Lexipedia

AS 2013 5301

AS 2013 5301

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del 25 novembre 2013

Il Dipartimento federale dellʼinterno (DFI) ordina:

I Lʼordinanza del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Sostituzione di unʼespressione In tutto lʼatto «UFSP» è sostituito con «USAV».

Art. 1 lett. a n. 1 e 8 La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a: a. i seguenti oggetti dʼuso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:

1. oggetti contenenti metallo che entrano in contatto con la pelle,

8. cordoncini e lacci nellʼabbigliamento per bambini;

Titolo prima dellʼart. 2 Capitolo 2: Oggetti dʼuso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli Sezione 1: Requisiti per gli oggetti contenenti metallo che vengono a contatto con la pelle

Art. 2 cpv. 2 e 4 2 Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, questʼultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dellʼoggetto di almeno due anni.

1 RS 817.023.41

2012-1959 5301

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2013

4 Per gli oggetti dʼuso di cui ai capoversi 1–3 conformi alle norme tecniche menzio- nate nellʼallegato 1 si presume che adempiano i requisiti fissati in questa sezione se questi ultimi sono contemplati da tali norme.

Art. 2b Oggetti contenenti piombo 1 Gli oggetti di cui allʼarticolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche accessibili dallʼesterno con un tenore di piombo superiore allo 0,05 per cento in peso. 2 Il capoverso 1 non si applica agli oggetti usati di cui allʼarticolo 1 capoverso 4 lettera a della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti.

3bis I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non possono contenere metalli pesanti e determinate altre sostanze oltre le concentrazioni enumerate nellʼallegato 2a. 3ter Se nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo6+, sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può causare reazioni allergiche.».

Art. 9 Direttive professionali specifiche LʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può esaminare direttive professionali specifiche di buona prassi di lavoro in materia di piercing, tatuaggio e trucco permanente e raccomandarne lʼapplicazione.

Abrogato

II

1 Gli allegati 1 e 8 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto lʼallegato 2a secondo la versione qui annessa.

3 Negli allegati 3, 4, 5, 8a e 9 la seguente nota a piè di pagina:

I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero dʼinformazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. Esse pos- sono anche essere consultate gratuitamente presso lʼUfficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna. è sostituita dalla seguente nota a piè di pagina: I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

2 RS 930.11

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2013

III

Disposizioni transitorie della modifica del 25 novembre 2013

1 Gli oggetti che non corrispondono alla modifica del 25 novembre 2013 della

presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2015. Essi possono essere consegnati ai consu- matori fino a esaurimento delle scorte. È fatto salvo il capoverso 2. 2 Gli oggetti che non corrispondono allʼarticolo 2b nella versione del 25 novembre 2013 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati, caratterizzati e consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014.

IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

25 novembre 2013 Dipartimento federale dellʼinterno: Alain Berset

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2013

Allegato 1 (art. 2 cpv. 4)

Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio3

Numero Titolo

SN EN 1811:2011 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte con corrigendum AC:2012 le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle SN EN 12472:2005 + Metodo per la simulazione dellʼusura e della corrosione per la A1:2009 determinazione del rilascio di nichelio da articoli ricoperti SN EN 16128:2011 Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle

3 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2013

Allegato 2a

Elenco dei metalli pesanti e delle altre sostanze che possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente al massimo fino alle concentrazioni enumerate

Elemento o composto Concentrazione massima nel prodotto pronto per lʼuso

1 Metalli pesanti

Arsenico (As) 2 mg/kg Bario (Ba) 50 mg/kg Piombo (Pb) 2 mg/kg Cadmio (Cd) 0,2 mg/kg Cromo (Cr) 0,2 mg/kg Cobalto (Co) 25 mg/kg Mercurio (Hg) 0,2 mg/kg Selenio 2 mg/kg Zinco (Zn) 50 mg/kg Stagno (Sn) 50 mg/kg

2 Altre sostanze

Idrocarburi policiclici aromatici (PAH) 0,5 mg/kg Benzo(a)pirene (BaP) 5 g/kg

4 Dopo estrazione in soluzione acquosa a pH 5,5

O sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2013

Allegato 8 (art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche5

Numero Titolo

SN EN 14362-1:2012 Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dellʼutilizzo di particolari coloranti azoici individuabili con o senza estrazione SN EN 14362-3:2012 Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 3: Rilevamento dellʼutilizzo di particolari coloranti azoici che possono liberare 4-amminoazobenzolo

5 I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso lʼAssociazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

AS 2013 5301 | Lexipedia | Lexipedia