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AS 2013 559

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del 30 gennaio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 e 3bis 3 La rete di trasporto delle ferrovie svizzere, gestita con una frequenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, è considerata consumatore finale ai sensi dell’arti- colo 4 capoverso 1 lettera b LAEl e della presente ordinanza. Un convertitore di frequenza all’interno di una centrale a 50 Hz non è considerato consumatore finale per la quota di energia elettrica che la centrale a 50 Hz: a. produce e contemporaneamente immette nella rete a 16,7 Hz in un’unità economica localizzata; b. preleva per il fabbisogno proprio e per azionare le pompe (art. 4 cpv. 1 lett. b secondo periodo LAEl). 3bis I punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto gestita con una fre- quenza di 16,7 Hz e un livello di tensione di 132 kV, collegati con la rete di tra- sporto a 50 Hz, sono considerati singolo punto di immissione o di prelievo.

Art. 4 cpv. 1 1 La quota tariffaria per la fornitura di energia ai consumatori finali con servizio universale si basa sui prezzi di costo di una produzione efficiente e su contratti di acquisto a lungo termine del gestore della rete di distribuzione.

1 RS 734.71

2012-1762 559

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico RU 2013

Art. 5 cpv. 1 e 6 1 La società nazionale di rete, i gestori di rete, i produttori e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. A tal fine, tengono conto, oltre che delle direttive vincolanti: a. di regolamenti, norme e raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute, in particolare della «European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)»; b. delle raccomandazioni dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare. 6 L’Ufficio federale dell’energia (UFE) può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti disposizioni tecniche e amministrative, norme e raccomandazioni interna- zionali di organizzazioni specializzate riconosciute.

Art. 13 cpv. 3, frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 3bis 3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti: b. il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capi- tale investito (costo medio ponderato del capitale, «Weighted Average Cost of Capital», WACC). 3bis Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comu- nicazioni (DATEC) fissa annualmente il WACC conformemente all’allegato 1.

Titolo prima dell’art. 26a Capitolo 4a: Informazioni sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica

Art. 26a Obbligo d’informazione 1 Chi ha sede o domicilio in Svizzera, opera in un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica dell’UE ed è tenuto a rilasciare informazioni alle autorità dell’UE o degli Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (Regolamento UE REMIT)2 deve fornire contemporaneamente le medesime informazioni, nella stessa forma, anche alla ElCom.

2 Alla ElCom devono essere forniti, in particolare, dati concernenti:

a. le transazioni di prodotti all’ingrosso; b. la capacità, la disponibilità e l’indisponibilità, nonché l’impiego di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica.

2 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del

25 ottobre 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, testo conformemente a GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico RU 2013

3 Alla ElCom devono inoltre essere fornite le informazioni privilegiate pubblicate ai sensi del Regolamento UE REMIT. La ElCom può stabilire il momento della forni- tura di questi dati. 4 Inoltre devono essere comunicate alla ElCom la ditta o il nome, la forma giuridica nonché la sede o il domicilio. In alternativa, può essere fornito anche l’insieme di dati richiesto nell’UE per la registrazione in conformità al Regolamento UE REMIT.

5 La ElCom può consentire eccezioni all’obbligo d’informazione, in particolare

quando si può presumere che i dati in questione siano di importanza marginale per i mercati dell’energia elettrica. 6 Sono considerati prodotti energetici all’ingrosso i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o in altro modo: a. i contratti relativi al trasporto e alla fornitura di energia elettrica che non riguardino direttamente l’impiego di tale energia elettrica da parte dei con- sumatori finali; b. i derivati relativi alla produzione, al commercio, alla fornitura e al trasporto dell’energia elettrica.

Art. 26b Elaborazione dei dati da parte della ElCom 1 La ElCom può elaborare i dati ricevuti dalle persone soggette all’obbligo d’infor- mazione.

2 La ElCom stabilisce il momento della prima fornitura dei dati.

Art. 26c Sistema informativo

1 La ElCom gestisce un sistema informativo per i dati e lo struttura secondo le

categorie di cui all’articolo 26a capoverso 2 lettere a e b, nonché capoversi 3 e 4. 2 Garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non autorizzato mediante misure organizzative e tecniche. 3 Conserva i dati fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura. Successivamente, li mette a disposizione dell’Archivio federale. I dati di cui l’Archivio federale non ritiene necessaria l’archiviazione sono cancellati.

Art. 31b Abrogato

II

1 All’ordinanza è aggiunto l’allegato 1 secondo la versione qui annessa.

2 Il precedente allegato diventa l’allegato 2.

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.

2 Gli articoli 26a–26c entrano in vigore il 1° luglio 2013.

30 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato 1 (art. 13 cpv. 3bis)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

1 Definizione

1.1 Il costo medio ponderato del capitale è la somma del costo del capitale

proprio (costo del capitale proprio), ponderato nella misura del 40 per cento, e del costo del capitale di terzi (costo del capitale di terzi), ponderato nella misura del 60 per cento.

1.2 Il calcolo si basa sui seguenti parametri:

a. tasso d’interesse esente da rischi per il capitale proprio; b. premio per i rischi di mercato; c. «beta levered»; d. tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi; e. supplemento di solvibilità, inclusi i costi di emissione e di acquisizione.

1.3 Il costo del capitale proprio si calcola addizionando al tasso d’interesse

esente da rischi per il capitale proprio il prodotto del premio per i rischi di mercato moltiplicato per il «beta levered».

1.4 Il costo del capitale di terzi si calcola addizionando al tasso d’interesse

esente da rischi per il capitale di terzi un supplemento per la solvibilità, inclusa un’aliquota forfettaria per i costi di emissione e di acquisizione.

1.5 L’UFE precisa le prescrizioni relative ai parametri di cui al numero 1.2.

2 Calcolo e determinazione annuali

2.1 L’UFE determina annualmente i valori dei singoli parametri e in base ad essi

calcola il costo medio ponderato del capitale. 2.2 Le variazioni del tasso d’interesse esente da rischi per il capitale proprio, del premio per i rischi di mercato e del «beta unlevered» (n. 5.2) devono essere prese in considerazione unicamente se i relativi valori limite sono superati, in senso positivo o negativo, per due anni di seguito. 2.3 Le variazioni del tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi vengono prese in considerazione già nel caso in cui il relativo valore limite sia superato, in senso positivo o negativo, una sola volta. Il supplemento di solvibilità viene fissato in funzione dell’entità del tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi. Se quest’ultimo è uguale o inferiore al 2 per cento, il valore del supplemento di solvibilità è determinato in base alla media degli ultimi cinque anni. Se il tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi è superiore al 2 per cento, il valore del supplemento di solvi- bilità è determinato in base alla media annua dell’anno civile precedente.

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2.4 Sulla base dei calcoli effettuati dall’UFE e dopo aver consultato la ElCom, il DATEC determina ogni anno il tasso medio di costo del capitale e lo pub- blica in Internet e nel Foglio federale. La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo, per la prima volta entro il 31 marzo 2013 per il 2014.

3 Tasso d’interesse esente da rischi per il capitale proprio

3.1 Il tasso d’interesse esente da rischi per il capitale proprio corrisponde al

rendimento medio annuale delle obbligazioni della Confederazione con sca- denza a dieci anni pubblicato per l’anno civile precedente (rendimento di obbligazioni «zero coupon»).

3.2 Si applicano i seguenti valori forfettari:

a. minore del 3 per cento, 2,5 per cento; b. uguale o maggiore del 3 per cento e minore del 4 per cento, 3,5 per cento; c. uguale o maggiore del 4 per cento e minore del 5 per cento, 4,5 per cento; d. uguale o maggiore del 5 per cento e minore del 6 per cento, 5,5 per cento; e. uguale o maggiore del 6 per cento, 6,5 per cento. 3.3 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.2) sono: 3, 4, 5 e 6 per cento.

4 Premio per i rischi di mercato

4.1 Il premio per i rischi di mercato è la differenza fra il rendimento del mercato azionario (indice), considerato come valore medio fra la media aritmetica e la media geometrica, e il rendimento (considerato come media aritmetica) di un investimento esente da rischi. 4.2 La base per determinare tale premio è costituita dalle serie di dati pubblicati a partire dal 1926 ovvero, per il rendimento del mercato azionario, l’indice dei valori nominali delle azioni e, per il rendimento di un investimento esente da rischi, il rendimento delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni.

4.3 Al premio per i rischi di mercato si applicano i seguenti valori forfettari:

a. minore del 4,5 per cento, 4,5 per cento; b. uguale o maggiore del 4,5 per cento e minore del 5,5 per cento, 5,0 per cento; c. uguale o maggiore del 5,5 per cento, 5,5 per cento. 4.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.2) sono: 4,5 e 5,5 per cento.

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5 Beta levered

5.1 Il «beta levered» risulta dal prodotto del «beta unlevered» per il coefficiente di leva finanziaria. Quest’ultimo corrisponde a una quota del capitale com- plessivo pari al 40 per cento per il capitale proprio e al 60 per cento per il capitale di terzi.

5.2 Il «beta unlevered» si determina sulla base di un gruppo di imprese di

approvvigionamento energetico europee comparabili («peer group»). I valori beta del «peer group» vengono rilevati mensilmente per un arco di tempo di tre anni. La composizione del «peer group» viene verificata ogni anno e, se possibile, migliorata.

5.3 Al «beta unlevered» si applicano i seguenti valori forfettari:

a. minore di 0,25, 0,2; b. uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,35, 0,3; c. uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,45, 0,4; d. uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,55, 0,5; e. uguale o maggiore di 0,55, 0,6. 5.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.2) sono: 0,25, 0,35, 0,45 e 0,55.

6 Tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi

6.1 Il tasso d’interesse esente da rischi per il capitale di terzi corrisponde al rendimento medio annuale delle obbligazioni della Confederazione con sca- denza a cinque anni pubblicato per l’anno civile precedente (rendimento di obbligazioni «zero coupon»).

6.2 Si applicano i seguenti valori forfettari:

a. minore del 2,0 per cento, 2,00 per cento; b. uguale o maggiore del 2,0 per cento e minore del 2,5 per cento, 2,25 per cento; c. uguale o maggiore del 2,5 per cento e minore del 3,0 per cento, 2,75 per cento; d. uguale o maggiore del 3,0 per cento e minore del 3,5 per cento, 3,25 per cento; e. uguale o maggiore del 3,5 per cento e minore del 4,0 per cento, 3,75 per cento; f. uguale o maggiore del 4,0 per cento e minore del 4,5 per cento, 4,25 per cento; g. uguale o maggiore del 4,5 per cento e minore del 5,0 per cento, 4,75 per cento; h. uguale o maggiore del 5,0 per cento, 5,00 per cento.

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico RU 2013

6.3 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.3) sono: 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 e 5,0 per cento.

7 Supplemento di solvibilità, inclusi i costi di emissione

e di acquisizione 7.1 Il supplemento di solvibilità per il rischio di insolvenza è la differenza fra il tasso d’interesse medio dei titoli di debito di imprese svizzere con buona solvibilità e il tasso d’interesse medio dei titoli di debito esenti da rischio (differenza fra gli indici).

7.2 Per i costi di emissione e di acquisizione sono computabili 50 punti base,

pari allo 0,5 per cento.

7.3 Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di

acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari: a. minore dello 0,625 per cento, 0,50 per cento; b. uguale o maggiore dello 0,625 per cento e minore dello 0,875 per cento, 0,75 per cento; c. uguale o maggiore dello 0,875 per cento e minore dell’1,125 per cento: 1,00 per cento; d. uguale o maggiore dell’1,125 per cento e minore dell’1,375 per cento, 1,25 per cento; e. uguale o maggiore dell’1,375 per cento, 1,50 per cento. 7.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione (n. 2.3) sono: 0,625, 0,875, 1,125 e 1,375 per cento.

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