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AS 2013 5505

Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac»)

Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac»)

Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 20141

Traduzione2

Missione della Svizzera Bruxelles, 14 agosto 2013 presso l’Unione europea

Commissione europea Segretariato generale SG.A.3

Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segreta- riato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 luglio 2013, emessa in virtù dell’articolo 4 para- grafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, relativo ai criteri e ai meccani- smi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Ho il piacere di notificare […] il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i cri- teri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli

RS 0.142.392.680.01 1 Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera: art. 1–18 par. 1, 19–27 par. 3, 27 par. 4–6, 29–49.

2 Dal testo originale inglese.

3 RS 0.142.392.68

2013-1974 5505

Sviluppo dell’acquis di «Dublin/Eurodac». RU 2013 Recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013

Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)» [Regolamento Dublino] […]»4.

Il Regolamento è stato notificato alla Svizzera con lettera Ref. Ares(2013)2567970 del 3 luglio 2013. Conformemente all’articolo 4 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione euro- pea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuri- dico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica della Commissione. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale della Commissione europea non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 dell’Accordo di associazione, la notifica della Commissione del 3 luglio 2013 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. Il presente accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfa- cimento dei requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 4 e 16 dell’Accordo di associazione. Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Direzione generale D, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

4 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del

26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato mem- bro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.06.2013, pag. 31.

Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell'acquis «Dublino/Eurodac») | Lexipedia | Lexipedia