AS 2013 5325
Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento
Ordinanza concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento (Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)
Modifica del 29 novembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 gennaio 19911 sugli emolumenti LC è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni agli uffici di collocamento (art. 4 cpv. 4 LC; art. 13 e 14 dell’O del 16 gen. 19914 sul collocamento, OC)
1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e
1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e
850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
3 Per gli uffici di collocamento di istituzioni di utilità pubblica, l’autorità che rilascia l’autorizzazione può ridurre o sopprimere l’emolumento riscosso in virtù dei capo- versi 1 e 2, se tale emolumento rappresenta un onere finanziario manifestamente troppo elevato per le istituzioni in questione. 4 Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rila- scio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.
2013-2700 5325
O sugli emolumenti LC RU 2013
Art. 2 cpv. 1 1 La tassa d’iscrizione ammonta al massimo a 45 franchi per il collocamento in Sviz- zera o all’estero e può essere riscossa soltanto una volta per mandato di colloca- mento.
Art. 7 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni alle imprese che forniscono personale a prestito (art. 15 cpv. 4 LC; art. 42 e 43 OC)
1 L’emolumento riscosso per il rilascio dell’autorizzazione è compreso tra 750 e
1650 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
2 L’emolumento riscosso per la modifica dell’autorizzazione è compreso tra 220 e
850 franchi, in funzione dell’onere richiesto alle autorità.
3 Se la domanda d’autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l’autorità che rilascia l’autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell’importo massimo dell’emolumento per il rila- scio dell’autorizzazione di cui al capoverso 1.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
29 novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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