AS 2013 5321
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (Ordinanza sul collocamento, OC)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC),
Art. 6, frase introduttiva Se esercitate gratuitamente, non sono sottoposte ad autorizzazione le attività di collocamento:
Art. 8 cpv. 3 3 L’autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d’impiego presso persone da cui non è indipendente.
Art. 10a Esame del modello del contratto di collocamento L’autorità di rilascio esamina il modello del contratto di collocamento delle imprese che esigono dalle persone in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione o una provvi- gione di collocamento.
Art. 11 cpv. 1bis e 4 1bis Le imprese che esigono dalle persone in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione o una provvigione di collocamento devono allegare alla domanda il modello del con- tratto di collocamento con cui intendono operare. 4 Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documenta- zione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 25 maggio 20113 sui termini ordinatori.
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O sul collocamento RU 2013
Art. 15 cpv. 1 lett. b 1 Se il collocatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 5 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può: b. disporre nella decisione di revoca che l’impresa, il responsabile o l’avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d’attesa di due anni al massimo; fino alla scadenza del periodo d’attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l’avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.
Art. 24 lett. a Abrogata
Art. 26 cpv. 2–4 2 È inoltre possibile concludere che vi è un’attività di fornitura di personale a presti- to segnatamente se: a. il lavoratore è coinvolto nell’organizzazione del lavoro dell’impresa acquisi- trice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale; b. il lavoratore svolge i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell’im- presa acquisitrice; c. l’impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del contrat- to. 3 La fornitura a terzi di lavoratori già forniti a prestito (cosiddetta subfornitura o fornitura indiretta) non è consentita. La fornitura di un lavoratore a un’impresa terza è invece consentita se: a. la prima impresa cede il rapporto di lavoro alla seconda impresa per la dura- ta dell’impiego, la seconda impresa subentra quale datore di lavoro, dispone di un’autorizzazione di fornitura di personale a prestito e cede i servizi del lavoratore alla terza impresa; o b. la prima impresa rimane datore di lavoro e conclude con la terza impresa un contratto di fornitura di personale a prestito mentre la seconda impresa svol- ge unicamente un ruolo di intermediario nel rapporto di fornitura di persona- le a prestito. 4 Se imprese riunite in un consorzio cedono i servizi di lavoratori a tale consorzio non si è in presenza di una fornitura di personale a prestito salvo se al consorzio è accordato per l’essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore.
Art. 28 cpv. 2 2 Le imprese che forniscono a prestito esclusivamente i servizi del proprietario o del comproprietario dell’impresa non sono sottoposte ad autorizzazione.
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Art. 32 cpv. 2 2 L’autorizzazione può essere negata se il richiedente intende fornire personale a prestito a imprese acquisitrici da cui non è indipendente.
Art. 34a Esame del modello del contratto di lavoro e del contratto di fornitura di personale a prestito L’autorità di rilascio esamina il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito.
Art. 38 cpv. 2 2 Il capoverso 1 si applica anche qualora la persona che fornisce la cauzione cambi, salvo se la nuova persona copre per un anno i crediti anteriori all’accordo che disci- plina la nuova cauzione e non ancora prescritti secondo l’articolo 128 numero 3 del Codice delle obbligazioni4 (CO).
Art. 39 cpv. 1bis 1bis La cauzione può altresì essere impiegata se l’autorizzazione per la fornitura di personale a prestito è stata revocata o soppressa e vi sono ancora crediti salariali aperti di lavoratori forniti a prestito.
Art. 40 cpv. 1bis e 4 1bis I prestatori devono allegare alla domanda il modello del contratto di lavoro e il modello del contratto di fornitura di personale a prestito con cui intendono operare. 4 Le autorità di rilascio decidono entro 40 giorni dal ricevimento della documenta- zione completa. Per le domande complesse è fatto salvo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 25 maggio 20115 sui termini ordinatori.
Art. 44 cpv. 1 lett. b 1 Se il prestatore si trova in una delle situazioni d’infrazione previste nell’articolo 16 capoverso 1 lettere a o b LC, l’autorità competente può: b. disporre nella decisione di revoca che l’impresa, il responsabile o l’avente economicamente diritto potrà inoltrare una nuova domanda d’autorizzazione solo dopo la scadenza di un periodo d’attesa di due anni al massimo; fino al- la scadenza del periodo d’attesa disposto nei loro confronti, il responsabile e l’avente economicamente diritto non possono partecipare alle attività delle imprese richiedenti né agire per esse.
4 RS 220 5 RS 172.010.14
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Art. 48a cpv. 1 lett. abis
1 Le disposizioni concernenti il salario disciplinano:
abis. le spese;
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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