AS 2013 5297
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli
Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)
Modifica del 25 novembre 2013
L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 23 dell’ordinanza del 15 agosto 20121 sui giocattoli, ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 2012 sui giocattoli è modificata come segue:
Art. 23 frase introduttiva L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adegua gli allegati alla presente ordinanza come segue:
Art. 25a Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013
1 I giocattoli che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della
presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. 2 Essi possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte.
II
1 L’allegato 2 è modificato come segue:
N. 3.11 lett. a e 3.14
11. Valori limite per la prova di migrazione
a. In deroga ai numeri 3 e 4 non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:
1 RS 817.023.11
2013-1870 5297
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Elemento o composto mg/kg mg/kg mg/kg di materiale per di materiale per di materiale rimovi- giocattoli giocattoli liquido o bile dal giocattolo secco, fragile, colloso mediante raschiatura in polvere o flessibile
Alluminio 5625 1406 70000 Antimonio 45 11,3 560 Arsenico 3,8 0,9 47 Bario 1500 375 18750 Boro 1200 300 15000 Cadmio 1,3 0,3 17 Cromo(3+) 37,5 9,4 460 Cromo(6+) 0,02 0,005 0,2 Cobalto 10,5 2,6 130 Rame 622,5 156 7700 Piombo 13,5 3,4 160 Manganese 1200 300 15000 Mercurio 7,5 1,9 94 Nickel 75 18,8 930 Selenio 37,5 9,4 460 Stronzio 4500 1125 56000 Stagno 15000 3750 180000 Stagno organico 0,9 0,2 12 Zinco 3750 938 46000
14. L’USAV può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali
relativamente alle restrizioni dell’uso di altre sostanze chimiche nei giocat- toli, se sono necessarie misure immediate per la protezione della salute. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
2 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
25 novembre 2013 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler
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Allegato 4 (art. 8)
Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli2
Numero Titolo
SN EN 71-1:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche SN EN 71-2:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità SN EN 71-3:2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi SN EN 71-4: 2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse SN EN 71-5: 2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica SN EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova SN EN 71-8:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno SN EN 71-12:2013 Sicurezza dei giocattoli – Parte 12: Nitrosammine e sostanze nitrosabili SN EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici con emendamento A2:2011 e corrigendum AC:2011 con emendamento A11:2012 e corrigendum AC:2013
2 Le norme menzionate possono essere consultate e ottenute presso l’Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch.
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