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AS 2013 5031

AS 2013 5031

Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr)

Modifica del 25 novembre 2013

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ordina:

I Lʼordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta lʼordinanza «UFSP» è sostituito con «USAV».

Art. 2 cpv. 1 lett. m, 4 e 6

1 Le derrate alimentari preimballate, al momento della consegna al consumatore

devono essere caratterizzate con le indicazioni seguenti: m. indicazioni particolari, segnatamente anche sulla conservazione, per le derra- te alimentari refrigerate e surgelate (art. 18); 4 Se la superficie singola stampabile più grande è inferiore a 10 cm2, sullʼimbal- laggio o sullʼetichetta devono essere apposti obbligatoriamente solo i dati di cui al capoverso 1 lettere a, c, e, n, o nonché al capoverso 6. Lʼelenco degli ingredienti (cpv. 1 lett. b) deve essere riportato in altro modo o messo a disposizione dei con- sumatori su richiesta.

6 Le quantità devono essere indicate secondo le prescrizioni dellʼordinanza del

5 settembre 20122 sulle indicazioni di quantità.

Art. 5 cpv. 2 lett. i n. 1–3 e lett. j In deroga al capoverso 1 vale quanto segue: i. fatto salvo lʼarticolo 8, non occorre indicare gli additivi seguenti:

1. additivi trasferiti, secondo lʼarticolo 4 dellʼordinanza del DFI del

25 novembre 20133 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari

2012-1962 5031

Caratterizzazione e pubblicità delle derrate alimentari. O del DFI RU 2013

(OAdd), se tecnologicamente non hanno più alcun effetto sul prodotto finito,

2. le sostanze di supporto e i solventi veicolati presenti nei preparati di ad-

ditivi secondo lʼarticolo 5 OAdd, come pure gli antiossidanti e i conser- vanti autorizzati negli aromi,

3. gas dʼimballaggio di cui allʼallegato 3 numero 20,

j. fatto salvo lʼarticolo 8, non occorre indicare gli ingredienti seguenti:

1. componenti di un ingrediente eliminati temporaneamente durante la

fabbricazione e poi riaggiunti alla derrata alimentare, senza superare quantitativamente la parte allo stato originale,

2. sostanze di supporto e altre sostanze diverse dagli additivi alimentari,

ma utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze di supporto e soltanto nelle quantità assolutamente necessarie,

3. le sostanze diverse dagli additivi alimentari, ma utilizzate nella stessa

maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliare per la lavorazione e presenti nel prodotto finito, eventualmente anche in forma modificata.

Non è necessario indicare gli ingredienti nel caso di: f. bevande con un tenore alcolico superiore allʼ1,2 per cento in volume.

7bis Abrogato

8 Fatto salvo lʼarticolo 8, gli aromi devono essere indicati come segue:

a. con «aroma» o «aromi» oppure una denominazione più precisa o una descri- zione dellʼaroma ai sensi dellʼallegato 3 numero 27; b. in caso di aromatizzante di affumicatura o aromatizzanti di affumicatura: con «aromatizzante di affumicatura» o «aromatizzanti di affumicatura» oppure con «aromatizzante di affumicatura/aromatizzanti di affumicatura ot- tenuto/i da [derrata alimentare/derrate alimentari di una categoria di alimenti o di un prodotto di base/prodotti di base]» (ad es. «aromatizzante di affumi- catura ottenuto da legno di faggio»); c. in caso di chinino o caffeina usati quali aromi nella fabbricazione o nella preparazione di derrate alimentari: con «aroma» o «aromi» e la loro denomi- nazione. 8bis Riguardo al termine «naturale» per gli aromi vale quanto segue:

a. il termine «naturale» può essere utilizzato per designare un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche o sostanze aromatiche naturali;

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b. lʼespressione «sostanza aromatica naturale/sostanze aromatiche naturali» può essere utilizzato solo per designare gli aromi il cui componente aroma- tizzante contiene esclusivamente sostanze aromatiche naturali; c. il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione a una derrata ali- mentare, a una categoria di derrate alimentari o a un supporto dellʼaroma ve- getale o animale solo se almeno il 95 per cento in peso del componente aro- matizzante è ottenuto dal prodotto di base a cui fa riferimento. La designazione è «aroma naturale di XYZ», dove «XYZ» è la derrata alimen- tare, la categoria di derrate alimentari o il prodotto di base in questione; d. lʼespressione «aroma naturale di XYZ con altri aromi naturali» può essere utilizzata solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal prodotto di base cui fa riferimento e se il suo aroma è facilmente riconosci- bile; e. lʼespressione «aroma naturale» può essere utilizzata solo se il componente aromatizzante è derivato da più prodotti di base e una loro menzione non permetterebbe di descriverne in modo appropriato lʼaroma o il sapore.

1 Per gli ingredienti (derrate alimentari e additivi) che sono allergeni o sostanze provocanti altre reazioni indesiderate secondo lʼallegato 1 o ricavati da tali sostanze e che, anche se eventualmente in forma modificata, sono presenti nel prodotto finito, vale quanto segue: a. devono essere chiaramente denominati nellʼelenco degli ingredienti (p. es. «malto dʼorzo», «emulsionante (lecitina di soia)», «aroma naturale di ara- chidi»); b. la loro indicazione deve essere evidenziata rispetto al resto dellʼelenco degli ingredienti mediante il carattere, lo stile, il colore dello sfondo o altri accor- gimenti adeguati; c. per i prodotti per cui non è previsto un elenco degli ingredienti devono esse- re indicati con la parola «contiene» seguita dalla denominazione degli ingre- dienti corrispondenti. 2bis Se in una derrata alimentare vari ingredienti o sostanze ausiliarie per la lavora- zione di cui ai capoversi 1 e 2 sono stati ottenuti da unʼunica sostanza o prodotto menzionato nellʼallegato 1, ciò deve risultare chiaramente dalla caratterizzazione di cui al capoverso 1 lettera a per ciascuno di questi ingredienti o sostanze ausiliarie. 3 Gli ingredienti ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono essere indicati anche se sono stati mescolati inavvertitamente in unʼaltra derrata alimentare o ne hanno contami- nato il contenuto, purché il loro tenore, riferito al prodotto finale, superi o possa superare le quantità seguenti: bbis. 1 g per kg o l di derrata alimentare pronta al consumo, nel caso del lattosio;

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2bis Se una derrata alimentare congelata o surgelata dopo la fabbricazione è conse- gnata allo stato scongelato, la denominazione specifica deve essere completata con lʼindicazione «scongelato». Sono eccettuati: a. le derrate alimentari il cui scongelamento non ha alcun effetto negativo sulla loro sicurezza o sulla loro qualità; b. gli ingredienti contenuti nel prodotto finito; c. le derrate alimentari per cui il congelamento è una fase tecnologicamente indispensabile nel processo di fabbricazione.

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. a, h, i frase introduttiva e j‒l 1 Per caratterizzazione del valore nutritivo si intendono le indicazioni, figuranti sullʼimballaggio o sullʼetichetta, del valore energetico (valore calorico, energia) di una derrata alimentare e del suo tenore di sostanze nutritive.

2 Per la caratterizzazione del valore nutritivo sono considerati:

a. sostanze nutritive:

1. grassi,

2. carboidrati,

3. fibre alimentari,

4. proteine,

5. sale,

6. vitamine, sali minerali e altre sostanze essenziali o fisiologicamente

utili; h. acidi grassi poliinsaturi: gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis in configurazione cis; i. Concerne soltanto il testo tedesco j. transacidi grassi: gli acidi grassi con almeno un doppio legame non coniu- gato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilenico) tra atomi di car- bonio in configurazione trans; k. polialcoli: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili; l. sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5.

Art. 23, rubrica, cpv. 2 e 3 Principi 2 Se lʼimballaggio, la confezione, lʼetichetta, la pubblicità o la caratterizzazione di una derrata alimentare sottolineano sue particolari proprietà nutrizionali, la dichiara- zione del valore energetico è obbligatoria, fatta eccezione per le campagne pubblici- tarie globali.

Caratterizzazione e pubblicità delle derrate alimentari. O del DFI RU 2013

3 Devono essere indicati il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive della derrata alimentare al momento della consegna ai consumatori. Queste informazioni possono riferirsi alla derrata alimentare preparata a condizione che le modalità di preparazione siano indicate in modo sufficientemente preciso.

Art. 25 Indicazioni necessarie 1 Lʼeventuale caratterizzazione del valore nutritivo deve recare le seguenti indica- zioni, riassunte possibilmente in una tabella e nellʼordine seguente: a. valore energetico e tenore di grassi, carboidrati e proteine; oppure b. valore energetico e tenore di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. 2 Una dicitura indicante che il tenore di sale è dovuto esclusivamente al sodio natu- ralmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichia- razione del valore nutritivo. 3 Se viene indicato il tenore di zucchero, di polialcoli o di amido vale quanto segue:

a. queste indicazioni devono figurare immediatamente dopo lʼindicazione del tenore di carboidrati nel modo seguente: – carboidrati, di cui – zuccheri – polialcoli (se occorre) – amido (se occorre); b. la caratterizzazione del valore nutritivo deve essere effettuata ai sensi del ca- poverso 1 lettera b.

4 Se viene indicato il tenore di fibre alimentari vale quanto segue:

a. la caratterizzazione del valore nutritivo deve essere effettuata secondo il capoverso 1 lettera b; b. lʼindicazione deve figurare tra i carboidrati e le proteine. 5 Se viene indicata la quantità o la natura degli acidi grassi oppure il tenore di cole- sterolo, vale quanto segue: a. queste indicazioni devono figurare immediatamente dopo la dichiarazione del tenore di grassi totali, nel modo seguente: – grassi, di cui: – acidi grassi saturi – transacidi grassi (se occorre) – acidi grassi monoinsaturi (se occorre) – acidi grassi polinsaturi (se occorre), di cui: – acidi grassi omega-3 (se occorre) – acidi grassi omega-6 (se occorre) – colesterolo (se occorre);

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b. la caratterizzazione del valore nutritivo deve essere effettuata secondo il capoverso 1 lettera b.

6 Le indicazioni prescritte devono basarsi su valori medi desunti:

a. dallʼanalisi della derrata alimentare del fabbricante; b. dal calcolo in base ai valori degli ingredienti utilizzati; oppure c. dal calcolo in base ai dati generalmente documentati e accettati. 7 Per «valore medio» sʼintende il valore che rappresenta meglio le quantità di so- stanze nutritive contenute in una derrata alimentare e che tiene conto delle variazioni stagionali, delle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.

Art. 26 Caratterizzazione del valore nutritivo per vitamine e sali minerali o altre sostanze essenziali o fisiologicamente utili 1 Se una derrata alimentare contiene quantità significative di vitamine, sali minerali o di altre sostanze secondo lʼallegato1 dellʼordinanza del DFI del 23 novembre 20054 sullʼaggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili alle derrate ali- mentari, può essere indicato il tenore di queste sostanze, ossia: a. per le vitamine e i sali minerali: nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo; b. per le altre sostanze: nel quadro della caratterizzazione del valore nutritivo o nelle immediate vicinanze. 2 Una derrata alimentare contiene quantità significative di sostanze secondo il capo- verso 1 se, al momento della consegna, contiene le seguenti quantità, espresse in percentuale delle quantità di riferimento fissate per le dosi giornaliere raccoman- date secondo lʼallegato 1 dellʼordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sullʼaggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari: a. il 15 per cento in 100 g o 100 ml per le derrate alimentari, eccettuate le bevande; b. il 7,5 per cento in 100 ml per le bevande; oppure c. il 15 per cento in una confezione contenente una sola porzione. 3 Per indicare il tenore di sostanze secondo il capoverso 1 vanno utilizzate le deno- minazioni di cui allʼallegato 1 dellʼordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sullʼag- giunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. Inoltre, per le vitamine e i sali minerali la percentuale della dose giornaliera raccomandata deve essere espressa graficamente o numericamente.

Art. 27 cpv. 1 1 Se lʼimballaggio, la confezione, lʼetichetta o la pubblicità di una derrata alimentare ne sottolineano il particolare tenore di zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o

4 RS 817.022.32

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sale, nella caratterizzazione del valore nutritivo devono figurare anche le indicazioni di cui allʼarticolo 25 capoverso 1 lettera b.

Art. 29 Unità di misura, indicazioni di quantità

1 Il valore energetico deve essere espresso in kJ e kcal.

2 Il tenore di sostanze nutritive deve essere indicato in grammi (g). In deroga a tale disposizione si deve indicare: a. il tenore di colesterolo: in milligrammi (mg); b. il tenore di vitamine e di sali minerali e di altre sostanze: secondo lʼallega- to 1 dellʼordinanza del DFI del 23 novembre 20055 sullʼaggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. 3 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui allʼarticolo 25 capo- verso 1 devono essere indicati per 100 g o per 100 ml. 4 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui allʼarticolo 25 capover- so 1 possono essere espressi, se del caso, anche sotto forma di percentuale delle quantità di riferimento fissate nellʼallegato 9. 5 Quando sono fornite le informazioni di cui al capoverso 4, immediatamente accan- to deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)». 6 Se sullʼetichetta è quantificata la porzione o lʼunità di consumo considerata ed è indicato il numero di porzioni o unità di consumo contenute nella confezione, oltre allʼindicazione per 100 g o per 100 ml, possono figurare le seguenti indicazioni, per porzione o unità di consumo: a. la caratterizzazione del valore nutritivo secondo lʼarticolo 25 capoverso 1; b. il tenore di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze di cui allʼallegato 1 dellʼordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sullʼaggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari secondo lʼarticolo 26; c. le quantità di riferimento secondo il capoverso 4; lʼindicazione può essere fatta anche al posto dellʼindicazione per 100 g o per 100 ml.

7 La porzione o lʼunità di consumo considerata è indicata immediatamente accanto

alla dichiarazione del valore nutritivo.

2 Le indicazioni nutrizionali possono essere apposte soltanto se sono previste

nell’allegato 7 e soddisfano i requisiti della presente sezione. Per le indicazioni nutrizionali che non figurano nell’allegato 7 occorre un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

5 RS 817.022.32

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Art. 30 cpv. 1 1 Alle derrate alimentari di origine animale non munite di un bollo di attitudine al consumo (art. 8 dellʼO del DFI del 23 nov. 20056 concernente lʼigiene nel- la macellazione) va applicato un marchio dʼidentificazione; sono eccettuate le derra- te alimentari di origine animale che provengono da unʼazienda non sottoposta ad autorizzazione secondo lʼarticolo 13 capoverso 2 ODerr.

Art. 32 cpv. 2 2 Il marchio deve essere ben leggibile, facilmente decifrabile, indelebile ed esposto chiaramente. Se è applicato in unʼazienda situata in Svizzera o nellʼUE, deve essere di forma ovale.

Art. 38 lett. c Se additivi o preparati di additivi sono consegnati come tali ai consumatori, sullʼimballaggio o sullʼetichetta devono figurare le seguenti indicazioni: c. i componenti, unitamente alle denominazioni stabilite, in ordine ponderale decrescente di quantità; nel caso degli additivi occorre utilizzare le denomi- nazioni singole o i numeri E;

II

1 Gli allegati 2, 3, 7 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto lʼallegato 9 secondo la versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013

1 Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 25 novembre 2013 della

presente ordinanza possono essere fabbricate, importate e caratterizzate secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. 2 Esse possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore fino a esaurimento delle scorte.

6 RS 817.190.1

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dellʼinterno: Alain Berset

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Allegato 2 (art. 6 cpv. 2)

Classi di ingredienti che è consentito indicare mediante la denominazione della classe in luogo della denominazione specifica

Denominazione della classe Denominazione

1. Oli raffinati, tranne lʼolio dʼoliva, e «Oli vegetali» o «grassi vegetali»,

grassi raffinati di origine vegetale completata da: – «totalmente indurito», se lʼolio o il grasso è indurito, o «parzialmente indurito», se lʼolio o il grasso è parzialmente indurito; e – un elenco con i dati della prove- nienza specifica vegetale in ordine ponderale decrescente di quantità, seguito eventualmente dallʼindi- cazione «in proporzione variabile».

2. Oli raffinati e grassi raffinati di origine «Olio» o «grasso», completata da:

animale – «animale» oppure dallʼindicazione della provenienza specifica animale; e – «totalmente indurito», se lʼolio o il grasso è indurito, o «parzialmente indurito», se lʼolio o il grasso è parzialmente indurito.

3. Miscele di farine di due o più specie «Farina», seguita dalle specie di

di cereali cereali da cui è ottenuta, elencate in ordine decrescente secondo la percen- tuale in peso.

4. Amidi naturali e modificati per via «Amido», completato dallʼindicazione

fisica o enzimatica nonché amidi della provenienza vegetale specifica, speciali qualora potesse contenere «glutine» (p. es. «amido di frumento»).

5. Pesci di ogni specie, se la denomina- «Pesce»

zione e la presentazione non fanno riferimento a una determinata specie di pesce

6. Formaggi di ogni tipo, se la denomina- «Formaggio»

zione e la presentazione non fanno riferimento a un determinato tipo di formaggio

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Denominazione della classe Denominazione

7. Spezie di ogni specie, se complessi- «Spezia(e)» o «Miscela di spezie»

vamente non superano 2 per cento in massa della derrata alimentare

8. Erbe aromatiche di ogni specie o loro «Erbe aromatiche» o «Miscela di erbe

parti, se complessivamente non supe- aromatiche» rano il 2 per cento in massa della derrata alimentare

9. Materie prime di ogni genere usate «Gomma base»

nella fabbricazione della massa di base delle gomme da masticare

10. Pane grattugiato di qualsiasi «Pane grattugiato»

provenienza

11. Saccarosio «Zucchero»

12. Destrosio anidro e destrosio monoidra- «Destrosio»

to

13. Sciroppo di glucosio e sciroppo «Sciroppo di glucosio»

di glucosio essiccato

14. Proteine del latte di ogni specie «Proteine del latte»

(caseine, caseinati e proteine del latte) e loro miscele

15. Burro di cacao di pressione, burro «Burro di cacao»

di cacao dʼexpeller, burro di cacao raffinato

16. Vini di ogni tipo «Vino»

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Allegato 3 (art. 5 cpv. 2 lett. i n. 3, 6 cpv. 3 lett. a e cpv. 8 lett. a e b, art. 38 lett. a)

Denominazioni generiche degli additivi

1. Gli «edulcoranti» sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce alle

derrate alimentari o come edulcoranti da tavola.

2. I «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore a una derrata alimen-

tare o ne ripristinano il colore originario. Includono componenti naturali del- le derrate alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti né usati come ingredienti tipici degli alimenti. Sono coloranti ai sensi della presente ordinanza le preparazioni ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico o chimico che comporti lʼestrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatizzanti.

3. I «conservanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione

delle derrate alimentari proteggendole dal deterioramento provocato da mi- crorganismi e/o dalla proliferazione di microrganismi patogeni.

4. Gli «antiossidanti» sono sostanze che prolungano la durata di conservazione

delle derrate alimentari proteggendole dal deterioramento provocato dallʼossidazione, come lʼirrancidimento dei grassi e le variazioni di colore.

5. I «supporti» sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o

altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare, un aroma, un en- zima alimentare, un nutriente e/o altre sostanze aggiunte alle derrate alimen- tari a scopo nutrizionale o fisiologico senza alterarne la funzione (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, lʼapplicazione o lʼimpiego.

6. Gli «acidificanti» sono sostanze che aumentano lʼacidità di una derrata

alimentare e/o le conferiscono un sapore aspro.

7. I «regolatori dellʼacidità» sono sostanze che modificano o controllano

lʼacidità o lʼalcalinità di una derrata alimentare.

8. Gli «antiagglomeranti» sono sostanze che riducono la tendenza di particelle

individuali di una derrata alimentare ad aderire lʼuna allʼaltra.

9. Gli «agenti antischiumogeni» sono sostanze che impediscono o riducono la

formazione di schiuma.

10. Gli «agenti di carica» sono sostanze che contribuiscono ad aumentare il

volume di una derrata alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile.

11. Gli «emulsionanti» sono sostanze che rendono possibile la formazione o il

mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in una derrata alimentare.

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12. I «sali di fusione» sono sostanze che disperdono le proteine contenute nel

formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti.

13. Gli «agenti di resistenza» sono sostanze che rendono o mantengono saldi o

croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel.

14. Gli «esaltatori di sapidità» sono sostanze che esaltano il sapore e/o la

fragranza esistente di una derrata alimentare.

15. Gli «agenti schiumogeni» sono sostanze che rendono possibile lʼottenimento

di una dispersione omogenea di una fase gassosa in una derrata alimentare liquida o solida.

16. Gli «agenti gelificanti» sono sostanze che danno consistenza ad una derrata

alimentare tramite la formazione di un gel.

17. Gli «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) sono sostanze

che, quando vengono applicate alla superficie esterna di una derrata ali- mentare, le conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo.

18. Gli «agenti umidificanti» sono sostanze che impediscono lʼessiccazione

delle derrate alimentari contrastando lʼeffetto di una umidità atmosferica scarsa, o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente ac- quoso.

19. Gli «amidi modificati» sono sostanze ottenute mediante uno o più trattamen-

ti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e essere acidi o alcalini, diluiti o bianchiti. 20. I «gas dʼimballaggio» sono gas differenti dallʼaria introdotti in un contenito- re prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore una derrata alimentare.

21. I «propellenti» sono gas differenti dallʼaria che espellono una derrata ali-

mentare da un contenitore.

22. Gli «agenti lievitanti» sono sostanze, o combinazioni di sostanze, che libe-

rano gas e in questo modo aumentano il volume di un impasto o di una pastella.

23. Gli «agenti sequestranti» sono sostanze che formano complessi chimici con

ioni metallici.

24. Gli «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento

dello stato fisico-chimico di una derrata alimentare; gli stabilizzanti com- prendono le sostanze che: a. rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di due o più sostanze immiscibili in una derrata alimentare; b. stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di una derrata alimentare; e

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c. aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami incrociati tra le proteine tale da consentire il legame delle particelle per la formazione dellʼalimento ricostituito.

25. Gli «addensanti» sono sostanze che aumentano la viscosità di una derrata

alimentare.

26. Gli «agenti di trattamento delle farine», esclusi gli emulsionanti, sono

sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

27. Gli «aromi» sono sostanze non destinate ad essere consumate nella loro

forma originale, aggiunte agli alimenti al fine di conferire o modificare un aroma e/o sapore. Si distinguono: a. sostanze aromatizzanti: sostanze chimiche definite con proprietà aro- matizzanti; b. sostanze aromatizzanti naturali: sostanze aromatizzanti ottenute mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici da un materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, che si trova allo stato grezzo o che è stato trasformato per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione delle derrate alimentari di cui allʼallegato II del regolamento (CE) n. 1334/20087. Le sostanze aromatizzanti naturali corrispondono a sostan- ze normalmente presenti e identificate in natura; c. preparazioni aromatiche: sostanze diverse dalle sostanze aromatizzanti ottenute da:

1. derrate alimentari mediante appropriati procedimenti fisici, enzi-

matici o microbiologici che si trovano allo stato grezzo del mate- riale o che sono stati trasformati per il consumo umano mediante uno o più procedimenti tradizionali di preparazione delle derrate alimentari di cui allʼallegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008; oppure

2. materiale di origine vegetale, animale o microbiologica, diverso

dalle derrate alimentari, mediante appropriati procedimenti fisici, enzimatici o microbiologici, impiegato nella forma originale o preparato mediante uno o più procedimenti tradizionali di prepara- zione delle derrate alimentari di cui allʼallegato II del regolamento (CE) n. 1334/2008; d. aromi ottenuti per trattamento termico: sostanze ottenute previo tratta- mento termico da una miscela di ingredienti che non hanno necessaria- mente di per sé proprietà aromatizzanti, di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore; gli ingredienti utiliz-

7 Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34; rettificato da GU L 105 del 27.4.2010, pag. 115.

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zati per la produzione di aromi ottenuti per trattamento termico possono essere derrate alimentari e materiali di base diversi dalle derrate ali- mentari; le condizioni di produzione degli aromi ottenuti per trattamen- to termico e i tenori massimi di talune sostanze in tali aromi sono stabi- liti nellʼallegato V del regolamento (CE) n. 1334/2008; e. aromatizzanti di affumicatura: prodotto ottenuto mediante il fraziona- mento e la purificazione di un fumo condensato che produca condensati di fumo primari, frazioni di catrame primarie e/o aromatizzanti di affu- micatura derivati, quali definiti allʼarticolo 3 numeri 1, 2 e 4 del rego- lamento (CE) n. 2065/20038; f. precursori di aroma: composti che di per sé non hanno necessariamente proprietà aromatizzanti, aggiunti intenzionalmente agli alimenti al solo fine di produrre un aroma mediante scomposizione o reazione con altri componenti durante la trasformazione delle derrate alimenari; essi sono ottenuti da derrate alimentari e prodotti di base diversi dalle derrate a- limentari; g. altri aromi: aromi aggiunti o destinati ad essere aggiunti alle derrate a- limentari al fine di conferire un aroma e/o sapore e che non rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a-f. Non sono considerati aromi: a. le derrate alimentari quali spezie e altre componenti o materie vegetali, cacao, caffè, miele e frutta; b. materie con un gusto esclusivamente dolce, acido o salato.

8 Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

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Allegato 7

Indicazioni nutrizionali e condizioni per la loro applicazione

1. A basso contenuto calorico

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 170 kJ (40 kcal)/100 g nel caso dei solidi; b. 80 kJ (20 kcal)/100 ml nel caso dei liquidi; 2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 17 kJ (4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

2. A ridotto contenuto calorico

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 per cento, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale della derrata alimentare.

3. Senza calorie

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 17 kJ (4 kcal)/100 ml. 2 Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 1,7 kJ (0,4 kcal)/dose unitaria, equivalente a 6 g di saccarosio (circa un cucchiaino).

4. A basso contenuto di grassi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 3 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 1,5 g di grassi/100 ml nel caso dei liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato).

5. Senza grassi

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml.

2 Le indicazioni con la dicitura «X % senza grassi» sono vietate.

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6. Fonte di acidi grassi omega-3

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per

100 kcal oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico e acido

docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

7. Ad alto contenuto di acidi grassi omega-3

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di acidi grassi omega-3 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per

100 g e per 100 kcal oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico e

acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.

8. Ad alto contenuto di grassi monoinsaturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi monoinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

9. Ad alto contenuto di grassi polinsaturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi polinsaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

10. Ad alto contenuto di grassi insaturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di grassi insaturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se almeno il 70 per cento degli acidi grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi insaturi e a condizione che i grassi insaturi apportino oltre il 20 per cento del valore energetico del prodotto.

11. A basso contenuto di grassi saturi

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore energetico.

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12. A basso contenuto di transacidi grassi

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di transacidi grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi contenuti nel prodotto non supera: a. 1,5 g di grassi/100 g nel caso dei solidi; b. 0,75 g/100 ml nel caso dei liquidi. 2 In entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non può corrispondere a più del 10 per cento del valore energetico.

13. Senza grassi saturi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza grassi saturi e ogni altra indica- zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o

100 ml.

14. Senza transacidi grassi

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza transacidi grassi e ogni altra indi- cazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi non supera 0,1 g/100 g o

100 ml.

15. A basso contenuto di colesterolo

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 20 mg di colesterolo per 100 g o 10 mg per

100 ml.

16. Senza colesterolo

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 5 mg di colesterolo per 100 g o per 100 ml.

17. A basso contenuto di zuccheri

Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di: a. 5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 g nel caso dei solidi o; b. 2,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per 100 ml nel caso dei liquidi.

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18. Senza zuccheri

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) per

100 g o 100 ml.

2 Unʼindicazione come «preserva i denti» o «amico dei denti» è ammessa solo

quando la pertinente caratteristica è dimostrata mediante una perizia medico-denta- ria.

19. Senza zuccheri aggiunti

1 Lʼindicazione che alla derrata alimentare non sono state aggiunte sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi) e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altra derrata alimentare utilizzata per le sue proprietà dolcificanti.

2 Se lʼalimento contiene naturalmente sorte di zuccheri (mono- e disaccaridi),

sullʼetichetta deve figurare lʼindicazione seguente: «contiene naturalmente zuccheri» oppure «contiene naturalmente sorte di zuccheri».

20. A basso contenuto di sodio/sale

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammes- se solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. 2 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a basso contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o lʼequivalente tenore di sale non supera 0,36 g per 100 g.

21. A bassissimo contenuto di sodio/sale

1 Lʼindicazione che una derrata alimentare è a bassissimo contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono ammesse solo se il prodotto contiene non più di 0,04 g di sodio, o un valore equiva- lente di sale, per 100 g o 100 ml. 2 Questa indicazione non è utilizzata per le acque minerali naturali o per altre acque.

3 I condimenti in polvere, i condimenti e la senape da tavola sono considerati a

bassissimo contenuto di sodio o di sale quando il loro tenore di sodio o lʼequivalente tenore di sale non supera 0,12 g per 100 g.

22. Senza sodio o senza sale

Lʼindicazione che una derrata alimentare è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g.

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23. Senza sodio/sale aggiunto

Lʼindicazione che a una derrata alimentare non è stato aggiunto sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se il prodotto non contiene sodio/sale aggiunto né alcun altro ingrediente al quale sia stato aggiunto sodio/sale e se il prodotto non contiene più di 0,12 g di sodio o un valore equivalente di sale per 100 g o 100 ml.

24. Fonte di fibre

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

25. Ad alto contenuto di fibre

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno: a. 6 g di fibre per 100 g nel caso dei solidi; o b. 3 g di fibre per 100 kcal nel caso dei liquidi.

26. Fonte di proteine

Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 per cento del valore energetico complessivo della derrata alimentare è appor- tato da proteine.

27. Ad alto contenuto di proteine

Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di proteine e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 20 per cento del valore energetico complessivo della derrata alimentare è apportato da proteine.

28. Fonte di [nome della vitamina, del sale minerale o di unʼaltra sostanza

di cui allʼart. 26 cpv. 1] Lʼindicazione che una derrata alimentare è fonte di vitamine, di sali minerali o di unʼaltra sostanza di cui allʼarticolo 26 capoverso 1 e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto ne contiene almeno una quantità significativa e adempie le condizioni di cui allʼarti- colo 26 capoverso 2.

29. Ad alto contenuto di [nome della vitamina, del sale minerale

o di unʼaltra sostanza di cui allʼart. 26 cpv. 1] Lʼindicazione che una derrata alimentare è ad alto contenuto di vitamine, di sali minerali o di unʼaltra sostanza di cui allʼarticolo 26 capoverso 1 e ogni altra indica- zione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno il doppio della succitata quantità significativa.

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30. Contiene [nome della sostanza nutritiva o di altro tipo]

Lʼindicazione che una derrata alimentare contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo, per cui non sono stabilite condizioni specifiche nella presente ordinanza, e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se il prodotto è conforme a tutte le disposizioni previste negli articoli 29c, 29e e 29i. Per le vitamine, i sali minerali e altre sostanze si applicano le condizioni dellʼindicazione «Fonte di …».

31. A tasso accresciuto di una sostanza nutritiva

Lʼindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive, diverse dalle vitami- ne, dai sali minerali o da altre sostanze di cui allʼarticolo 26 capoverso 1, è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consu- matore sono consentite solo se il prodotto è conforme alle condizioni stabilite per lʼindicazione «Fonte di» e lʼaumento del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile.

32. A tasso ridotto di una sostanza nutritiva

1 Lʼindicazione che il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consen- tite solo se la riduzione del contenuto è pari ad almeno il 30 per cento rispetto a un prodotto simile. 2 Per quanto concerne i micronutrienti è accettabile una differenza del 10 per cento rispetto alla dose giornaliera raccomandata secondo lʼallegato 1 dellʼordinanza del DFI del 23 novembre 20059 sullʼaggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari. 3 Per quanto concerne il sodio o il valore equivalente di sale è accettabile una diffe- renza del 25 per cento. 4 Lʼindicazione «a tasso ridotto di acidi grassi saturi» e ogni altra indicazione che può avere presumibilmente lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo nei casi seguenti: a. se la somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi nel prodotto riportante lʼindicazione risulta inferiore almeno del 30 per cento alla somma degli acidi grassi saturi e dei transacidi grassi in un prodotto analogo; e b. se il contenuto in transacidi grassi del prodotto riportante lʼindicazione è uguale o inferiore a quello di un prodotto analogo. 5 Lʼindicazione «a tasso ridotto di zuccheri» e ogni altra indicazione che può avere presumibilmente lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico del prodotto riportante lʼindicazione è pari o inferiore al valore energetico di un prodotto analogo.

9 RS 817.022.32

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33. Leggero/Light

1 Lʼindicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condi- zioni fissate per il termine «ridotto». 2 Lʼindicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle carat- teristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».

34. Naturalmente/naturale

Se una derrata alimentare soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per lʼimpiego di unʼindicazione nutrizionale, il termine «naturalmente/ naturale» può essere inserito allʼinizio dellʼindicazione.

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Allegato 8

Indicazioni sulla salute ammesse per gli alimenti, i componenti, i costituenti e le categorie di alimenti, nonché condizioni per il loro impiego

Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

α-ciclodestrina Il consumo di α-ciclodestrina nellʼambito di Questa indicazione può essere impiegata solo per un pasto contenente amido contribuisce alla alimenti che contengono almeno 5 g di α-ciclodestrina riduzione dellʼaumento del glucosio ematico per 50 g di amido in una porzione quantificata nellʼam- post-prandiale. bito del pasto. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinfor- mazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di α-ciclodestrina nellʼambito del pasto. Acidi grassi La sostituzione nella dieta dei grassi saturi Questa indicazione può essere impiegata solo per monoinsaturi e/o con grassi insaturi contribuisce al manteni- un alimento con un alto contenuto di acidi grassi polinsaturi mento di livelli normali di colesterolo nel insaturi come specificato nellʼallegato 7 della presente sangue ordinanza. Acido α-linolenico LʼALA contribuisce al mantenimento di Questa indicazione può essere impiegata solo per un (ALA) livelli normali di colesterolo nel sangue alimento che è almeno una fonte di ALA come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 2 g di ALA. Acido α-linolenico Gli acidi grassi sono necessari per la normale Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si e acido linoleico crescita e lo sviluppo corretto dei bambini ottiene con lʼassunzione quotidiana di una quantità di acido linoleico pari allʼ1 % del fabbisogno energetico totale e di una quantità di acido α-linolenico pari allo 0,2 % del fabbisogno energetico totale.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Acido docosaesae- Il DHA contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un noico (DHA) della normale funzione cerebrale alimento che contiene almeno 40 mg di DHA per 100 g e per 100 kcal. Lʼindicazione va accompagnata dal- lʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 250 mg di DHA. Acido docosaesae- Lʼassunzione di acido docosaesaenoico Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si noico (DHA) (DHA) contribuisce al normale sviluppo ottiene con lʼassunzione quotidiana di 100 mg di DHA. delle capacità visive dei lattanti fino a Se lʼindicazione è usata per alimenti di proseguimento,

12 mesi lʼalimento deve contenere almeno lo 0,3 % degli acidi

grassi totali sotto forma di DHA. Acido docosaesae- Lʼassunzione di acido docosaesaenoico Le donne in gravidanza e in allattamento vanno informa- noico (DHA) (DHA) da parte della madre contribuisce te del fatto che lʼeffetto benefico è ottenuto con al normale sviluppo degli occhi nel feto unʼassunzione giornaliera di 200 mg di DHA in aggiunta e nei lattanti allattati al seno alla dose giornaliera consigliata di acidi grassi omega-3 nellʼadulto, che è pari a 250 mg di DHA e acido eicosa- pentaenoico (EPA). Lʼindicazione può essere usata solo per alimenti che danno un apporto giornaliero di almeno

200 mg di DHA.

Acido eicosapentae- LʼEPA e il DHA contribuiscono alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un noico e acido funzione cardiaca alimento che è almeno una fonte di EPA e di DHA come docosaesaenoico specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. (EPA/DHA) Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 250 mg di EPA e di DHA. Acido linoleico Lʼacido linoleico contribuisce al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento di livelli normali di colesterolo nel alimento che apporti almeno 1,5 g di acido linoleico sangue (AL) per 100 g e per 100 kcal. Il consumatore va infor- mato che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 10 g di AL.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Acido oleico La sostituzione nella dieta dei grassi saturi Questa indicazione può essere impiegata solo per un con grassi insaturi contribuisce al manteni- alimento con un alto contenuto di acidi grassi insaturi mento di livelli normali di colesterolo nel come specificato nellʼallegato 7 delle presente ordinanza. sangue. Lʼacido oleico è un grasso insaturo Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un sintesi e al normale metabolismo degli alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico ormoni steroidei, della vitamina D e di alcuni come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. neurotrasmettitori Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce alla ridu- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione della stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Acido pantotenico Lʼacido pantotenico contribuisce a presta- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zioni mentali normali alimento che è almeno una fonte di acido pantotenico come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Acqua Lʼacqua contribuisce al mantenimento di Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al Lʼindicazione può essere utilizza- funzioni cognitive e fisiche normali consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con ta solo per le acque che ottempe- lʼassunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto rano alle prescrizioni dellʼordi- qualunque forma. nanza del DFI del 23 novembre

2005 concernente lʼacqua pota-

bile, lʼacqua sorgiva e lʼacqua minerale (RS 817.022.102).

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Acqua Lʼacqua contribuisce al mantenimento della Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al Lʼindicazione può essere utilizza- normale regolazione della temperatura consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con ta solo per le acque che ottempe- corporea lʼassunzione giornaliera di almeno 2,0 l di acqua sotto rano alle prescrizioni dellʼordi- qualunque forma. nanza del DFI del 23 novembre

2005 concernente lʼacqua pota-

bile, lʼacqua sorgiva e lʼacqua minerale (RS 817.022.102). Alimenti a basso La riduzione dellʼassunzione di grassi saturi Questa indicazione può essere impiegata solo per un o a ridotto contribuisce al mantenimento di livelli alimento a basso contenuto di acidi grassi saturi come contenuto di acidi normali di colesterolo nel sangue specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. grassi saturi Alimenti a basso La riduzione del consumo di sodio contri- Questa indicazione può essere impiegata solo per un o a ridotto buisce al mantenimento di una normale alimento a basso contenuto di sodio/sale come specifi- contenuto di sodio pressione sanguigna cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Amido resistente La sostituzione di amidi digeribili con amido Questa indicazione può essere impiegata solo per un resistente in un pasto contribuisce alla ridu- alimento in cui lʼamido digeribile è stato sostituito con zione dellʼaumento del glucosio ematico amido resistente in modo da ottenere un contenuto finale post-prandiale di amido resistente pari almeno al 14 % dellʼamido totale. Arabinoxilano Lʼassunzione di arabinoxilano nellʼambito Questa indicazione può essere impiegata solo per un prodotto di un pasto contribuisce alla riduzione alimento che contiene almeno 8 g di fibre ricche di dallʼendosperma dellʼaumento di glucosio ematico post- arabinoxilano (AX) prodotte dallʼendosperma del fru- del frumento prandiale mento (almeno il 60 % di AX in termini di peso) per

100 g di carboidrati disponibili in una porzione quantifi-

cata nellʼambito del pasto. Lʼindicazione va accompa- gnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di fibre ricche di arabinoxilano (AX) prodotte dallʼendosperma del fru- mento nellʼambito del pasto.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Beta-glucani I beta-glucani contribuiscono al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento di livelli normali di colesterolo nel alimento che contiene almeno 1 g di beta-glucani da sangue avena, crusca dʼavena, orzo o crusca dʼorzo o da miscele di tali fonti per porzione quantificata. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di beta-glucani da avena, crusca dʼavena, orzo o crusca dʼorzo o da miscele di tali beta-glucani. Beta-glucani Lʼassunzione di beta-glucani da orzo o avena Questa indicazione può essere impiegata solo per un da orzo e avena nellʼambito di un pasto contribuisce alla alimento che contiene almeno 4 g di beta-glucani da orzo riduzione dellʼaumento del glucosio ematico o avena per ogni 30 g di carboidrati disponibili in una post-prandiale porzione quantificata nellʼambito del pasto. Lʼindica- zione va accompagnata dallʼinformazione al consumato- re che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di beta-glucani da orzo o avena nellʼambito del pasto. Beta-glucano È stato dimostrato che il beta-glucano Questa indicazione può essere impiegata per prodotti dellʼorzo dellʼorzo abbassa/riduce il colesterolo nel alimentari che forniscono almeno 1 g di beta-glucano sangue. Lʼipercolesterolemia costituisce un dellʼorzo per porzione quantificata. Il consumatore va fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopa- informato che lʼeffetto benefico si ottiene con tie coronariche lʼassunzione quotidiana di 3 g di beta-glucano dellʼorzo. Betaina La betaina contribuisce al normale metabo- Questa indicazione può essere impiegata solo per un Lʼindicazione va accompagnata lismo dellʼomocisteina alimento che contiene almeno 500 mg di betaina per dallʼinformazione al consumatore porzione quantificata. Lʼindicazione va accompagnata che unʼassunzione quotidiana dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico superiore a 4 g può comportare un si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 1,5 g di betaina. notevole aumento dei livelli di colesterolo nel sangue. Biotina La biotina contribuisce al normale metabo- Questa indicazione può essere impiegata solo per un lismo energetico alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Biotina La biotina contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al normale metaboli- Questa indicazione può essere impiegata solo per un smo dei macronutrienti alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un psicologica alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di capelli normali alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di membrane mucose normali alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Biotina La biotina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di una pelle normale alimento che è almeno una fonte di biotina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale coagula- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione del sangue alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per un energetico alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un muscolare alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Caffeina La caffeina contribuisce a migliorare le Questa indicazione può essere impiegata solo se una Contiene caffeina. Lʼindicazione capacità di concentrazione, di rendimento, di porzione contiene almeno 75 mg di caffeina. «Non è indicato per bambini e attenzione e a combattere la sonnolenza donne in gravidanzae» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica. Caffeina La caffeina serve a favorire, a breve termine, Questa indicazione può essere impiegata solo se una Contiene caffeina. Lʼindicazione la capacità di rendimento fisico porzione contiene almeno 75 mg di caffeina. «Non è indicato per bambini e donne in gravidanza» deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione specifica. Calcio Il calcio contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un neurotrasmissione alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un degli enzimi digestivi alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per un e di specializzazione delle cellule alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio è necessario per il mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio è necessario per il mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di denti normali alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Calcio Il calcio è necessario per la normale crescita Questa indicazione può essere impiegata solo per un e per lo sviluppo osseo nei bambini. alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza

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Calcio e Il calcio e la vitamina D sono necessari Questa indicazione può essere impiegata solo per un vitamina D per la normale crescita e per lo sviluppo alimento che è almeno una fonte di calcio come specifi- osseo nei bambini. cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza Carne e pesce Se consumati con altri alimenti contenenti Questa indicazione può essere impiegata solo per un ferro, la carne e il pesce contribuiscono al alimento che contiene almeno 50 g di carne o di pesce in miglioramento dellʼassorbimento del ferro una singola porzione quantificata. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione di 50 g di carne o di pesce con uno o più alimenti contenenti ferro non emico. Cellulosa metilica Lʼassunzione di cellulosa metilica propilica Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo propilica idrossilata idrossilata durante il pasto contribuisce alla alimento che contiene 4 g di HPMC per porzione quanti- di soffocamento per le persone (HPMC) riduzione dellʼaumento del glucosio ematico ficata nellʼambito di un pasto. Lʼindicazione va accom- con difficoltà di deglutizione o in post-prandiale pagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto caso di ingestione senza unʼade- benefico si ottiene con lʼassunzione di 4 g di HPMC guata assunzione di liquidi. Va nellʼambito di un pasto. inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Cellulosa metilica La cellulosa metilica propilica idrossilata Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo propilica idrossilata contribuisce al mantenimento di livelli alimento che fornisce un apporto giornaliero di 5 g di di soffocamento per le persone (HPMC) normali di colesterolo nel sangue HPMC. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinfor- con difficoltà di deglutizione o in mazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene caso di ingestione senza unʼade- con lʼassunzione giornaliera di 5 g di HPMC. guata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

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Chitosano Il chitosano contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di livelli normali di colesterolo nel sangue alimento, eccetto gli integratori alimentari, che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di chitosano. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di chitosano. Cloruro Il cloruro contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un Lʼindicazione non può essere digestione mediante la produzione di acido alimento che è almeno una fonte di cloruro come specifi- impiegata per il cloruro ottenuto a cloridrico nello stomaco cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. partire da cloruro di sodio Colina La colina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dellʼomocisteina alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per

100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

Colina La colina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dei lipidi alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per

100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

Colina La colina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della normale funzione epatica alimento che contiene almeno 82,5 mg di colina per

100 g o 100 ml o per singola porzione di alimento.

Concentrato di Il concentrato di pomodoro solubile in acqua Informazioni per il consumatore: lʼeffetto benefico è pomodoro solubile (WSTC I e II) aiuta a mantenere una normale ottenuto con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o in acqua aggregazione delle piastrine e contribuisce a di 150 mg di WSTC II in 250 ml di succo di frutta, (WSTC I e II) un sano flusso sanguigno bevande aromatizzate o bevande a base di yogurt (tranne quelle fortemente pastorizzate) o con un consumo giornaliero di 3 g di WSTC I o di 150 mg di WSTC II in integratori alimentari, se assunti con un bicchiere di acqua o altro liquido

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Creatina La creatina incrementa le prestazioni fisiche Questa indicazione può essere impiegata solo per un Lʼindicazione può essere utiliz- in caso di attività ripetitive, di elevata inten- alimento che fornisce un apporto giornaliero di 3 g di zata solo per alimenti destinati a sità e di breve durata creatina. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinfor- adulti che praticano un esercizio mazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene fisico intenso con lʼassunzione giornaliera di 3 g di creatina. Cromo Il cromo contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dei macronutrienti alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Cromo Il cromo contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di livelli normali di glucosio nel sangue alimento che è almeno una fonte di cromo trivalente come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Esteri di È stato dimostrato che gli esteri di fitostanolo Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si fitostanolo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. ottiene con lʼassunzione quotidiana di almeno 1.5–2.4 g Lʼipercolesterolemia costituisce un fattore di di esteri di fitostanolo. Indicazioni relative allʼentità rischio per lo sviluppo di cardiopatie corona- dellʼeffetto possono essere utilizzate unicamente per riche derrate alimentari delle seguenti categorie: grassi da spalmare, prodotti di tipo latte10, maionese e salse per insalata. Quando si fa riferimento allʼentità dellʼeffetto devono essere indicate per i consumatori lʼentità della riduzione («dal 7 al 10,5 %») e la durata necessaria perché lʼeffetto si manifesti («dopo 2–3 settimane»).

10 Prodotti di tipo latte quali prodotti di tipo latte scremato e latte parzialmente scremato, con possibile aggiunta di frutta e/o cereali, prodotti di tipo latte fermen- tato quali yogurt, bevande a base di soia, prodotti di tipo formaggio (contenuto di materie grasse ≤ 12 g per 100 g), in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o completamente sostituite da materie grasse o proteine vegetali.

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Fermenti vivi Nei soggetti che maldigeriscono il lattosio, i Per poter recare lʼindicazione, lo yogurt o il latte fermen- nello yogurt fermenti vivi nello yogurt o nel latte fermen- tato deve contenere almeno 108 di microorganismi vivi e tato migliorano la digestione del lattosio starter (unità formanti colonia) (Lactobacillus delbrueckii contenuto nel prodotto subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo. Ferro Il ferro contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un cognitiva alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per un energetico alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce alla normale formazione Questa indicazione può essere impiegata solo per un dei globuli rossi e dellʼemoglobina alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce al normale trasporto Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossigeno nellʼorganismo alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce alla riduzione della Questa indicazione può essere impiegata solo per un stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Ferro Il ferro contribuisce al normale sviluppo Questa indicazione può essere impiegata solo per un cognitivo dei bambini alimento che è almeno una fonte di ferro come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Fibra di avena La fibra di avena contribuisce allʼaumento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della massa fecale alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fibra di frumento La fibra di frumento contribuisce Questa indicazione può essere impiegata solo per un allʼaccelerazione del transito intestinale alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto indicato si ottiene con lʼassunzione giornaliera di almeno 10 g di fibre di frumento. Fibra di frumento La fibra di frumento contribuisce allʼaumento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della massa fecale alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fibra di orzo La fibra di orzo contribuisce allʼaumento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della massa fecale alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fibra di segale La fibra di segale contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione intestinale alimento con un elevato contenuto di tale fibra come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fluoruro Il fluoruro contribuisce al mantenimento della Questa indicazione può essere impiegata solo per un mineralizzazione dei denti alimento che è almeno una fonte di fluoruro come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Serve allo sviluppo del tubo neurale nel Questa indicazione può essere impiegata solo per un nascituro alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti Questa indicazione può essere impiegata solo per un materni in gravidanza alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Folato Il folato contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per un degli amminoacidi alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla normale emopoiesi Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per un dellʼomocisteina alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un psicologica alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato contribuisce alla riduzione della Questa indicazione può essere impiegata solo per un stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Folato Il folato interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule alimento che è almeno una fonte di folato come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di fosforo come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle membrane cellulari alimento che è almeno una fonte di fosforo come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Fosforo Il fosforo contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di fosforo come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di denti normali alimento che è almeno una fonte di fosforo come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Fosforo Il fosforo è necessario per la normale crescita Questa indicazione può essere impiegata solo per un e per lo sviluppo osseo dei bambini alimento che è almeno una fonte di fosforo come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza Fruttosio Il consumo di alimenti contenenti fruttosio Questa indicazione può essere impiegata solo se il determina un minore aumento del glucosio glucosio e/o il saccarosio contenuti nelle bevande o negli ematico rispetto agli alimenti contenenti alimenti zuccherati sono sostituiti con fruttosio in modo saccarosio o glucosio che la riduzione del tenore di glucosio e/o di saccarosio in detti alimenti o bevande sia almeno del 30 %. Glucomannano Il glucomannano contribuisce al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo (konjac del mento di livelli normali di colesterolo alimento che fornisce un apporto giornaliero di 4 g di di soffocamento per le persone mannano) nel sangue glucomannano. Lʼindicazione va accompagnata con difficoltà di deglutizione o in dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico caso di ingestione senza unʼade- si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 4 g di gluco- guata assunzione di liquidi. Va mannano. inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Glucomannano Nel contesto di una dieta ipocalorica il Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo (konjac del glucomannano contribuisce alla perdita di alimento che contiene almeno 1 g di glucomannano per di soffocamento per le persone mannano) peso porzione quantificata. Lʼindicazione va accompagnata con difficoltà di deglutizione o in dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico caso di ingestione senza unʼade- si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 3 g di gluco- guata assunzione di liquidi. Va

mannano in tre dosi da 1 g ciascuna, con 1–2 bicchieri inoltre riportata lʼavvertenza che,

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dʼacqua, prima dei pasti e nel contesto di una dieta affinché possa raggiungere lo ipocalorica. stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Gomma da È stato dimostrato che la gomma da masticare Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si masticare dolcificata al 100 % con xilitolo riduce la ottiene consumando 2–3 g di gomma da masticare dolcificata al 100 % placca dentaria. Un livello elevato di placca dolcificata al 100 % con xilitolo almeno 3 volte al giorno con xilitolo dentaria costituisce un fattore di rischio per dopo i pasti lo sviluppo di carie nei bambini Gomma da La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare contribuisce al mantenimento della minera- gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per senza zucchero lizzazione dei denti lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda. Gomma da La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare contribuisce alla neutralizzazione degli acidi gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per senza zucchero della placca lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda. Gomma da La gomma da masticare senza zucchero Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare contribuisce alla riduzione della secchezza gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per senza zucchero orale lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si ottiene masticando la gomma ogniqualvolta si avverte la sensazione di bocca secca.

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Gomma da La gomma da masticare senza zucchero aiuta Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico è masticare a ridurre la demineralizzazione dei denti. La ottenuto masticando 2–3 g di gomma da masticare senza senza zucchero demineralizzazione dei denti è un fattore di zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i rischio nello sviluppo della carie dentaria. pasti. Gomma da La gomma da masticare senza zucchero aiuta Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico è masticare a neutralizzare gli acidi della placca. Gli acidi ottenuto masticando 2–3 g di gomma da masticare senza senza zucchero della placca sono un fattore di rischio nello zucchero per 20 minuti almeno tre volte al giorno dopo i sviluppo della carie dentaria. pasti Gomma da La gomma da masticare senza zucchero con Questa indicazione può essere impiegata solo per la masticare senza carbammide neutralizza gli acidi della placca gomma da masticare che ottemperi alle condizioni per zucchero con in maniera più efficace rispetto alla gomma lʼuso dellʼindicazione nutrizionale «senza zuccheri» carbammide da masticare senza zucchero senza carbam- come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. mide Per poter recare lʼindicazione ogni tavoletta di gomma da masticare senza zucchero deve contenere almeno 20 mg di carbammide. Il consumatore va informato che la gomma va masticata per almeno 20 minuti dopo lʼassunzione di un cibo o di una bevanda. Gomma di guar La gomma di guar contribuisce al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo mento di livelli normali di colesterolo nel alimento che fornisce un apporto giornaliero di 10 g di di soffocamento per le persone sangue gomma di guar. Lʼindicazione va accompagnata con difficoltà di deglutizione o in dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico caso di ingestione senza unʼade- si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 10 g di gomma guata assunzione di liquidi. Va di guar. inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Iodio Lo iodio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un cognitiva alimento che è almeno una fonte di iodio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Iodio Lo iodio contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di iodio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di iodio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce al mantenimento di una Questa indicazione può essere impiegata solo per un pelle normale alimento che è almeno una fonte di iodio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce alla normale produ- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione di ormoni della tiroide e alla normale alimento che è almeno una fonte di iodio come specifi- funzione tiroidea cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Iodio Lo iodio contribuisce alla crescita normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un dei bambini alimento che è almeno una fonte di iodio come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza Lattasi La lattasi migliora la digestione del lattosio Questa indicazione può essere impiegata solo per gli I consumatori vanno inoltre nei soggetti che maldigeriscono il lattosio integratori alimentari con una dose minima di 4500 unità avvertiti che la tolleranza al di FCC (Food Chemicals Codex), con lʼavvertenza per il lattosio è variabile e che è oppor- consumatore della necessità dellʼassunzione a ogni pasto tuno chiedere consiglio circa il contenente lattosio. ruolo di tale sostanza nella propria dieta. Magnesio Il magnesio contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un della stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce allʼequilibrio Questa indicazione può essere impiegata solo per un elettrolitico alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Magnesio Il magnesio contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al normale funzio- Questa indicazione può essere impiegata solo per un namento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce alla normale fun- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione muscolare alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per un proteica alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce alla normale fun- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione psicologica alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di denti normali alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Magnesio Il magnesio interviene nel processo di divi- Questa indicazione può essere impiegata solo per un sione delle cellule alimento che è almeno una fonte di magnesio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Manganese Il manganese contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione di tessuti connettivi alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Manganese Il manganese contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di manganese come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Molibdeno Il molibdeno contribuisce al normale metabo- Questa indicazione può essere impiegata solo per un lismo degli amminoacidi solforati alimento che è almeno una fonte di molibdeno come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di niacina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di niacina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un psicologica alimento che è almeno una fonte di niacina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di membrane mucose normali alimento che è almeno una fonte di niacina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Niacina La niacina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di una pelle normale alimento che è almeno una fonte di niacina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Niacina La niacina contribuisce alla riduzione della Questa indicazione può essere impiegata solo per un stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di niacina come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Noci Le noci contribuiscono al miglioramento Questa indicazione può essere impiegata solo per un dellʼelasticità dei vasi sanguigni alimento che fornisce un apporto giornaliero di 30 g di noci. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 30 g di noci. Pectine Le pectine contribuiscono al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo di livelli normali di colesterolo nel sangue alimento che fornisce un apporto giornaliero di 6 g di di soffocamento per le persone pectine. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinfor- con difficoltà di deglutizione o in mazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene caso di ingestione senza unʼade- con lʼassunzione giornaliera di 6 g di pectine. guata assunzione di liquidi. Va inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua. Pectine Lʼassunzione di pectine durante il pasto Questa indicazione può essere impiegata solo per un Va segnalato un possibile pericolo contribuisce alla riduzione dellʼaumento alimento che contiene 10 g di pectine per porzione di soffocamento per le persone del glucosio ematico post-prandiale quantificata. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinfor- con difficoltà di deglutizione o in mazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene caso di ingestione senza unʼade- con lʼassunzione di 10 g di pectine nellʼambito di un guata assunzione di liquidi. Va pasto. inoltre riportata lʼavvertenza che, affinché possa raggiungere lo stomaco, la sostanza deve sempre essere assunta con abbondante acqua.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Polifenoli dellʼolio I polifenoli dellʼolio di oliva contribuiscono Questa indicazione può essere impiegata solo per lʼolio dʼoliva alla protezione dei lipidi ematici dallo stress dʼoliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e ossidativo suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio dʼoliva. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 20 g di olio dʼoliva. Potassio Il potassio contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Potassio Il potassio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un muscolare alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Potassio Il potassio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di una normale pressione sanguigna alimento che è almeno una fonte di potassio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Proteine Le proteine contribuiscono alla crescita Questʼindicazione può essere impiegata solo per un della massa muscolare alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Proteine Le proteine contribuiscono al mantenimento Questʼindicazione può essere impiegata solo per un della massa muscolare alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Proteine Le proteine contribuiscono al mantenimento Questʼindicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Proteine Le proteine sono necessarie per la normale Questʼindicazione può essere impiegata solo per un crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini alimento che è almeno una fonte di proteine come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Prugne secche Le prugne secche contribuiscono al manteni- Questa indicazione può essere impiegata solo per un (frutti di cultivar di mento delle normali funzioni intestinali. alimento che fornisce un apporto giornaliero di 100 g di Prunus domestica L.) prugne secche. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 100 g di prugne secche. Rame Il rame contribuisce al mantenimento di Questa indicazione può essere impiegata solo per un tessuti connettivi normali alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce al normale metabolismo Questa indicazione può essere impiegata solo per un energetico alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce al normale funziona- Questa indicazione può essere impiegata solo per un mento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla normale pigmenta- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione dei capelli alimento che è almeno una fonte di rame come specifica- to nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce al normale trasporto Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ferro nellʼorganismo alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla normale pigmenta- Questa indicazione può essere impiegata solo per un zione della pelle alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Rame Il rame contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Rame Il rame contribuisce alla protezione delle Questa indicazione può essere impiegata solo per un cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di rame come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 funzionamento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 di membrane mucose normali alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 di globuli rossi normali alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 di una pelle normale alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 della capacità visiva normale alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 metabolismo del ferro alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Riboflavina La riboflavina contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 delle cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Riboflavina La riboflavina contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un (vitamina B2 della stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di riboflavina come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla normale sperma- Questa indicazione può essere impiegata solo per un togenesi alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di capelli normali alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di unghie normali alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un tiroidea alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Selenio Il selenio contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di selenio come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Soluzioni di carbo- Le soluzioni di carboidrati-elettroliti contri- Per poter recare lʼindicazione, le soluzioni di carboidrati- idrati-elettroliti buiscono al mantenimento di prestazioni elettroliti devono contenere 80–350 kcal/L da carboidrati di resistenza durante lʼesercizio fisico pro- e almeno il 75 % dellʼenergia deve essere fornito da lungato carboidrati capaci di indurre unʼelevata risposta glice- mica, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere unʼosmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Soluzioni di carbo- Le soluzioni di carboidrati-elettroliti aumen- Per poter recare lʼindicazione, le soluzioni di carboidrati- idrati-elettroliti tano lʼassorbimento di acqua durante elettroliti devono contenere 80–350 kcal/L da carboidrati lʼesercizio fisico e almeno il 75 % dellʼenergia deve essere fornito da carboidrati capaci di indurre unʼelevata risposta glicemi- ca, quali glucosio, polimeri di glucosio e saccarosio. Inoltre le bevande devono contenere tra 20 mmol/L (460 mg/L) e 50 mmol/L (1150 mg/L) di sodio e devono avere unʼosmolarità compresa tra 200 e 330 mOsm/kg di acqua. Sostituti dello Lʼassunzione di alimenti/bevande che anzi- Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono zucchero, ossia ché zucchero contengono il prodotto sostitu- sostituiti negli alimenti o nelle bevande (che riducono il edulcoranti intensi, tivo dello zucchero X (nome del sostituto pH della placca a un valore inferiore a 5,7) con sostituti xilitolo, sorbitolo, dello zucchero) oppure le altre sorte di dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbito- mannitolo, zucchero «D-tagatosio» o isomaltulosio lo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, maltitolo, lactitolo, contribuisce al mantenimento della minera- D-tagatosio, isomaltulosio, sucralosio o polidestrosio, o isomalto, eritritolo, lizzazione dei denti. una loro combinazione, in quantità tali che il consumo di sucralosio e polide- tali alimenti o bevande non riduca il pH della placca a un strosio; D-tagatosio valore inferiore a 5,7 nel corso dellʼassunzione e fino a e isomaltulosio 30 minuti dopo tale assunzione. Sostituti dello Lʼassunzione di alimenti/bevande che anzi- Lʼindicazione è consentita solo se gli zuccheri sono zucchero, ossia ché zucchero contengono il prodotto sostitu- sostituiti negli alimenti o nelle bevande con sostituti edulcoranti intensi; tivo dello zucchero X (nome del prodotto dello zucchero, ossia edulcoranti intensi, xilitolo, sorbito- xilitolo, sorbitolo, sostitutivo dello zucchero) oppure le altre lo, mannitolo, maltitolo, lactitolo, isomalto, eritritolo, mannitolo, maltitolo, sorte di zucchero «D-tagatosio» o isomaltulo- sucralosio o polidestrosio, o una loro combinazione, in lactitolo, isomalto, sio induce un minore aumento del glucosio modo tale che il contenuto di zuccheri in tali alimenti o

eritritolo, sucralosio ematico, dopo la loro assunzione, rispetto bevande sia ridotto almeno nella misura specificata e polidestrosio; agli alimenti/bevande contenenti zucchero. nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Nel caso del D-tagatosio e D-tagatosio e dellʼisomaltulosio, essi devono sostituire isomaltulosio quantità equivalenti di altri zuccheri nella stessa propor- zione specificata nellʼallegato 7 della presente ordinanza

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Sostituto di un La sostituzione, nellʼambito di una dieta Per poter recare lʼindicazione, un alimento deve soddi- pasto per il ipocalorica, di un pasto giornaliero con un sfare i requisiti relativi ai prodotti alimentari di cui controllo del peso sostituto di un pasto contribuisce al manteni- allʼarticolo 16 capoverso 2 lettera b dellʼordinanza mento del peso dopo la perdita di peso del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104). Per poter ottenere lʼeffetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno un pasto con un sostituto di un pasto. Sostituto di un La sostituzione, nellʼambito di una dieta Per poter recare lʼindicazione, un alimento deve soddi- pasto per il ipocalorica, di due pasti giornalieri con sfare i requisiti relativi ai prodotti alimentari di cui controllo del peso sostituti di un pasto contribuisce alla perdita allʼarticolo 16 capoverso 2 lettera b dellʼordinanza di peso del DFI del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104). Per poter ottenere lʼeffetto indicato, è necessario sostituire ogni giorno due pasti con sostituti di un pasto. Steroli e stanoli Gli steroli/stanoli vegetali contribuiscono al Lʼindicazione va accompagnata dallʼinformazione al vegetali mantenimento di livelli normali di colesterolo consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con nel sangue lʼassunzione giornaliera di almeno 0,8 g di steroli/stanoli vegetali. Steroli vegetali: È stato dimostrato che gli steroli vegetali Il consumatore va informato che lʼeffetto benefico si steroli estratti da abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. ottiene con lʼassunzione quotidiana di almeno 1.5–2.4 g piante, liberi o Lʼipercolesterolemia costituisce un fattore di di steroli vegetali. Indicazioni relative allʼentità esterificati con acidi rischio per lo sviluppo di cardiopatie corona- dellʼeffetto possono essere utilizzate unicamente per grassi alimentari riche derrate alimentari delle seguenti categorie: grassi da spalmare, prodotti di tipo latte11, maionese e salse per insalata. Quando si fa riferimento allʼentità dellʼeffetto devono essere indicate per i consumatori lʼentità della riduzione

11 Prodotti di tipo latte quali prodotti di tipo latte scremato e latte parzialmente scremato, con possibile aggiunta di frutta e/o cereali, prodotti di tipo latte fermen- tato quali yogurt, bevande a base di soia, prodotti di tipo formaggio (contenuto di materie grasse ≤ 12 g per 100 g), in cui le materie grasse e/o le proteine del latte sono state parzialmente o completamente sostituite da materie grasse o proteine vegetali.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

(«dal 7 al 10,5 %») e la durata necessaria perché lʼeffetto si manifesti («dopo 2–3 settimane»). Tiamina La tiamina contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di tiamina come speci- ficato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Tiamina La tiamina contribuisce al normale funzio- Questa indicazione può essere impiegata solo per un namento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di tiamina come speci- ficato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Tiamina La tiamina contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un psicologica alimento che è almeno una fonte di tiamina come speci- ficato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Tiamina La tiamina contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un cardiaca alimento che è almeno una fonte di tiamina come speci- ficato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo del ferro alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di membrane mucose normali alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di una pelle normale alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della capacità visiva normale alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina A La vitamina A contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Vitamina A La vitamina A interviene nel processo Questa indicazione può essere impiegata solo per un di specializzazione delle cellule alimento che è almeno una fonte di vitamina A come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzionamento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dellʼomocisteina alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione psicologica alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione dei globuli rossi alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un della stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B12 La vitamina B12 interviene nel processo Questa indicazione può essere impiegata solo per un di divisione delle cellule alimento che è almeno una fonte di vitamina B12 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un sintesi della cisteina alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzionamento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dellʼomocisteina alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo delle proteine e del glicogeno alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione psicologica alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione dei globuli rossi alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un della stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Vitamina B6 La vitamina B6 contribuisce alla regolazione Questa indicazione può essere impiegata solo per un dellʼattività ormonale alimento che è almeno una fonte di vitamina B6 come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della normale funzione del sistema immunita- alimento che fornisce un apporto giornaliero di 200 mg rio durante e dopo uno sforzo fisico intenso di vitamina C. Lʼindicazione va accompagnata dallʼinfor- mazione al consumatore che lʼeffetto benefico si ottiene con lʼassunzione giornaliera di 200 mg in aggiunta allʼapporto giornaliero raccomandato di vitamina C. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione del collagene per la normale alimento che è almeno una fonte di vitamina C come funzione dei vasi sanguigni specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione del collagene per la normale alimento che è almeno una fonte di vitamina C come funzione delle ossa specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione del collagene per la normale alimento che è almeno una fonte di vitamina C come funzione delle cartilagini specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione del collagene per la normale alimento che è almeno una fonte di vitamina C come funzione delle gengive specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione del collagene per la normale alimento che è almeno una fonte di vitamina C come funzione della pelle specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un formazione del collagene per la normale alimento che è almeno una fonte di vitamina C come funzione dei denti specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Vitamina C La vitamina C contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo energetico alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzionamento del sistema nervoso alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione psicologica alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla riduzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un della stanchezza e dellʼaffaticamento alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C contribuisce alla rigenerazione Questa indicazione può essere impiegata solo per un della forma ridotta della vitamina E alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina C La vitamina C accresce lʼassorbimento del Questa indicazione può essere impiegata solo per un ferro alimento che è almeno una fonte di vitamina C come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un assorbimento/utilizzo del calcio e del fosforo alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Vitamina D La vitamina D contribuisce a normali livelli Questa indicazione può essere impiegata solo per un di calcio nel sangue alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della normale funzione muscolare alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di denti normali alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un funzione del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D interviene nel processo di Questa indicazione può essere impiegata solo per un divisione delle cellule alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina D La vitamina D è necessaria per la normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un crescita e per lo sviluppo osseo nei bambini alimento che è almeno una fonte di vitamina D come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina E La vitamina E contribuisce alla protezione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di vitamina E come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Vitamina K La vitamina K contribuisce alla normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un coagulazione del sangue alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Vitamina K La vitamina K contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di vitamina K come specificato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo acido-base alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dei carboidrati alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un cognitiva alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per un del DNA alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla normale fertilità Questa indicazione può essere impiegata solo per un e alla normale riproduzione alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo dei macronutrienti alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo degli acidi grassi alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al normale Questa indicazione può essere impiegata solo per un metabolismo della vitamina A alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Zinco Lo zinco contribuisce alla normale sintesi Questa indicazione può essere impiegata solo per un proteica alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di ossa normali alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di capelli normali alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di unghie normali alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di una pelle normale alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un di normali livelli di testosterone nel sangue alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce al mantenimento Questa indicazione può essere impiegata solo per un della capacità visiva normale alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi- cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza Zinco Lo zinco contribuisce alla normale funzione Questa indicazione può essere impiegata solo per un del sistema immunitario alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza. Zinco Lo zinco contribuisce alla protezione delle Questa indicazione può essere impiegata solo per un cellule dallo stress ossidativo alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Sostanza nutritiva, Indicazione Condizioni per lʼimpiego Restrizioni/avvertenze sostanza, alimento o categoria di alimenti

Zinco Lo zinco interviene nel processo di divisione Questa indicazione può essere impiegata solo per un delle cellule alimento che è almeno una fonte di zinco come specifi cato nellʼallegato 7 della presente ordinanza.

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Allegato 9 (art. 29 cpv. 4)

Consumi di riferimento di energia e di determinate sostanze nutritive diverse dalle vitamine e dai sali minerali (adulti)

Energia o sostanza nutritiva Consumo di riferimento

Energia 8400 kJ/2000 kcal Grassi totali 70 g Acidi grassi saturi 20 g Carboidrati 260 g Zuccheri 90 g Proteine 50 g

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