AS 2013 5495
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Modifica del 18 dicembre 2013
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2013.4
18 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.116.9 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 dic. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2013-3091 5495
Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2013
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