AS 2013 5377
Ordinanza dell'Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale
Ordinanza dell’Assemblea federale sui posti di giudice presso il Tribunale penale federale
del 13 dicembre 2013
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 41 capoverso 3 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati dell’11 febbraio 20132; visto il parere del Consiglio federale del 10 aprile 20133, decreta:
Art. 1 Posti di giudice L’organico del Tribunale penale federale comprende: a. al massimo 16 posti di giudice ordinario a tempo pieno; b. al massimo 3 giudici non di carriera.
Art. 2 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 17 giugno 20054 sui posti di giudice è modificata come segue:
Titolo abbreviato Abrogato
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° gennaio 2014.
Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2013 Consiglio nazionale, 13 dicembre 2013 Il presidente: Hannes Germann Il presidente: Ruedi Lustenberger La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
RS 173.713.150