**) mitato (%) mg/kg (1) ECN42(HPLC) e (*) (*) (*) organolettica organolettica esteri degli acidi grassi (%) (*) (PV) meq ECN42 (calcolo Mediana del Mediana del (EEAG) O2 /kg (*) teorico) difetto (Md) fruttato (Mf) (*) (*)

5. Olio di oliva – ≤ 1,0 ≤ 15 ≤ 350 ≤ 0,9 se % acido – ≤ 0,3 – ≤ 0,90 ≤ 0,15 – –

composto di oli palmitico totale di oliva raffi- ≤ 14 % nati e di oli di ≤ 1,0 se % acido oliva vergini palmitico totale > 14 %

6. Olio di sansa – – – > 350 (4) ≤ 1,4 – ≤ 0,6 – – – – –

di oliva greggio

7. Olio di sansa – ≤ 0,3 ≤5 > 350 ≤ 1,4 – ≤ 0,5 – ≤ 2,00 ≤ 0,20 – –

di oliva raffi- nato

8. Olio di sansa – ≤ 1,0 ≤ 15 > 350 ≤ 1,2 – ≤ 0,5 – ≤ 1,70 ≤ 0,18 – –

di oliva

(1) Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare (2) O quando la mediana del difetto è inferiore o uguale a 3,5 e la mediana del fruttato è uguale a 0. (3) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %. (4) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali pari o inferiori a

350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.

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Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Note: a. I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L’ultima cifra deve essere aumenta- ta di una unità se la cifra successiva è superiore a 4. b. È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l’olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo alla sua purezza. c. Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti le qualità dell’olio implicano che: – per l’olio di oliva lampante, i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente; – per gli oli di oliva vergini, l’inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini d. Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) e riguardanti la qualità dell’olio implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i corrispondenti valo- ri limite possono non essere rispettati simultaneamente.

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Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Requisiti per gli oli d’oliva: parte 2 Categoria Tenore in acidi grassi (1) Somma Somma Composizione degli steroli Steroli Eritro- degli degli totali diolo e isomeri isomeri (mg/kg) uvaolo transo- translino- (%) (**) leici (%) leici + translino- lenici (%)

Miristico Linoleni- Arachico Eicose- Beenico Lignoce- Coleste- Brassica- Campe- Stigmaste- Betasito- Delta-7- (%) co (%) (%) noico (%) rico (%) rolo (%) sterolo sterolo rolo (%) sterolo stigma- (%) (%) (%) (%) (2) stenolo (%)

1. Olio di oliva ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 < Camp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1000 ≤ 4,5 vergine extra 2. Olio di oliva ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 < Camp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1000 ≤ 4,5 vergine 3. Olio di oliva ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,10 ≤ 0,10 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 – ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1000 ≤ 4,5 lampante (3) 4. Olio di oliva ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,20 ≤ 0,30 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 < Camp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1000 ≤ 4,5 raffinato 5. Olio di oliva ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,20 ≤ 0,30 ≤ 0,5 ≤ 0,1 ≤ 4,0 < Camp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1000 ≤ 4,5 composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini 6. Olio di sansa di ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,20 ≤ 0,10 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 – ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 2500 > 4,5 oliva greggio (4) 7. Olio di sansa di ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,40 ≤ 0,35 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 < Camp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1800 > 4,5 oliva raffinato 8. Olio di sansa di ≤ 0,05 ≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,2 ≤ 0,40 ≤ 0,35 ≤ 0,5 ≤ 0,2 ≤ 4,0 < Camp. ≥ 93,0 ≤ 0,5 ≥ 1600 > 4,5 oliva

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Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

(1) Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,5–20,0; palmitoleico: 0,3–3,5; eptadecanoico: ≤ 0,3; eptadecenoico: ≤ 0,3; stearico: 0,5–5,0; oleico: 55,0–83,0; linoleico: 3,5–21,0 (2) Somma di: delta-5,23-stigmastadienolo+clerosterolo+beta-sitosterolo+sitostanolo+delta-5-avenasterolo+delta-5,24- stigmastadienolo. (3) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a

350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5.

(4) Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a

350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5.

Note: a. I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L’ultima cifra deve essere aumenta- ta di una unità se la cifra successiva è superiore a 4. b. È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l’olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo la sua purezza. c. Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti le qualità dell’olio implicano che: – per l’olio di oliva lampante, i corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente; – per gli oli di oliva vergini, l’inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini d. Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) e riguardanti la qualità dell’olio implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i corrispondenti valo- ri limite possono non essere rispettati simultaneamente.

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Allegato 3 (art. 5c)

Estratto lipidico ottenuto dal krill antartico Euphausia superba

1 Requisiti

Criterio Tenore

Indice di saponificazione Non superiore a 185 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 0,2 meq O2 /kg di olio Umidità e sostanze volatili Non superiore allo 0,9 % Fosfolipidi Non superiore al 50 % Acidi grassi trans Non superiore all’1 % EPA (acido eicosapentaenoico) Non inferiore al 15 % DHA (acido docosaesaenoico) Non inferiore al 7 %

2 Usi e livelli massimi

Categoria di derrate alimentari Livello massimo di EPA e DHA combinati

Prodotti di latte, escluse le bevande a 200 mg/100 g o per i prodotti caseari base di latte 600 mg/100 g Prodotti sostitutivi del latte, escluse le 200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi bevande dei prodotti caseari 600 mg/100 g Grasso spalmabile e salse per insalate 600 mg/100 g Cereali per la colazione, barrette di 500 mg/100 g cereali Integratori alimentari e alimenti di com- 500 mg per dose giornaliera plemento Alimenti dietetici per fini medici Secondo le particolari esigenze nutrizio- speciali nali delle persone cui sono destinati Alimenti destinati a diete dimagranti 200 mg/pasto sostitutivo ipocaloriche Articoli di panetteria (pane e panini) 200 mg/100g Bevande analcoliche, bevande a base 60 mg/100 ml di latte e bevande di prodotti sostitutivi del latte

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Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Allegato 4 (art. 5d)

Olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp.

1 Requisiti per l’olio ad alto tenore di DHA

Criterio Tenore

Acidità Non superiore a 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 5,0 meq O2/kg di olio Umidità e particelle volatili Non superiore allo 0,05 % Sostanze non saponificabili Non superiore al 4,5 % Acidi grassi trans Non superiore all’1 % Tenore di DHA Non inferiore al 32,0 %

2 Usi e livelli massimi per gli oli ad alto tenore di DHA

Categoria di derrate alimentari Livello massimo di utilizzazione di DHA

Prodotti di latte, escluse le bevande a 200 mg/100 g o per i prodotti caseari base di latte 600 mg/100 g Prodotti sostitutivi del latte, escluse le 200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi bevande dei formaggi 600 mg/100 g Grasso spalmabile e salse per insalata 600 mg/100 g Cereali per colazione, barrette di cereali 500 mg/100 g Integratori alimentari e alimenti di com- 200 mg per dose giornaliera secondo le plemento indicazioni del fabbricante o dell’alle- gato 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20059 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Alimenti dietetici per fini medici speciali Conformemente ai particolari requisiti (diete bilanciate) nutrizionali delle persone cui sono desti- nati Alimenti destinati a diete dimagranti 200 mg/pasto sostitutivo ipocaloriche Articoli di panetteria (pane e panini) 200 mg/100 g Bevande analcoliche (incluse le bevande 60 mg/100 ml a base di latte)

9 RS 817.022.32

4959

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

3 Requisiti per l’olio ad alto tenore di EPA e DHA

Criterio Tenore

Acidità Non superiore a 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 5,0 meq O2/kg di olio Umidità e particelle volatili Non superiore allo 0,05 % Parti non saponificabili Non superiore al 4,5 % Acidi grassi trans Non superiore all’1 % Tenore di DHA Non inferiore al 22,5 % Tenore di EPA Non inferiore al 10 %

4 Usi per gli oli ad alto tenore di EPA e DHA

Categoria di derrate alimentari Livello massimo di utilizzazione di DHA

Prodotti di latte, escluse le bevande a 200 mg/100 g o base di latte per i formaggi maturati 600 mg/100 g Prodotti sostitutivi del latte (inclusi quelli 200 mg/100 g o di latte di soia), escluse le bevande per i prodotti sostitutivi dei formaggi

600 mg/100 g

Grasso spalmabile e salse per insalata 600 mg/100 g Grassi commestibili 360 mg/100 g Cereali per la colazione, barrette di cereali 500 mg/100 g Articoli di panetteria (pane, panini e 200 mg/100 g biscotti) Bevande analcoliche (incluse le bevande 80 mg/100 ml a base di latte) Integratori alimentari e alimenti di com- 500 mg per dose giornaliera secondo le plemento indicazioni del fabbricante o dell’alle- gato 3 dell’ordinanza del DFI sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Alimenti dietetici per fini medici speciali Conformemente ai particolari requisiti (diete bilanciate) nutrizionali delle persone cui sono desti- nati Alimenti destinati a diete dimagranti 250 mg/pasto sostitutivo ipocaloriche Altri alimenti per un’alimentazione parti- 200 mg/100 g colare (Dir. 2009/39), esclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento

4960

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Allegato 5 (art. 5e)

Olio di Echium raffinato

1 Requisiti

Criterio Tenore

Tenore di acido stearidonico Non inferiore al 10 % p/p degli acidi grassi complessivi Acidi grassi trans Non superiore al 2 % p/p degli acidi grassi complessivi Indice d’acidità Non superiore a 0,6 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 5 meq O2/kg Parti non saponificabili Non superiore al 2 % Tenore di proteine (azoto complessivo) Non superiore a 20 μg/mL Alcaloidi pirrolizidinici Non rilevabili, con un limite di rileva- mento di 4 μg/kg

2 Usi e livelli massimi

Categoria di derrate alimentari Livello massimo dell’acido stearidonico (STA)

Prodotti a base di latte e prodotti del 250 mg/100 g; tipo yogurt da bere, presentati in dosi 75 mg/100 g per le bevande individuali Preparazioni a base di formaggi 750 mg/100 g Grasso da spalmare e salse per insalata 750 mg/100 g Cereali per la colazione 625 mg/100 g Integratori alimentari e alimenti di com- 500 mg per dose giornaliera raccoman- plemento data dal fabbricante Alimenti dietetici destinati per fini A seconda dei particolari fabbisogni medici speciali nutrizionali delle persone alle quali sono destinati Alimenti destinati a diete dimagranti 250 mg/pasto sostitutivo ipocaloriche

4961

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Allegato 6 (art. 5f)

Olio di semi di Allanblackia raffinato

Requisiti Criterio Tenore

Acido laurico (C12:0) Meno dell’1 % Acido miristico (C14:0) Meno dell’1 % Acido palmitico (C16:0) Meno del 2 % Acido palmitoleico (C16:1) Meno dell’1 % Acido stearico (C18:0) 45–58 % Acido oleico (C18:1) 40–51 % Acido linoleico (C18:2) Meno dell’1 % Acido γ-linolenico (C18:3) Meno dell’1 % Acido arachico (C20:0) Meno dell’1 % Acidi grassi liberi Non superiore allo 0,1 % Acidi grassi trans Non superiore allo 0,5 % Indice di perossido (PV) Non superiore a 0,8 meq O2/kg Indice di iodio Meno di 46 g/100 g Parti non saponificabili Non superiore allo 0,1 % Indice di saponificazione 185–198 mg KOH/g

4962

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Allegato 7 (art. 5g)

Olio di colza ad alto tenore di parti non saponificabili

Requisiti Criterio Tenore

Parti non saponificabili Più di 7 g/100 g Tocoferoli Più di 0,8 g/100 g α-tocoferolo (%) 30–50 % γ-tocoferolo (%) 50–70 % δ-tocoferolo (%) Meno del 6 % Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli Più di 5 g/100 g acido palmitico 3–8 % acido stearico 0,8–2,5 % acido oleico 50–70 % acido linoleico 15–28 % acido linolenico 6–14 % acido erucico Meno del 2 % Indice d’acidità Non superiore a 6 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 10 meq O2/kg Ferro (Fe) Meno di 1000 μg/kg Rame (Cu) Meno di 100 μg/k Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Meno di 2 μg/kg Benzo(a)pirene

4963

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Allegato 8 (art. 5h)

Olio derivato dalla microalga Ulkenia sp.

1 Requisiti

Criterio Tenore

Indice di acidità Non superiore a 0,5 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 0,5 meq O2/kg Umidità e sostanze volatili Non superiore allo 0,05 % Sostanze non saponificabili Non superiore al 4,5 % Acidi grassi trans Non superiore all’1 % Tenore di DHA Non inferiore al 32,0 %

2 Usi e livelli massimi

Categoria di derrate alimentari Livello massimo di utilizzazione di DHA

Prodotti di latte, escluse le bevande a 200 mg/100 g o per i prodotti caseari base di latte 600 mg/100 g Prodotti sostitutivi del latte, escluse le 200 mg/100 g o per i prodotti sostitutivi bevande dei formaggi 600 mg/100 g Grasso spalmabile e salse per insalata 600 mg/100 g Cereali per la colazione, barrette 500 mg/100 g di cereali Integratori alimentari e alimenti di com- 200 mg per dose giornaliera secondo le plemento indicazioni del fabbricante o dell’alle- gato 3 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200510 sull’aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari Alimenti dietetici con fini medici Conformemente ai particolari requisiti speciali (diete bilanciate) nutrizionali delle persone cui sono desti- nati Alimenti destinati a diete dimagranti 200 mg/pasto sostitutivo ipocaloriche Articoli di panetteria (pane e panini) 200 mg/100 g Bevande analcoliche 60 mg/100 ml (incluse le bevande a base di latte)

10 RS 817.022.32

4964

Olio e grasso commestibili nonché prodotti da essi ottenuti. O del DFI RU 2013

Allegato 9 (art. 5i)

Olio di germi di granturco ad alto tenore di parti non saponificabili

Requisiti Criterio Tenore

Parti non saponificabili Più di 9 g/100 g Tocoferoli Non inferiore a 1,3 g/100 g α-tocoferolo (%) 10–25 % β-tocoferolo (%) Meno del 3 % γ-tocoferolo (%) 68–89 % δ-tocoferolo (%) Meno del 7 % Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli Più di 6,5g/100 g acido palmitico 10–20 % acido stearico Meno del 3,3 % acido oleico 20–42,2 % acido linoleico 34–65,6 % acido linolenico Meno del 2 % Indice d’acidità Non superiore a 6 mg KOH/g Indice di perossido (PV) Non superiore a 10 meq O2/kg Ferro (Fe) Meno di 1500 μg/kg Rame (Cu) Meno di 100 μg/kg Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Meno di 2 μg/kg Benzo(a)pirene

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Allegato 10 (art. 5j)

Olio fungino estratto da Mortierella alpina

Requisiti Criterio Tenore

Acido arachidonico Non inferiore al 38 % Indice di perossido (PV) Non superiore a 5 meq O2//kg Indice d’acidità Non superiore a 0,8 mg KOH/g Indice d’anisidina Non superiore a 20 Acidi grassi liberi Non superiore allo 0,4 % Parti non saponificabili Non superiore al 3,5 % Colore (lovibond 50,8 mm per cella) giallo11 Non superiore a 50 Colore (lovibond 50,8 mm per cella) rosso12 Non superiore a 10

11 Le disposizioni concernenti il colore valgono solamente per l’olio fungino estratto da Mortierella alpina conformemente alla decisione 2008/968/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachi- donico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 344 del 20.12.2008, pag. 123. 12 Le disposizioni concernenti il colore valgono solamente per l’olio fungino estratto da Mortierella alpina conformemente alla decisione 2008/968/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, che autorizza la commercializzazione dell’olio ricco di acido arachi- donico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare nell’ambito del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 344 del 20.12.2008, pag. 123.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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