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AS 2013 5495

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia

Modifica del 18 dicembre 2013

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato2 dell’ordinanza del 28 giugno 20063 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 2013.4

18 dicembre 2013 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi. 3 RS 946.231.116.9 4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 dic. 2013 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2013-3091 5495

Provvedimenti nei confronti della Bielorussia. O RU 2013

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