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Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale

Modifica del 25 novembre 2013

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari di origine ani- male è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 2a Capitolo 1a: Derrate alimentari congelate di origine animale

Art. 2a 1 Per quanto concerne le derrate alimentari congelate di origine animale, fino al momento in cui alla derrata alimentare viene applicata la caratterizzazione secondo le disposizioni dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), il responsabile di un’azienda alimentare deve provvedere affinché siano messe a disposizione dell’azienda ali- mentare a cui è fornita la derrata alimentare nonché dell’autorità competente che ne fa richiesta le seguenti informazioni: a. la data di macellazione per le carcasse, le mezzene e i quarti di carcasse; b. la data di uccisione per la selvaggina; c. la data di raccolta o di pesca per i prodotti della pesca; d. la data di trasformazione, taglio, tritatura o preparazione per qualsiasi altra derrata alimentare di origine animale; e. la data di congelamento, qualora essa sia diversa dalla data di cui alle lette- re a–d. 2 Se una derrata alimentare è prodotta a partire da materie prime con diverse date di cui alle lettere a–e, devono essere rese note le date più vecchie. 3 La scelta della forma più idonea in cui vanno riportate tali informazioni resta a discrezione del fornitore.

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Art. 3 cpv. 1, 2, 3 e 4 1 Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di animali appartenenti alle specie enumerate all’articolo 2 lettere a–e. 2 La carne fresca è carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto o in atmosfera controllata. 3 Per preparati di carne s’intende carne fresca, compresa quella ridotta in pezzi, che ha subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure trattamen- ti non sufficienti a modificarne la struttura muscolo-fibrosa interna e a eliminare quindi le caratteristiche della carne fresca. La carne macinata è considerata un prepa- rato di carne se contiene l’1 per cento o più di sale. 4 I prodotti a base di carne sono prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di prodotti trasformati nei quali, al taglio, è possibile constatare nella parte centrale della superficie di taglio la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.

Art. 8 cpv. 6 6 Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne che sembrano costituiti da un unico pezzo di carne, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denominazione specifica deve essere completata con l’avvertenza «carne ricomposta».

Art. 9 cpv. 4 frase introduttiva, 5 frase introduttiva, 9 e 10 4 Sugli imballaggi e sugli involucri delle seguenti derrate alimentari si deve indicare che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo: 5 Sugli imballaggi e gli involucri della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne non destinati a essere consegnati ai consumatori, deve figurare una datazione ai sensi degli articoli 12 e 14 OCDerr3. Invece della data minima di con- servabilità o della data di consumo può essere indicata: 9 Sugli imballaggi e sugli involucri di carne fresca di pollame o preparati a base di carne di pollame, nello stesso campo visivo della denominazione specifica devono figurare un’indicazione o un chiaro riferimento in merito all’igiene, da cui risulti: a. come i consumatori devono manipolare igienicamente la carne fresca di pol- lame a casa; b. che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo. 10 I preparati di carne e i prodotti a base di carne fabbricati con l’aggiunta del- l’enzima transglutaminasi devono recare la seguente menzione: «Non adatto alle persone affette da celiachia». Ciò si applica unicamente ai prodotti che non hanno

3 RS 817.022.21

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subito alcun trattamento termico e sono destinati ad essere consumati senza essere riscaldati. I preparati di carne e i prodotti a base di carne consegnati sfusi, devono recarne menzione scritta.

Art. 11 cpv. 1 lett. a 1 Per la produzione di gelatina possono essere impiegate solo le seguenti materie prime: a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie;

Art. 13 cpv. 1 1 Per la produzione di collagene destinato a essere utilizzato in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime: a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie; b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito; c. pelli di suini; d. pelli di volatili; e. legamenti e tendini; f. pelli di selvaggina allo stato libero; g. pelli e spine di pesce.

Art. 19 cpv. 1 lett. a e 3

1 La denominazione specifica dei prodotti della pesca deve comprendere:

a. l’indicazione della specie animale (denominazione comune e scientifica); 3 Per i prodotti della pesca che sembrano costituiti da un unico pezzo di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata per mezzo di altri ingre- dienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione «pesce ricompo- sto».

Art. 20 cpv. 4 4I prodotti della pesca fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi devono recare la seguente menzione: «Non adatto alle persone affette da celiachia». Ciò si applica unicamente ai prodotti che non hanno subito alcun trattamento ter- mico e sono destinati ad essere consumati senza essere riscaldati. I prodotti della pesca consegnati sfusi devono recarne menzione scritta.

4 RS 916.401 5 RS 916.401

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Art. 21 cpv. 2 2 Sono esclusi i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 853/20046.

Art. 31 cpv. 1 lett. a 1 Nel caso del latte pronto al consumo, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 OCDerr7 devono figurare: a. ogni tipo di trattamento atto a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica; sono ammesse abbreviazioni quali «past», «altamente pastorizzato», «UHT» o «sterile»; in caso di trattamento supplementare di filtrazione o separazione devono figurare indicazioni come «filtrato» o «separato»;

Art. 37 cpv. 3 lett. e

3 Per la cura del formaggio sono permessi:

e. il trattamento meccanico con spazzole o panni.

Art. 40 cpv. 6 6 Invece del tenore di grasso secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettera a, si deve indicare la categoria di tenore di grasso con la sua denominazione secondo l’articolo 38 capoverso 1 o in percentuale di tenore di grasso nella sostanza secca (grasso s. s.).

Titolo prima dell’art. 55 Sezione 6: Latte acidulato, latte acidificato, yogurt, kefir

Titolo prima dell’art. 58 Sezione 7: Latticello, siero di latte, scotta

Titolo prima dell’art. 59 Abrogato

6 Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, versione della GU L 226 del 25.06.2004, pag. 22. 7 RS 817.022.21

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Art. 83 Requisiti Il polline di fiori essiccato può contenere al massimo l’8 per cento in massa di acqua.

Art. 84 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria adegua regolarmente gli allegati della presente ordinanza allo stato della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.

II

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013

1 Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni secondo la modifica del

25 novembre 2013 della presente ordinanza, possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. 2 Possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esau- rimento delle scorte.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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